Società in accomandita per azioni

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Categoria: Diritto Societario
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È una società di capitali dotata di personalità giuridica; S.p.a. e s.a.p.a. sono accomunate dalla suddivisione del capitale in azioni, ma diversificate dall’esistenza di due categorie di soci:

  • gli accomandatari, amministratori di diritto, rispondono solidalmente ed illimitatamente (in via sussidiaria: i creditori sociali possono agire nei confronti degli accomandatari solo dopo l'escussione infruttuosa del capitale sociale) delle obbligazioni sociali. In caso di violazione dei loro obblighi devono risarcire i danni alla società, creditori sociali e ai soci eventualmente danneggiati;
  • gli accomandanti, i quali rispondono nei limiti del conferimento e non possono amministrare la società.

Nella s.a.p.a la qualità di socio accomandatario e di amministratore non sono separabili mentre nella s.a.s. il socio accomandatario non è necessariamente amministratore; nella s.a.p.a. risponde solidalmente ed illimitatamente con gli accomandatari per le obbligazioni sociali, ma non è di diritto amministratore (le posizioni sono separabili). Nettamente diversa la responsabilità del socio accomandatario della s.a.p.a. che risponde per il periodo in cui mantiene l’ufficio di amministratore.


[modifica] Amministrazione

Alla s.a.p.a. si applicano le norme relative alla s.p.a. (costituzione, conferimento ecc.), ma in più:

  • l'atto costitutivo deve indicare gli accomandatari
  • la denominazione sociale è costituita dal nome di uno o più accomandatari, con l'indicazione di s.a.p.a. (se ne giovano i terzi che identificano uno degli amministratori sulla cui consistenza patrimoniale possono confidare, ad integrazione di quella del patrimonio sociale).

La connessione tra la qualità di socio accomandatario e quella di amministratore rappresenta il pregio ed il limite di questa società:

  • il pregio, perché è preservata la stabilità della gestione della società, dato che l’accomandatario può mantenere la carica di amministratore in modo permanente, salva la revoca;
  • il limite, per la responsabilità solidale ed illimitata.

[modifica] Assemblea

Il funzionamento è pressoché identico a quello di una S.p.A. È costituita da tutti i soci e le maggioranze si formano con riferimento alle porzioni del capitale possedute da ciascuno di essi, indipendentemente che si tratti di accomandante o accomandatario. Inoltre:

  • gli accomandatari non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti la nomina e la revoca dei sindaci e del consiglio di sorveglianza, al fine di garantirne l'autonomia e l'indipendenza;
  • le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere, altresì, approvate da tutti i soci accomandatari;
  • in materia di sostituzione degli amministratori, la delibera dell'assemblea, riunita in sede straordinaria, che provvede alla nomina dei nuovi membri, deve essere altresì approvata dagli amministratori-accomandatari rimasti in carica;

La s.a.p.a. si può sciogliere, oltre che per le cause previste per le S.p.a., anche per la cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori, se entro sei mesi non si è provveduto alla loro sostituzione. In questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione che non assume la qualità di accomandatario.

È precluso il sistema monistico, non quello dualistico. La revoca degli amministratori deve essere deliberata con le maggioranza prescritte per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria delle s.p.a. I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni di cui sono titolari, nelle deliberazioni dell'assemblea relative alla nomina ed alla revoca dei sindaci e all'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti. Indiscutibile la finalità di garantire l'indipendenza dell'organo di controllo.

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