Interpello
L'interpello è un istituto giuridico attraverso cui un soggetto richiede a una Pubblica amministrazione un chiarimento sull’interpretazione o applicazione di una norma a un caso concreto.[1] In Italia questo istituto è regolato in specifici settori dell’ordinamento e svolge la funzione di prevenire il contenzioso, promuovere uniformità interpretativa e garantire maggiore trasparenza nell’azione amministrativa.
Interpello in diritto tributario
[modifica | modifica wikitesto]L’interpello tributario è un istituto disciplinato dall’art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), che ne definisce finalità, ambito applicativo e procedimento. La norma individua, al comma 1, le diverse tipologie di interpello attraverso le quali il contribuente può richiedere all’amministrazione finanziaria un parere preventivo in merito all’interpretazione di disposizioni tributarie, alla corretta qualificazione di fattispecie rilevanti ai fini fiscali o all’applicazione di norme in casi concreti e personali.[2]
Modalità di presentazione dell'istanza
[modifica | modifica wikitesto]L'istanza di interpello può essere compilata su carta libera, e deve contenere i seguenti elementi [3] , in assenza dei quali è dichiarata inammissibile:
- I dati identificativi del contribuente istante ed eventualmente del suo legale, compreso il codice fiscale;
- L'indicazione della tipologia di istanza di interpello presentata;
- La descrizione dettagliata del caso oggetto dell'interpello che genera fondati motivi di incertezza(il contribuente non può limitarsi ad una presentazione sommaria);
- Le disposizioni di legge di cui il contribuente richiede interpretazione, applicazione o disapplicazione;
- L'esposizione puntuale della soluzione proposta dal contribuente;
- La data e sottoscrizione dell'istanza da parte del contribuente istante o del suo legale;
- L'indicazione dei recapiti per la ricezione della risposta, compresi quelli telematici;
La presentazione dell'istanza di interpello, secondo il comma 3 art. 11 L.n. 212/2000, è in ogni caso subordinata al versamento di un contributo che è destinato al finanziamento di iniziative formative per il personale delle agenzie fiscali. [4]
L'istruttoria
[modifica | modifica wikitesto]Ricevuta l’istanza, l’ufficio competente avvia l’attività istruttoria. In una prima fase viene verificata la completezza della domanda, al fine di individuare eventuali cause di inammissibilità o irregolarità sanabili, inclusa la competenza dell’ufficio a rendere la risposta. In una seconda fase l’Amministrazione procede all’analisi dei dati, delle informazioni e della documentazione fornita. Durante questa fase i funzionari possono richiedere ulteriori documenti o chiarimenti all’istante, al fine di approfondire gli elementi necessari per la corretta formulazione del parere, secondo le modalità e i termini stabiliti dall’articolo 4 D.lgs.n.156/2015.[5]
Risposta dell'amministrazione
[modifica | modifica wikitesto]L'Amministrazione finanziaria deve fornire risposta entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, in forma scritta e motivata. Il termine è sospeso:
- durante le ferie giudiziarie, dal 1°al 31 agosto;
- per un massimo di 60 giorni qualora sia necessario acquisire un parare obbligatorio da un'altra amministrazione;
- nei casi in cui l'Ufficio richieda documentazione integrativa, dalla data di deposito della documentazione decorre un nuovo termine di 60 giorni.
La risposta vincola gli organi dell'Amministrazione rispetto alla specifica questione oggetto dell’istanza e limitatamente al contribuente richiedente.[6]
Qualora la risposta non venga comunicata entro il termine previsto, si forma il silenzio assenso, con conseguente accoglimento della soluzione interpretativa proposta dal contribuente.
Ambito di applicazione
[modifica | modifica wikitesto]Le istanze relative ai tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate comprendono:
- IVA
- IRES
- IRAP
- Imposta di bollo
- Imposta di registro
- Tasse sulle concessioni governative
- Altri tributi minori
Devono essere presentate all'Agenzia delle Dogane le istanze di interpello riguardanti le Accise.
Le istanze relative a tributi di competenza di altre amministrazioni devono essere presentate come segue:
- ai comuni per i tributi locali, tra cui l’IMU;
- alle Regioni per i tributi regionali;
- alle Province per i tributi provinciali;
- al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per le iscrizioni di ipoteche sui beni mobili registrati, comprese le richieste presentate in ritardo, cioè dopo un anno dalla data di autentica dell’atto costitutivo (art. 2 R.D. 15 marzo 1927, n. 436[7]).
