Ordine professionale

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Spilla dell'ordine dei farmacisti col caduceo

Per 'ordine professionale si intende una istituzione di autogoverno di una professione riconosciuta dalla legge, avente il fine di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti; ad essa lo Stato affida il compito di tenere aggiornato l'albo e il codice deontologico, tutelando la professionalità della categoria. Gli ordini sono enti pubblici autonomi posti sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia[Da aggiornare].

La denominazione di ordine professionale viene di solito usata in relazione a quelle professioni per le quali è richiesto un titolo di studio di livello non inferiore alla laurea (e tipicamente la laurea magistrale), oltre ovviamente al superamento del relativo esame di abilitazione. Invece per le professioni per le quali è sufficiente un diploma di scuola secondaria superiore o una laurea triennale, si usa di solito la denominazione di collegio professionale. Tale distinzione terminologica non è, comunque, seguita in modo rigoroso dal legislatore (ad esempio, l'Ordine dei giornalisti ha tale denominazione, nonostante non sia richiesta la laurea per l'esercizio della professione).

Indice

Cenni storici [modifica]

Gli ordini professionali hanno origine storica nelle corporazioni medioevali. Nelle società moderne essi sono presenti quali istituzioni di tutela degli utenti e cittadini e nell'Europa continentale hanno natura pubblica. Nel modo anglosassone, invece, si sono evoluti quali associazioni di professionisti di tipo sindacale, non previste dalla legge l'iscrizione ai quali è di solito volontaria. Ordini professionali simili a quelli italiani sono presenti in Francia, Germania, Spagna, Olanda, Belgio.

Funzioni [modifica]

Gli ordini sono enti di diritto pubblico col compito precipuo di tutela dei cittadini riguardo a prestazioni professionali che, essendo di tipo intellettuale, non sono sempre valutabili secondo standard normativi rigorosi. Hanno il compito di garantire la qualità delle prestazioni erogati e la congruità degli onorari applicati. Gli iscritti devono sottoscrivere un codice deontologico e trovano nell'ordine un punto di riferimento per quanto riguarda le possibilità di formazione e aggiornamento. Per ottenere l'abilitazione professionale e potersi iscrivere agli ordini, i laureati devono superare l'Esame di Stato che, per alcune categorie, può essere affrontato solo dopo aver svolto un tirocinio professionale.

Gli ordini professionali hanno una struttura ben definita, con un consiglio direttivo, un presidente, un segretario, un tesoriere (eletti fra gli iscritti) e appositi uffici. Hanno anche una propria cassa di previdenza.

Un ordine (o collegio) è costituito dai professionisti ad esso appartenenti in quanto iscritti in un albo previsto dalla legge. L'esercizio di attività professionale il cui esercizio è sottoposto all'iscrizione configura il reato previsto dall'art. 348 c.p., ossia esercizio abusivo di una professione. Va però tenuto presente esistono anche associazioni libere, che possono istituire "albi" in ambito puramente privato, la cui iscrizione non è obbligatoria per legge, ma libera. I termini "albo" o "ordine", in tal caso, sono usati in senso tecnico. Spesso sono usati indiscriminatamente ed in effetti possono essere usati in senso generico ma per esempio nel caso degli Ordini dei Medici, per Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di ..., si intende l'Ordine dei Medici che contiene in sé l'Albo degli Odontoiatri (con un presidente a sé ma sottoposto, in un certo senso, all'altro di più alta carica) e l'Albo dei Medici Chirurghi. Il legislatore ha posto il concetto di albo alla base del concetto di ordine, perché non può esistere un ordine senza albo, mentre può esistere un albo senza ordine, come nel caso dell'albo degli infermieri. Il professionista deve iscriversi nella sede dell'Ordine della provincia o della regione in cui ha la residenza; presso alcuni Ordini (visto che esiste, su alcuni punti, una certa autonomia decisionale) vige la regola che se il medico svolge in quella provincia, il maggior numero di ore lavorative settimanali, può chiedere di trasferire l'iscrizione all'ordine competente per territorio (questo non vale per la prima iscrizione, che va sempre fatta nell'ordine di residenza). Senza questi dati certi, eventuali accertamenti sarebbero difficili e richiederebbero tempi lunghi.

