Codice civile (Italia): differenze tra le versioni

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Il '''codice civile italiano''' è un corpo organico di disposizioni di [[diritto civile]], ma non solo, poiché contiene anche norme di diritto processuale civile di rilievo generale (es. libro VI - titolo IV) ed alcune norme incriminatrici (es. libro V - titolo XI). Costituisce, insieme alla [[Costituzione della Repubblica Italiana]] ed alle leggi speciali una delle [[fonti del diritto]] civile.
Il '''codice civile italiano''' è un corpo organico di disposizioni di [[diritto civile]], ma non solo, poiché contiene anche norme di [[diritto processuale civile]] di rilievo generale (es. libro VI - titolo IV) ed alcune norme incriminatrici (es. libro V - titolo XI). Costituisce, insieme alla [[Costituzione della Repubblica Italiana]] ed alle leggi speciali una delle [[fonti del diritto]] civile.


== I precedenti ==
== I precedenti ==
Se si eccettuano le leggi civili romane, che costituirono le prime collezioni di diritto d'Europa (in particolare il ''[[Corpus iuris civilis]]'' giustinianeo) ed arrivarono ad influenzare quelle dei primi dell'Ottocento, la codificazione del [[diritto civile]] moderno in Italia è stata influenzata in modo decisivo dalla codificazione francese.<br> Negli anni del dominio napoleonico in Italia fu vigente un codice civile che era la traduzione italiana del [[codice napoleonico|code Napoléon]]; successivamente, dopo la caduta dell'impero e la [[restaurazione]], quasi tutti gli stati europei emanarono codici civili, in gran parte modellati sull'esempio del ''Code Napoléon''.
Se si eccettuano le leggi civili romane, che costituirono le prime collezioni di diritto d'[[Europa]] (in particolare il ''[[Corpus iuris civilis]]'' giustinianeo) ed arrivarono ad influenzare quelle dei primi dell'[[Secolo XIX|Ottocento]], la codificazione del [[diritto civile]] moderno in [[Italia]] è stata influenzata in modo decisivo dalla codificazione [[Francia|francese]].<br> Negli anni del dominio [[Napoleone Bonaparte|napoleonico]] in Italia fu vigente un codice civile che era la traduzione italiana del ''[[codice napoleonico|code Napoléon]]''; successivamente, dopo la caduta dell'[[Impero napoleonico|Impero]] e la [[Restaurazione]], quasi tutti gli [[stati europei]] emanarono codici civili, in gran parte modellati sull'esempio del ''Code Napoléon''.


