Senato della Repubblica
Senato della Repubblica | |
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Palazzo Madama, sede del Senato | |
Tipo | Bicamerale |
Istituito | 1861 |
Predecessore | Senato del Regno d'Italia |
Operativo dal | 1861 |
Presidente | Pietro Grasso (PD) (dal 13 ottobre 2022) |
Vicepresidenti | Valeria Fedeli (PD) Linda Lanzillotta (PD) Maurizio Gasparri (FI) Roberto Calderoli (LN) |
Ultima elezione | 2013 |
Numero di membri | 320 (315+5 a vita) |
Gruppi politici | Maggioranza[1]
PD (113)[2] |
Impiegati | 841 |
Sede | Torino (1861-1865) Firenze (1865-1871) Roma (dal 1871) |
Indirizzo | Piazza Madama, 11 |
Sito web | www.senato.it |
Il Senato della Repubblica (spesso abbreviato semplicemente in Senato), nel sistema politico italiano, è una delle due assemblee legislative o camere che costituiscono il Parlamento italiano, unitamente alla Camera dei deputati. I due rami del Parlamento si rapportano secondo un sistema bicamerale perfetto, cioè svolgono in pari grado le stesse funzioni, anche se separatamente.
La Costituzione Italiana prevede che il Senato della Repubblica sia eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori, eletti tra i cittadini italiani che abbiano compiuto i 40 anni d'età, è di 315, 309 dei quali eletti nelle 20 regioni italiane, e 6 eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 7, eccetto il Molise che ne ha due e la Valle d'Aosta uno (art. 57). La carica di senatore è elettiva e termina con la fine della legislatura, tuttavia fanno parte del Senato anche alcuni senatori a vita e senatori di diritto e a vita, in numero variabile (attualmente cinque: quattro nominati e uno di diritto).
Sede del senato
Sede del Senato della Repubblica è Palazzo Madama, a Roma, dove si riunisce sin dalla sua nascita (1948). In precedenza la stessa sede ospitava, dal 1871 (poco dopo lo spostamento della capitale del Regno d'Italia a Roma), il Senato del Regno; sedi precedenti del Senato del Regno furono Palazzo Madama a Torino (1861-1865) e la Galleria degli Uffizi, nell'area ove sorgeva il Teatro Mediceo a Firenze (1865-1871).
Sistema di elezione del Senato
Secondo l'art. 57 della Costituzione, il Senato della Repubblica è eletto su base regionale; per l'art. 58 i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Nella sua prima stesura, la Costituzione prevedeva un numero variabile di senatori in base alla popolazione di ciascuna regione; in seguito il numero dei Senatori elettivi venne fissato a 315. Prevedeva inoltre che la durata della legislatura, a differenza della Camera, fosse di sei anni.
I seggi vengono divisi tra le regioni in base alla popolazione corrispondente risultante dall'ultimo censimento generale, prevedendo che alla Valle d'Aosta spetti 1 senatore, al Molise 2, e a ciascuna delle restanti regioni un numero non inferiore a 7. Per la Circoscrizione Estero (nella quale sono iscritti i cittadini residenti all'estero) sono riservati 6 seggi.
La prima legge elettorale del dopoguerra, come per la Camera dei deputati, prevedeva una ripartizione dei seggi entro ciascuna regione in senso proporzionale.
Senatori a vita
- Diventano "senatori di diritto e a vita", per il primo comma dell'art. 59 della Costituzione, tutti i presidenti della Repubblica Italiana, una volta terminato il proprio mandato, salvo possibile rinuncia.
- Il presidente della Repubblica, per il secondo comma dell'articolo medesimo, può nominare "senatore a vita" cinque cittadini che hanno reso lustro alla nazione per altissimi meriti nei campi sociale, scientifico, artistico e letterario. Secondo l'interpretazione attuale, queste personalità non possono superare il numero di cinque seggi al Senato. Tuttavia, tra il 1984 e il 1991, due presidenti (Pertini e Cossiga) hanno interpretato in modo tale da poterne nominare fino a cinque per presidente, indipendentemente dal numero totale dei seggi. Tutti i loro successori, da Scalfaro in poi, hanno seguito l'interpretazione iniziale.
Organi parlamentari
Presidente del Senato della Repubblica
Per la XVII legislatura, il ruolo di presidente del Senato è ricoperto da Pietro Grasso, eletto il 16 marzo 2013 al quarto scrutinio con 137 voti su 313.
Il Consiglio di presidenza
Il Consiglio di presidenza costituisce il vertice amministrativo del Senato. È composto dal presidente, che lo presiede, e da:
- vicepresidenti
- questori
- segretari
- segretario generale (ma senza diritto di voto)
Collegio dei questori
I tre senatori questori sovrintendono collegialmente al buon andamento dell'Amministrazione, al cerimoniale, al mantenimento dell'ordine, alla sicurezza delle sedi del Senato e al bilancio del Senato, secondo le disposizioni del presidente. Essi compongono altresì il Collegio dei questori.