Tipologie di interpello tributario
[modifica | modifica wikitesto]Nel diritto tributario italiano esistono diverse tipologie di interpello, attraverso le quali il contribuente può rivolgersi all’Amministrazione finanziaria per ottenere chiarimenti su vari aspetti del rapporto tributario; la risposta che riceve ha carattere vincolante.[8]
Interpello ordinario
[modifica | modifica wikitesto]Consiste nella facoltà, da parte di ciascun contribuente, di richiedere un parere sull'applicazione di disposizioni tributarie di cui risulti incerta l'interpretazione, con riferimento a un caso concreto e personale. Permette, inoltre, di ottenere chiarimenti sulla corretta qualificazione di una determinata fattispecie, a condizione che sussista un'obiettiva situazione di incertezza.[9]
Per l’interpello ordinario l'Amministrazione finanziaria deve rispondere entro 90 giorni. In caso di mancata risposta, l'interpretazione della norma tributaria prospettata dal contribuente è da considerarsi corretta (in virtù del silenzio assenso), e a condizione che l'istanza sia ammissibile e che sia questa che la stessa soluzione prospettata siano state esposte in modo chiaro e univoco.
Effetti interpello ordinario Le sentenze n. 21070/2011[10] e n. 15224/2012[11], distinguono l’ipotesi dell’interpello ordinario disciplinata dall’art. 11, che vincola l’amministrazione e rende nulli gli atti difformi dalle altre indicazioni contenute in atti non collegati alla procedura formale di interpello, dall'ipotesi ex art. 10 comma 2 Statuto del Contribuente.[12]
Interpello probatorio
[modifica | modifica wikitesto]L'interpello probatorio si può proporre per ottenere conferma sulla sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e sulla corretta valutazione degli elementi probatori, nonché per verificare l’applicabilità di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla normativa.[13]
Ad esempio, tra questi rientrano:[14]
- interpelli relativi a partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari (art. 113 TUIR);
- istanze presentate dalle società “non operative” (art. 30, legge 724/1994[15]);
- istanze ai fini della spettanza del beneficio ACE (art. 1, comma 8, D.l. 201/2011)
Interpello disapplicativo
[modifica | modifica wikitesto]L'interpello cosiddetto disapplicativo, consente al contribuente di richiedere formalmente all'Amministrazione finanziaria, la disapplicazione di una norma antielusiva, purché siano presenti elementi specifici che ne giustifichino la mancata applicazione nel caso concreto.
Prima dell’entrata in vigore dell’articolo 11 della Legge n. 212/2000, la disciplina relativa all’istanza di interpello era contenuta nell’articolo 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,[16] che regolava l’istituto in forma più limitata. Tale articolo è stato successivamente abrogato con l’entrata in vigore dello Statuto dei diritti del contribuente.
A differenza dell’interpello probatorio, le istanze disapplicative non sono tipiche e possono essere presentate ogni qualvolta esistano norme tributarie finalizzate a contrastare comportamenti elusivi, limitando deduzioni,detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive.[17]
Interpello anti-abuso
[modifica | modifica wikitesto]L'interpello anti-abuso consente al contribuente di richiedere all'Agenzia delle Entrate un parere preventivo sulla qualificazione fiscale di operazioni che potrebbero essere considerate abusive. Originariamente previsto per le sole imposte sui redditi, tale strumento si applica oggi a tutti i settori impositivi, con l'obiettivo di fornire certezze interpretative e prevenire contenziosi fiscali.[18]
Interpello sui nuovi investimenti
[modifica | modifica wikitesto]L’interpello cosiddetto sui nuovi investimenti consente agli investitori, italiani o stranieri, di richiedere all’Agenzia delle Entrate un parere preventivo sul trattamento fiscale applicabile a investimenti significativi effettuati in Italia. La procedura si applica a investimenti di rilevante entità (di valore non inferiore a 20 milioni di euro e con effetti occupazionali duraturi). A partire dalle istanze presentate dal 1º gennaio 2023, anche se relative a investimenti antecedenti a tale data, l’ammontare minimo degli investimenti non dovrà essere inferiore a 15 milioni di euro, ai sensi dei commi 6 e 7 dell’articolo 8 della Legge n. 130/2022.[18]
Aspetti giuridici (diritto tributario)
[modifica | modifica wikitesto]Dal punto di vista dottrinale, si distingue di regola tra interpelli obbligatori ed interpelli facoltativi. Nondimeno, recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno riconosciuto la possibilità al contribuente di fornire la prova contraria anche in assenza di proposizione dell'interpello disapplicativo, che, secondo la tesi erariale, doveva ritenersi obbligatorio (sul punto: Corte di Cassazione, n. 7402 del 15 marzo 2019: “in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) questa Corte, ha già avuto modo di affermare che la prova della sussistenza del diritto alla disapplicazione della normativa antielusiva può essere fornita anche al di fuori della procedura prevista dalla combinazione dell'art. 30 comma 4bis, I. 724/1994 e dell'art. 37 bis d.P.R. 600 del 1973 e dunque anche in sede processuale (cfr. Cass., n. 17010 del 12/05/2012; Cass., n. 18807 del 2017).
Interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro
[modifica | modifica wikitesto]L’interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro è uno strumento previsto dall’art. del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) che consente a determinate organizzazioni collettive, come associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, enti territoriali, enti pubblici nazionali, nonché consigli nazionali di ordini o collegi professionali, di inoltrare alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di settore.