===Il ''Code Napoléon'' e il codice del 1865===
===Il ''Code Napoléon'' e il Codice del 1865===
Il ''Code civil des français'', o ''Code Napoléon'', costituisce in effetti la base del Codice civile italiano del [[1865]] (detto Codice [[Giuseppe Pisanelli|Pisanelli]], dal nome del Ministro guardasigilli di allora): anzi, vi fu una parte (sebbene minoritaria) della [[dottrina]] dell'epoca che era favorevole al recepimento in via diretta del ''Code Napolèon'' come Codice Civile italiano (era famoso lo [[slogan]] di Giuseppe Montanelli: ''«Viva il Regno d’Italia! Viva Vittorio Emanuele re d’Italia! Viva il Codice Napoleone!»'').<br>
Il ''Code civil des français'', o ''Code Napoléon'', costituisce in effetti la base del [[Codice Civile (1865)|Codice civile italiano del 1865]] (detto Codice [[Giuseppe Pisanelli|Pisanelli]], dal nome del [[ministro Guardasigilli]] di allora): anzi, vi fu una parte (sebbene minoritaria) della [[dottrina]] dell'epoca che era favorevole al recepimento in via diretta del ''Code Napolèon'' come Codice Civile italiano (era famoso lo [[slogan]] di Giuseppe Montanelli: ''«Viva il Regno d'Italia! Viva Vittorio Emanuele re d'Italia! Viva il Codice Napoleone!»'').<br>
Il primo codice civile della Penisola Italiana è il Codice Civile Albertino emanato da con l'editto del 20 giugno 1837 [[Carlo Alberto]] promulga il codice civile per gli Stati di sua maestà il [[re di Sardegna]], perché entri in vigore il I gennaio del 1838. La versione di codice civile unitario fu elaborato negli anni successivi all'[[unità d'Italia]] sulla base del Codice di Carlo Alberto, ed entrò in vigore nel [[1865]]. Anche questo conteneva una normativa in grandissima parte simile al code Napoléon; e aveva la stessa struttura del modello al quale si ispirava: era diviso in tre libri, intitolati il primo "Delle persone", il secondo "Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni", il terzo "Dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose".
Il primo codice civile della [[Penisola italiana]] è il Codice Civile Albertino emanato da [[Carlo Alberto]] con l'[[editto]] del [[20 giugno]] [[1837]]. L'editto promulgava il codice civile per gli Stati di sua maestà il [[re di Sardegna]], perché entrasse in vigore il [[1º gennaio]] del [[1838]]. La versione di [[Codice Civile (1865)|codice civile unitario]] fu elaborato negli anni successivi all'[[unità d'Italia]] sulla base del Codice di Carlo Alberto, ed entrò in vigore nel [[1865]]. Anche questo conteneva una normativa in grandissima parte simile al ''code Napoléon''; ed aveva la stessa struttura del modello al quale si ispirava: era diviso in tre libri, intitolati il primo "Delle persone", il secondo "Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni", il terzo "Dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose".


===Il Codice di commercio per la Colonia Eritrea===
===Il Codice di commercio per la Colonia Eritrea===
Fu elaborata anche una variante del Codice Pisanelli, poi varata per le colonie d'[[Africa]] da [[Vittorio Scialoja]], con Regio decreto [[28 giugno]] [[1909]], che approva il testo del codice di commercio per la colonia [[Eritrea]].
Fu elaborata anche una variante del Codice Pisanelli, poi varata per le colonie d'[[Africa]] da [[Vittorio Scialoja]], con Regio decreto [[28 giugno]] [[1909]], che approvava il testo del codice di commercio per la colonia [[Eritrea]].


==Il Codice civile del 1942==
==Il Codice civile del 1942==
Il codice civile oggi vigente in Italia (approvato con [[Regio decreto]] [[16 marzo]] [[1942]], n.262), che ha sostituito quello del [[1865]], è il Codice emanato nel [[1942]] e contiene differenze rilevanti rispetto al modello della tradizione francese e italiana dell'Ottocento. Esso risente, oltre che di tale tradizione, anche dell'influenza di un altro modello di codice civile, più recente, che ha avuto un'importanza straordinaria per l'evoluzione della scienza giuridica italiana della prima metà del nostro secolo: si tratta del [[Bürgerliches Gesetzbuch]] del [[1900]].
Il codice civile oggi vigente in Italia (approvato con [[Regio decreto]] [[16 marzo]] [[1942]], n.262), che ha sostituito quello del [[1865]], è il Codice emanato nel [[1942]] e contiene differenze rilevanti rispetto al modello della tradizione francese e italiana dell'Ottocento. Esso risente, oltre che di tale tradizione, anche dell'influenza di un altro modello di codice civile, più recente, che ha avuto un'importanza straordinaria per l'evoluzione della scienza giuridica italiana della prima metà del [[Secolo XIX|Novecento]]: si tratta del ''[[Bürgerliches Gesetzbuch]]'' del [[1900]].


