Tributo per i servizi indivisibili: differenze tra le versioni

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== Termini ==
== Termini ==
Ai sensi della legge 2 maggio 2014, n. 68 il versamento del TASI deve essere effettuato nelle date del 16 giungo e del 16 dicembre di ogni anno. È tuttavia consentito il pagamento del TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Ai sensi della legge 2 maggio 2014, n. 68 il versamento del TASI deve essere effettuato nelle date del 16 giugno e del 16 dicembre di ogni anno. È tuttavia consentito il pagamento del TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.


== Soggetti esenti ==
== Soggetti esenti ==
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* i fabbricati a uso culturale;
* i fabbricati a uso culturale;
* i fabbricati a esclusivo uso del culto;
* i fabbricati a esclusivo uso del culto;
* i fabbricati appartanenti alla Santa Sede;
* i fabbricati appartenenti alla Santa Sede;
* gli edifici appartenenti a Nazioni estere o a organizzazioni internazionali;
* gli edifici appartenenti a Nazioni estere o a organizzazioni internazionali;
* i fabbricati inagibili o inabitabili.
* i fabbricati inagibili o inabitabili.


== Esclusi ==
== Esclusi ==
Vengono esclusi tutti gli immobili che non siano fabbricati o aree edificabili, ad esempio i terreni agricoli. Dal 1 gennaio 2016 sono escluse dal pagamento del TASI tutte le abitazioni usate come prima casa.
Vengono esclusi tutti gli immobili che non siano fabbricati o aree edificabili, ad esempio i terreni agricoli. Dal 1° gennaio 2016 sono escluse dal pagamento del TASI tutte le abitazioni usate come prima casa.


== Riduzioni ==
== Riduzioni ==

Versione delle 11:15, 11 lug 2016

Il Tributo per i Servizi Indivisibili (anche TASI) è un tributo del sistema tributario italiano.[1][2]

Insieme all'IMU e alla TARI, è una delle tre parti dell'Imposta unica comunale ed è stata istituita dalla legge di stabilità per il 2014.[1] Il pagamento avviene in autoliquidazione mediante il modello F24 o bollettino di conto corrente postale, entro le scadenze previste.

Caratteristche

Riguarda i servizi comunali indivisibili, cioè quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae. Tra essi sono compresi, quindi, i servizi di: polizia locale, protezione civile, viabilità, manutenzione del verde pubblico, tutela dell'ambiente, del territorio, degli immobili comunali, del patrimonio storico, artistico e culturale, pubblica illuminazione, socio-assistenziali, cimiteriali e relativi alla cultura e allo sport. Insieme alle aliquote del TASI, il Comune dovrà approvare l'elenco dei servizi che verranno pagati con l'introito del nuovo tributo e le somme destinate a ciascuno di essi.

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) prevede che ogni comune italiano interessato debba individuare i servizi indivisibili, dando indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura il tributo sia diretto.

Il calcolo

Il tributo viene calcolato sulla base imponibile della rendita catastale di fabbricati (rurali ed urbani), ivi comprese bitazioni di lusso. Il TASI da pagare va rapportato alla quota e ai mesi di possesso dell'immobile; riguardo al periodo di possesso valgono gli stessi criteri dell'IMU, quindi un periodo di almeno 15 giorni conta come un mese intero).

Il pagamento del tributo è previsto anche per gli affittuari, con una quota tra il 10% e il 30%, secondo quanto stabilito dal Comune. Al contrario l'IMU resta in vigore sulle altre proprietà.

Per calcolare l'ammontare si parte dalla rendita catastale rivalutata del 5%, si moltiplica il risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile (ad esempio 160 per le case), si applica l'aliquota comunale e si sottraggono eventuali detrazioni.

Riguardo all'aliquota, i comuni possono applicare un aumento fino ad un massimo dello 0,8 per mille e i sindaci possono stabilire come distribuire tale maggiorazione tra abitazione principale e seconde case; per la prima casa l'aliquota può salire fino al 3,3 per mille, mentre per gli altri immobili il TASI insieme all'IMU non possono superare l'11,4 per mille (ovvero 10,6 per mille comprensivo di TASI e IMU più l'0,8 di maggiorazione); si pagherà con le aliquote decise nei 12 mesi precedenti.

Termini

Ai sensi della legge 2 maggio 2014, n. 68 il versamento del TASI deve essere effettuato nelle date del 16 giugno e del 16 dicembre di ogni anno. È tuttavia consentito il pagamento del TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Soggetti esenti

Ci sono delle categorie di immobile che sono esentati dal pagamento del TASI, in particolare:

  • gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, dalle comunità montane;
  • gli immobili posseduti dal Servizio Sanitario Nazionale, se destinati a compiti istituzionali;
  • i fabbricati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (cioè ad uso agricolo);
  • i fabbricati a uso culturale;
  • i fabbricati a esclusivo uso del culto;
  • i fabbricati appartenenti alla Santa Sede;
  • gli edifici appartenenti a Nazioni estere o a organizzazioni internazionali;
  • i fabbricati inagibili o inabitabili.

Esclusi

Vengono esclusi tutti gli immobili che non siano fabbricati o aree edificabili, ad esempio i terreni agricoli. Dal 1° gennaio 2016 sono escluse dal pagamento del TASI tutte le abitazioni usate come prima casa.

Riduzioni

Il Comune che lo ritiene può provvedere a particolari riduzioni o esenzioni in alcuni casi[3]:

  • abitazioni con un unico occupante;
  • abitazioni usate poco frequentemente o stagionalmente;
  • abitazioni occupate da soggetti che risiedono per più di sei mesi l'anno in paesi esteri;
  • fabbricati rurali ad uso abitativo.[4]

Note

  1. ^ a b Legge di stabilità 2014, comma 639.
  2. ^ La legge definisce vagamente il TASI un tributo, senza specificarne univocamente ed esattamente la tipologia.
  3. ^ articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997
  4. ^ Cos'è la tasi, su riscotel.it. URL consultato il 25 gennaio 2015.

Voci correlate

Collegamenti esterni