Persona giuridica
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In diritto con la locuzione persona giuridica (o, secondo una vecchia terminologia, ente morale) s'intende un complesso organizzato di persone e di beni al quale l'ordinamento giuridico attribuisce la capacità giuridica facendone così un soggetto di diritto.
In generale la capacità giuridica riconosciuta alla persona giuridica (personalità giuridica) è meno estesa di quella riconosciuta all'essere umano in quanto soggetto di diritto, ossia alla persona fisica, poiché la persona giuridica non può essere parte di quei rapporti giuridici che, per loro natura, possono intercorrere solo tra persone fisiche (l'esempio tipico è rappresentato dai rapporti familiari).
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[modifica] Caratteri generali
La persona giuridica è costituita da:
- un elemento materiale (o substrato sostanziale) che può a sua volta consistere in un insieme di individui (nelle corporazioni) o un patrimonio (nelle fondazioni) ordinati ad uno scopo[1];
- un elemento formale, il riconoscimento. Questo può essere attribuito dall'ordinamento:
- con una norma generale che riconosce tutte le persone giuridiche in possesso di determinati requisiti;
- con una norma posta appositamente per una determinata persona giuridica;
- con un apposito provvedimento, posto in essere per una determinata persona giuridica.
Mentre le persone fisiche o giuridiche riunite in una corporazione (gli associati) sono un elemento costitutivo della stessa, il fondatore, ossia la persona fisica o giuridica che destina un patrimonio ad uno scopo, creando così una fondazione, rimane estraneo a quest'ultima.
Le persone giuridiche hanno sempre un'organizzazione, ossia uno o più organi e uffici che agiscono per esse. Tale organizzazione, tuttavia, è posseduta anche da altri enti, privi dell'elemento formale del riconoscimento. Se l'ordinamento attribuisce a questi enti un certo grado di autonomia patrimoniale, secondo una diffusa teoria, si deve ritenere che essi, pur non essendo persone giuridiche, siano comunque soggetti di diritto.
Si suol dire che le corporazioni sono organizzazioni di persone, mentre le fondazioni sono organizzazioni di beni. In realtà è difficile immaginare una corporazione che possa raggiungere i suoi scopi senza avvalersi di un patrimonio, così come una fondazione che non si avvalga di persone: tutti gli enti, in quanto organizzazioni, sono complessi di persone e beni, la differenza sta nel fatto che per l'ordinamento nelle corporazioni è essenziale la presenza dalle persone (gli associati) mentre nelle fondazioni è essenziale la presenza di un patrimonio; questo a prescindere dalla constatazione che, nella pratica, il rilievo di tali componenti può essere diverso (si pensi ad una società per azioni, persona giuridica di tipo corporativo nella quale, tuttavia, la componente patrimoniale finisce di solito per avere un rilevo ben maggiore di quella personale).
[modifica] Persone giuridiche pubbliche e private
Le persone giuridiche sono tradizionalmente distinte in pubbliche e private: le prime perseguono interessi pubblici, mentre le seconde perseguono interessi di carattere privato, ancorché possano essere utilizzate anche per il perseguimento di interessi pubblici.
La natura pubblica o privata della persona giuridica si riflette anche sulla sua disciplina: le persone giuridiche private sono disciplinate dal diritto privato, mentre quelle pubbliche dal diritto pubblico che può attribuire loro poteri autoritativi. Di conseguenza, l'atto giuridico con il quale si dà vita alla persona giuridica, che prende il nome di atto costitutivo (nel caso delle fondazioni è denominato atto di fondazione), ha natura di atto di autonomia privata nel caso delle persone giuridiche private, mentre, nel caso delle persone giuridiche pubbliche, ha natura di provvedimento.
[modifica] Persone giuridiche private
Negli ordinamenti statali tra le persone giuridiche private si annoverano le associazioni e le fondazioni riconosciute nonché le società per azioni e le altre società commerciali dotate di personalità giuridica.
Le associazioni sono organizzazioni di persone costituite per il perseguimento di finalità non economiche, mentre le società sono organizzazioni di persone costituite per svolgere un'attività economica al fine di dividerne gli utili (scopo di lucro). Ai diversi tipi di società l'ordinamento può attribuire diversi gradi di autonomia patrimoniale, sicché non tutti sono caratterizzati dalla personalità giuridica in senso stretto: si distinguono, al riguardo, le società di capitali (di cui il prototipo è la società per azioni), dotate di personalità giuridica, dalle società di persone, che ne sono prive (tuttavia in Francia hanno anch'esse personalità giuridica). Taluni ordinamenti consentono la costituzione di società unipersonali dotate di personalità giuridica (così è ora anche in Italia).
