Ditta

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La ditta è il nome commerciale dell'imprenditore e lo individua come soggetto di diritto nell'esercizio di un'attività d'impresa.

A norma dell'articolo 2563 del codice civile il nome prescelto per questo segno distintivo può coincidere con il nome civile dell'imprenditore o può essere liberamente scelto da quest'ultimo.

La legge, in merito, prescrive solo dei principi essenziali che sono quelli di verità e novità.

Il concetto di verità varia a seconda che si tratti di ditta originaria o di ditta derivata;

  • la ditta originaria è quella formata dall'imprenditore che la utilizza e deve contenere il nome ed il cognome di quest'ultimo;
  • la ditta derivata è quella formata da un dato imprenditore e successivamente trasferita ad altro imprenditore insieme all'azienda.

Più consistente è invece il concetto di novità ex art. 2564. Secondo tale norma la ditta non deve essere uguale a quella usata da altro imprenditore e tale da creare confusione per l'oggetto dell'impresa o per il luogo in cui questa è esercitata.

Chi ha adottato per primo una data ditta ha il diritto all'uso esclusivo della stessa, chi adotta ditta uguale o simile è costretto ad integrarla o modificarla.

Per le imprese commerciali trova applicazione il principio della priorità della trascrizione nel registro delle imprese.

La ditta è trasferibile, ma, secondo la previsione dell'art. 2565 c.c., solo insieme all'azienda

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