Camera dei deputati (Italia): differenze tra le versioni

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La carica di deputato è esclusivamente elettiva con suffragio universale e diretto da parte di tutti i cittadini maggiorenni al giorno delle elezioni, e termina con la fine della [[legislatura]] stabilita in cinque anni, salvo nei casi di scioglimento anticipato della Camera da parte del [[Presidente della Repubblica Italiana|presidente della Repubblica]] in accordo col presidente della Camera. A differenza del Senato, la cui età minima per essere eletti è di quaranta anni, può essere eletto deputato il cittadino che nel giorno dell'elezioni abbia compiuto i venticinque anni.
La carica di deputato è esclusivamente elettiva con suffragio universale e diretto da parte di tutti i cittadini maggiorenni al giorno delle elezioni, e termina con la fine della [[legislatura]] stabilita in cinque anni, salvo nei casi di scioglimento anticipato della Camera da parte del [[Presidente della Repubblica Italiana|presidente della Repubblica]] in accordo col presidente della Camera. A differenza del Senato, la cui età minima per essere eletti è di quaranta anni, può essere eletto deputato il cittadino che nel giorno dell'elezioni abbia compiuto i venticinque anni.


Secondo l'[[Legge elettorale italiana del 2015|attuale legge elettorale]], in vigore dal maggio del [[2015]] e applicabile dal 1º luglio [[2016]] e modificata dalla Corte Costituzionale con sentenza 35/2017, i membri della Camera dei deputati sono eletti con un sistema proporzionale corretto che assegna alla lista che ha raggiunto la soglia del 40% dei voti e meno del del 51% dei voti un totale di 340 seggi. Sono ammesse alla ripartizione dei seggi soltanto le liste che abbiano raggiunto la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi su base nazionale. I deputati sono eletti in 100 collegi plurinominali nei quali il capolista è "bloccato" (viene cioè scelto dai partiti), mentre gli elettori hanno la possibilità di esprimere due preferenze sulla scheda elettorale (purché queste siano di genere diverso l'una dall'altra)<ref>{{Cita web|url =http://www.lastampa.it/2015/05/04/italia/politica/capilista-bloccati-e-premio-cos-funziona-litalicum-dBCVANVcvalKaJrf9lSH5J/pagina.html|titolo =Italicum, ecco cos'è la legge tra capilista bloccati e premio|data =4 maggio 2015|accesso =19 giugno 2015|editore =http://www.lastampa.it}}</ref>.
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L'art. 61 della Costituzione prevede che le elezioni per il rinnovo della Camera avvengano entro 70 giorni dalla fine della precedente. Il collegio così rinnovato si riunisce entro venti giorni dalle elezioni.
L'art. 61 della Costituzione prevede che le elezioni per il rinnovo della Camera avvengano entro 70 giorni dalla fine della precedente. Il collegio così rinnovato si riunisce entro venti giorni dalle elezioni.

Versione delle 15:55, 20 lug 2017

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Camera dei deputati (disambigua).
Camera dei deputati
Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei deputati
StatoBandiera dell'Italia Italia
TipoCamera bassa del Parlamento della Repubblica Italiana
Istituito1° gennaio 1948
PresidenteLaura Boldrini (Misto) (dal 14 ottobre 2022)
VicepresidentiMarina Sereni (PD)
Roberto Giachetti (PD)
Simone Baldelli (FI)
Luigi Di Maio (M5S)
Gruppi politiciMaggioranza[1]

Opposizione

Impiegati1 551
SedePalazzo Montecitorio, Roma
IndirizzoPiazza di Monte Citorio, 1
Sito webwww.camera.it
Vista della facciata di Palazzo Montecitorio.
Ingresso da Piazza del Parlamento.
L'aula di Palazzo Montecitorio.

La Camera dei deputati (a volte chiamata più semplicemente Camera), nel sistema politico italiano, è una delle due assemblee legislative o camere, insieme al Senato della Repubblica, che costituiscono il Parlamento italiano. Dal 1861 al 1946 esistette la Camera dei deputati del Regno d'Italia, eccetto che per una breve parentesi tra il 1939 e il 1943, quando cambiò denominazione in Camera dei fasci e delle corporazioni. I due rami del Parlamento si rapportano secondo un sistema bicamerale perfetto, cioè svolgono in pari grado le stesse funzioni, anche se separatamente.