La Commissione fornisce in risposta un parere ufficiale che chiarisce l’interpretazione della norma su tutto il territorio nazionale. Le risposte agli interpelli sono pubblicate e rappresentano un importante orientamento interpretativo: pur non essendo formalmente vincolanti, vengono spesso seguite dai datori di lavoro, dagli ispettorati e dagli altri organi di vigilanza.
Interpello speciale
[modifica | modifica wikitesto]L’interpello speciale è disciplinato dall’art. 9 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 ed è una forma particolare di interpello rivolta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Secondo la norma, possono presentare interpelli:
- gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali;
- gli enti pubblici nazionali;
- le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, anche su segnalazione dei propri iscritti;
- i consigli nazionali degli ordini professionali.
Tali soggetti possono inviare, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di carattere generale, relativi all’interpretazione della normativa di competenza del Ministero come l'applicazione di norme in materia di lavoro, contratti, previdenza e legislazione sociale. La risposta è predisposta dalla Direzione Generale competente del Ministero, in coordinamento con le altre Direzioni eventualmente coinvolte e, se necessario, con gli enti previdenziali interessati. Le indicazioni fornite dal Ministero nelle risposte agli interpelli hanno una funzione di indirizzo.
Il comma 2 [19] stabilisce che l’adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte esclude l’applicazione delle sanzioni penali, amministrative e civili, fornendo così tutela ai soggetti che si conformano all’orientamento del Ministero.
Strumenti Affini
[modifica | modifica wikitesto]Nell’ordinamento italiano esistono altri strumenti che, pur non rientrando tra gli interpelli in senso tecnico, condividono con essi la finalità di prevenire il contenzioso attraverso un chiarimento preventivo dell’amministrazione.
Parere di precontenzioso
[modifica | modifica wikitesto]Il parere di precontenzioso è previsto in specifici settori, in particolare nell’ambito dei contratti pubblici presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Attraverso questo istituto, le parti di una procedura di gara possono presentare un’istanza di precontenzioso con cui chiedono all’Autorità un chiarimento su questioni interpretative o applicative suscettibili di determinare una controversia.[20]
Distinzioni dall’interpello
[modifica | modifica wikitesto]Il parere reso dall’ANAC ha funzione preventiva, orientando l’azione delle parti e contribuendo a ridurre il rischio di contenzioso;[20] esso si distingue dall’interpello perché è collegato a un caso specifico e alla gestione di un potenziale conflitto tra operatori economici e amministrazioni, mentre l’interpello fornisce un chiarimento di carattere generale su una norma.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Interpello, in Enciclopedia Treccani on line. URL consultato il 29 novembre 2025.
- ↑ Fondamenti di diritto tributario, p. 404
- ↑ Come e dove presentare l'istanza d'interpello, su agenziaentrate.gov.it, Agenzia delle Entrate. URL consultato il 24 novembre 2025.
- ↑ Art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei diritti del contribuente., su normattiva.it.
- ↑ Articolo 4 del D.lgs. n. 156/2015, su normattiva.it, Normattiva.
- ↑ Fondamenti di diritto tributario, p. 405.
- ↑ Articolo 2 R.D. 15 marzo 1927, n 436, su normattiva.it, Normattiva.
- ↑ Fondamenti di diritto tributario, p. 404.
- ↑ Tipologie di interpello, su Agenzia delle Entrate.
- ↑ Sentenza Cassazione Civile n. 21070 del 13/10/2011., su sentenze.laleggepertutti.it.
- ↑ Sentenza del 12/09/2012 n. 15224 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5, su def.finanze.it.
- ↑ Art. 10, comma 2, L. 212/2000, su def.finanze.it.
- ↑ Fondamenti di diritto tributario, p. 404.
- ↑ Tipologie di interpello, su agenziaentrate.gov.it, Agenzia delle Entrate.
- ↑ Art. 30, legge 23 dicembre 1994, n. 724, su normattiva.it, Normattiva.
- ↑ Articolo 37‑bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, su normattiva.it, Normattiva.
- ↑ Circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, Direzione Centrale Normativa, su agenziaentrate.gov.it, Agenzia delle Entrate.
- 1 2 Tipologie di interpello, su agenziaentrate.gov.it, Agenzia delle Entrate.
- ↑ art. 9 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, su normattiva.it.
- 1 2 ANAC Autorità Anticorruzione, Istanza di parare di precontenzioso, su anticorruzione.it. URL consultato il 30 novembre 2025 (archiviato l'11 agosto 2025).
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- A. Contrino, G. Corasaniti, E. della Valle, A. Marcheselli, E. Marello, G. Marini, S.M. Messina e M. Trivellin, Fondamenti di diritto tributario, 3ª ed., Milano, Wolters Kluwer, 2024, ISBN 9788813386771.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Agenzia delle Entrate, su agenziaentrate.gov.it. URL consultato il 21 maggio 2024.
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