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Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

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Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
I paesi che aderiscono al trattato
Tipotrattato multilaterale
Firma4 novembre 1950
LuogoRoma
Efficacia3 settembre 1953
Parti46 (tutti i paesi membri del Consiglio d'Europa)
DepositarioSegretario Generale del Consiglio d'Europa
LingueInglese e francese
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La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o CEDU (in francese: "Convention européenne des droits de l'Homme") è una convenzione internazionale redatta e adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa.

La CEDU è considerata il testo di riferimento in materia di protezione dei diritti fondamentali dell'uomo perché è l'unico dotato di un meccanismo giurisdizionale permanente che consenta a ogni individuo di richiedere la tutela dei diritti ivi garantiti, attraverso il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, con sede a Strasburgo.

Il documento è stato elaborato in due lingue, francese e inglese, i cui due testi fanno egualmente fede.

I 46 Stati membri del Consiglio d'Europa sono parti contraenti della Convenzione. La Federazione Russa, essendo stata espulsa dal Consiglio d'Europa a partire dal 16 marzo 2022, ha cessato di essere parte della Convenzione a partire dal 16 settembre 2022, in conformità con il suo articolo 58.

La Convenzione è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 dai 13 paesi al tempo membri del Consiglio d'Europa (Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Turchia). È divisa in tre titoli e consta di 59 articoli, ed è entrata in vigore il 3 settembre 1953[1].

Protocolli aggiuntivi

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La CEDU è stata successivamente integrata e modificata da 16 Protocolli aggiuntivi.

I Protocolli II e III (entrati in vigore il 21 settembre 1970), V (entrato in vigore il 20 dicembre 1971), VIII (entrato in vigore il 1º gennaio 1990), IX (entrato in vigore il 1º ottobre 1994) e X (mai entrato in vigore) riguardano aspetti procedurali e sono stati superati dal XI Protocollo[2], firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 ed entrato in vigore il 1º novembre 1998.

I Protocolli I[3] ("Protocollo addizionale", entrato in vigore il 18 maggio 1954), IV[4] (entrato in vigore il 2 maggio 1968), VI[5] (entrato in vigore il 1º marzo 1985), VII[6] (entrato in vigore il 1º novembre 1988), XII[7] (entrato in vigore il 1º aprile 2005) e XIII[8] (entrato in vigore il 1º luglio 2003) hanno aggiunto altri diritti (in particolare, il primo protegge la proprietà e decreta il diritto all'istruzione e a libere elezioni e il tredicesimo prevede l'abolizione della pena di morte in ogni circostanza).

Il Protocollo XIV, firmato il 13 maggio 2004, consente a organizzazioni internazionali come l'Unione europea di divenire parte della Convenzione. L'Unione Europea, che in quel momento non aveva la competenza a stipulare l'accessione alla CEDU, ha acquistato tale possibilità ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1º dicembre 2009.

Il Protocollo XV, adottato il 24 giugno 2013, entrato in vigore il 1º agosto 2021, concerne la riduzione del termine per investire la corte EDU, che passa da 6 a 4 mesi.[9]

Il 1º agosto 2018 è invece entrato in vigore il Protocollo XVI, che tra l'altro prevede per la Corte la possibilità di emanare a richiesta pareri non vincolanti[10].

Carattere sussidiario rispetto alle giurisdizioni nazionali

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Il sindacato, che la Corte europea dei diritti dell'uomo esercita in rito ai sensi dell'art. 35 della Convenzione, "si fonda sull'ipotesi, oggetto dell'articolo 13 della Convenzione, che l'ordine giuridico interno offra un ricorso effettivo quanto alla violazione lamentata, in guisa che il meccanismo instaurato dalla Convenzione continui a rivestire un carattere sussidiario in rapporto ai sistemi nazionali di garanzia dei diritti dell'uomo. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 35 della Convenzione prescrivono che i ricorsi interni siano inerenti alle violazioni lamentate, che siano disponibili e che siano adeguati: essi devono rivestire un grado sufficiente di certezza non soltanto in teoria ma anche in pratica, perché in caso contrario mancherebbero dell'effettività e dell'accessibilità necessarie. In particolare, la Corte non ha ritenuto esigibile il rispetto della regola del previo esaurimento dei ricorsi interni quando s'è dimostrato che l'esercizio di un ricorso era manifestamente sprovvisto di chances di successo"[11].

