Area unica dei pagamenti in euro
L'Area unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payments Area o SEPA) è l'area in cui i cittadini europei, le imprese e le pubbliche amministrazioni sono in grado di effettuare operazioni di pagamento in euro verso ciascun altro conto, potendo contare su sistemi armonizzati per quanto riguarda le caratteristiche degli strumenti, gli standard, le infrastrutture e i costi.
Tale opportunità riguarda i tradizionali strumenti di pagamento elettronici: bonifici, addebiti diretti e carte di pagamento. Con la SEPA non vi è differenza nel fare un bonifico tra Roma e Milano o tra Roma e Lisbona. Domiciliare il pagamento di una bolletta presso un conto aperto in una banca a Francoforte equivale a domiciliarlo sul proprio conto in Italia. Ad esempio, un cittadino europeo che risiedesse in un Paese potrebbe gestire i suoi pagamenti da un conto acceso presso una banca fuori dal suo Paese; una multinazionale potrebbe pagare lo stipendio di tutti i suoi dipendenti in Europa accentrando la tesoreria in un unico Paese; un ente previdenziale potrebbe pagare le pensioni in tutti Paesi SEPA a partire da un solo conto.
L'aspettativa è che tale approccio, grazie all'adozione di uno standard unico e alla semplificazione delle procedure, possa fungere da stimolo agli scambi commerciali europei, aumentare la concorrenza tra i prestatori di servizi di pagamento e, per questa via, contribuire alla diminuzione delle tariffe, rendendo sempre più efficiente, sicuro e conveniente il mercato dei servizi di pagamento.
L'area unica dei pagamenti in euro include 32 paesi:
- I 17 Paesi dell'Unione europea che utilizzano l’euro (Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Austria, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Slovacchia, Slovenia, Cipro, Malta, Estonia).
- I 10 Paesi dell'Unione europea che utilizzano una valuta diversa dall’euro sul territorio nazionale ma effettuano comunque pagamenti in euro (Regno Unito, Svezia, Danimarca, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania).
- I 4 Paesi dell'EFTA (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e il Principato di Monaco.
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La governance del progetto SEPA [modifica]
La SEPA è nata come un'iniziativa di autoregolamentazione del mercato, ispirata, promossa e supportata dalla Commissione Europea, sotto la sorveglianza e l'indirizzo dell'Eurosistema (espressione che pone in uno la Banca Centrale Europea e le Banche Centrali Nazionali degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica), guidata dall'industria bancaria europea, che la realizza mediante un organo costituito ad hoc - lo European Payments Council (EPC) - e il coinvolgimento di tutte le parti interessate (associazioni delle imprese, dei consumatori, della pubblica amministrazione). La SEPA si propone come un progetto molto ambizioso che avrebbe dovuto concludersi, nelle intenzioni, entro il 2010. Molte sono le motivazioni che non hanno consentito la realizzazione del progetto entro i tempi stabiliti:
- una governance percepita troppo banco-centrica, in cui erano poco o per nulla rappresentati gli altri attori coinvolti nel progetto. A ciò si è posto rimedio con l'istituzione, nel giugno 2010, del SEPA Council, con compiti di promozione e coordinamento del progetto. Nel SEPA Council, oltre ai PSP (i Prestatori di Servizi di Pagamento, cioè le banche, gli Istituti di pagamento e gli Istituti di moneta elettronica), trovano espressione rappresentanti delle imprese, delle Pubbliche Amministrazioni e dei consumatori;
- - l'obiettiva onerosità del progetto che richiede ingenti investimenti tecnologici a fronte di vantaggi che, per le banche, non sono stati immediatamente percepiti;
- - una campagna informativa non pienamente soddisfacente;
- - lo scarso coinvolgimento delle Pubbliche Amministrazioni che, per l'ingente quantità di pagamenti effettuati annualmente, avrebbe dovuto rappresentare, nelle intenzioni, il volano per raggiungere in tempi brevi una massa critica di pagamenti SEPA-compliant.
