Accisa

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Per accisa si intende una imposta sulla fabbricazione e vendita di prodotti di consumo. Il termine deriva dall'olandese accijns, che a sua volta deriva dal latino accensare, che significa "tassare".

È un tributo indiretto che colpisce singole produzioni e singoli consumi. In Italia le accise più importanti sono quelle relative ai prodotti energetici (precedentemente limitati solo agli oli minerali derivati dal petrolio), all'energia elettrica, agli alcolici e ai tabacchi.

Indice

[modifica] Definizione

L'accisa è un'imposta che grava sulla quantità dei beni prodotti, a differenza dell'IVA che incide sul valore. Mentre l'IVA è espressa in percentuale del valore del prodotto, l'accisa si esprime in termini di aliquote che sono rapportate all'unità di misura del prodotto.

Nel caso dei prodotti energetici si hanno aliquote rapportate al litro considerato alla temperatura di 15 °C, come nel caso della benzina e del gasolio, oppure al chilo come ad esempio sugli oli combustibili e dei GPL. Nel caso dell'alcole, l'aliquota fiscale è rapportata al litro anidro, cioè all'unità di volume considerato alla temperature di 20 °C, al netto dell'acqua. Ad esempio, una bottiglia da un litro di grappa a 40° contiene 1x40:100= 0,4 litri anidri, mentre il litro totale di prodotto viene detto litro idrato. Nel caso dei gas, come ad esempio il metano, l'aliquota è rapportata al metro cubo alle condizioni standard di pressione di 1 bar (100 000 Pa) e di temperatura di 15 °C. Nel caso dell'energia elettrica l'aliquota è rapportata al chilowattora.

L'accisa concorre a formare il valore dei prodotti, ciò vuol dire che l'IVA sui prodotti soggetti ad accisa grava anche sulla stessa accisa.

L'armonizzazione delle accise è stato un elemento indispensabile alla corretta instaurazione del mercato unico europeo. D'altra parte, il gettito legato alle accise è fondamentale per la fiscalità interna dei singoli Stati membri, in quanto costituisce una parte cospicua delle entrate nel bilancio di ogni Paese. Pertanto, da una parte è stato necessario disciplinare il settore con norme europee applicabili su tutto il territorio dell'Unione (Regolamenti), dall'altra è stato lasciato ampio spazio alla sussidiarietà con il recepimento da parte di ogni Stato membro della direttiva comunitaria fondamentale (attualmente la n. 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003), dal momento che le accise concorrono tradizionalmente alla formulazione di scelte politiche, non solamente in campo tributario, ma anche nei settori industriali, energetico, sanitario, sociale, dei trasporti e dell'agricoltura.

Il grande impatto di questo tipo di fiscalità si rileva considerando che essa colpisce prodotti tipici dell'agricoltura e degli usi alimentari di ogni Paese e prodotti cosiddetti energetici, impiegati nella produzione di beni e servizi di larghissimo consumo quali l'energia elettrica, il gas o i trasporti. Date le caratteristiche territoriali molto diverse che contraddistinguono i Paesi membri, non è stato possibile giungere ad un'armonizzazione completa, ossia colpire gli stessi prodotti con le stesse aliquote in tutto il territorio dell'Unione Europea, però si è proceduto ad armonizzare le strutture dei tributi nell'ambito di un regime generale valido in ogni Stato membro

[modifica] Regolamento europeo

In particolare, il regime impositivo europeo prevede:

  • il momento generativo dell'obbligazione tributaria all'atto della fabbricazione dei prodotti nel territorio dell'UE o all'importazione;
  • il perfezionamento dell'esigibilità del tributo all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti, con l'uscita dalla fabbrica o con l'importazione definitiva;
  • la possibilità di detenere o di trasferire le merci in regime sospensivo;
  • vincoli di fabbricazione, di deposito e di circolazione per le merci ad imposta sospesa;
  • un sistema di garanzia per la fabbricazione, la trasformazione e la detenzione delle merci in sospensione d'accisa, secondo le previsioni di ogni Stato membro;
  • un sistema di garanzia obbligatorio per la circolazione in regime sospensivo;
  • la possibilità, per le merci già immesse in consumo in uno Stato membro, di ottenere il rimborso dell'imposta assolta se le stesse merci sono trasferite in un altro Stato membro dove pagano l'accisa ivi vigente;
  • i casi in cui si possono ammettere i prodotti ad agevolazione d'imposta, sotto l'osservanza di determinate modalità.

La disciplina europea ha introdotto l'istituto del deposito fiscale e alcune figure di soggetti passivi, quali il depositario autorizzato, l'operatore registrato, l'operatore non registrato e il rappresentante fiscale.

Pertanto, i principi del regime impositivo, unitamente alle figure di soggetti passivi, riconosciuti in tutto il territorio comunitario, concorrono a quella armonizzazione della struttura fiscale delle accise che unificano le modalità di gestione e di controllo delle operazioni rilevanti ai fini della tassazione.