La Corte costituzionale italiana conferma che la natura della Convenzione e del sistema di garanzie da essa approntato è volta "a garantire una soglia minima di tutela comune, in funzione sussidiaria rispetto alle garanzie assicurate dalle Costituzioni nazionali"[12]. La conseguenza in termini di diritto penale è che «ciò che per la giurisprudenza europea ha natura “penale” deve essere assistito dalle garanzie che la stessa ha elaborato per la “materia penale”; mentre solo ciò che è penale per l'ordinamento nazionale beneficia degli ulteriori presídi rinvenibili nella legislazione interna»[13].

Influenza sulle legislazioni nazionali

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Il Regno Unito, che ha contribuito alla stesura del testo della Convenzione ed è stato il primo paese a ratificarla, ha incorporato nell'ordinamento interno diversi articoli della stessa nel 1998 (con la legge denominata Human Rights Act)[14].

Per l'Italia l'entrata in vigore avvenne solo il 10 ottobre 1955[15]; dopo una lunga elaborazione giurisprudenziale[16], è però solo dopo le cosiddette sentenze gemelle (n. 348 e 349 del 2007) della Corte costituzionale che la cogenza nella Convenzione in Italia si è assai rafforzata[17], restando esclusa la possibilità «di attribuire agli enunciati convenzionali significati diversi e incompatibili con quelli assegnatigli dalla Corte di Strasburgo»[18]. In punto di adattamento del diritto italiano al diritto internazionale, infatti, la Corte costituzionale ebbe così occasione di approfondire le problematiche che si ponevano con riferimento alle disposizioni della CEDU, facendolo in termini diversi rispetto alla primazia del diritto comunitario dell'Unione Europea; «e statuì, nelle più volte richiamate “Sentenze gemelle”, che queste ultime, proprio perché non comportano alcun limite alla sovranità nazionale ma appartengono ad un semplice trattato, pur avendo un rango superiore alla legge ordinaria in quanto norme “interposte” ex art. 117 c. 1º della Costituzione italiana, sono tuttavia, al pari della legge ordinaria, sottoposte alla verifica di costituzionalità»[19].

In Italia la legge 24 marzo 2001, n. 89 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 78 del 3 aprile 2001 ed entrata in vigore il 18 aprile 2001 (cosiddetta Legge Pinto)[20] ha introdotto il diritto a una "equa riparazione" per chi abbia visto violata la ragionevole durata del processo, così come sancito dall'art. 6 della CEDU[21].

La sentenza n. 11984 del 2010, emessa dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ha per la prima volta invocato l'effetto del Trattato di Lisbona[22] per affermare l'effetto diretto della CEDU nell'ordinamento italiano.

Ambito di applicazione

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L’articolo 1 impone agli Stati contraenti di garantire i diritti della Convenzione a tutte le persone che si trovano “sotto la loro giurisdizione”. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha interpretato il concetto di “giurisdizione” in senso funzionale, e non puramente territoriale. Nel caso Loizidou c. Turchia, la Corte ha stabilito che la Turchia esercitava un controllo effettivo sulla parte settentrionale di Cipro attraverso la propria presenza militare e il sostegno all’amministrazione locale. Di conseguenza, le persone presenti in quel territorio rientravano nella giurisdizione della Turchia ai fini della Convenzione, anche se il territorio si trovava al di fuori dei confini nazionali turchi.

Diritto alla vita

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L’articolo 2 tutela il diritto alla vita di ogni persona. Il diritto alla vita si estende soltanto agli esseri umani, non agli animali, né alle “persone giuridiche” come le società commerciali. Nel caso Evans v United Kingdom, la Corte ha stabilito che la questione se il diritto alla vita si estenda a un embrione umano rientra nel margine di apprezzamento degli Stati. La Corte ha stabilito che gli Stati hanno tre principali obblighi ai sensi dell’articolo 2: il dovere di astenersi da uccisioni illegittime; il dovere di indagare sulle morti sospette; in determinate circostanze, un obbligo positivo di prevenire perdite di vite umane prevedibili. Il primo paragrafo dell’articolo contiene un’eccezione per le esecuzioni legali, sebbene tale eccezione sia stata in larga misura superata dai Protocolli n. 6 e n. 13. Il Protocollo n. 6 vieta l’applicazione della pena di morte in tempo di pace, mentre il Protocollo n. 13 estende il divieto a qualsiasi circostanza. Il secondo paragrafo dell’articolo 2 prevede che la morte derivante dalla difesa di sé stessi o di altre persone, dall’arresto di un sospettato o di un fuggitivo, oppure dalla repressione di rivolte o insurrezioni, non costituisce violazione dell’articolo, quando l’uso della forza impiegata sia “non più che assolutamente necessario”. Gli Stati firmatari della Convenzione possono derogare ai diritti previsti dall’articolo 2 soltanto per le morti derivanti da atti leciti di guerra.

Divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti

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L’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo vieta la tortura e i “trattamenti o pene inumani o degradanti”. L’articolo 3 è un diritto assoluto ed incondizionato e non può essere bilanciato con i diritti e le esigenze di altre persone o con il superiore interesse pubblico[23]; può però evolvere nel tempo[24].

Gli Stati hanno l’obbligo positivo di adottare misure per garantire che gli individui siano protetti dalla tortura e dai trattamenti o pene inumani o degradanti[25].

Per tortura si intende l’inflizione deliberata e grave di sofferenze fisiche o mentali a un individuo, generalmente allo scopo di ottenere informazioni o punire[26].

I trattamenti o le pene inumani o degradanti possono includere gravi violenze fisiche[27] o abusi psicologici.

Anche l’umiliazione di una persona che susciti paura o dimostri mancanza di rispetto per la sua dignità umana può essere considerata degradante ai fini dell’articolo 3. Tuttavia, nel caso Budina c. Russia (18 giugno 2009), la Corte adottò un approccio prudente riguardo ai diritti economici e sociali ai sensi della Convenzione, evidenziando i limiti degli obblighi statali in materia di welfare. La mancata fornitura di cure mediche adeguate può costituire una violazione dell’articolo 3, soprattutto nel caso di soggetti la cui detenzione rende lo Stato titolare di obblighi specifici di assistenza[28].

Uno Stato può violare l’articolo 3 anche estradando o espellendo una persona verso un paese in cui rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti o pene inumani o degradanti[29].

La CEDU ha portato nel marzo del 2015, in forza della legge 11 agosto 2014, n. 117[30] del Governo Renzi, al rilascio anticipato, con risarcimento, di un carcerato in Firenze che aveva subito 880 giorni di detenzione inumana e degradante[31], aprendo la strada per ottenere giustizia ai carcerati in condizioni inumane in Italia.

Divieto di schiavitù o lavoro forzato

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L’articolo 4 proibisce la schiavitù, la servitù e il lavoro forzato o obbligatorio, ma esclude da tale divieto il lavoro: svolto come parte normale della detenzione; prestato sotto forma di servizio militare obbligatorio oppure, per gli obiettori di coscienza, come servizio sostitutivo; richiesto durante uno stato di emergenza; considerato parte dei normali “obblighi civici” di una persona.

Diritto alla libertà e alla sicurezza

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L’articolo 5 prevede che ogni persona abbia diritto alla libertà e alla sicurezza personale. La libertà e la sicurezza della persona sono considerate un concetto “unitario”. È salva la restrizione nei casi di arresto o detenzione legittimi previsti in determinate circostanze, come l’arresto basato su un ragionevole sospetto di reato oppure la detenzione in esecuzione di una condanna. L’articolo riconosce inoltre alle persone arrestate: il diritto di essere informate, in una lingua a loro comprensibile, dei motivi dell’arresto e delle accuse formulate nei loro confronti; il diritto di accedere rapidamente a un procedimento giudiziario volto ad accertare la legittimità dell’arresto o della detenzione; il diritto a essere giudicate entro un termine ragionevole oppure rilasciate in attesa del processo; il diritto a un risarcimento nel caso di arresto o detenzione in violazione del presente articolo.

Diritto a un equo processo

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Il diritto a un equo processo è sancito dall'art. 6 della CEDU[32].

