Giornalismo: differenze tra le versioni

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La divulgazione di atti o documenti di cui sia vietata la pubblicazione configura la fattispecie della “Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale” (art. 684 [[codice penale italiano|codice penale]]).
La divulgazione di atti o documenti di cui sia vietata la pubblicazione configura la fattispecie della “Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale” (art. 684 [[codice penale italiano|codice penale]]).

== Etica e standard ==
Alcuni codici etici giornalistici, in particolare quelli europei,<ref>[http://assembly.coe.int//main.asp?link=http://assembly.coe.int/documents/adoptedtext/ta93/ERES1003.HTM Parliamentary Assembly of the Council of Europe – Resolution 1003 (1993) on the ethics of journalism] (see clause 33) {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090626122000/http://assembly.coe.int//Main.asp?link=http%3A%2F%2Fassembly.coe.int%2FDocuments%2FAdoptedText%2Fta93%2Feres1003.htm |date=2009-06-26 }}</ref> includono anche una preoccupazione per i riferimenti [[Discriminazione|discriminatori]] nelle notizie basati su [[Razza (categorizzazione umana)|razza]], [[religione]], [[orientamento sessuale]] e [[disabilità]] fisiche o mentali.<ref>{{cite web|url=https://businesstimes.org/top-advantages-of-studying-journalism-and-mass-communication/ |title=(Society of Professional Journalists) – Code of Ethics |access-date=2013-03-01}}</ref><ref>[http://www.fape.es/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=120 Spain – FAPE's Código Deontológico (Deontological Code)] (see ''Principios Generales'', item 7, "a")</ref> [[Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa]] ha approvato nel 1993 la Risoluzione 1003 sull'etica del giornalismo che raccomanda ai giornalisti di rispettare la [[Presunzione d'innocenza|presunzione di innocenza]], in particolare nei casi ancora sub judice.<ref>[http://assembly.coe.int//main.asp?link=http://assembly.coe.int/documents/adoptedtext/ta93/ERES1003.HTM PACE Resolution 1003 (1993) on the Ethics of Journalism] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090626122000/http://assembly.coe.int//Main.asp?link=http%3A%2F%2Fassembly.coe.int%2FDocuments%2FAdoptedText%2Fta93%2Feres1003.htm |date=2009-06-26 }} (see clause 22)</ref>


== Segreto professionale ==
== Segreto professionale ==

Versione delle 13:05, 27 dic 2021

Il giornalismo è l'insieme delle attività e delle tecniche (redazione, pubblicazione, diffusione, ecc.) volte a reperire, diffondere e commentare notizie tramite ogni mezzo di pubblicazione. I mezzi d'informazione utilizzati dal giornalismo sono molteplici: dai giornali ai mezzi di comunicazione di massa elettronici, quali la radio, la televisione e la rete internet. Il giornalismo è spesso definito il Quarto potere (dopo quelli legislativo, esecutivo e giudiziario), per l'importanza che in uno Stato democratico dovrebbe rivestire e per gli interessi che coinvolge e contrasta, nonché la capacità di condizionare l'opinione pubblica.

Storia

Origini

Lo stesso argomento in dettaglio: Origini del giornalismo moderno.

Se il termine giornalismo è relativamente moderno, la sua storia è molto antica e si innesta con quella della stampa, da quando cioè lo stampatore Johann Gutenberg perfezionò la tecnica di riproduzione di testi attraverso l'uso di caratteri mobili, rendendo così possibile l'abbassamento dei prezzi del libro, oggetto fino a quel momento riservato ad ambienti molto ristretti. I lontani antenati dei giornali, noti in Francia come canards (dal francese anatre, indicavano cioè il pettegolezzo), iniziano a circolare tra commercianti e banchieri nella seconda metà del Duecento e hanno una forte espansione nella prima metà del Settecento: si tratta di fogli a numero variabile di pagine che raccolgono notizie di argomenti vari, spesso di carattere miracoloso o catastrofico.

Libertà di stampa

Lo stesso argomento in dettaglio: Libertà di stampa.

Nel corso del tempo, e in particolare nella seconda metà del XX secolo, il giornalismo – e con esso la libertà di stampa – è stato al centro di importanti battaglie: il presupposto di partenza era che un'editoria libera da ogni condizionamento possa garantire una società e un convivere civile migliori. Per queste ragioni il giornalismo è definito anche il Quarto potere (dopo quelli legislativo, esecutivo e giudiziario).

Definizione

Lo stesso argomento in dettaglio: Giornalista.

In senso lato, il giornalismo comprende le attività del giornalista e del fotoreporter, ma anche altre importanti figure professionali. Per esempio, sul versante del giornalismo televisivo e radiofonico, quelle del teleoperatore, del tecnico del suono e del montatore (vale a dire l'addetto al montaggio dei servizi giornalistici).

