Residenza
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Secondo il codice civile italiano, la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (articolo 43 II comma c.c.). Non essendo specificato che cosa sia la dimora, il significato del termine è quello comune: il luogo in cui una persona si trova ad abitare. È possibile avere più di una residenza di fatto, anche se per qualificare una abitazione come dimora è necessario un minimo di stabilità.
Anche se nel parlare comune i due concetti hanno un valore analogo, dal punto di vista giuridico la residenza (che ha a che fare con l'abitare) non coincide necessariamente con il domicilio (definito come sede di affari e interessi), che ne è quindi ben distinto.
Nell'ambito del territorio italiano, la residenza può essere riferita ad un solo luogo, ai fini dell'iscrizione alle liste elettorali, dell'abitazione che viene dichiarata come prima casa, e di tutti gli altri benefici fiscali e legali cui hanno diritto i residenti in una determinata località. Un cittadino può avere residenza in uno o più Paesi, al di fuori dell'Italia.
Se una persona cambia residenza e non lo denuncia nei modi previsti dalla legge (articolo 44 c.c.) il cambiamento è inopponibile ai terzi di buona fede (ovvero a coloro che non ne fossero comunque a conoscenza).
Indice |
[modifica] Il diritto alla residenza
Nell'ordinamento italiano la disciplina della residenza é contenuta, nella Carta Costituzionale (artt. 2, 3, 14), nel codice civile (artt. 43 ss.) e nel D.P.R. 30/05/1989 n. 223.
Secondo la posizione su cui si è attestata la giurisprudenza, esistono due elementi costitutivi della residenza:
- un elemento oggettivo, dato dalla permanenza abituale della persona in un determinato luogo;[1]
- un elemento soggettivo, dato dalla volontarietà di tale permanenza stabile, e tale volontarietà è desumibile anche dalla condotta della persona.
In presenza dei suddetti elementi, come stabilito dalla Cassazione (Cass. 1081/68), sorge in capo all'interessato un diritto soggettivo alla residenza, rispetto al quale la legge attribuisce all'autorità amministrativa compiti di mero accertamento, senza alcun margine di discrezionalità.
È stato riconosciuto quindi al giudice ordinario il potere di obbligare la pubblica amministrazione al riconoscimento del diritto in capo all'interessato, qualora ne ricorrano i presupposti, e di condannare la stessa al risarcimento dei danni.[2]
[modifica] Residenza e godimento dei diritti
L'iscrizione nei registri anagrafici del Comune di residenza costituisce presupposto per beneficiare di molti dei diritti riconosciuti dallo Stato, compresi il diritto di voto e il diritto all'assistenza sanitaria. E ciò rende il diritto alla residenza particolarmente importante.
Questo apre il problema della concessione della residenza alle persone senza fissa dimora, che di fatto non soddisfano l'elemento oggettivo.
A questo riguardo, un'ordinanza del Tribunale di Bologna[3] ha stabilito che è possibile per queste persone ottenere la residenza anagrafica presso dormitori o centri di accoglienza.
[modifica] Extracomunitari e residenza
Gli stranieri extracomunitari che vogliono ottenere la residenza devono recarsi presso l’Anagrafe del Comune nel quale dimorano abitualmente provvisti di:
[modifica] Cittadini dell'Unione Europea e residenza
Gli stranieri appartenenti all'Unione Europea, sebbene non abbiano necessità di esibire passaporto o permesso di soggiorno per l'ottenimento della residenza, vedono condizionato il loro diritto alla residenza al riconoscimento del diritto di soggiorno stabile in uno degli Stati membri diverso da quello di cittadinanza.
A tale proposito, il recente Decreto Legislativo del 6 febbraio 2007, n.30, in attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al "Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri", all'art.7 stabilisce che il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi è riconosciuto se trattasi di persona:
- "lavoratore subordinato o autonomo nello Stato"; oppure
- che "dispone per se' stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale"; oppure
- "iscritta presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se' stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; oppure
- "familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare" in base ad una o più delle precedenti condizioni.
Questa norma è diventata la base di alcuni provvedimenti di restrizione del diritto di residenza ai cittadini stranieri comunitari che non soddisfano requisiti di reddito minimo adottati di recente da alcuni Comuni.[4]
[modifica] Note
- ^ Va notato a riguardo che, ai fini dell'ottenimento della residenza, l'ufficiale amministrativo verifica solo l'effettiva presenza della persona nel luogo dichiarato. Il rispetto dei requisiti di abitabilità o delle condizioni igienico-sanitarie costituiscono oggetto di un altro tipo di accertamento, magari contestuale, ma che non può precludere l'ottenimento della residenza.
- ^ Cfr. ad esempio Consiglio di Stato, sez. IV, 16 gennaio 1990, n. 14 e Cass. a Sez. Unite del 17 novembre 1984 n. 5834.
- ^ Tribunale Bologna, sez. I civ., giud. Palumbi, 21 giugno 2001, depositata il 26 giugno 2001)
- ^ Ha fatto notizia l'ordinanza del sindaco leghista di Cittadella (Padova), Massimo Bitonci.