Nel paragrafo 1 riconosce ad ogni persona il diritto a vedere la sua causa esaminata e decisa entro un lasso di tempo ragionevole, come componente del diritto ad un "equo processo". In applicazione di detto diritto, la Corte di Strasburgo ha stabilito anche il principio del ne bis in idem (sentenza Zolotoukhine del 10 febbraio 2009 e sentenza Grande Stevens e altri del 4 marzo 2014). All’origine di questa seconda causa vi sono stati cinque ricorsi (nn. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10) proposti contro la Repubblica italiana con i quali tre cittadini e due società di tale Stato, i sigg. Franzo Grande Stevens, Gianluigi Gabetti e Virgilio Marrone, nonché Exor S.p.a. e Giovanni Agnelli & C. S.a.s. («i ricorrenti»), hanno adito la Corte il 27 marzo 2010. I ricorrenti vennero rappresentati dagli Avv. Aldo e Giuseppe Bozzi, dei fori rispettivamente di Milano e Roma. Il sig. Grande Stevens è stato rappresentato anche dall’Avv. Natalino Irti, del foro di Roma.

L'accesso ad un giudice è garantito quando dà avvio ad un procedimento che si conclude in tempi ragionevoli.

Il paragrafo 2 sancisce che ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

Il paragrafo 3 indica i diritti per ogni accusato, in particolare:

  • essere informato dell'accusa formulata a suo carico
  • disporre di tempo e facilitazioni necessarie a preparare una difesa
  • difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore a sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuirlo, averne uno assegnato gratuitamente d'ufficio[33].
  • esaminare o far esaminare i testimoni a carico
  • farsi assistere gratuitamente da un interprete

Irretroattività della legge penale

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L’articolo 7 proibisce la criminalizzazione retroattiva di atti o omissioni. Nessuno può essere punito per un fatto che non costituiva reato al momento in cui è stato commesso. L’articolo stabilisce che un reato può essere tale sia secondo il diritto nazionale sia secondo il diritto internazionale; ciò consente a uno Stato contraente di perseguire una persona per un atto che, al momento della sua commissione, non era illecito secondo il diritto interno, purché fosse vietato dal diritto internazionale. L’articolo vieta inoltre l’applicazione di una pena più grave rispetto a quella prevista al momento in cui il fatto criminoso è stato commesso. L’articolo 7 incorpora nella Convenzione il principio giuridico Nullum crimen, nulla poena sine lege (“nessun reato, nessuna pena senza legge”).

Diritto al rispetto della vita privata e familiare

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Il diritto al rispetto della vita privata e familiare è sancito dall'art. 8 della CEDU.

Il paragrafo 1 afferma che ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

Il paragrafo 2 afferma che non può esserci ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto, a meno che non sia prevista dalla legge e costituisca una misura necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione

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L’articolo 9 garantisce il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto comprende la libertà di cambiare religione o convinzione, nonché la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo attraverso il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. L’esercizio di queste libertà può tuttavia essere soggetto a determinate limitazioni, purché siano “previste dalla legge” e “necessarie in una società democratica”.

Libertà di espressione

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L’articolo 10 garantisce il diritto alla libertà di espressione, soggetto a determinate limitazioni purché siano “previste dalla legge” e “necessarie in una società democratica”. Tale diritto comprende la libertà di opinione, nonché la libertà di ricevere e diffondere informazioni e idee. L’articolo consente tuttavia restrizioni quando esse siano necessarie per: la tutela della sicurezza nazionale; la salvaguardia dell’integrità territoriale o della sicurezza pubblica; la prevenzione dei disordini o dei reati; la protezione della salute o della morale; la tutela della reputazione o dei diritti altrui; impedire la divulgazione di informazioni ricevute in via confidenziale; garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.

Libertà di associazione

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L’articolo 11 tutela il diritto alla libertà di riunione e di associazione, compreso il diritto di costituire sindacati, soggetto a determinate restrizioni purché siano “previste dalla legge” e “necessarie in una società democratica”.

Libertà di matrimonio

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L’articolo 12 riconosce agli uomini e alle donne in età matrimoniale il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia.

Ricorso effettivo

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L’articolo 13 garantisce il diritto a un ricorso effettivo davanti alle autorità nazionali per le violazioni dei diritti previsti dalla Convenzione. L’impossibilità di ottenere un rimedio davanti a un tribunale nazionale per la violazione di un diritto convenzionale costituisce quindi una violazione autonoma e distinta della Convenzione.

