Dichiarazione infedele

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Delitto di
Dichiarazione infedele
Fonte Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Disposizioni art. 4
Competenza tribunale
Procedibilità d'ufficio
Arresto non consentito
Fermo non consentito
Pena reclusione da uno a 3 anni

La dichiarazione infedele è un reato previsto dall'ordinamento giuridico italiano.

Disciplina[modifica | modifica wikitesto]

L'art. 4 D.Lgs. 74/2000 punisce con la reclusione da 1 a 3 anni, chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto indica nelle dichiarazioni annuali elementi attivi inferiori a quelli effettivi e/o elementi passivi fittizi, se:

  • l'imposta evasa (relativamente ad un'imposta) supera 150.000,00 euro;
  • gli elementi attivi non indicati e/o gli elementi passivi fittizi superano il 10% di quelli indicati in dichiarazione o comunque superano 3.000.000,00 euro.

Trattandosi di delitto, ai fini della punibilità è richiesto il comportamento doloso dell'agente e in tale caso si tratta di dolo specifico, ovvero la condotta deve essere finalizzata al pagamento di minori imposte o al conseguimento di rimborsi o crediti superiori al dovuto.

Non sono in particolare punibili:

  • le violazioni che scaturiscono da interpretazioni di norme, quando queste sono obiettivamente incerte (art. 15 D.Lgs. 74/2000), è dubbio se in questo caso sia applicabile la sanzione amministrativa;
  • la violazione delle norme sulla competenza economica è frutto di comportamenti contabili costanti ed evidenziati in bilancio, (venendo evidentemente a mancare il dolo, art. 7 c. 1 D.Lgs. 74/2000);
  • le valutazioni estimative, se la stima corretta non differisce di più del 10% da quella effettuata: l'importo di tali differenze non concorre nemmeno al calcolo dell'imposta evasa o degli elementi sottratti a tassazione ai fini delle soglie di punibilità.

Negli ultimi due casi sono comunque irrogabili le sanzioni amministrative.

Soggetto attivo[modifica | modifica wikitesto]

Il reato può essere commesso da chiunque abbia presentato le dichiarazioni dei redditi o Iva.

Competenza[modifica | modifica wikitesto]

Ai fini della competenza del giudice, il reato si considera commesso nel luogo in cui il contribuente aveva il domicilio fiscale e al momento della presentazione della dichiarazione.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]