A norma dell'art. 56 Cost., la Camera è composta globalmente da 630 deputati, di cui 617 eletti in Italia in circoscrizioni regionali e sub-regionali di lista. Il parlamentare della Camera è detto deputato. La carica di deputato è nominale e termina con la fine della legislatura.

Sede della Camera

Lo stesso argomento in dettaglio: Palazzo Montecitorio.

Sede della Camera dei deputati è Palazzo Montecitorio, dove si riunisce sin dal 1871, poco dopo lo spostamento della capitale dell'allora Regno d'Italia a Roma.

Le sedi precedenti della Camera del Regno d'Italia furono Palazzo Carignano a Torino (1861-1865) e Palazzo Vecchio a Firenze (1865-1871).

A Montecitorio sedettero anche gli organi assembleari che interruppero la sequenza tra Camera dei deputati del Regno d'Italia e Camera dei deputati della Repubblica Italiana: dal 1939 al 1943, durante il regime fascista, la Camera dei deputati fu sostituita dalla Camera dei fasci e delle corporazioni, la quale venne a sua volta succeduta, dal 1946 al 1948, dalla Assemblea Costituente della Repubblica Italiana.

Sistema di elezione della Camera

Attuale

La carica di deputato è esclusivamente elettiva con suffragio universale e diretto da parte di tutti i cittadini maggiorenni al giorno delle elezioni, e termina con la fine della legislatura stabilita in cinque anni, salvo nei casi di scioglimento anticipato della Camera da parte del presidente della Repubblica in accordo col presidente della Camera. A differenza del Senato, la cui età minima per essere eletti è di quaranta anni, può essere eletto deputato il cittadino che nel giorno dell'elezioni abbia compiuto i venticinque anni.

Secondo l'attuale legge elettorale, in vigore dal maggio del 2015 e applicabile dal 1º luglio 2016 e modificata dalla Corte Costituzionale con sentenza 35/2017, i membri della Camera dei deputati sono eletti con un sistema proporzionale corretto che assegna alla lista che ha raggiunto la soglia del 40% dei voti e meno del 51% dei voti un totale di 340 seggi. Sono ammesse alla ripartizione dei seggi soltanto le liste che abbiano raggiunto la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi su base nazionale. I deputati sono eletti in 100 collegi plurinominali nei quali il capolista è "bloccato" (viene cioè scelto dai partiti), mentre gli elettori hanno la possibilità di esprimere due preferenze sulla scheda elettorale (purché queste siano di genere diverso l'una dall'altra)[4].

L'art. 61 della Costituzione prevede che le elezioni per il rinnovo della Camera avvengano entro 70 giorni dalla fine della precedente. Il collegio così rinnovato si riunisce entro venti giorni dalle elezioni.

Precedenti

Originariamente lo Statuto Albertino[5] e la Costituzione repubblicana prevedevano un numero di deputati variabile in base alla popolazione di ciascuna circoscrizione; in seguito il numero totale venne fissato a 630.

La prima legge elettorale, mutuata da quella in vigore nel Regno di Sardegna, prevedeva un'elezione del Parlamento Italiano mediante uno scrutinio maggioritario a doppio turno, con il paese suddiviso in tanti collegi quanti erano i seggi dell'assemblea.

La prima modifica avvenne nel 1919 quando si passò a un meccanismo proporzionale fra liste concorrenti di partito.

L'avvento del fascismo diede luogo a una svolta antidemocratica nel sistema elettorale, dapprima con la legge Acerbo che nel 1924 corresse la proporzionale con un larghissimo premio di maggioranza, pari ai due terzi dei seggi, a favore della lista più votata, e poi col passaggio nel 1929 a un sistema plebiscitario in cui una formale approvazione popolare giustificava l'elezione esclusiva dei candidati designati dal regime. La caduta del regime fascista con il conseguente ristabilimento delle libertà democratiche, sin dalle elezioni dell'Assemblea Costituente nel 1946, permise il ritorno a una legge elettorale che prevedesse una ripartizione proporzionale dei seggi su base circoscrizionale e con assegnazione dei resti su base nazionale.