Divieto di discriminazione

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L’articolo 14 contiene un divieto di discriminazione. Tale divieto è, sotto alcuni aspetti, ampio e, sotto altri, limitato. È ampio perché proibisce discriminazioni fondate su un numero potenzialmente illimitato di motivi. Sebbene l’articolo vieti espressamente discriminazioni basate su “sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, origine nazionale o sociale, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita o altra condizione”, quest’ultima espressione ha consentito alla Corte di estendere la protezione dell’articolo 14 anche ad altri motivi non espressamente menzionati, come nel caso della discriminazione fondata sull’orientamento sessuale. Allo stesso tempo, la tutela offerta dall’articolo è limitata, poiché esso vieta soltanto le discriminazioni relative ai diritti garantiti dalla Convenzione. Pertanto, il ricorrente deve dimostrare di aver subito una discriminazione nel godimento di uno specifico diritto garantito altrove nella Convenzione

L’articolo 15 consente agli Stati contraenti di derogare ad alcuni diritti garantiti dalla Convenzione in caso di “guerra o altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione”. Le deroghe ammissibili ai sensi dell’articolo 15 devono soddisfare tre condizioni sostanziali: deve esistere un’emergenza pubblica che minacci la vita della nazione; le misure adottate devono essere “strettamente richieste dalle esigenze della situazione”; tali misure devono essere conformi agli altri obblighi dello Stato derivanti dal diritto internazionale. Oltre a questi requisiti sostanziali, la deroga deve essere corretta anche sotto il profilo procedurale. Deve esservi una dichiarazione formale della deroga e una comunicazione della stessa, nonché delle misure adottate e della cessazione della deroga, al Segretario generale del Consiglio d’Europa.

Trattamento degli stranieri

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L’articolo 16 consente agli Stati di limitare l’attività politica degli stranieri. La Corte ha stabilito che gli Stati membri dell’Unione europea non possono considerare cittadini stranieri i cittadini degli altri Stati membri.

Abuso di diritti

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L’articolo 17 stabilisce che nessuno può utilizzare i diritti garantiti dalla Convenzione per perseguire l’abolizione o la limitazione dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Convenzione stessa.

Restrizioni consentite

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L’articolo 18 stabilisce che qualsiasi limitazione dei diritti previsti dalla Convenzione può essere applicata soltanto per gli scopi per i quali è stata prevista

