Capitano reggente

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Eccellentissima reggenza
Capitani reggentiStefano Palmieri
Matteo Ciacci
IstituitoXIII secolo
SedePalazzo pubblico
IndirizzoPiazza della Libertà
47890. San Marino
Recapito0549 882286[1]
Sitoreggenzadellarepubblica.sm

Il titolo di capitano reggente è attribuito ai due capi dello Stato della Repubblica di San Marino. I capitani reggenti sono sempre due, ed hanno un mandato della durata di un semestre.

La cerimonia di investitura dei capitani reggenti si tiene nei giorni 1 aprile e il 1 ottobre di ogni anno. I capitani reggenti esercitano collegialmente le loro funzioni e dispongono del diritto di veto per opporsi reciprocamente. Essi presiedono inoltre il Consiglio grande e generale, il Consiglio dei XII e il Congresso di Stato, ed hanno diritto al titolo di "sua eccellenza".

Gli attuali capitani reggenti, eletti dal Consiglio grande e generale per il semestre dal 1 aprile 2018 al 1 ottobre 2018, sono Stefano Palmieri e Matteo Ciacci.

Storia

Giuliano Gozi con l'abito ufficiale da capitano reggente nel 1932
Il seggio dei capitani reggenti all'interno della basilica del santo

L'istituto della reggenza della Repubblica di San Marino risale all'epoca comunale. In origine, i reggenti svolgevano la funzione di amministrare la giustizia; successivamente, si affiancò la funzione amministrativa, gestita congiuntamente con il Consiglio grande e generale. I primi capitani reggenti, Oddone Scarito e Filippo da Sterpeto, sono stati eletti il 12 dicembre 1243 con il titolo di consules, come i supremi magistrati dell'antica Roma repubblicana. Alla fine del XIII secolo uno assunse il titolo di “capitano” e l'altro di “difensore”. Fin dall'origine, i capitani vengono eletti dal Consiglio grande e generale e ricoprono un mandato di sei mesi; dalla prima metà del XVI secolo, è stato quasi sempre rispettato l'obbligo di non rieleggibilità per tre anni dalla scadenza del mandato. Dal 1499 è stato istituito il sindacato della Reggenza. Nel 1981 è stata eletta la prima donna capitano reggente, Maria Lea Pedini, che ha ricoperto l'incarico dall'aprile all'ottobre di quell'anno.

Elezione

I capitani sono eletti ogni sei mesi dal Consiglio grande e generale, solitamente tra appartenenti a diversi partiti politici, in modo da assicurare una funzione di controllo reciproco. Risulta eletta la coppia che ottiene la maggioranza assoluta dei voti; la nomina viene proclamata dal Segretario di stato per gli affari interni dal balcone del Palazzo pubblico con questa formula:

«Per ordine dell'eccellentissima Reggenza pro tempore, annuncio al popolo della libera terra di San Marino, che il Consiglio Grande e Generale, nella seduta odierna, invocata l'assistenza del nostro glorioso patrono, per la salute e la libertà perpetua della nostra antica Repubblica, ha eletto capitani reggenti, per il semestre ..., i signori (primo nome e numero ordinale del mandato), (secondo nome e numero ordinale del mandato)»

Viene poi suonato l'inno nazionale.

L'istituto del sindacato della Reggenza consente, entro tre giorni dal termine del mandato dei capitani, ai cittadini di esporre rilievi sulla loro attività: qualora si ravvisino i presupposti, è possibile iniziare un procedimento giudiziario contro l'ex capitano reggente in uno speciale tribunale, detto sindacato della Reggenza, ove gli imputati verranno giudicati per il loro operato, sulla base dei ricorsi presentati, per tutto ciò che durante il mandato hanno fatto o non hanno fatto.

Eleggibilità

Requisiti richiesti per assumere la carica di reggente sono:

  • essere consigliere
  • età superiore ai 25 anni
  • cittadinanza sammarinese originaria (ottenuta dalla nascita)
  • non aver ricoperto il medesimo incarico nei 3 anni precedenti (è possibile essere eletti più volte)

Prerogative

Quella dei capitani reggenti è la massima magistratura della Repubblica, esercitando collegialmente e con reciproco diritto di veto la funzione di capo di stato e di governo.

La figura istituzionale esercita funzioni, sebbene talvolta simboliche, in tutti i poteri dello Stato, configurandosi come potere costituzionale complesso. Come capi di Stato, sono un organo di garanzia costituzionale super partes, rappresentano l'unità nazionale e presiedono e vigilano sulle attività di tutti gli altri organi politici della Repubblica.

I capitani reggenti presiedono il Consiglio grande e generale, di cui fanno parte a pieno titolo, convocano e coordinano il Congresso di Stato, presiedono il Consiglio dei XII, la Commissione consiliare per gli affari di giustizia, il Consiglio giudiziario, il Magistero di Sant'Agata e l'Ufficio di presidenza del Consiglio grande e generale.

Inoltre dispongono lo scioglimento del Consiglio grande e generale quando questo non riesca ad esprimere una maggioranza ed effettuano le consultazioni per incaricare un nuovo governo oppure per convocare i comizi elettorali.

Dispongono del potere legislativo, in quanto in caso di necessità o di urgenza possono emanare decreti reggenziali, che devono essere ratificati entro tre mesi dal Consiglio grande e generale, a pena di decadenza. I decreti reggenziali possono essere emanati anche in conseguenza di esplicita previsione di Legge. Infine, hanno competenza nella promulgazione delle leggi.

Particolarità della funzione

L'esercizio della funzione di capo di Stato da parte di due individui, come la ridotta durata del mandato, deriva direttamente dalle istituzioni dell'antica Roma repubblicana, retta da due consoli.

Questa particolarità è condivisa con il Principato di Andorra, che è retto congiuntamente dal vescovo spagnolo di La Seu d'Urgell e dal Presidente della Repubblica francese. Va tuttavia sottolineato come ad Andorra le cariche siano prettamente onorifiche e la sede dei capi di Stato (non andorrani) non sia situata nel Paese.

San Marino ha perciò il primato mondiale di avere il capo dello stato – in questo caso due persone – con il minor periodo di durata del mandato. L'altra nazione in cui il capo dello stato dura in carica pochissimo (è al secondo posto in questa singolare classifica) è la Svizzera, dove il ministro che, a turno, esercita le funzioni di presidente federale dura in carica soltanto un anno.

Elenco storico dei capitani reggenti

L'elenco completo dei capitani reggenti dal 1243 è riportato nelle seguenti voci:

Note

  1. ^ Al di fuori dell'Italia comporre +378 prima di 0549, in molti casi +39549.

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