Registro delle imprese (diritto italiano)
Tutte le imprese italiane sono tenute all'iscrizione al registro delle imprese, che costituisce la fonte primaria di certificazione dei loro dati costitutivi, così come le anagrafi comunali lo sono per i dati dei cittadini: chi svolge in Italia un’attività economica sotto forma di impresa deve iscriversi al registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio italiane (una per ogni provincia), interconnesse tramite la loro società di informatica, InfoCamere S.c.p. A.
Indice |
[modifica] Storia
Previsto inizialmente dal Codice Civile del 1942, venne attuato completamente soltanto con la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e reso operativo con il D.P.R. n. 581 del 1995; il Registro delle Imprese è pubblico ed unifica quelli che un tempo erano il Registro delle Società - tenuto dalle Cancellerie Commerciali dei Tribunali - e il Registro Ditte, tenuto originariamente dalle Camere di Commercio. In esso sono conservati tutti gli atti e documenti inerenti alla vita delle imprese, assicurando la completezza ed organicità della pubblicità legale per tutte le imprese soggette ad iscrizione. Dal 1 aprile 2010 per effettuare iscrizioni o variazioni nel Registro delle imprese delle Camere (ma anche per gli archivi pubblici di Inps, Inail e Agenzia delle entrate) va utilizzata obbligatoriamente la procedura telematica chiamata 'ComUnica'[1].
[modifica] Sezioni
Il Registro Imprese è diviso in una sezione ordinaria e 4 sezioni speciali.
[modifica] Sezione Ordinaria
Nella sezione ordinaria si iscrivono:
- imprenditori individuali commerciali non piccoli,
- società di persone (tranne la società semplice),
- società di capitali
- consorzi fra imprenditori con attività esterna,
- i gruppi europei di interesse economico con sede in Italia
- gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale
- le società estere che hanno in Italia la sede dell'amministrazione, ovvero l'oggetto principale della loro attività
L'iscrizione alla sezione ordinaria produce effetti di pubblicità legale dichiarativa per tutti gli imprenditori iscritti eccetto le società di capitali, per le quali l'iscrizione ha effetto di pubblicità legale costitutiva.
[modifica] Sezione Speciale
Alla I° sezione speciale si iscrivono, con diverse qualifiche:
- imprenditori agricoli individuali (persone fisiche e persone giuridiche);
- piccoli imprenditori commerciali
- le società semplici
- imprenditori artigiani
Nella II° sezione speciale si iscrivono:
- società tra professionisti (società tra avvocati)
La III° sezione speciale è destinata alla pubblicità dei legami di gruppo:
- società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette
L'iscrizione alla sezione speciale ha effetti di pubblicità notizia per tutte le imprese eccetto le società semplici esercenti attività agricola e gli imprenditori agricoli individuali anche piccoli.
[modifica] Consultazione
Nato in modalità informatica per espressa volontà del legislatore, il Registro delle Imprese è stato realizzato, ed è gestito da InfoCamere ScpA per conto delle Camere di Commercio secondo tecniche informatiche che garantiscono la tempestività dell'informazione giuridico-economica sulle imprese di tutto il territorio nazionale.
L’accesso all’interrogazione dei Registri delle Camere di Commercio per ottenere visure (visura camerale), bilanci, protesti e altri tipi di atti o informazioni presenti negli archivi camerali è possibile anche in tempo reale via Internet tramite il portale www.registroimprese.it con il servizio telemaco.
Dal Registro delle Imprese è possibile ottenere informazioni dettagliate su singole imprese (natura giuridica, data di costituzione e capitale sociale, codice fiscale, attività svolta, organi sociali, poteri di rappresentanza associati agli organi sociali, numero addetti, eccetera), elenchi di aziende selezionate in base a vari parametri di ricerca combinabili tra loro (localizzazione geografica, natura giuridica, settore di attività) e conoscere le variazioni più importanti relative alla vita delle singole aziende (cessazione, liquidazione, fallimento, variazioni delle cariche, trasferimenti). I prospetti ottenibili dal Registro Imprese sono:
- tutti i tipi di certificati e visure (ordinari, storici, di deposito ecc.)
- copie degli atti e dei bilanci
- elenchi di imprese
- schede sintetiche sulle persone e sulle imprese iscritte
- schede sui soci.
Accanto al Registro delle Imprese, e in modo ad esso complementare, viene tenuto il Repertorio Economico Amministrativo: si tratta della raccolta di notizie economiche ed amministrative, come unità locali, attività economica effettivamente svolta nella sede legale, classificazioni Istat, ecc.
Di norma, il Registro può accogliere solamente quelle iscrizioni e/o modificazioni nei soggetti obbligati espressamente previste dalla legge (principio di tipicità).
Il Conservatore della Camera di commercio ha il potere di respingere (rifiuto di iscrizione) quelle richieste di iscrizione non conformi; il richiedente ha facoltà di ricorrere ad un organo speciale di giurisdizione, il Giudice del Registro.
[modifica] Note
[modifica] Bibliografia
- Tedioli, Francesco (ottobre-dicembre 2011). Riflessi processuali della equiparazione tra la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua estinzione. Il giusto Processo civile (4): 1227-1256. (Abstract).