A partire dal 1994 si passò dal proporzionale puro a un nuovo sistema elettorale prevalentemente maggioritario (legge Mattarella): il 75% dei deputati (ossia 475) veniva eletto con un sistema di tipo maggioritario: in ciascuno dei 475 collegi uninominali in cui era diviso il territorio italiano, veniva eletto solo chi in essi raccoglieva il maggior numero di voti, mentre il restante 25% dei seggi veniva eletto con un sistema proporzionale, corretto con un meccanismo per favorire i partiti perdenti nei collegi uninominali, ma con uno sbarramento per i partiti che non superavano il 4% dei voti.

Nel 2006, dopo tre legislature, è stata applicata una nuova legge proporzionale, senza possibilità di indicare preferenze fra i candidati ma solo a una lista, corretta con un premio per la coalizione di maggioranza relativa (ottiene 340 seggi, se non riesce ad ottenerne un numero superiore), e si è assegnato per la prima volta dei seggi per gli eletti dai cittadini residenti all'estero.

Nel 2015 la legge Calderoli, già dichiarata parzialmente incostituzionale l'anno precedente, fu definitivamente sostituita dal cosiddetto Italicum, di impianto proporzionale, seppur corretto, a doppio turno con ballottaggio. La nuova legge prevede una combinazione di capilista "bloccati" e preferenze, oltre a mantenere il premio di maggioranza di 340 seggi alla lista (non più alla coalizione) che raggiunga almeno il 40% dei voti o che vinca all'eventuale ballottaggio.

Funzionamento generale dell'Assemblea

La Camera è costituita da tutti i deputati riuniti in seduta a Montecitorio, che organizzano il proprio lavoro secondo un calendario costituito da ordini del giorno. Alle riunioni dell'assemblea ha diritto di assistere alle sedute anche il Governo con i suoi ministri. Se richiesto, il Governo ha l'obbligo di partecipare alle sedute. Reciprocamente, il Governo ha diritto di essere sentito ogni volta che lo richiede[6].

La durata in carica della Camera (e così pure del Senato) è di cinque anni, ma continua a esercitare il mandato elettorale in due casi:

  • La prorogatio, prevista dall'art. 61.2 della Costituzione, è un istituto per cui l'organo scaduto continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla prima riunione della nuova Camera.
  • La proroga, prevista dall'art. 60.2, che può essere disposta con legge ordinaria e solo in caso di guerra.

La Camera, secondo l'art. 62 della Costituzione, si riunisce di diritto due volte l'anno, il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Il presidente dell'assemblea, il presidente della Repubblica o un terzo dei componenti dell'assemblea può convocarla in via straordinaria (nel qual caso, il Senato può riunirsi di diritto).

Quando il Governo emana provvedimenti d'urgenza con forza di legge (decreti legge) deve presentarli al Parlamento per la richiesta di conversione in legge ordinaria il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Se le Camere sono state sciolte, vengono appositamente convocate e devono riunirsi entro cinque giorni (art. 77 Cost.).

Maggioranza alla Camera

I criteri per verificare l'esistenza di una maggioranza alla Camera sono disciplinati dall'articolo 64 della Costituzione.

Una seduta della Camera è valida se è presente la maggioranza dei componenti: il numero legale è quindi 316 (la metà più uno degli aventi diritto a partecipare). Questo quorum è definito strutturale. Tale numero legale si suppone esistente, finché non ne viene richiesta la verifica da alcuni parlamentari o dal presidente dell'Assemblea. Nel caso non si raggiunga il numero legale la seduta è tolta o rinviata.

Una delibera della Camera è valida se è votata dalla maggioranza dei presenti. Questo quorum è detto funzionale. La Costituzione prevede anche maggioranze diverse per casi speciali.

Ruolo dell'astensionismo

L'articolo 64, terzo comma, della Costituzione prevede che le proposte, salve le maggioranze speciali previste, sono ordinariamente "adottate a maggioranza dei presenti".