Il codice civile del 1942 ha una particolarità unica tra i coevi codici civili europei: contiene sia la disciplina del [[diritto civile]] sia la disciplina del [[diritto commerciale]], che in precedenza erano dettate in due codici diversi.
Il codice civile del 1942 ha una particolarità unica tra i coevi codici civili europei: contiene sia la disciplina del [[diritto civile]] sia la disciplina del [[diritto commerciale]], che in precedenza erano dettate in due codici diversi.
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===I lavori preparatori===
===I lavori preparatori===


I lavori per la redazione del codice civile presero il via all'indomani della Prima guerra mondiale. Il testo entrato in vigore nel 1942 è il risultato del lavoro di una serie di commissioni e sottocommissioni formate da professori universitari, magistrati, avvocati e funzionari, coordinate da [[Filippo Vassalli]]. <ref>Principale collaboratore del Vassalli fu [[Rosario Nicolò]], insieme ai magistrati [[Vincenzo Azzariti]] e [[Dino Mandrioli]].</ref> All'interno del codice confluirono gli articolati originariamente destinati al codice di commercio, opera di commissioni e sottocommissioni coordinate da [[Alberto Asquini]].
I lavori per la redazione del codice civile presero il via all'indomani della [[prima guerra mondiale]]. Il testo entrato in vigore nel 1942 è il risultato del lavoro di una serie di commissioni e sottocommissioni formate da [[Docente universitario|professori universitari]], [[Magistrato|magistrati]], [[Avvocato|avvocati]] e funzionari, coordinate da [[Filippo Vassalli]].<ref>Principale collaboratore del Vassalli fu [[Rosario Nicolò]], insieme ai magistrati [[Vincenzo Azzariti]] e [[Dino Mandrioli]].</ref> All'interno del codice confluirono gli articolati originariamente destinati al codice di commercio, opera di commissioni e sottocommissioni coordinate da [[Alberto Asquini]].


Le vicende relative all'elaborazione del codice civile del 1942 sono state ricostruite solo in anni recenti. Grazie soprattutto agli archivi di F. Vassalli e di Asquini, è stato possibile rintracciare i nomi dei giuristi che, pur non avendo preso parte alla redazione delle singole norme, furono chiamati a esprimere pareri spesso recepiti nella formulazione finale (ad esempio, [[Piero Calamandrei]]). È stata messa in luce anche l'importanza del contributo di alcuni giuristi, come [[Giuseppe Osti]], promotore della responsabilità oggettiva del debitore, di alti funzionari che nel Dopoguerra avranno un ruolo in politca come [[Giuseppe Medici]], e perfino dello stesso [[Dino Grandi]], guardasigilli dal 1939 al 1943. È stata fatta anche chiarezza su alcuni aspetti finora rimasti oscuri, come i ripetuti tentativi di "fascistizzare" il codice, in gran parte andati a vuoto, e sulle tormentate vicende che hanno portato all'unificazione del diritto privato.
Le vicende relative all'elaborazione del codice civile del 1942 sono state ricostruite solo in anni recenti. Grazie soprattutto agli archivi di F. Vassalli e di Asquini, è stato possibile rintracciare i nomi dei giuristi che, pur non avendo preso parte alla redazione delle singole norme, furono chiamati a esprimere pareri spesso recepiti nella formulazione finale (ad esempio, [[Piero Calamandrei]]). È stata messa in luce anche l'importanza del contributo di alcuni giuristi, come [[Giuseppe Osti]], promotore della responsabilità oggettiva del debitore, di alti funzionari che nel [[dopoguerra]] avranno un ruolo in politica come [[Giuseppe Medici]], e perfino dello stesso [[Dino Grandi]], guardasigilli dal [[1939]] al [[1943]]. È stata fatta anche chiarezza su alcuni aspetti finora rimasti oscuri, come i ripetuti tentativi di ''[[Fascismo|fascistizzare]]'' il codice, in gran parte andati a vuoto, e sulle tormentate vicende che hanno portato all'unificazione del diritto privato.


