Personalità giuridica
In diritto, la personalità giuridica consiste nell'avere il diritto all'esercizio della capacità giuridica.
Ne consegue l'idoneità a divenire titolare di diritti e obblighi o più in generale di situazioni giuridiche soggettive.
Non va confusa con la persona giuridica, con cui si intende un soggetto cui l'ordinamento giuridico riconosce la capacità giuridica. A sua volta la capacità giuridica non va confusa con la capacità di agire, che precisa chi possa validamente compiere azioni, atti e fatti per l'esercizio dei diritti spettantigli o per l'adempimento dei doveri cui sia tenuto.
Oggi il senso della personalità giuridica è quello di far conseguire all' ente l'autonomia patrimoniale perfetta (operazione di separazione fra patrimonio degli aderenti all'associazone e il patrimonio dell'associazione o dell'ente), facendo in modo da renderli reciprocamente insensibile all'azione del creditore, il quale, si potrà rivalere solo sul fondo comune dell'associazione e non sul patrimonio singolo degli associati o di coloro che hanno agito per conto dell' associazione.
|
|