Nel regolamento della Camera è previsto che la maggioranza sia calcolata sulla base del numero dei deputati che nella votazione hanno espresso un voto, favorevole o contrario (considerati "presenti"), non contando gli astenuti (considerati "assenti"), calcolati invece ai fini del numero legale. Pertanto, se vi sono numerosi deputati (di solito gruppi) che si astengono, la maggioranza (ossia il numero minimo di voti favorevoli che una proposta deve ricevere per essere approvata) cala molto, proprio per questa definizione data di "presenti". La Corte costituzionale, investita dell'argomento, si è espressa nella sentenza n. 78 del 1984 (vedi, in particolare, i punti 3 e 4 del "diritto"); il giudice a quo metteva, infatti, in dubbio, la legittimità costituzionale della norma regolamentare (art. 48, co. 2), ritenendola in contrasto con l'articolo 64, terzo comma, della Costituzione, in ordine alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, approvata dalla Camera (con modalità ritenuta illecita), modificata dal Senato e definitivamente approvata dalla Camera, nel nuovo testo, con una maggioranza sicuramente conforme alla Costituzione.

Nella prima deliberazione del 26 maggio 1971, il progetto di legge fu votato con 198 favorevoli, 121 contrari e 154 astenuti; il Presidente Pertini non ebbe problemi a dichiararne l'approvazione, ex art. 48, co. 2 RC; la maggioranza, quindi, fu calcolata sulla base del 319 deputati che avevano votati sì o no, senza computare i 154 astenuti. Qualora, invece, la maggioranza fosse stata calcolata sulla base di tutti i deputati "presenti", ossia che si trovavano nell'Aula al momento della deliberazione (319+154=473), la proposta sarebbe stata respinta, perché i favorevoli (198) erano in numero minore della maggioranza (473/2+1=238). La Corte ha ribadito, con la citata sentenza n. 78, l'autonomia regolamentare di ciascuna Camera, però: cioè, in sede di formazione del Regolamento, ogni Camera è libera di attuare come meglio crede le norme costituzionali che la riguardano.

Organi parlamentari

Lo stesso argomento in dettaglio: Posizione chiave.

Presidente della Camera dei deputati

Lo stesso argomento in dettaglio: Presidente della Camera dei deputati.
L'attuale presidente della Camera Laura Boldrini.

Per la XVII Legislatura, il ruolo di presidente della Camera è ricoperto da Laura Boldrini, eletta il 16 marzo 2013 al quarto scrutinio con 327 voti su 618.

Ufficio di presidenza

L'Ufficio di presidenza (art. 5 e 12 regolamento interno) è presieduto dal presidente della Camera dei deputati ed è composto:

  • Da quattro vicepresidenti, che collaborano con il presidente e lo sostituiscono in caso di assenza (art. 9 reg.) presiedendo a turno le sedute dell'Assemblea.
  • Dai tre questori.
  • Da almeno otto deputati segretari (art. 5 e art. 11 reg.) che in particolare collaborano con il presidente per assicurare la regolarità delle votazioni in Assemblea.
  • Dal segretario generale (ma senza diritto di voto)

Il numero dei deputati segretari può essere elevato al fine di consentire la presenza di tutti i gruppi parlamentari nell'Ufficio di presidenza (art. 5, commi 4 e 5 reg.).

Funzioni dell'Ufficio di presidenza

Tra le competenze dell'Ufficio di presidenza, cui sono attribuiti anche poteri normativi interni, si segnalano quelle in materia di:

  • ricorsi sulla costituzione dei gruppi parlamentari e composizione delle Commissioni (art. 12, comma 2, reg.);
  • sanzioni nei confronti dei deputati che turbino l'ordine delle sedute (art. 60, comma 3 e 4 reg.);
  • ripartizione dei rimborsi ai partiti per le spese elettorali (art. 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, art. 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, art. 1 e 2 della legge 26 luglio 2002, n. 156);
  • deliberazione del bilancio annuale delle spese della Camera, che è poi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea (art. 12, comma 2, e 66 reg.);
  • condizione dei deputati (indennità, competenze, ecc..);
  • organizzazione dell'Amministrazione della Camera, stato giuridico ed economico del personale, amministrazione e contabilità, nomina del Segretario generale e attribuzione degli incarichi dirigenziali (art. 12, comma 3, reg.).