Italia

La prima storica Terza Pagina, apparsa su Il Giornale d'Italia il 10 dicembre 1901.

Non esistendo una definizione legale di giornalismo, anche in virtù della libertà di stampa garantita costituzionalmente, non esiste una fonte primaria normativa a cui riferirsi. La Corte di Cassazione, in una sentenza, ha tuttavia fornito una generale definizione di giornalismo:

«Per attività giornalistica deve intendersi la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e all'elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione. Il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso... differenziandosi la professione giornalistica da altre professioni intellettuali proprio in ragione di una tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione.”»

Il pubblico è pertanto un termine di riferimento fondamentale per la professione giornalistica: una notizia viene scritta affinché possa essere resa pubblica.

Secondo la giurisprudenza, il giornalista è tenuto ad assicurare ai cittadini un'informazione:

«qualificata e caratterizzata da obiettività, imparzialità, completezza e correttezza; dal rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori nonché dal pluralismo delle fonti cui [i giornalisti] attingono conoscenze e notizie in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni, avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti”»

Per quanto concerne la figura del giornalista, l'Ordine dei giornalisti e la FIEG riconoscono l'articolo 1 della legge istitutiva dell'ordine, che afferma:

«Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.»

Giornalismo e riservatezza

Il giornalista che, nell'espletamento della propria attività (che è, primariamente, la produzione di notizie) ritiene necessario diffondere dati attinenti alla sfera privata di un individuo, è tenuto a rispettare il Codice della privacy (decreto legislativo n. 196/2003), di cui è parte integrante il Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali.

Il diritto alla riservatezza delle persone è controbilanciato dal diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico e alla libertà di espressione. Tali interessi contrapposti trovano equilibrio nella nozione di essenzialità dell'informazione: il giornalista può diffondere dati attinenti alla sfera privata di un individuo solo se tali informazioni sono indispensabili “in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti” (Codice deontologico, art. 6 comma 1). Diversamente, il giornalista è soggetto:

  • alle sanzioni disciplinari previste dall'Ordine (l'avvertimento, la censura, la sospensione dall'esercizio professionale e, nei casi più gravi, la radiazione – legge n. 69/1963);
  • ai provvedimenti sanzionatori del Garante della privacy (obbligo di adeguamento del trattamento dei dati personali al Codice della privacy e al Codice deontologico).

In caso di mancato ravvedimento, si incorre nel reato di “inosservanza dei provvedimenti del Garante” (art. 170 d.lgs. 196/2003). In base a tale disposizione, il Garante può condannare il titolare del trattamento in ambito giornalistico (cioè l'editore) alla sanzione amministrativa della “pubblicazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate, della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione” (art. 164 bis Codice sulla privacy).

Pubblicazione di intercettazioni telefoniche

Lo stesso argomento in dettaglio: DDL Intercettazioni.

La disciplina delle intercettazioni predispone il divieto tassativo di pubblicare gli atti di un procedimento penale. La violazione di tale divieto configura un reato.

Il giornalista può pubblicare i testi di un'intercettazione solo dopo la conclusione delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare. Diversamente, incorre nelle pene previste dall'art. 114 del Codice di procedura penale (“Divieto di pubblicazione di atti e di immagini”).

La divulgazione di atti o documenti di cui sia vietata la pubblicazione configura la fattispecie della “Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale” (art. 684 codice penale).

Etica e standard

Alcuni codici etici giornalistici, in particolare quelli europei,[1] includono anche una preoccupazione per i riferimenti discriminatori nelle notizie basati su razza, religione, orientamento sessuale e disabilità fisiche o mentali.[2][3] Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha approvato nel 1993 la Risoluzione 1003 sull'etica del giornalismo che raccomanda ai giornalisti di rispettare la presunzione di innocenza, in particolare nei casi ancora sub judice.[4]

Segreto professionale

Europa

Il segreto sulla fonte fiduciaria è salvaguardato dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. L'articolo 10 («Libertà di espressione») tutela espressamente le fonti dei giornalisti, stabilendo il diritto a ricevere notizie:

«Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiere.»

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ulteriormente rafforzato la tutela delle fonti di carattere fiduciario. Interpretando estensivamente l'art. 10, ha stabilito che tale norma comprenda anche la tutela delle fonti giornalistiche, in virtù dello stretto legame tra diritto di informare e diritto di cercare notizie. Grazie a questa interpretazione estensiva, l'art. 11 della Convenzione garantisce sia il diritto di un individuo alla libertà di espressione sia il diritto della collettività a ricevere informazioni. In tal modo i giudici sopranazionali hanno previsto una tutela più ampia rispetto a quella offerta da ordinamenti giuridici nazionali, tra cui quello italiano, che garantiscono un diritto attivo a fare informazioni, ma non uno passivo a riceverle.

