Residenza
Secondo il codice civile italiano, la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (articolo 43 II comma c.c.). Non essendo specificato che cosa sia la dimora, il significato del termine è quello comune: il luogo in cui una persona si trova ad abitare. È possibile avere più di una residenza di fatto, anche se per qualificare un'abitazione come dimora è necessario un minimo di stabilità.
Anche se nel parlare comune i due concetti hanno un valore analogo, dal punto di vista giuridico la residenza (che ha a che fare con l'abitare) non coincide necessariamente con il domicilio (definito come sede di affari e interessi), che ne è quindi ben distinto.
Nell'ambito del territorio italiano, la residenza può essere riferita ad un solo luogo, ai fini dell'iscrizione alle liste elettorali, dell'abitazione che viene dichiarata come prima casa, e di tutti gli altri benefici fiscali e legali cui hanno diritto i residenti in una determinata località. Un cittadino può avere residenza in uno o più Paesi, al di fuori dell'Italia.
Se una persona cambia residenza e non lo denuncia nei modi previsti dalla legge (articolo 44 c.c.) il cambiamento è inopponibile ai terzi di buona fede (ovvero a coloro che non ne fossero comunque a conoscenza).
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Il diritto alla residenza [modifica]
Nell'ordinamento italiano la disciplina della residenza è contenuta, nella Carta Costituzionale (artt. 2, 3, 14), nel codice civile (artt. 43 ss.), nella legge n. 1228 del 24 dicembre 1954, nel D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (art. 29), nel D.P.R. 30/05/1989 n. 223.
Secondo la posizione su cui si è attestata la giurisprudenza, esistono due elementi costitutivi della residenza:
- un elemento oggettivo, dato dalla permanenza abituale della persona in un determinato luogo;[1]
- un elemento soggettivo, dato dalla volontarietà di tale permanenza stabile, e tale volontarietà è desumibile anche dalla condotta della persona.
In presenza dei suddetti elementi, come stabilito dalla Cassazione (Cass. 1081/68), sorge in capo all'interessato un diritto soggettivo alla residenza, rispetto al quale la legge attribuisce all'autorità amministrativa compiti di mero accertamento, senza alcun margine di discrezionalità.
Non è richiesta la proprietà di un immobile, un regolare contratto di locazione, ovvero una dichiarazione che certifichi l'ospitalità in modo permanente da parte di una persona che possiede uno dei due precedenti requisiti.
È stato riconosciuto quindi al giudice ordinario il potere di obbligare la pubblica amministrazione al riconoscimento del diritto in capo all'interessato, qualora ne ricorrano i presupposti, e di condannare la stessa al risarcimento dei danni.[2]
L'iscrizione nei registri anagrafici del Comune di residenza costituisce presupposto per beneficiare di molti dei diritti riconosciuti dallo Stato, compresi il diritto di voto e il diritto all'assistenza sanitaria. E ciò rende il diritto alla residenza particolarmente importante.
Senza tetto e senza fissa dimora [modifica]
I cosiddetti senza tetto e senza fissa dimora non soddisfano l'elemento oggettivo della residenza (la permanenza abituale in un luogo) ma mantengono il diritto alla residenza al fine di esercitare i propri diritti civili (voto) e sociali (servizi). La legge impone ai comuni di iscrivere all’anagrafe sia i senza tetto che i senza fissa dimora[3]
"Senza fissa dimora" è una persona che si muove abitualmente tra più comuni differenti. A tal fine, egli può scegliere un comune di residenza (elezione della residenza anagrafica), dove avrà diritto a beneficiare del diritto di voto e dell'assistenza sociale. Le persone senza fissa dimora sono solitamente iscritte all'anagrafe sotto un indirizzo fittizio (ad esempio via della casa comunale, via del Municipio).[3]
Per "senza tetto" si intende invece una persona che risiede stabilmente in un Comune, nonostante non abbia un'abitazione. Una persona senza tetto ha diritto all'iscrizione all'anagrafe nel luogo in cui effettivamente dimora (ad esempio km. 42 della SS 15, Cavalcavia X), o ad un indirizzo fittizio come per le persone senza fissa dimora.[3]
A questo riguardo, un'ordinanza del Tribunale di Bologna[4] ha stabilito che è possibile per queste persone ottenere la residenza anagrafica presso dormitori o centri di accoglienza.