===La "defascistizzazione" del codice===
===La "defascistizzazione" del codice===
I codici oggi in vigore in Italia, fatta eccezione per il codice di procedura penale approvato nel 1988 e più volte riformato, risalgono all'epoca della dittatura fascista. I codici civile e di procedura civile risentono meno dell'influsso fascista, anche per via delle numerose riforme, rispetto al codice penale del 1930. È indubbio, tuttavia, che l'opera di codificazione era una forma di monumento giuridico da lasciare ai posteri, come era stato anche il ''code Napoléon''. <ref>Dopo un'iniziale stagione polemica nell'immediato Dopoguerra, apparve chiara la natura eminentemente tecnica delle nuove norme civilistiche. Gli stessi giuristi che avevano contribuito alla codificazione riuscirono facilmente a dimostrare come fossero riusciti a resistere alle ingerenze di coloro i quali avrebbero voluto che essa avesse una connotazione marcatamente politica. </ref>
I codici oggi in vigore in Italia, fatta eccezione per il codice di procedura penale approvato nel [[1988]] e più volte riformato, risalgono all'epoca della [[Regime fascista|dittatura fascista]]. I codici civile e di procedura civile risentono meno dell'influsso fascista, anche per via delle numerose riforme, rispetto al codice penale del [[1930]]. È indubbio, tuttavia, che l'opera di codificazione era una forma di monumento giuridico da lasciare ai posteri, come era stato anche il ''code Napoléon''.<ref>Dopo un'iniziale stagione polemica nell'immediato dopoguerra, apparve chiara la natura eminentemente tecnica delle nuove norme civilistiche. Gli stessi giuristi che avevano contribuito alla codificazione riuscirono facilmente a dimostrare come fossero riusciti a resistere alle ingerenze di coloro i quali avrebbero voluto che essa avesse una connotazione marcatamente politica.</ref>


Naturalmente sono state espunte le parti più apertamente fasciste come i riferimenti alle norme corporative e le disposizioni razziste, e un importantissimo lavoro di lima è stato fatto dalla [[Corte costituzionale della Repubblica italiana|Corte Costituzionale]].
Naturalmente sono state espunte le parti più apertamente fasciste come i riferimenti alle norme [[Corporativismo|corporative]] e le disposizioni [[Razzismo|razziste]], e un importantissimo ''lavoro di lima'' è stato fatto dalla [[Corte costituzionale della Repubblica italiana|Corte Costituzionale]].


===Le riforme===
===Le riforme===
Numerosi interventi legislativi sommati a accordi internazionali e normativa comunitaria hanno variamente modificato e integrato il codice, o si sono semplicemente aggiunti, tanto che ormai una cospicua disciplina civilistica è da rintracciarsi nelle leggi speciali. Ulteriori riforme hanno poi sostituito intere parti del codice civile (si pensi alla riforma del diritto di famiglia del 1975), Infine, è nata una nuova esigenza di codificazione di parti prima sparse in diverse normative, ma che completano le disposizioni codicistiche civili: si pensi al Codice del consumo, approvato con D. L.vo n. 206 del 2005.
Numerosi interventi legislativi sommati ad accordi internazionali e normativa comunitaria hanno variamente modificato e integrato il codice, o si sono semplicemente aggiunti, tanto che ormai una cospicua disciplina civilistica è da rintracciarsi nelle leggi speciali. Ulteriori riforme hanno poi sostituito intere parti del codice civile (si pensi alla riforma del [[diritto di famiglia]] del [[1975]]), Infine, è nata una nuova esigenza di codificazione di parti prima sparse in diverse normative, ma che completano le disposizioni codicistiche civili: si pensi al [[Codice del consumo]], approvato con D. L.vo n. 206 del 2005.