Collegio dei questori

In base al Regolamento della Camera (art. 10) tre deputati questori curano collegialmente il buon andamento dell'Amministrazione, vigilando sull'applicazione delle relative norme e delle direttive del presidente. Il Collegio dei questori elabora annualmente il progetto di bilancio interno, che è sottoposto successivamente all'esame dell'Ufficio di presidenza (di cui i deputati questori fanno parte) ed è poi discusso e approvato dall'Assemblea. I questori sovraintendono alle spese della Camera, al cerimoniale, al mantenimento dell'ordine e alla sicurezza delle sedi della Camera, secondo le disposizioni del presidente. A tal fine, poiché la forza pubblica non può entrare nelle sedi della Camera senza autorizzazione del presidente, i questori dispongono degli assistenti parlamentari[7].

Conferenza dei presidenti di gruppo

La Conferenza dei presidenti di gruppo è presieduta dal presidente della Camera e costituita dai presidenti di tutti i gruppi Parlamentari. Il Governo è sempre informato delle riunioni della Conferenza per farvi intervenire un proprio rappresentante (articolo 13, comma 1, del Regolamento).

Alla Conferenza possono essere, inoltre, invitati i vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari, nonché, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, anche i rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonché il rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche (articolo 13, comma 2, del Regolamento).

Funzioni della Conferenza dei presidenti di gruppo

La Conferenza dei presidenti di gruppo viene convocata dal presidente della Camera, ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su richiesta del Governo o di un presidente di gruppo, per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni (articolo 13, comma 1, del Regolamento).

Alla Conferenza spetta definire la programmazione dei lavori della Camera, attraverso la predisposizione del programma e del calendario dei lavori dell'Assemblea (articoli 23 e 24 del Regolamento). Il presidente della Camera può convocare preliminarmente la Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti. La Conferenza delibera, inoltre, sulle richieste di urgenza relative a progetti di legge (articolo 69, del Regolamento), sul termine richiesto dal Governo per la conclusione dell'esame in Assemblea di un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica (articolo 123-bis del Regolamento), nonché sulla fissazione di un nuovo termine per la presentazione delle relazioni delle Commissioni su progetti di legge iscritti nel programma dei lavori dell'Assemblea, qualora il Governo, senza indicarne il motivo, abbia omesso di fornire nei tempi stabiliti i dati e le informazioni richiesti dalla Commissione (articolo 79, comma 7, del Regolamento).

Gruppi parlamentari

Ai fini di un adeguato funzionamento della Camera, i parlamentari si ordinano secondo il loro orientamento politico. Questi raggruppamenti prendono il nome di Gruppi parlamentari. È previsto un gruppo misto per raccogliere i parlamentari che non riescono a formare un gruppo di almeno venti deputati o che non si iscrivono ad alcuna componente.

I gruppi hanno un organo direttivo ed eleggono un presidente. I presidenti dei gruppi parlamentari si riuniscono per decidere i lavori della Camera, nella Conferenza dei presidenti, partecipano alle consultazioni svolte dal presidente della Repubblica in occasione della formazione del Governo.

Vi è un orientamento al voto negli appartenenti al gruppo; in casi rilevanti, coloro che si dissociano, possono venire espulsi e finire così nel gruppo misto.

Gli ex Presidenti della Repubblica (quindi senatori a vita) entrano a far parte dei gruppi misti.

Commissioni permanenti

La Camera ha istituito 14 Commissioni permanenti. Questi i loro campi d'azione: affari costituzionali, giustizia, affari esteri, difesa, bilancio, finanze e tesoro, cultura e istruzione, ambiente, trasporti e telecomunicazioni, attività produttive, lavoro, affari sociali, agricoltura, Unione europea.

Commissioni speciali

Due sono, invece, le Commissioni speciali: una si occupa dell'esame dei disegni di legge di conversione, l'altra è un giurì d'onore che valuta la fondatezza delle accuse nel caso in cui un deputato si senta leso nella sua onorabilità da accuse mossegli nel corso di una discussione parlamentare.

Giunte

Lo stesso argomento in dettaglio: Giunta parlamentare.

I membri delle giunte sono nominati dal presidente dell'assemblea cercando di rispettare il criterio della proporzionalità fra i vari gruppi parlamentari. Le giunte per la Camera sono: giunta per il regolamento, giunta per le elezioni, giunta per le autorizzazioni a procedere, per gli affari delle Comunità europee.

