Atto costitutivo

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L'atto costitutivo è l'atto giuridico con il quale si dà vita ad una persona giuridica; nel caso delle fondazioni prende il nome di atto di fondazione. Esso ha natura di atto di autonomia privata nel caso delle persone giuridiche private, mentre, nel caso delle persone giuridiche pubbliche, ha natura di provvedimento. All'atto costitutivo (o di fondazione) può essere allegato lo statuto della persona giuridica.

Indice

[modifica] L'atto costitutivo nell'ordinamento italiano

[modifica] Associazioni

La costituzione delle 'associazioni' avviene attraverso l'atto costitutivo, che è il negozio che può stipularsi nella forma di 'atto pubblico', 'scrittura privata autenticata' o 'scrittura privata registrata', a seconda delle richieste di legge. Se non è richiesta alcuna forma, l'atto costitutivo può essere stipulato anche in forma di 'scrittura privata' o persino verbalmente

[modifica] Fondazioni

[modifica] Società per azioni

Una società per azioni può essere costituita da uno o più soci fondatori attraverso un atto unilaterale oppure attraverso un contratto (art. 2328 c.c.). L'atto costitutivo è solitamente derivante, fatti salvi gli obblighi di legge, dalla libera negoziazione delle parti, anche se talvolta può derivare da un provvedimento legislativo o amministrativo.

La stipulazione dell'atto costitutivo può essere condotta attraverso due procedure distinte. La prima, di gran lunga la più utilizzata, è la stipulazione simultanea: essa prevede che le parti contraenti sottoscrivano nello stesso momento davanti ad un notaio l'atto costitutivo e il capitale sociale (art. 2329 c.c.).

La seconda, meno utilizzata e più complessa, è la stipulazione per pubblica sottoscrizione (artt. 2333 e segg. c.c.), che si compone di quattro fasi:

  • nella prima fase, i cosiddetti "soci promotori" predispongono un programma della costituenda società che ne indichi oggetto e capitale, le principali disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, l'eventuale partecipazione agli utili che i soci si riservano e il termine entro cui va stipulato l'atto costitutivo (art. 2333);
  • nella seconda fase, i risparmiatori possono aderire al programma sottoscrivendo le azioni della costituenda società e versando un quarto del dovuto (o la totalità, nel caso di atto unilaterale) entro trenta giorni dalla sottoscrizione (artt. 2334 e 2342, comma 2);
  • nella terza fase, è convocata l'assemblea dei sottoscrittori, che delibera sul contenuto dell'atto costitutivo non fissato dal programma e nomina gli organi sociali (art. 2334, comma 3 e 2335);
  • nella quarta ed ultima fase, si procede alla stipula dell'atto costitutivo vero e proprio (art. 2336).

La società viene definitivamente costituita e acquisisce la personalità giuridica attraverso l'iscrizione della stessa nel registro delle imprese e con il deposito contestuale dell'atto costitutivo (art. 2331).

[modifica] Società a responsabilità limitata

Nelle srl, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. Ciò significa che, per espressa volontà dei soci, le partecipazioni o le azioni possono essere assegnate in misura anche non proporzionale alla professionalità di singoli soci tuttavia, analogamente alle S.p.A, in relazione a quanto stabilito nell'art. 2464 comma primo, il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

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