Il codice civile italiano rappresenta una prima struttura, un primo sistema di legificazione che è stato mutuato non solo dal codice napoleonico, ma dal codice tedesco e financo da quello austriaco.
Il codice civile italiano rappresenta una prima struttura, un primo sistema di legificazione che è stato mutuato non solo dal codice napoleonico, ma dal codice tedesco e financo da quello austriaco.
Alcuni dicono che si tratti di un codice ancora rurale, non adatto quindi ad esprimere compiutamente le esigenze di un mondo che sta affermandosi come quello moderno, sotto le spinte del diritto di matrice anglosassone (common law). Tuttavia, alcune signficative riforme, come quella del diritto societario del 2003 hanno contribuito a modernizzare il codice introducendo quelle necessità di speditezza dei traffici giuridici che un codice tutto sommato statico e di principi generali come il nostro non possedeva. <ref>La disciplina della società per azioni aveva già subito importanti interventi innovativi, in particolare con la cosiddetta "miniriforma" del 1974.</ref>
Alcuni dicono che si tratti di un codice ancora rurale, non adatto quindi ad esprimere compiutamente le esigenze di un mondo che sta affermandosi come quello moderno, sotto le spinte del diritto di matrice anglosassone ([[common law]]). Tuttavia, alcune signficative riforme, come quella del [[diritto societario]] del [[2003]] hanno contribuito a modernizzare il codice, introducendo quelle necessità di speditezza dei traffici giuridici che un codice tutto sommato statico e di principi generali come il nostro non possedeva.<ref>La disciplina della società per azioni aveva già subito importanti interventi innovativi, in particolare con la cosiddetta "miniriforma" del 1974.</ref>


Di grande importanza sono le [[Disposizioni sulla legge in generale]], che precedono il codice civile.
Di grande importanza sono le [[Disposizioni sulla legge in generale]], che precedono il codice civile.
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*Libro Terzo - ''Della Proprietà'', artt. 810-1172 - contiene la disciplina della [[Proprietà (diritto)|proprietà]] e degli altri [[diritto reale|diritti reali]];
*Libro Terzo - ''Della Proprietà'', artt. 810-1172 - contiene la disciplina della [[Proprietà (diritto)|proprietà]] e degli altri [[diritto reale|diritti reali]];
*Libro Quarto - ''Delle Obbligazioni'', artt. 1173-2059 - contiene la disciplina delle [[obbligazione (diritto)|obbligazioni]] e delle loro fonti, cioè principalmente dei [[contratto|contratti]] e dei [[fatto illecito|fatti illeciti]] (la cosiddetta [[Responsabilità civile]]);
*Libro Quarto - ''Delle Obbligazioni'', artt. 1173-2059 - contiene la disciplina delle [[obbligazione (diritto)|obbligazioni]] e delle loro fonti, cioè principalmente dei [[contratto|contratti]] e dei [[fatto illecito|fatti illeciti]] (la cosiddetta [[Responsabilità civile]]);
*Libro Quinto - ''Del Lavoro'', artt.2060-2642 - contiene la disciplina dell'[[impresa]] in generale, del [[lavoro|lavoro subordinato e autonomo]], delle [[società]] aventi scopo di lucro e della [[concorrenza]];
*Libro Quinto - ''Del Lavoro'', artt.2060-2642 - contiene la disciplina dell'[[impresa]] in generale, del [[lavoro|lavoro subordinato e autonomo]], delle [[Società (diritto)|società]] aventi scopo di lucro e della [[concorrenza]];
*Libro Sesto - ''Della Tutela dei Diritti'', artt. 2643-2969 - contiene la disciplina della [[trascrizione (diritto)|trascrizione]], delle [[prova (diritto)|prove]], della [[responsabilità patrimoniale]] del debitore e delle cause di [[prelazione]], della [[prescrizione]].
*Libro Sesto - ''Della Tutela dei Diritti'', artt. 2643-2969 - contiene la disciplina della [[trascrizione (diritto)|trascrizione]], delle [[prova (diritto)|prove]], della [[responsabilità patrimoniale]] del debitore e delle cause di [[prelazione]], della [[prescrizione]].