Negli Stati Uniti la società per azioni (corporation) può svolgere attività sia economica (business corporation) che senza scopo di lucro (non-profit corporation). Lo stesso accade in alcuni ordinamenti di civil law (ad esempio, in Germania, Austria e Svizzera) mentre negli altri ordinamenti di civil law la società per azioni è destinata allo svolgimento di attività economiche ed è pertanto nettamente distinta dall'associazione e dalla fondazione. Anche in Gran Bretagna e in altri ordinamenti di common law la company (società) si contrappone alla society (associazione) di carattere mutualistico o assistenziale.
Quanto alle fondazioni, nella generalità degli ordinamenti non possono avere scopo di lucro, tuttavia esistono ordinamenti che consentono la costituzione di persone giuridiche assimilabili ad una fondazione aventi scopo di lucro, come l'Anstalt nel Liechtenstein. Il diritto privato degli ordinamenti di common law non conosce la fondazione come tipo distinto di persona giuridica, sicché le organizzazioni con finalità filantropiche (charities, sing. charity) seppur spesso denominate fondazioni (foundations) sono in realtà trust, corporazioni o, anche, associazioni non riconosciute.
[modifica] Persone giuridiche pubbliche
Sono persone giuridiche di diritto pubblico lo stato (anche se, in alcuni ordinamenti, ad esempio quello britannico, non è una persona giuridica unitaria ma un insieme di soggetti) e gli altri enti pubblici, che possono avere caratteri propri delle corporazioni (come lo stato e gli enti territoriali) oppure delle fondazioni.
Negli ordinamenti di common law alcuni uffici pubblici o ecclesiastici (tra i quali lo stesso monarca britannico) sono persone giuridiche a sè in quanto corporation sole: si tratta di una particolare forma di corporazione che anziché essere costituita da più persone (come la corporation aggregate) è costituita dal solo titolare dell'ufficio. D'altra parte, in questi stessi ordinamenti gli enti territoriali locali (contee ecc.) sono considerati organi dello stato dotati di personalità giuridica, mentre gli altri enti che compongono la pubblica amministrazione (variamente denominati: administration, agency, authority, board, commission ecc.) sono persone giuridiche disciplinate dal diritto privato.
[modifica] Persone giuridiche dell'ordinamento italiano
Nell'ordinamento italiano il codice civile, nel Libro I, Titolo II, Capo I, contempla le persone giuridiche, pubbliche (art. 11) e private (art. 12 e 13). La disciplina delle persone giuridiche private è contenuta nello stesso codice, mentre quella delle persone giuridiche pubbliche è sparsa in una pluralità di leggi, riferite a determinate categorie (ad esempio, gli enti locali) o a singoli enti.
Sono persone giuridiche private:
- le associazioni riconosciute;
- le fondazioni;
- le società per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società in accomandita per azioni;
- le società cooperative a responsabilità limitata.
Sono invece persone giuridiche di diritto pubblico:
- lo Stato;
- le regioni, le città metropolitane, le province ed i comuni, nonché gli altri enti territoriali locali (comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni e consorzi fra enti territoriali);
- gli altri enti pubblici, nazionali e locali; si tratta di una categoria molto vasta ed eterogenea nella quale rientrano, a titolo di esempio, gli enti previdenziali, le università, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende sanitarie locali, gli ordini professionali ecc.
[modifica] Note
- ^ Alcuni autori usano il termine istituzione in luogo di fondazione, altri contrappongono l'istituzione alla fondazione e quindi usano questo termine in luogo di corporazione. Il termine istituzione viene anche utilizzato per indicare quegli enti, tipicamente pubblici, che perseguono uno scopo d'interesse generale, non degli associati o del fondatore
[modifica] Bibliografia
- Pizzorusso A. Sistemi giuridici comparati. Giuffrè, 1998.
- Corapi D. Società. Diritto comparato e straniero, voce in Enciclopedia Giuridica, vol. XXIX, Roma, 1993.
- Basile M., Falzea A. Persona giuridica, voce in Enciclopedia del diritto, vol. XXXIII, Giuffrè, 1983.