Al fine di imprimere al progetto l'impulso decisivo alla piena realizzazione della SEPA, la Commissione Europea ha emanato il Regolamento n. 2012/260 (c.d. "End-date") fissando il termine ultimo entro il quale gli schemi di pagamento domestici relativi ai bonifici e agli addebiti diretti devono obbligatoriamente migrare verso gli schemi SEPA. Tale termine, fatta eccezione per i cc.dd. prodotti di nicchia (che per il mercato italiano sono prevalentemente i MAV i RAV e le RIBA), è il 1º febbraio 2014. Il Regolamento (CE) n. 2012/260, nei fatti, cambia i connotati del progetto: da iniziativa di mercato ad adesione facoltativa a progetto obbligatorio.
Il SEPA Credit Transfer [modifica]
I servizi a valere sullo Schema di bonifico SEPA sono offerti ai clienti dalle banche europee dal 28 gennaio 2008. Il bonifico SEPA è uno strumento di base per eseguire pagamenti da conto a conto. Non rientrerebbero quindi nello Schema i bonifici per cassa. Lo strumento paneuropeo andrà gradualmente a sostituire nei paesi SEPA gli strumenti domestici, sino alla data del 1° febbraio 2014 dalla quale sarà obbligatorio adottare come esclusivo schema per l'esecuzione dei bonifici quello SEPA.
Tempi massimi di esecuzione del SEPA Credit Transfer [modifica]
Il tempo massimo di esecuzione inizialmente previsto dallo Schema SEPA fu di 3 giorni lavorativi successivi alla data di accettazione dell'ordine da parte della banca ordinante: entro due giorni lavorativi da tale data la banca del soggetto ordinante deve regolare i fondi nei confronti della banca del beneficiario; la banca del beneficiario doveva accreditare al suo cliente le somme, nonché dare valuta, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione interbancaria dei fondi. In coerenza con la Direttiva europea sui servizi di pagamento (Direttiva 2007/64/CE - PSD), il tempo massimo di esecuzione dello Schema di bonifico SEPA è sceso dal 1º novembre 2009 a 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione dell'ordine da parte del cliente, e non quindi alla data di accettazione della banca. In particolare, la banca del beneficiario dovrà ridurre i suoi tempi di esecuzione e riconoscere i fondi al proprio cliente subito dopo averli ricevuti dalla banca dell'ordinante (cosiddetta valuta compensata). Dal 2012 i tempi complessivi di esecuzione sono stati ulteriormente ridotti ad un solo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dell'ordine grazie alla contrazione del tempo di esecuzione della banca dell'ordinante. La legge consente ai prestatori dei servizi di pagamento di definire un termine limite in prossimità della fine della giornata operativa decorso il quale l'ordine di bonifico del cliente si considera ricevuto nella giornata lavorativa successiva.
Per gli ordini di bonifico conferiti dal cliente in anticipo rispetto alla data di esecuzione richiesta dallo stesso cliente (indicata in un campo specifico delle maschere di home banking), le banche offrono ai propri clienti un servizio scadenziere: è la banca ordinante ad attivarsi per far sì che l'esecuzione dell'ordine sia avviato nel giorno richiesto dal cliente ordinante.
Codici IBAN e BIC [modifica]
Per eseguire un bonifico SEPA sarà necessario fornire alla propria banca il codice IBAN del conto su cui il pagamento dovrà essere accreditato e il codice BIC (o codice SWIFT) della banca del beneficiario. Le banche potranno offrire alla propria clientela il servizio di derivazione del BIC dall'IBAN (desumendolo grazie a tabelle di conversione dai codici nazionali di banca e sportello presenti in posizione fissa nell'IBAN). Il Regolamento europeo n. 260/2012 ha previsto il principio per le banche europee di derivare il codice BIC (che individua la banca/sportello alla quale deve essere inviato il bonifico da accreditare) desumendolo dai codici nazionali di banca e sportello presenti nell'IBAN di ciascun paese europeo (per l'Italia si parla dei codici ABI e CAB). Tale principio è obbligatorio per i bonifici nazionali dal 1° febbraio 2014 e per quelli cross border europei dal 1° febbraio 2016.