Le giunte per il Senato sono: giunta per il regolamento, giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, giunta per gli affari delle Comunità europee. Vi sarebbe inoltre la Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico, anche se in considerazione della sua scarsa rilevanza, talvolta questa giunta parlamentare viene omessa.

Comitato per la legislazione

Lo stesso argomento in dettaglio: Comitato per la legislazione.

Il Comitato per la legislazione, organo parlamentare presente solo alla Camera - non esiste un corrispondente al Senato - è un comitato composto da dieci deputati di nomina presidenziale, in numero pari tra maggioranza ed opposizione. Il suo ruolo è quello di esprimere un parere su alcuni progetti di legge (tutti quelli di conversione di un decreto-legge e di delega legislativa, nonché quelli per cui, in generale, tale parere è stato chiesto da un quinto dei membri della Commissione che esamina il progetto in sede referente). Il parere del Comitato non si concentra tanto nel merito del provvedimento, quanto nella qualità del linguaggio giuridico con cui esso è scritto (si valutano l'omogeneità, la chiarezza espositiva ecc., nonché gli effetti che la legge avrà, se approvata, nell'ordinamento italiano). La presidenza del Comitato varia ogni sei mesi, per permettere a tutti i dieci deputati che lo compongono di presiederlo nell'arco della legislatura (sei mesi per dieci deputati, cioè cinque anni). L'articolo di riferimento nel Regolamento della Camera dei deputati è il 16-bis (nonché il 96-bis sull'assegnazione dei decreti-legge); si vedano anche i pareri della Giunta per il Regolamento del 16 ottobre 2001 e del 6 ottobre 2009 nonché il dibattito avvenuto in seno al Comitato medesimo nella seduta del 9 ottobre 2012 (pag. 10 e 11)

Commissioni parlamentari d'inchiesta

Lo stesso argomento in dettaglio: Commissione parlamentare d'inchiesta.

All'interno della Camera si possono costituire delle commissioni d'inchiesta con il compito di indagare su avvenimenti di particolare importanza per la vita dello Stato. Esse sono normalmente di tipo "bicamerale", cioè composte sia da senatori che da deputati.

Queste funzioni, previste dall'art. 82 della Costituzione, sono svolte con gli stessi poteri dei giudici penali, ma le commissioni non hanno il potere di comminare condanne penali. Alla fine dei lavori la commissione incaricata presenta una relazione al Parlamento, il quale potrà occuparsi di prendere le misure legislative che riterrà opportune oppure di rimuovere i ministri che hanno agito contra legem.

Un esempio è la «commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata», istituita per la lotta alla mafia.

Guarentigie

L'immunità di sede dei palazzi che ospitano la Camera si estende, per quanto riguarda palazzo Montecitorio, anche allo spazio tra l'ingresso principale e l'obelisco della piazza; la giurisdizione degli Assistenti Parlamentari, agli ordini dei deputati questori, cede alla forza pubblica esterna (polizia e carabinieri) soltanto su esplicito consenso del presidente della Camera.

Tale consenso è stato accordato nel caso dell'inchiesta penale del 2009 per falso nelle timbrature della presenza di alcuni dipendenti nell'orario di servizio[8]: sono stati effettuati controlli di polizia (seppure dall'Ufficio di polizia interno a Montecitorio) che trovano precedenti soltanto nei pedinamenti autorizzati nel 1935-1936 dal presidente Costanzo Ciano in un caso di pederastia che diede luogo al collocamento a riposo di un direttore dell'ufficio di questura[9].