Albo professionale [modifica]

L'albo professionale è un registro in cui sono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate ad esercitare una professione regolamentata dalla legge. Le leggi statali impongono l'obbligo di iscrizione ad uno specifico albo, per poter svolgere determinate attività, in particolare là dove entrano in gioco la salute e la sicurezza dei cittadini. In Italia esistono diversi ordini ed albi professionali a cui si accede, solitamente, mediante il possesso di uno specifico titolo di studio, unito ad un eventuale periodo di praticantato, al superamento di un apposito esame di stato e al possesso di determinati requisiti morali, come avere la fedina penale immacolata. In altri casi potrebbe essere sufficiente il solo superamento dell'esame di stato. Gli iscritti ad un albo sono riconosciuti come professionisti che svolgono attività ad elevato contenuto intellettuale e hanno l'obbligo di iscriversi ad apposite Casse previdenziali a vantaggi degli iscritti. L'iscrizione all'albo è fondamentale soprattutto per chi intende svolgere la libera professione, in quanto consente di firmare progetti, perizie, consulenze, certificazioni, ecc., la cui mancanza è punibile penalmente.Per talune Professioni Sanitarie come ad esempio gli Infermieri, la Legge 43 del 2006 h esplicitamente sancito l'obbligatorietà dell'iscrizione anche per coloro i quali svolgono l'attività professionale in regime di dipendenza, pubblica o privata. L'albo è rappresentato da un registro pubblico cartaceo nonché da una banca dati informatizzata dei propri iscritti, in genere accessibile anche su internet sui siti istituzionali degli ordini professionali. Chiunque può chiedere e visitare l'albo professionale per sincerarsi se il professionista sia iscritto.

La creazione o regolamentazione degli albi è competenza esclusiva del governo centrale, anche nelle materie di competenza concorrente di Stato e Regioni, restando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.[1].

Pubblicazione degli albi [modifica]

Nell'interesse pubblico di quanti si rivolgono a liberi professionisti e contro l'esercizio abusivo delle professioni, la legge obbliga gli ordini professionali a pubblicizzare l'elenco degli iscritti e dei professionisti sospesi temporaneamente o radiati dall'albo (art. 16 regio decreto legge 1578/1933, e r.d. n. 37 del 1934, ancora vigenti e non abrogati dalla normativa sulla privacy). Tali provvedimenti sono soggetti a deposito e pertanto alla massima pubblicazione.

La normativa non è stata aggiornata e non è obbligatoria la pubblicazione degli albi direttamente su Internet.

È lecita la pubblicazione degli iscritti e dei provvedimenti sanzionatori nelle riviste che l'ordine invia ai propri membri, così come la messa a disposizione degli elenchi cartacei nelle sedi territoriali a quanti ne presentino richiesta, la duplicazione degli elenchi e la divulgazione a terzi da parte dei soggetti che acquisiscono tali informazioni.

Alcuni ordini professionali hanno reso disponibile l'archivio dei propri iscritti su Internet, e direttamente dal sito consentono una ricerca degli iscritti per cognome o per città. Un numero limitato di ordini offre questo servizio per l'albo nazionale (fra questi l'albo dei Chimici).

Compiti dell'Ordine [modifica]

La funzione di autogoverno di un ordine si esprime in adempimenti quali:

  • il governo deontologico della professione riguardo a comportamenti censurabili del professionista che non rientrano nella legge ordinaria, nei quali casi possono essere disposte sanzioni proprie, o sussidiarie, come l’ammonimento, la sospensione e la radiazione;
  • la tenuta e revisione dell’Albo degli iscritti;
  • la tutela delle funzioni proprie della professione, attraverso la segnalazione di abusi alla magistratura, ai sensi dell'art. 348 c.p.;
  • la partecipazione alle Commissioni di esame di Stato per l'abilitazione di un aspirante all'iscrizione;
  • l'espressione di pareri su materie che riguardano la categoria nei confronti di Enti e Istituzioni pubbliche;
  • gli atti di profilo amministrativo come il visto di congruità su fatture rilasciate dal professionista a clienti, e non pagate. La fattura diviene in tale circostanza un “titolo esecutivo” suscettibile di esazione anche coattiva.

