Strage
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In generale la strage è l'uccisione di una pluralità di persone con un'azione omicida di massa. Essa, pertanto, differisce dall'omicidio plurimo perché questo è rivolto contro persone determinate. In senso lato si parla di strage riguardo alla generica uccisione di una pluralità di persone o animali.
| « Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con la morte (pena sostituita con l'ergastolo). Se è cagionata la morte di una sola persona si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni. » |
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(Articolo 422 Codice Penale)
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Il codice penale italiano prevede il reato di strage all'art. 422, tra i delitti contro l'incolumità pubblica. La fattispecie criminosa descritta nell'articolo consiste nel compiere "atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità", "al fine di uccidere". Il delitto è punito con l'ergastolo, se dal fatto deriva la morte di una o più persone; con la reclusione non inferiore a quindici anni negli altri casi (quindi, se, ad esempio, vi sono solo feriti o se la strage fallisce). Nel testo originario dell'articolo, se dal fatto derivava la morte di più persone, era comminata la pena di morte. Il delitto di strage è integrato, quanto alla condotta, dal solo porre in essere atti idonei a mettere in pericolo la pubblica incolumità. Viene pertanto classificato fra i reati a consumazione anticipata (ovvero d'attentato) e non è ammissibile il tentativo quale reato autonomo. La competenza per materia appartiene alla Corte d'Assise.