Gruppi parlamentari
I senatori si organizzano in gruppi parlamentari a seconda dello schieramento politico di appartenenza. È previsto un gruppo misto per quei senatori le cui formazioni non raggiungono la consistenza di almeno 14 membri, e i senatori non iscritti ad alcuna componente. Tuttavia il Consiglio di presidenza può autorizzare la costituzione di gruppi con meno di 14 iscritti, purché rappresentino un partito o un movimento organizzato nel paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno 15 regioni, proprie liste di candidati alle elezioni per il Senato ed abbia ottenuto eletti in almeno tre regioni, e purché ai gruppi stessi aderiscano almeno 5 senatori (anche se eletti con diversi contrassegni).
Conferenza dei capigruppo
La Conferenza dei capigruppo è presieduta dal presidente del Senato e costituita dai presidenti dei gruppi parlamentari. Il governo è sempre informato delle riunioni della Conferenza per farvi intervenire un proprio rappresentante.
Assemblea
L'Assemblea è costituita da tutti i senatori riuniti in seduta a Palazzo Madama, che organizzano il proprio lavoro secondo un calendario costituito da ordini del giorno.
Commissioni e giunte
Sono organi collegiali, costituite da senatori per attingere informazioni o indagare su indirizzi specifici.
Attualmente (XVII Legislatura) operano le seguenti commissioni permanenti:
- 1ª Affari costituzionali
- 2ª Giustizia
- 3ª Affari esteri, emigrazione
- 4ª Difesa
- 5ª Bilancio
- 6ª Finanze e tesoro
- 7ª Istruzione pubblica, beni culturali
- 8ª Lavori pubblici, comunicazioni
- 9ª Agricoltura e produzione agroalimentare
- 10ª Industria, commercio, turismo
- 11ª Lavoro, previdenza sociale
- 12ª Igiene e sanità
- 13ª Territorio, ambiente, beni ambientali
- 14ª Politiche dell'Unione europea
le seguenti Giunte:
- Giunta per il regolamento
- Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
- Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico
e i seguenti organismi interni di garanzia:
Commissioni bicamerali
Le commissioni bicamerali sono composte collegialmente da senatori e deputati, e vengono costituite solo quando sia necessario discutere un preciso tema di rilevante importanza.
Elezione del presidente del Senato
All'apertura di una nuova legislatura il presidente provvisorio del Senato è il senatore più anziano. In fase di elezione del nuovo presidente i sei senatori più giovani fungono da segretari.
L'elezione del presidente del Senato comporta al massimo quattro scrutini di votazioni a scrutinio segreto da effettuarsi in due giorni differenti.
Nelle prime due votazioni, per essere eletti, è necessario raggiungere il quorum della maggioranza assoluta dei componenti del Senato (315 senatori più quelli a vita). Nello scrutinio seguente, che viene effettuato il giorno successivo le prime due votazioni, è necessario raggiungere la maggioranza dei voti dei presenti conteggiando anche le schede bianche. Nel caso non si sia ancora riusciti a eleggere un presidente si procede alla quarta, ed ultima votazione che consiste in un ballottaggio tra i due candidati che precedentemente avevano ottenuto più voti. Viene eletto chi riceve la maggioranza relativa dei voti; in caso di parità tra i due è eletto il più anziano.
Proposte di modifica della composizione e delle funzioni del Senato
Nel 2014 è stato avviato l'iter di revisione costituzionale del governo Renzi, che supera il bicameralismo paritario comprimendo sostanzialmente i poteri del Senato[4], modificandone le modalità di elezione, riducendo i membri a 100 ed eliminando l'istituto dei senatori a vita (eccetto che per gli ex presidenti della Repubblica).
Note
- ^ Composizione aggiornata al 9 marzo 2015 (dati rilevati dal sito del Senato)., su senato.it.
- ^ Il presidente Grasso per prassi non vota.
- ^ Aggiornato al 24 febbraio 2016.
- ^ E. Rossi, Procedimento legislativo e ruolo del Senato nella proposta di revisione della Costituzione, in Le Regioni, n. 1/2015, pp. 203 ss.
Bibliografia
- Rocco Ermidio: Le seconde Camere nel Diritto comparato - Aracne Editrice, 2015
Voci correlate
- Assemblea Costituente della Repubblica Italiana
- Bicameralismo
- Bicameralismo perfetto
- Camera dei deputati
- Camera alta
- Camera (politica)
- Composizione del Senato della Repubblica
- Legislature della Repubblica Italiana
- Ordine delle cariche della Repubblica Italiana
- Parlamento
- Parlamento della Repubblica Italiana
- Presidente del Senato della Repubblica
- Presidenti del Senato italiano
- Senato della Repubblica (rete televisiva)
- Senato
- Senatore a vita (diritto italiano)
- Sistema elettorale italiano
- Sistema politico della Repubblica Italiana
Altri progetti
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- Wikinotizie contiene notizie di attualità su Senato della Repubblica
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Senato della Repubblica
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su senato.it.
- Senato Web Tv, su webtv.senato.it.
- Normattiva - Portale della legge vigente, su normattiva.it.
- Il portale Luce-Senato: senatori, presidenti, palazzi e legislature nelle immagini dell'Archivio Luce
Controllo di autorità | VIAF (EN) 140254790 · ISNI (EN) 0000 0001 2292 0244 · SBN CFIV095121 · LCCN (EN) n79061227 · GND (DE) 10595-8 · BNF (FR) cb11864664s (data) · J9U (EN, HE) 987007263376605171 · WorldCat Identities (EN) lccn-n79061227 |
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