I controlli (la richiesta delle conferme di conseguimento titoli alle università) è sempre stata necessaria e ultimamente è divenuta strumento indispensabile dopo la Riforma Bassanini sulla autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000. Essa ha lo stesso valore legale dell'attestato cartaceo rilasciato dagli organi preposti (laurea e abilitazione, residenza, cert. casellario giudiziale, cert. carichi pendenti). Non è più obbligo dell'utente produrre tutta la documentazione rilasciata da altre pubbliche amministrazioni, se non su esplicita e motivata richiesta: perciò anche l'Ordine deve ammettere all'iscrizione chi dichiara di essere in possesso dei due titoli di studio. Una commissione di concorso pubblico (ne sono esenti le banche e gli altri organismi di natura privata) accettano le autocertificazioni dei candidati (laurea, abilitazione, iscrizione all'Ordine).

I manager/commissari non rispondono dell'assunzione/ammissione all'esame di un professionista abusivo e nemmeno delle conseguenze di quest'atto, ossia di eventuali danni a cose e terze persone. L'autocertificazione in linea di principio, ha pari valore di un certificato pubblico e non può essere discriminante nella decisione di assunzione rispetto a quanti producono direttamente la documentazione richiesta (copia della laurea e/o iscrizione all'ordine). Tuttavia, i sospetti e la decisione di assunzione del privato, non dovendo essere motivate, possono tenere conto di questo aspetto. L'accertamento del possesso dei requisiti e il controllo dell'autocertificazione sono una decisione riservata a manager di enti pubblici e aziende private. Il mancato possesso dei requisiti necessari comporta l'annullamento del contratto.

L'abuso di professione è un reato che prevede fino a sei mesi di reclusione e una multa che va da 103 a 516 euro; spesso la sanzione è un multiplo dei costi del "caso lecito" per rendere sconveniente la violazione della legge.

Se il lavoratore (autonomo e con partita IVA) emette fattura per la prestazione effettuata e non è iscritto all'ordine e non ha la laurea relativa, la fattura è nulla.

La tenuta dei titoli e dei fascicoli degli iscritti è un compito assunto dagli Ordini così come la pubblicazione e la diffusione a richiesta dell'albo. Oggi ciò può esser fatto solo tenendo conto delle giuste restrizioni, dettate dalle leggi riguardanti il diritto alla riservatezza, per le quali è querelabile il personale che fornisca informazioni troppo personali degli iscritti. Possono essere comunicati lauree, specializzazioni, abilitazioni; per esempio non può essere più comunicata la residenza né alcun tipo di recapito o dato anagrafico non inerente alla carriera o la professione. Un altro importante compito è quello disciplinare. Ci si può attenere davvero solo alla sfera deontologica e non specificatamente professionale-lavorativa. Un limite per esempio è sempre stato quello riguardante la salute mentale e la condotta comportamentale degli iscritti. Si arriva al paradosso di non poter cancellare o sospendere un medico che presenti delle difficoltà relazionali gravi, poiché gli strumenti che si hanno in Italia non lo consentono, al fine di tutelarlo.

Tirocinio [modifica]

Il tirocinio è determinato da un monte-ore (o di crediti) al termine del quale lo studente è ammesso a sostenere l'esame. Il candidato sarà penalizzato (o respinto) se le competenze acquisite sono insufficienti; la bocciatura non costringe a ripetere un altro anno di tirocinio, ma soltanto l'esame, e garantisce inoltre il diritto ad essere riesaminati da terzi. Il tirocinio condotto durante gli studi universitari è regolamentato. Lo stage prevede un contratto di lavoro, che ha come requisito minimo una retribuzione, per quanto non elevata, e una durata massima, che impedisce di prolungarlo indefinitamente. Dopo la laurea, il praticante non è obbligato ad allegare all'attestato di frequenza copia di un regolare contratto di lavoro. I tirocinanti possono non essere retribuiti e il praticante non ha diritto a esigere uno scritto che attesti la frequenza prevista, o una busta paga. Alla fine del praticantato, il professionista dovrebbe firmare ai tirocinanti un attestato di frequenza, che potrebbe rifiutare qualora li ritenga non idonei alla professione. Le equivalenze fra specializzazioni e titoli professionali sono una materia disciplinata da decreti ministeriali che sono una fonte del diritto prevalente sulle decisioni degli Ordini.