A Roma, su iniziativa della Comunità di Sant’Egidio, una delibera della giunta comunale [5] permette alle persone senza fissa dimora di iscriversi ad un indirizzo fittizio, in via Modesta Valenti. L'iscrizione ad un indirizzo fittizio ma plausibile permette a tali persone di non essere immediatamente identificate ed eventualmente discriminate per la propria condizione.[3]
Stranieri e residenza [modifica]
Gli stranieri, non cittadini UE, che vogliono ottenere la residenza devono recarsi presso l’Anagrafe del Comune nel quale dimorano abitualmente provvisti di:
L'esercizio del diritto alla residenza, per i cittadini stranieri, è un primo passo per la concessione del permesso di soggiorno ed eventualmente della cittadinanza.[3]
Nel novembre del 2007, il sindaco di Cittadella Massimo Bitonci ha emanato un'ordinanza che impone ai cittadini stranieri l'obbligo di dimostrare di disporre di un reddito minimo per poter richiedere l'iscrizione anagrafica alle liste deiresidenti del comune di Cittadella. L'ordinanza è stata da più parti bollata come razzista e discriminatoria, oltre che illegale[6]. Numerosi altri comuni hanno adottato normative simili,[7][8] che sono sfociate in condanne da parte dei tribunali locali[9][10]
Cittadini dell'Unione Europea e residenza [modifica]
Gli stranieri appartenenti all'Unione Europea, sebbene non abbiano necessità di esibire passaporto o permesso di soggiorno per l'ottenimento della residenza, vedono condizionato il loro diritto alla residenza al riconoscimento del diritto di soggiorno stabile in uno degli Stati membri diverso da quello di cittadinanza, così come stabilito dalla direttiva 2004/38/CE relativa al "Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri".
A tale proposito, il recente Decreto Legislativo del 6 febbraio 2007, n.30, in attuazione della direttiva 2004/38/CE, all'art.7 stabilisce che il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi è riconosciuto se trattasi di persona:
- "lavoratore subordinato o autonomo nello Stato"; oppure
- che "dispone per se' stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale"; oppure
- "iscritta presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se' stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria[11] o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; oppure
- "familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare" in base ad una o più delle precedenti condizioni.
Questa norma è diventata la base di alcuni provvedimenti di restrizione del diritto di residenza ai cittadini stranieri comunitari che non soddisfano requisiti di reddito minimo adottati di recente da alcuni Comuni.[12]
Note [modifica]
- ^ Va notato al riguardo che, ai fini dell'ottenimento della residenza, l'ufficiale amministrativo verifica solo l'effettiva presenza della persona nel luogo dichiarato. Il rispetto dei requisiti di abitabilità o delle condizioni igienico-sanitarie costituiscono oggetto di un altro tipo di accertamento, magari contestuale, ma che non può precludere l'ottenimento della residenza. A tale proposito, la L. 94/2009 (cosiddetto "Pacchetto Sicurezza") ha innovato l'art.1 della L. 1228/1954 specificando che l'iscrizione e la richiesta possono dar luogo a tale accertamento contestuale delle condizioni igienico-sanitarie.
- ^ Cfr. ad esempio Consiglio di Stato, sez. IV, 16 gennaio 1990, n. 14 e Cass. a Sez. Unite del 17 novembre 1984 n. 5834.
- ^ a b c d e Paolo Morozzo della Rocca, Il Diritto alla Residenza è di tutti, Sguardi.info
- ^ Tribunale Bologna, sez. I civ., giud. Palumbi, 21 giugno 2001, depositata il 26 giugno 2001)
- ^ delib. n.84 del 26 febbraio 2002
- ^ Roberto Bianchin, Niente residenza a chi guadagna poco, la Repubblica, 18 11 2007, p. 15.
- ^ Gad Lerner, Quei muri alzati dai sindaci del Nord, la Repubblica, 4 12 2007, p. 1.
- ^ Marisa Fumagalli, Senza reddito niente diritto di residenza, Corriere della Sera, 18 11 2007, p. 9.
- ^ L'Eco di Bergamo
- ^ Tribunale di Brescia
- ^ Esempio di assicurazione sanitaria per stranieri
- ^ Ha fatto notizia l'ordinanza del sindaco leghista di Cittadella (Padova), Massimo Bitonci.
Collegamenti esterni [modifica]
Voci correlate [modifica]
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