In questo modo, è stata assicurata la libera circolazione delle merci nel territorio della Comunità, salvaguardando gli interessi dei singoli Stati. Ad esempio, l'aliquota di accisa zero sul vino non penalizza i produttori di quei Paesi dove è forte la produzione vitivinicola. Al tempo stesso, però, il regime di deposito fiscale garantisce gli interessi di altri Paesi in cui l'imposta è più o meno alta: lo speditore italiano che opera in regime di deposito fiscale è tenuto a garantire il carico di imposta gravante nel Paese di destinazione. La prestazione di un'apposita garanzia, infatti, consente al depositario italiano di emettere il DAA (Documento Amministrativo di Accompagnamento), riconosciuto in tutta la Comunità, la cui funzione è quella di trasferire, insieme alla merce, anche l'obbligazione tributaria tra operatori economici comunitari.

L'armonizzazione dei testi normativi in materia di accise dei 25 Stati membri dell'Unione Europea è entrata in vigore il 1 gennaio 2005.

Il formato standard del nuovo codice di accisa è composto da 13 caratteri alfanumerici. I primi due identificano lo Stato nel quale opera il soggetto assegnatario del codice (IT per l'Italia).

Anche i tabacchi sono gravati dall'accisa, ma seguono regolamentazioni diverse. In Italia, ad esempio, la gestione delle accise sui tabacchi viene curata dai Monopoli di Stato mentre per gli altri settori viene curata dall'Agenzia delle Dogane. Da un punto di vista normativo, le accise sono regolate Testo Unico Accise - Decreto Lgs. 504/95

[modifica] Un esempio: le accise sui carburanti in Italia

Nel territorio italiano, sull'acquisto dei carburanti gravano un insieme di accise, istituite nel corso degli anni allo scopo di finanziare diverse emergenze. Alcune di esse, però, risultano talmente anacronistiche (la meno recente prevede tuttora il finanziamento della guerra di Etiopia del 1935) da suscitare non poche polemiche al riguardo.

L'elenco completo comprende le seguenti accise:

  • 1,90 lire (0,00103 euro) per il finanziamento della guerra di Etiopia del 1935-1936;
  • 14 lire (0,00723 euro) per il finanziamento della crisi di Suez del 1956;
  • 10 lire (0,00516 euro) per il finanziamento del disastro del Vajont del 1963;
  • 10 lire (0,00516 euro) per il finanziamento dell'alluvione di Firenze del 1966;
  • 10 lire (0,00516 euro) per il finanziamento del terremoto del Belice del 1968;
  • 99 lire (0,0511 euro) per il finanziamento del terremoto del Friuli del 1976;
  • 75 lire (0,0387 euro) per il finanziamento del terremoto dell'Irpinia del 1980;
  • 205 lire (0,106 euro) per il finanziamento della guerra del Libano del 1983;
  • 22 lire (0,0114 euro) per il finanziamento della missione in Bosnia del 1996;
  • 0,02 euro per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri del 2004.
  • 0,005 euro per l’acquisto di autobus ecologici nel 2005;
  • da 0,0071 a 0,0055 euro per il finanziamento alla cultura nel 2011;
  • 0,04 euro per far fronte all'emergenza immigrati dovuta alla crisi libica del 2011;
  • 0,0089 euro per far fronte all'Alluvione che ha colpito la Liguria e la Toscana nel novembre 2011;
  • 0,082 euro per il decreto "Salva Italia" nel dicembre 2011.

Inoltre, dal 1999, le Regioni hanno la facoltà di imporre accise regionali sui carburanti.

A ciò si somma l'imposta di fabbricazione sui carburanti, per un totale finale di 70,42 centesimi di euro per la benzina e 59,32 per il diesel. Su queste accise viene applicata anche l'IVA al 21%, che grava per circa 15 centesimi di euro nel primo caso e 12 nel secondo.

[modifica] Esenzioni accise su carburanti

Nella CEE l'aviojet, il cherosene utilizzato dagli aerei a reazione, ai sensi della direttiva 92/81/CEE [1] è esente da accise, fa eccezione l'utilizzo per l'aviazione privata da diporto.

I voli tra Paesi CEE e Paesi non comunitari ugualmente non pagano alcuna accisa in virtù di specifici accordi internazionali [2].

Le accise sui carburanti rappresentano una delle principali entrate dello Stato e delle Regioni. Questi proventi afferiscono al capitolo erariale nº 1409 e al conto regionale nº 20759 [3].

Considerato che il cherosene o petrolio lampante costituisce più del 20% in volume sul totale del petrolio si comprende che tale agevolazione porti a notevoli perdite di entrate per lo Stato.

[modifica] Note


Fonti:

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