Due sentenze della Corte europea hanno fatto giurisprudenza in materia. Sono le sentenze Goodwin (27 marzo 1996, Goodwin c. Regno Unito) e Roemen (25 febbraio 2003, Roemen e Schmit c. Lussemburgo, Procedimento n. 51772/99). In esse la Corte ha affermato che il diritto alla protezione delle fonti giornalistiche è da considerarsi strettamente connesso al diritto di ricevere notizie. Inoltre ha stabilito l'illegittimità delle perquisizioni negli uffici e nelle abitazioni dei giornalisti, nonché negli studi dei loro avvocati, volte alla ricerca delle fonti confidenziali. Se tale protezione non esistesse, cioè se le fonti confidenziali sapessero che un giudice può ordinare al giornalista di rivelare il loro nome, sarebbero dissuasi dal fornire notizie. Ma ciò sarebbe a detrimento della completezza dell'informazione e, in definitiva, della stessa libertà di stampa.

Italia

La legge istitutiva dell'Ordine impone al giornalista l'obbligo di tutelare la segretezza delle fonti:

«[Giornalisti ed editori] sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse.»

La violazione del segreto comporta una sanzione disciplinare (articolo 48 della legge n. 69/1963).

I giornalisti italiani devono rifiutarsi di fornire i nomi delle persone dalle quali hanno avuto notizie di carattere fiduciario anche di fronte ai giudici. L'obbligo della segretezza della fonte può essere rimosso soltanto nel caso in cui la rivelazione della fonte si riveli indispensabile ai fini della prova del reato. In questo caso il giudice (mai un pubblico ministero) ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni (articolo 200 del Codice di procedura penale). Solo il giornalista professionista ha la facoltà di opporre al giudice il segreto sulle proprie fonti. I pubblicisti e i praticanti, invece, sono sempre tenuti a rispondere ai giudici sul segreto professionale.[5]

Stati Uniti d'America

Il sistema giudiziario di ogni Stato degli Stati Uniti tendeva a proteggere i giornalisti e rispettare il loro diritto assoluto a mantenere riservate le loro fonti; tuttavia, oltre al privilegio dell'esecutivo, anche il segreto professionale del giornalista negli anni Settanta è stato dichiarato recessivo rispetto all'intimazione del giudice statunitense detta sub poena ad testificandum. Avvenne nel 1972, quando un reporter del New York Times - che aveva coperto mediaticamente il movimento Black Panthers in California - ebbe dal giudice la richiesta di rivelare le informazioni che aveva sul movimento, che all'epoca era considerato terrorista: portato alla Corte Suprema degli Stati Uniti, il caso Branzburg vs Hayes fu deciso stabilendo che i giornalisti non possono far valere il segreto delle fonti davanti alla giustizia federale.

La sentenza influenzò anche, decenni dopo, il giudizio reso su Judith Miller del New York Times nel caso Plame-Wilson: dopo che Miller rivelò in uno dei suoi articoli l'identità dell'agente della CIA Valerie Plame (gli agenti della CIA devono rimanere completamente anonimi), Miller ha rifiutato di dire quale fosse la fonte governativa che le aveva rivelato il nome dell'agente; incarcerata il 6 luglio 2005, fu rilasciata dal carcere tre mesi e mezzo dopo che la fonte (Lewis Libby, capo dello staff del vicepresidente americano Dick Cheney) aveva revocato la clausola di riservatezza cui aveva vincolato la sua rivelazione.

Riferimenti normativi

  • Legge 3 febbraio 1963, n. 69, «Ordinamento della professione di giornalista» (versione online);
  • Titolo XII (Giornalismo, libertà di informazione e di espressione) e Allegato A.1 (Codice di deontologia attività giornalistica) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» (versione online);
  • Art. 85 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, ufficialmente Regolamento UE n. 2016/679, versione online).

Note

Bibliografia

  • Calabrese O. / P. Violi, I giornali. Guida alla lettura e all'uso didattico, Espresso Strumenti, 1980.
  • Dardano M., Il linguaggio dei giornali italiani, Laterza, 1973.
  • Lepri S., Professione giornalista, Etas-Rcs Libri, 1991.
  • Medici M. / D. Proietti (a cura di), Il linguaggio del giornalismo, Mursia, 1992.
  • Papuzzi A., Manuale del giornalista, Donzelli, 1993.
  • Gozzini G., Storia del giornalismo, Mondadori, 2000.
  • Barbano A., Manuale di Giornalismo, Laterza, 2012.

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

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