Codice deontologico [modifica]

Il codice deontologico è la normativa di riferimento del professionista cui si deve attenere per l'espletamento della sua professione. Le norme degli ordini professionali sono atti di soft-law che non entrano nel sistema delle fonti del diritto inteso come norma promanante dal potere politico e pertanto non sono circondate dalle garanzie procedimentali tipiche delle fonti in merito alla loro formazione ovvero non sono interessate dal circuito politico decisionale dello stato. Gli organismi degli ordini sono elettivi, ma rappresentano solo una parte della società civile (una categoria professionale) diversamente dagli altri enti pubblici citati prima.

Tariffe professionali [modifica]

Gli Ordini individuano una tariffa minima e massima per ogni prestazione, di cui ogni iscritto deve tener conto. Le tariffe sono spesso approvate con decreto ministeriale, come nel caso delle tariffe degli avvocati (DM 8 aprile 2004 n. 127). Raramente esse sono liberamente contrattabili tra il professionista e l'assistito. Qualora le tariffe non siano obbligatorie il minimo funge da mera indicazione, ed è uguale in tutta Italia. Queste indicazioni minime sono spesso utilizzate per garantire agli appartenenti alla categoria una base su cui contrattare. La tutela maggiore però era riservata ai cittadini utenti dei servizi, che tentati da costi illusori, potevano incappare in persone poco professionali. Il tariffario è stato a più riprese criticato come lesivo della libera concorrenza e del libero mercato. Per tale ragione la legge n. 248/2006, cosiddetto Decreto Bersani - su ci si dirà meglio infra - lo ha abolito. Pertanto il valore legale delle tariffe massime e di quelle minime è solo orientativo.

Critiche [modifica]

Gli ordini professionali sono oggetto di critiche perché chi esercita è obbligato ad applicare tariffe non inferiori agli onorari minimi della categoria, pena la radiazione dall'albo.[2] L'imposizione di un prezzo minimo al mercato evita episodi di concorrenza sleale, ma rappresenta un limite alla libera concorrenza e la costituzione di un cartello. Per essere ammessi all'esame di Stato, per numerosi ordini professionali, il neolaureato deve seguire alcuni anni di tirocinio presso un professionista già abilitato. Gli ordini professionali non prevedono alcuna tariffa minima per i tirocinanti, se il loro contratto è formalizzato come rapporto di lavoro autonomo; la legge italiana non prevede una particolare tipologia contrattuale per i tirocinanti. Durante il praticantato potrebbe essere corrisposto un semplice rimborso spese o al limite nessuna retribuzione. Gli ordini professionali difendono gli interessi della categoria, talvolta a discapito degli utenti[3]. Spesso si verificano episodi di cartello[4] (annullamento della concorrenza), e alcune volte episodi di mobbing verso utenti che denunciano il malcostume. Ad esempio, nei casi di "malasanità" o "sanitopoli", l'Ordine dei Medici ha nel passato fatto quadrato attorno a personaggi molto discutibili[5], o espulso chi denunciava pratiche scorrette.[senza fonte]

La riforma delle professioni [modifica]

La proposta di riforma del 22 dicembre 2005 del MIUR, discussa con gli Ordini di categoria, introduce un anno di praticantato obbligatorio gratuito per tutti, e l'obbligo della laurea per alcune professioni per le quali in passato era possibile accedere all'albo con il solo diploma. Il testo del decreto inoltre recita (art.3): "Fatte salve le previsioni previste dall'art.2041 del codice civile, al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro dei dipendenti degli studi professionali." Il tirocinio non è un contratto, ma una convenzione che interessa l'università-studente, un ente promotore che è nella maggior parte dei casi un ente pubblico (regione o provincia) e un'azienda che dovrebbe essere la sede di lavoro del tirocinante. Tale riforma non è mai andata in porto.

Con la legge 4 agosto 2006 n. 248 (cosiddetto Decreto o Legge Bersani) di conversione, con modifiche, del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, è stata prevista una liberalizzazione delle tariffe professionali al fine di evitare che il mercato fosse distorto da pratiche anticoncorrenziali. In particolare la legge ha introdotto alcune regole di liberalizzazione dei servizi professionali, recependo parzialmente principi concorrenziali più volte affermati dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Infatti, l'art. 2, ai commi 1 e 3, della legge Bersani ha previsto la nullità delle disposizioni deontologiche di derivazione sia normativa sia pattizia che, al 1º gennaio 2007, risultavano non conformi alla disposizione contenuta nel sopra citato comma 1 che ha disposto:

  • a) l’abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime e del divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
  • b) l’abrogazione del divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, il prezzo, stabilendo che la pubblicità deve essere informata a criteri di trasparenza e veridicità il cui rispetto è verificato dall’ordine;
  • c) l’abrogazione del divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti.

