Prelazione
La prelazione è quel diritto, in capo ad un soggetto, ad essere preferito, rispetto ad un altro a parità di condizioni, nella costituzione di un negozio giuridico. La prelazione può essere volontaria, oppure legale.[1]
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Prelazione volontaria [modifica]
La prelazione volontaria ha come fonte l'accordo delle parti. Oggetto di tale accordo è l'impegno, in capo ad una parte, a concedere un diritto di prelazione alla controparte. Questo in ossequio alla libertà contrattuale disciplinata dall'art. 1322 c.c. La prelazione volontaria non è opponibile ai terzi.[2]
Prelazione legale [modifica]
La prelazione legale si caratterizza per avere come fonte la legge stessa.
Nel diritto successorio [modifica]
Nel diritto successorio, il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione (art. 732 c.c.). Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria. Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali. Parte della dottrina ammette l'applicazione dell'art. 732 c.c. anche alla comunione non ereditaria[3].
Nel diritto locatizio [modifica]
Nelle locazioni, l'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, prevede un diritto di prelazione a favore del conduttore per l'immobile concesso in locazione qualora questo sia alienato. Il diritto di riscatto per le case popolari è previsto dal D.P.R. n. 2 del 17 gennaio 1959 in materia di cessione di alloggi pubblici, e in generale, per beni ad uso abitativo dall'art. 39 della legge n. 392 del 27 luglio 1978. Il proprietario che volesse vendere l'immobile dovrà notificare al conduttore, a mezzo ufficiale giudiziario, l'importo e le modalità di pagamento richieste, il tutto ai sensi degli artt. 35 36 37 38 e 39 della legge 392/78 (equo canone) ancora valida per gli ambiti non residenziali. Il termine per eseguire la prelazione è di 60 giorni dalla notifica.
Cause di prelazione tra creditori [modifica]
In materia processuale, affine all'istituto in esame è quello delle cause di prelazione tra creditori. In tale disciplina, i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione, così come disciplinato dall'art. 2741 del c.c. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno (2784 e seguenti) e le ipoteche (2808 e seguenti).
Testi normativi [modifica]
Note [modifica]
- ^ Per approfondire si veda Andrea Torrente e Piero Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, Giuffrè editore, pag. 472
- ^ In tale ottica si veda Andrea Torrente e Piero Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, Giuffrè editore, pag. 472
- ^ Si veda Arianna Alpini, La prelazione nelle comunioni, Napoli, 2010
Bibliografia [modifica]
- Andrea Torrente e Piero Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, Giuffrè editore, 1995. ISBN 88-14-04488-0.
- Arianna Alpini, La prelazione nelle comunioni, Napoli, ESI, 2010. ISBN 978-88-495-2035-4.
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