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| Titolo VII
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| Del pagamento dell’in[[debito]] (Artt. 2033-2040)
| Del pagamento dell'in[[debito]] (Artt. 2033-2040)
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| Titolo VIII
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| Titolo V
| Delle [[società]] (Artt. 2247-2511)
| Delle [[Società (diritto)|società]] (Artt. 2247-2511)
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| Titolo VI
| Titolo VI

Versione delle 22:31, 27 ago 2010

Il codice civile italiano è un corpo organico di disposizioni di diritto civile, ma non solo, poiché contiene anche norme di diritto processuale civile di rilievo generale (es. libro VI - titolo IV) ed alcune norme incriminatrici (es. libro V - titolo XI). Costituisce, insieme alla Costituzione della Repubblica Italiana ed alle leggi speciali una delle fonti del diritto civile.

I precedenti

Se si eccettuano le leggi civili romane, che costituirono le prime collezioni di diritto d'Europa (in particolare il Corpus iuris civilis giustinianeo) ed arrivarono ad influenzare quelle dei primi dell'Ottocento, la codificazione del diritto civile moderno in Italia è stata influenzata in modo decisivo dalla codificazione francese.
Negli anni del dominio napoleonico in Italia fu vigente un codice civile che era la traduzione italiana del code Napoléon; successivamente, dopo la caduta dell'Impero e la Restaurazione, quasi tutti gli stati europei emanarono codici civili, in gran parte modellati sull'esempio del Code Napoléon.

Il Code Napoléon e il Codice del 1865

Il Code civil des français, o Code Napoléon, costituisce in effetti la base del Codice civile italiano del 1865 (detto Codice Pisanelli, dal nome del ministro Guardasigilli di allora): anzi, vi fu una parte (sebbene minoritaria) della dottrina dell'epoca che era favorevole al recepimento in via diretta del Code Napolèon come Codice Civile italiano (era famoso lo slogan di Giuseppe Montanelli: «Viva il Regno d'Italia! Viva Vittorio Emanuele re d'Italia! Viva il Codice Napoleone!»).
Il primo codice civile della Penisola italiana è il Codice Civile Albertino emanato da Carlo Alberto con l'editto del 20 giugno 1837. L'editto promulgava il codice civile per gli Stati di sua maestà il re di Sardegna, perché entrasse in vigore il 1º gennaio del 1838. La versione di codice civile unitario fu elaborato negli anni successivi all'unità d'Italia sulla base del Codice di Carlo Alberto, ed entrò in vigore nel 1865. Anche questo conteneva una normativa in grandissima parte simile al code Napoléon; ed aveva la stessa struttura del modello al quale si ispirava: era diviso in tre libri, intitolati il primo "Delle persone", il secondo "Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni", il terzo "Dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose".

Il Codice di commercio per la Colonia Eritrea

Fu elaborata anche una variante del Codice Pisanelli, poi varata per le colonie d'Africa da Vittorio Scialoja, con Regio decreto 28 giugno 1909, che approvava il testo del codice di commercio per la colonia Eritrea.

Il Codice civile del 1942

Il codice civile oggi vigente in Italia (approvato con Regio decreto 16 marzo 1942, n.262), che ha sostituito quello del 1865, è il Codice emanato nel 1942 e contiene differenze rilevanti rispetto al modello della tradizione francese e italiana dell'Ottocento. Esso risente, oltre che di tale tradizione, anche dell'influenza di un altro modello di codice civile, più recente, che ha avuto un'importanza straordinaria per l'evoluzione della scienza giuridica italiana della prima metà del Novecento: si tratta del Bürgerliches Gesetzbuch del 1900.

Il codice civile del 1942 ha una particolarità unica tra i coevi codici civili europei: contiene sia la disciplina del diritto civile sia la disciplina del diritto commerciale, che in precedenza erano dettate in due codici diversi.

I lavori preparatori

I lavori per la redazione del codice civile presero il via all'indomani della prima guerra mondiale. Il testo entrato in vigore nel 1942 è il risultato del lavoro di una serie di commissioni e sottocommissioni formate da professori universitari, magistrati, avvocati e funzionari, coordinate da Filippo Vassalli.[1] All'interno del codice confluirono gli articolati originariamente destinati al codice di commercio, opera di commissioni e sottocommissioni coordinate da Alberto Asquini.

