Società di persone

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Categoria: Diritto Societario
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Le società di persone sono società definite tali in quanto in esse prevale l'elemento soggettivo, rappresentato dai soci, rispetto al capitale.
Le società di persone non acquistano mai la personalità giuridica, cosa che invece avviene per le società di capitali, ma è sempre presente un certo grado di separazione patrimoniale tra il patrimonio della società e quello del socio che varia a seconda del tipo considerato.

La responsabilità dei soci nei confronti delle obbligazioni sociali è:

  1. illimitata, perché per le obbligazioni sociali i Soci rispondono non solo nei limiti della quota conferita, ma anche con tutto il patrimonio personale.
  2. solidale, in quanto i creditori della Società possono rivalersi per l'intero ammontare del loro credito sul patrimonio di uno qualsiasi dei Soci, i quali, fatto salvo il regresso, rispondono l'uno per l'altro.
  3. sussidiaria, perché essa scatta solo se il patrimonio sociale è insufficiente a pagare i creditori della Società (i Soci godono quindi del beneficio della preventiva escussione dei beni sociali). Tale beneficio opera poi con diverso grado di intensità a seconda che si tratti di società semplice o di società in nome collettivo o società in accomandita semplice: soltanto negli ultimi due modelli, infatti, il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale opera automaticamente, ponendosi cioè come una condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei riguardi del socio (con relativo onere, per il creditore sociale, di provare l'insufficienza del patrimonio sociale già aggredito). Nel caso di società semplice, invece, il creditore può immediatamente agire nei confronti del socio, il quale può solo paralizzare l'azione con un'eccezione volta a dimostrare che esistono altri beni sociali sui quali il creditore può "agevolmente soddisfarsi".

[modifica] Tipi di società

I tipi di società di persone sono tre:

[modifica] Soci

Nelle S.n.c. tutti i Soci sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, nelle S.a.s. sono presenti due distinte categorie di Soci:

  1. soci accomandatari, gli amministratori, che rispondono solidalmente e illimitatamente;
  2. soci accomandanti, coloro che forniscono il patrimonio della società, i quali rispondono nei limiti della partecipazione.

[modifica] Amministrazione

Fermo restando che la qualifica di amministratore è strettamente collegata alla responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali ( e quindi non possono essere amministratori i soci accomandanti di S.a.s., salvo perdere il beneficio della responsabilità limitata), l'amministrazione delle società di persone può essere di due tipi:

  • congiuntiva: questo significa che per il compimento di ogni atto è necessario il consenso di tutti gli amministratori (salvo, in casi di emergenza, per evitare danni alla società, il potere di intervento di ogni amministratore) e quindi si parla di potere di firma congiunta.
  • disgiuntiva: se viene adottato questo modello ogni amministratore può compiere qualsiasi atto, salvo il potere di ogni altro amministratore di porre un veto (atto formale in grado di bloccare una deliberazione amministrativa) preventivo per un singolo atto, e quindi si parla di potere di firma disgiunta. È questa la situazione standard, che salvo diversa pattuizione, è prevista per le S.n.c.

Le Società di persone agiscono sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale. Per le S.a.s. la ragione sociale deve contenere il nome di uno o più soci accomandatari.

Questi tipi di società si costituiscono per scrittura privata autenticata da un Notaio oppure per atto pubblico. L'atto costitutivo deve essere poi depositato a cura del Notaio per l'iscrizione nel registro delle imprese. Entro 30 giorni occorre inoltre comunicare all'Agenzia delle Entrate l'inizio dell'attività per farsi attribuire il numero di partita IVA.

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