Friedrich Carl von Savigny

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Friedrich Carl von Savigny
Friedrich Carl von Savigny

Friedrich Carl von Savigny (Francoforte sul Meno21 febbraio 1779 – Berlino25 ottobre 1861) è stato un giurista tedesco, probabilmente il massimo esponente della scuola storica del diritto e fondatore della pandettistica.

Sotto la sua influenza della sua “Scuola storica” si sviluppò l’elaborazione dottrinaria del diritto- ovvero di quel diritto non positivo, che vive nella vita di tutti i giorni e non tocca allo Stato codificare - ed in specie dell’ “usus modernus Pandectarum”, basato sullo studio e la rielaborazione del sistema del cosiddetto ius commune ancora vigente in Germania (Das Gemeine Recht). La scuola di Von Savigny si rifaceva allo storicismo e chiedeva al giurista di essere direttamente lui l’interprete e il ricostruttore dello spirito del popolo senza un capillare intervento del legislatore sostenendo- nella polemica che ingaggiò con Thibaut, strenuo propugnatore della codificazione positiva- che fosse prematuro affidarsi alla cristallizzazione del diritto rappresentata dall’adozione dei codici. Von Savigny si oppose radicalmente tanto al giusnaturalismo, quanto all’illuminismo, in quanto entrambi fondati sul pregiudizio di poter stabilire un modello di comportamento giuridico valido, non in quanto prodotto derivato dalla storia, ma in quanto prodotto razionale conforme alla mente e all’intelletto. Il diritto che si costruiva al tavolino del filosofo era un diritto razionale che veniva proposto all’Uomo prescindendo dal discorso storiografico, dalla tradizione, dalla memoria del passato giuridico. Lo storicismo di Von Savigny, invece, riteneva che il passato non andasse affatto svalutato, né rinnegato perché costituiva il substrato fondamentale sul quale muoversi: non si può prescindere dalla storia perché c’è una palese concatenazione tra passato, presente e futuro. L’idea di un diritto universalmente valido è un’utopia che non bada alla realtà concreta, al divenire storico della società. Per Savigny, perciò, il vero diritto naturale era il diritto consuetudinario in quanto conforme alla natura di quel popolo, del cui livello di civiltà è espressione. In questo senso il diritto naturale è il diritto che si attua nella storia ed è creazione spontanea dei singoli popoli ed è quindi assurdo ciò che Thibaut proponeva, in quanto artificioso, astratto e non corrispondente alla natura del singolo popolo. La codificazione del diritto una volta per sempre avrebbe bloccato lo sviluppo di una società, della quale il diritto è un’espressione.

[modifica] Opere

  • Savigny, Vom Beruf unserer Zeit für Gezetzgebung und Rectwissenschaft (Della vocazione del nostro tempo per la legislazione e la giurisprudenza), Heidelberg, 1814
  • Savigny, System des heutigen römischen Rechts (Sistema del diritto romano attuale), Berlino
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