Le vicende relative all'elaborazione del codice civile del 1942 sono state ricostruite solo in anni recenti. Grazie soprattutto agli archivi di F. Vassalli e di Asquini, è stato possibile rintracciare i nomi dei giuristi che, pur non avendo preso parte alla redazione delle singole norme, furono chiamati a esprimere pareri spesso recepiti nella formulazione finale (ad esempio, Piero Calamandrei). È stata messa in luce anche l'importanza del contributo di alcuni giuristi, come Giuseppe Osti, promotore della responsabilità oggettiva del debitore, di alti funzionari che nel dopoguerra avranno un ruolo in politica come Giuseppe Medici, e perfino dello stesso Dino Grandi, guardasigilli dal 1939 al 1943. È stata fatta anche chiarezza su alcuni aspetti finora rimasti oscuri, come i ripetuti tentativi di fascistizzare il codice, in gran parte andati a vuoto, e sulle tormentate vicende che hanno portato all'unificazione del diritto privato.

La "defascistizzazione" del codice

I codici oggi in vigore in Italia, fatta eccezione per il codice di procedura penale approvato nel 1988 e più volte riformato, risalgono all'epoca della dittatura fascista. I codici civile e di procedura civile risentono meno dell'influsso fascista, anche per via delle numerose riforme, rispetto al codice penale del 1930. È indubbio, tuttavia, che l'opera di codificazione era una forma di monumento giuridico da lasciare ai posteri, come era stato anche il code Napoléon.[2]

Naturalmente sono state espunte le parti più apertamente fasciste come i riferimenti alle norme corporative e le disposizioni razziste, e un importantissimo lavoro di lima è stato fatto dalla Corte Costituzionale.

Le riforme

Numerosi interventi legislativi sommati ad accordi internazionali e normativa comunitaria hanno variamente modificato e integrato il codice, o si sono semplicemente aggiunti, tanto che ormai una cospicua disciplina civilistica è da rintracciarsi nelle leggi speciali. Ulteriori riforme hanno poi sostituito intere parti del codice civile (si pensi alla riforma del diritto di famiglia del 1975), Infine, è nata una nuova esigenza di codificazione di parti prima sparse in diverse normative, ma che completano le disposizioni codicistiche civili: si pensi al Codice del consumo, approvato con D. L.vo n. 206 del 2005.

Il codice civile italiano rappresenta una prima struttura, un primo sistema di legificazione che è stato mutuato non solo dal codice napoleonico, ma dal codice tedesco e financo da quello austriaco. Alcuni dicono che si tratti di un codice ancora rurale, non adatto quindi ad esprimere compiutamente le esigenze di un mondo che sta affermandosi come quello moderno, sotto le spinte del diritto di matrice anglosassone (common law). Tuttavia, alcune signficative riforme, come quella del diritto societario del 2003 hanno contribuito a modernizzare il codice, introducendo quelle necessità di speditezza dei traffici giuridici che un codice tutto sommato statico e di principi generali come il nostro non possedeva.[3]

Di grande importanza sono le Disposizioni sulla legge in generale, che precedono il codice civile.

Note

  1. ^ Principale collaboratore del Vassalli fu Rosario Nicolò, insieme ai magistrati Vincenzo Azzariti e Dino Mandrioli.
  2. ^ Dopo un'iniziale stagione polemica nell'immediato dopoguerra, apparve chiara la natura eminentemente tecnica delle nuove norme civilistiche. Gli stessi giuristi che avevano contribuito alla codificazione riuscirono facilmente a dimostrare come fossero riusciti a resistere alle ingerenze di coloro i quali avrebbero voluto che essa avesse una connotazione marcatamente politica.
  3. ^ La disciplina della società per azioni aveva già subito importanti interventi innovativi, in particolare con la cosiddetta "miniriforma" del 1974.