Riferimenti normativi

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  • Legge 15 ottobre 2008, n. 179 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, fatto a Vilnius il 3 maggio 2002 (Protocollo n. 13).
  • Legge 15 gennaio 2021, n. 11 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013.
  1. The Convention in 1950, su human-rights-convention.org, Consiglio d'Europa, 2010. URL consultato il 19 maggio 2013 (archiviato dall'url originale l'8 maggio 2013).
  2. CEDU, emendata dal Protocollo n° 11 - Dal sito del Consiglio d'Europa
  3. Protocollo addizionale alla CEDU, emendato dal Protocollo n° 11 - Dal sito del Consiglio d'Europa
  4. Protocollo n° 4 alla CEDU, emendato dal Protocollo n° 11 - Dal sito del Consiglio d'Europa
  5. Protocollo n° 6 alla CEDU, emendato dal Protocollo n° 11 - Dal sito del Consiglio d'Europa
  6. Protocollo n° 7 alla CEDU, emendato dal Protocollo n° 11 - Dal sito del Consiglio d'Europa
  7. Protocollo n° 12 alla CEDU - Dal sito del Consiglio d'Europa
  8. Protocollo n° 13 alla CEDU - Dal sito del Consiglio d'Europa
  9. B. Nascimbene, L'individuo e la tutela internazionale dei diritti umani, in S. M. Carbone e Luzzato R., Istituzioni di diritto internazionale, sesta edizione, 2021, p. 417.
  10. Il Protocollo di dialogo fra Alte corti italiane, Csm e Corte Edu a confronto con il Protocollo n. 16 annesso alla Cedu. Due prospettive forse inscindibili, di Roberto Giovanni Conti, Questione giustizia, 30 gennaio 2019.
  11. V. la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 28 luglio 1999, Selmouni contro Francia [GC], invocata anche nel ricorso Archiviato il 29 settembre 2020 in Internet Archive. dell'avvocato Besostri contro la legge elettorale italiana del 2015.
  12. Corte costituzionale, sentenza n. 43 del 2017 (Considerato in diritto, par. 3.4).
  13. «Ciò che per il diritto interno non è pena, può invece esserlo per la giurisprudenza sovranazionale. Ai fini dell’applicazione delle garanzie previste dalla Convenzione, sono infatti riconducibili alla materia penale (secondo quanto affermato a partire dalla sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 8 giugno 1976, Engel e altri contro Paesi Bassi, par. 82) tutte quelle sanzioni che, pur se non qualificate come penali dagli ordinamenti nazionali, sono rivolte alla generalità dei consociati; perseguono uno scopo non meramente risarcitorio, ma repressivo e preventivo; hanno una connotazione afflittiva, potendo raggiungere un rilevante grado di severità»: Corte costituzionale, sentenza n. 43 del 2017 (Considerato in diritto, par. 3.3), secondo cui tali criteri si applicano alternativamente e non cumulativamente (come recentemente ribadito nella sentenza della Corte Edu, 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri contro Italia, par. 94).
  14. Il 2 ottobre 2000 è entrato in vigore l’Human Rights Act 1998, che permette l’invocazione delle previsioni della Convenzione dei diritti dell’uomo anche nei procedimenti interni: S. Maffei, Human Rights Act 1998: il Regno Unito incorpora la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo nel proprio ordinamento interno, in L’indice penale, 2001, n. 3, p. 1439.
  15. A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955 della Legge 4 agosto 1955 n. 848 portante la ratifica della Convenzione CEDU e del protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 20 marzo 1952
  16. Guido Raimondi, La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nella gerarchia delle fonti dell'ordinamento italiano. Nota minima in margine alla sentenza Ciulla, in Riv. internaz. dir. uomo, 1990, pag. 36.
  17. BIN R, BRUNELLI G, PUGIOTTO A, VERONESI P. All'incrocio tra Costituzione e CEDU [monograph on the Internet]. [N.p.]: G. Giappichelli Editore; 2007.
  18. Vincenzo Sciarabba, La Corte Edu tra Corte costituzionale e giudici comuni, Questione giustizia, speciale n. 1/2019 (La Corte di Strasburgo a cura di Francesco Buffa e Maria Giuliana Civinini) Archiviato il 30 aprile 2019 in Internet Archive.
  19. Gianmaria Chiaraviglio, LA REGOLA (ART. 161 C.P.) SECONDO CUI IN NESSUN CASO L'INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE PUÒ COMPORTARE L'AUMENTO DI PIÙ DI UN QUARTO DEL TEMPO NECESSARIO A PRESCRIVERE IL REATO: L'OBBLIGO DI DISAPPLICARLA SECONDO LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, Rivista dei Dottori Commercialisti, fasc.4, 2015, pag. 679.
  20. Legge 24 marzo 2001, n. 89, su parlamento.it, Senato della Repubblica. URL consultato il 15/04/2009.
  21. La legge 24 marzo 2001 n. 89 introduce la possibilità di ottenere un'equa riparazione per l'eccessiva lunghezza del processo davanti alla corte d'appello, su dirittoegiustiziaonline.it, Diritto e Giustizia on line. URL consultato il 15/04/2009 (archiviato dall'url originale il 27 marzo 2009).
  22. TAR del Lazio - Sezione Seconda Bis, Sentenza n. 11984/2010 (PDF), su federalismi.it.
  23. L’articolo 15(2) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo non prevede alcuna deroga all’articolo 3, nemmeno in tempo di guerra o in altre emergenze pubbliche che minaccino la vita della nazione.