Note

  1. ^ Camera.it - XVII Legislatura - Deputati e Organi- Composizione gruppi Parlamentari
  2. ^ Rispettivamente le componenti "Partito Socialista Italiano - Liberali per l'Italia", "Minoranze Linguistiche", "Unione di Centro", ed 7 deputati non iscritti (Pino Pisicchio, Edoardo Nesi, Michela Marzano, Franco Bruno, Andrea Vecchio, Aris Prodani, Luigi Lacquaniti).
  3. ^ Rispettivamente le componenti "Conservatori e Riformisti", "Alternativa Libera - Tutti insieme per l'Italia", "USEI-IDEA", "Fare!-PRI" e 5 deputati non iscritti (Alessandro Furnari, Cristian Iannuzzi, Mauro Pili e la presidente Laura Boldrini).
  4. ^ Italicum, ecco cos'è la legge tra capilista bloccati e premio, su lastampa.it, http://www.lastampa.it, 4 maggio 2015. URL consultato il 19 giugno 2015.
  5. ^ Testo dello Statuto Albertino
  6. ^ Art. 64 della Costituzione della Repubblica Italiana.
  7. ^ - I tre attuali questori
  8. ^ Articolo su adnkronos.com.
  9. ^ Lorenzo Benadusi, Il nemico dell'uomo nuovo: l'omosessualità nell'esperimento totalitario fascista, Feltrinelli, p. 272, in cui si legge anche di come Aldo Rossi-Merighi, il segretario generale succeduto ad Annibale Alberti nel 1929 e destinato ad essere collocato a riposo nel 1943, trasmise gli atti dell'inchiesta interna al segretario del Partito Nazionale Fascista Starace.

Bibliografia

  • Fernanda Bruno, Le commissioni parlamentari in sede politica. Giuffrè, 1972.
  • Franco Busetto, Il corridoio dei passi perduti: esperienze di un parlamentare dell'Italia repubblicana (volume 11 di Mnemòsine). Il poligrafo, 2000.
  • Piero Calamandrei, La funzione parlamentare sotto il fascismo, in Scritti e discorsi politici. Firenze, 1966, vol. VII.
  • Camera dei deputati - segretariato generale, La Costituzione della Repubblica italiana nei lavori preparatori dell'Assemblea costituente. Roma, 1948, vol. VII.
  • Enzo Cheli, La «centralità» parlamentare: sviluppo e decadenza di un modello, in Quaderni costituzionali, 1981.
  • Carlo Chimenti, Un parlamentarismo agli sgoccioli. Giappichelli, 1992.
  • Carlo Chimenti, Il controllo parlamentare nell'ordinamento italiano. Giuffrè, 1974.
  • Gian Franco Ciaurro, Mario Pacelli, Anton Paolo Tanda, Le Camere del Parlamento: strutture, funzioni, apparati, regolamenti. Camera dei deputati, Colombo ed., 1988.
  • Francesco Cosentino, Centralità del Parlamento?, in Il Tempo, 5 ottobre 1976.
  • Maurizio Cotta, Il Parlamento nel sistema politico italiano, in Quaderni costituzionali, 1991.
  • Ugo De Siervo, Il Parlamento e le fonti normative, in AA. VV., Il cammino delle riforme costituzionali, A.V.E., 1998.
  • Stefano Sicardi, Le relazioni Governo-maggioranza-opposizione nell'evoluzione regolamentare e legislativa, in Quaderni costituzionali, 1991.
  • Giuseppe Galasso, Parlamento e partiti, in La Stampa 17 agosto 1976.
  • Carlo Ghisalberti, Storia costituzionale italiana. 1848/1948. Laterza, 1989.
  • Andrea Manzella, Le Camere (artt. 64-69), in Commentario alla Costituzione a cura di G. Branca, Zanichelli, 1986, vol. II.
  • Martines, Silvestri, De Caro, Lippolis, Moretti, Diritto parlamentare. Maggioli, 1992.
  • Mario Pacelli, Le radici di Montecitorio: pietre, uomini, miti . Edizioni delle autonomie, 1983.
  • Mario Pacelli, (Montecitorio) bella gente. Nuove edizioni del gallo, 1992.
  • Mario Pacelli, Interno Montecitorio. Storie sconosciute. Franco Angeli ed., 2006.
  • Luigi Tivelli, Chi è stato? Gli uomini che fanno funzionare l'Italia. Rubbettino, 2007.
  • Camera dei deputati, Tutti in aula, la Camera dei deputati spiegata ai ragazzi (PDF), su nuovo.camera.it. URL consultato il 16 ottobre 2013.
  • L. Gianniti - N. Lupo - Corso di diritto parlamentare - seconda edizione, Il Mulino, 2013

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