Struttura del Codice Civile

Libro primo DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
Titolo I Delle persone fisiche (Artt. 1-10)
Titolo II Delle persone giuridiche (Artt. 11-42)
Titolo III Del domicilio e della residenza (Artt. 43-47)
Titolo IV Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta (Artt. 48-73)
Titolo V Della parentela e dell'affinità (Artt. 74-78)
Titolo VI Del matrimonio (Artt. 79-230)
Titolo VII Della filiazione (Artt. 231-290)
Titolo VIII Dell'adozione di persone maggiori di età (Artt. 291-314)
Titolo IX Della potestà dei genitori (Artt. 315-342)
Titolo X Della tutela e dell'emancipazione (Artt. 343-399)
Titolo XI Dell'affiliazione e dell'affidamento (Artt. 400-403)
Titolo XII Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in una parte di autonomia (404-432)
Titolo XIII Degli alimenti (Artt. 433-448)
Titolo XIV Degli atti dello stato civile (Artt. 449-455)
Libro secondo DELLE SUCCESSIONI
Titolo I Delle successioni (Artt. 456-564)
Titolo II Delle successioni legittime (Artt. 565-586)
Titolo III Delle successioni testamentarie (Artt. 587-712)
Titolo IV Della divisione (Artt. 713-768)
Titolo V Delle donazioni (Artt. 769-809)
Libro terzo DELLA PROPRIETA'
Titolo I Dei beni (Artt. 810-831)
Titolo II Della proprietà (Artt. 832-951)
Titolo III Della superficie (Artt. 952-956)
Titolo IV Dell'enfiteusi (Artt. 957-977)
Titolo V Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione (Artt. 978-1026)
Titolo VI Delle servitù prediali (Artt. 1027-1099)
Titolo VII Della comunione (Artt. 1100-1139)
Titolo VIII Del possesso (Artt. 1140-1170)
Titolo IX Della denunzia di nuova opera e di danno temuto (Artt. 1171-1172)
Libro quarto DELLE OBBLIGAZIONI
Titolo I Delle obbligazioni in generale (Artt. 1173-1320)
Titolo II Dei contratti in generale (Artt. 1321-1469)
Titolo III Dei singoli contratti (Artt. 1470-1986)
Titolo IV Delle promesse unilaterali (Artt. 1987-1991)
Titolo V Dei titoli di credito (Artt. 1992-2027)
Titolo VI Della gestione di affari (Artt. 2028-2032)
Titolo VII Del pagamento dell'indebito (Artt. 2033-2040)
Titolo VIII Dell'arricchimento senza causa (Artt. 2041-2042)
Titolo IX Dei fatti illeciti (Artt. 2043-2059)
Libro quinto DEL LAVORO
Titolo I Della disciplina delle attività professionali (Artt.2060-2081)
Titolo II Del lavoro nell'impresa (Artt. 2082-2221)
Titolo III Del lavoro autonomo (Artt. 2222-2238)
Titolo IV Del lavoro subordinato in particolari rapporti (Artt. 2239-2246)
Titolo V Delle società (Artt. 2247-2511)
Titolo VI Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici (Artt. 2511-2548)
Titolo VII Dell'associazione in partecipazione (Artt. 2549-2554)
Titolo VIII Dell'azienda (Artt. 2555-2574)
Titolo IX Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali (Artt. 2575-2594)
Titolo X Della disciplina della concorrenza e dei consorzi (Artt. 2595-2620)
Titolo XI Disposizioni penali in materia di società e consorzi (Artt.2621-2642)
Libro sesto DELLA TUTELA DEI DIRITTI
Titolo I Della trascrizione (Artt.2643-2696)
Titolo II Delle prove (Artt. 2697-2739)
Titolo III Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale (Artt. 2740-2906)
Titolo IV Della tutela giurisdizionale dei diritti (2907-2933)
Titolo V Della prescrizione e della decadenza (2934-2969)

Articoli del Codice Civile

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