  24. In Selmouni c. Francia [1999], la Corte ha affermato che esso “deve essere interpretato alla luce delle condizioni attuali”: di conseguenza, gli standard relativi alla tortura e ai trattamenti o pene inumani o degradanti possono evolvere nel tempo, sicché atti che in passato non erano considerati tortura possono oggi esserlo.
  25. Nel caso A c. Regno Unito [1998], la normativa britannica sulle punizioni corporali lecite nei confronti dei minori è stata ritenuta in violazione dell’articolo 3. La Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha ritenuto che la legge vigente offrisse una protezione insufficiente ai bambini vittime di diverse forme di punizione degradante. Di conseguenza, il Regno Unito ha modificato la legislazione in materia con il Children Act 2004. Esiste inoltre il dovere di svolgere un’indagine effettiva (Sevtap Vezenedaroglu c. Turchia [2000]).
  26. Nel caso Aksoy c. Turchia (1997), la Corte ha dichiarato la Turchia responsabile di tortura nei confronti di un detenuto sospeso per le braccia mentre le mani erano legate dietro la schiena. La Corte ha ritenuto che le tecniche utilizzate fossero di una natura “così grave e crudele” da poter essere descritte soltanto come tortura. Nel caso Irlanda c. Regno Unito [1978], la Corte ha affermato che la tortura comprende i trattamenti inumani e degradanti ma se ne distingue per l’intensità della sofferenza inflitta.
  27. Questa disposizione si applica generalmente ai casi di grave violenza della polizia e di cattive condizioni di detenzione. Nel caso Irlanda c. Regno Unito (1979–1980), la Corte ha stabilito che le “cinque tecniche” sviluppate dal Regno Unito (posizione forzata contro il muro, incappucciamento, esposizione al rumore, privazione del sonno e privazione di cibo e bevande), utilizzate contro quattordici detenuti in Irlanda del Nord, costituivano trattamenti “inumani e degradanti” e violavano la Convenzione, pur non integrando tortura.
  28. Nel caso McGlinchey c. Regno Unito [2003], Judith McGlinchey soffrì di crisi da astinenza da eroina mentre era detenuta in carcere. Fu sostenuto che il personale medico non avesse monitorato adeguatamente la detenuta, avesse omesso di somministrarle medicinali e l’avesse lasciata giacere nel proprio vomito. La mancata fornitura di cure mediche appropriate fu ritenuta una violazione dell’articolo 3. Analogamente, il mancato trasferimento di un detenuto in ospedale per cure e le condizioni inadeguate delle celle possono costituire una violazione dell’articolo 3, come stabilito in Ciorap c. Moldova [2010]. Nel caso D c. Regno Unito [1997], un cittadino di Saint Kitts sieropositivo all’HIV, dopo aver scontato una pena nel Regno Unito, era in attesa di espulsione. Egli chiese di poter restare nel Regno Unito sostenendo che nel suo paese non avrebbe avuto accesso alle necessarie cure mediche. La Corte ritenne che, date le circostanze eccezionali del caso, l’espulsione avrebbe violato l’articolo 3, poiché la mancanza di strutture mediche adeguate nel paese di origine avrebbe costituito trattamento inumano e degradante. Tuttavia, nel caso Hristozov c. Bulgaria [2012], la Corte ha chiarito che il mancato accesso a farmaci oncologici sperimentali non costituisce violazione dell’articolo 3.
  29. Nel caso Chahal c. Regno Unito [1996], il Regno Unito aveva avviato una procedura di espulsione per motivi di sicurezza nazionale nei confronti di un cittadino indiano legato al movimento separatista sikh. Esistevano prove sostanziali che, una volta rientrato in India, egli sarebbe stato sottoposto a trattamenti contrari all’articolo 3. La Corte ritenne pertanto che le assicurazioni fornite dal governo indiano non fossero sufficientemente convincenti e che l’espulsione avrebbe violato l’articolo 3. Nel caso Soering c. Regno Unito [1989], il governo britannico tentò di estradare negli Stati Uniti un cittadino tedesco ricercato dallo Stato della Virginia per omicidio. La Corte ritenne che, una volta estradato, Soering sarebbe stato sottoposto a trattamento inumano e degradante sotto forma del cosiddetto “death row phenomenon”, ossia gli anni di tormento psicologico vissuti nel braccio della morte in attesa dell’esecuzione. Il Regno Unito fu quindi ritenuto responsabile di violazione dell’articolo 3.
  30. Legge 11 agosto 2014, n. 117 - rimedi risarcitori in favore dei detenuti, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 192, 20 agosto 2014.
  31. Massimo Mugnaini, Firenze, detenuto scarcerato perché la cella non rispetta gli standard europei, in la Repubblica, 24 marzo 2015.
  32. Testo CEDU (PDF), su echr.coe.int.
  33. La Costituzione Italiana aveva già riconosciuto il diritto di difesa anche prevedendo la possibilità di garantire l'assistenza di un difensore a chi non ha i mezzi per sostenerne il costo: Guida Breve per l'Accesso al Gratuito Patrocinio in Creative Commons, su avvocatogratis.com. URL consultato il 13 maggio 2013.
  • Monica Parodi, L'adesione dell'Unione europea alla CEDU: dinamiche sostanziali e prospettive formali, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2020, ISBN 9788849544350.
  • Andrea Cannone, Violazioni di carattere sistemico e Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Bari, Cacucci, 2018, ISBN 9788866117216.

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