Rispetto alla legge n. 287/1990, la presenza di tariffe professionali si configurerebbe come intesa restrittiva della concorrenza nella fattispecie nominate in elencazione non tassativa, di "intesa orizzontale" e di " limitazione o impedimento della produzione, degli sbocchi, degli accessi di mercato, dello sviluppo tecnico, degli investimenti".

L'art. 2 legge n. 287/1990 prevede la nullità delle intese vietate e un'interpretazione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (n. 1790/2003), afferma che non sono nulli e illeciti i contratti conclusi a valle dell'intesa con soggetti terzi: il contratto di somministrazione di servizio fra professionista e cliente. Esistono esenzioni in deroga, comunque temporanee, a patto che non eliminino la concorrenza dal mercato, siano necessaria al conseguimento dei benefici che ne derivano, apportino miglioramenti nella produzione/distribuzione di un prodotto/servizio che vadano a beneficio dei consumatori (art.4). Nel caso di abuso di posizione dominante rientra la fattispecie di "Applicazioni di condizioni diverse per prestazioni commerciali con altri contraenti" (pratiche discriminanti): può essere ravvisato in questa fattispecie il differente pagamento della prestazione dal professionista al contraente-tirocinante rispetto alla tariffa applicata per la stessa prestazione dal professionista al contraente-cliente (la fattura è un contratto di somministrazione di servizio). Secondo gli Ordini, la tariffa minima è un modo per difendere la qualità e professionalità degli iscritti. Se pure è richiesto il superamento dell'esame di abilitazione per l'iscrizione a qualsiasi albo, non sono gli ordini a organizzarne la prova; cosa che invece compete allo Stato, talvolta tramite le università. Occorre aver superato l'esame di stato presso una facoltà italiana e successivamente essere iscritti ad un ordine per poter esercitare la professione di medico, questo vale per ogni stato europeo. Con il decreto "cresci Italia", il presidente del consiglio Mario Monti ha risollevato la questione delle riforme degli ordini professionali in vista di un aumento del grado di liberalizzazione dei settori[6].

Albi professionali italiani [modifica]

In Italia gli Ordini professionali riconosciuti dalla legge, per il cui accesso è necessario il diploma di laurea sono (in ordine di attuazione):

Qualora si tratti invece di professioni per il cui accesso sia sufficiente il diploma di un istituto secondario di secondo grado si parlerà di Collegio, di recente aperto anche ai laureati con diploma di laurea triennale. Essi sono:

Vi sono poi degli organismi che pur gestendo un albo non sono costituiti in forma di ordine professionale come ad esempio:

È infine da ricordare che, nonostante la tendenza generale sia a riconoscere sempre più professioni organizzate, alcuni ordini professionali sono stati invece aboliti, ad esempio:

Note [modifica]

  1. ^ Corte Costituzionale, sentenze 11 aprile 2008, n. 93; n. 300 e n. 57 del 2007, n. 424 e n. 153 del 2006
  2. ^ Questa critica, insieme ad altre strettamente correlate, è al centro della seguente analisi: Riccardo Cappello, Il cappio. Perché gli ordini professionali soffocano l'economia italiana, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010.
  3. ^ Cfr. quanto segnalato dall'Autorità Garante delle concorrenza e del mercato - AGCM, nell'Indagine Conoscitiva sugli Ordini professionali, reperibile sul sito [1], sezione Normativa - Indagini conoscitive, pag. 4 ss.
  4. ^ Tariffe notarili, divieto di deroga - Il Sole 24 ORE
  5. ^ Poggi Longostrevi "riabilitato" dall'Ordine
  6. ^ Lavoce.Info - Articoli - Ma L'Entrata È Ancora Regolamentata

Voci correlate [modifica]

Altri progetti [modifica]

Collegamenti esterni [modifica]