La valuta di accredito del bonifico SEPA sul conto del beneficiario [modifica]
Ad oggi, il bonifico SEPA non consente al cliente ordinante di indicare la data "valuta" dell'accredito dei fondi sul conto del cliente beneficiario, esattamente come nel caso di bonifico nazionale italiano. Da ciò ne consegue che con il bonifico SEPA non sarà possibile chiedere l'accredito dei fondi sul conto del beneficiario con una valuta retrodatata rispetto alla data di regolamento fra banche dei fondi (c.d. prassi della valuta antergata[1]).
La fase di accredito del bonifico SEPA [modifica]
In coerenza con l'ordinamento giuridico nazionale, l'accredito del bonifico SEPA viene eseguito dalle banche italiane controllando che il nominativo o la denominazione del beneficiario del pagamento (presenti nel messaggio di bonifico) corrispondono all'intestatario del conto corrente individuato dall'IBAN. Quando le procedure informatiche delle banche non riscontrano questa corrispondenza, il bonifico ricevuto viene "sospeso" e in un secondo momento, con l'intervento di personale addetto, piazzato "manualmente" sul conto del beneficario se l'errore è "sanabile" ovvero restituito all'ordinante quando la banca non è in grado con ragionevole certezza di individuare il soggetto beneficiario (storno). La prassi bancaria potrà risultare modificata dal recepimento della Direttiva europea sui servizi di pagamento che prevede la responsabilità delle banche - ai fini del corretto accredito delle somme al beneficiario - solo con riferimento all'identificativo unico indicato dal cliente ordinante. Posto che lo Schema di bonifico SEPA individua nel codice IBAN l'identificativo unico del beneficiario, le banche potrebbero modificare e semplificare le proprie procedure di piazzatura prevedendo l'accredito immediato sul conto se l'IBAN presente nel messaggio di bonifico SEPA corrisponde a quello di uno dei propri conti viceversa restituire il bonifico alla banca ordinante. Tale circostanza determinerebbe da un lato lo snellimento delle attività "manuali" di piazzatura delle banche, dunque un risparmio di tempi e costi, e dall'altro rischi aggiuntivi di errati pagamenti in capo all'ordinante e al beneficiario, nonché rischi di truffe ai danni delle stesse banche quando quest'ultime sono ordinanti di bonifici (ad esempio a fronte di erogazione di prestiti con accredito su altra banca). L'impostazione della Direttiva europea è volta a rendere la lavorazione lato banca del beneficiario completamente automatizzata così da poter contrarre i tempi di esecuzione (la direttiva infatti ha chiesto alla banca del beneficiario di accreditare le molte operazioni ricevute giornalmente "immediatamente dopo" averle appunto ricevute, superando la prassi bancaria di accredito nel giorno successivo a quello di ricezione) ed i costi. L'impostazione europea ritiene infatti che il rischio di avere avuto un IBAN truffaldino da una controparte commerciale non debba appesantire il processamento dei pagamenti.
Il SEPA Direct Debit [modifica]
I servizi a valere sugli Schemi di addebito diretto SEPA sono offerti ai clienti delle banche europee dal 1º novembre 2009. Gli addebiti diretti SEPA sono strumenti di base che consentono ad un creditore di disporre tramite la propria banca l'addebito del conto di un debitore (presso la stessa banca o presso una banca diversa), sulla base di un mandato sottoscritto dal cliente debitore in via preliminare rispetto all'avvio delle operazioni e rilasciato al creditore stesso. Può riguardare una serie di operazioni o una singola. Lo European Payments Council ha previsto due distinti Schemi di addebito diretto, uno "core" pensato per i rapporti fra impresa creditrice e consumatore pagatore (B2C), sebbene utilizzabile anche da pagatori imprese, ed uno tagliato sulle esigenze esclusive dei rapporti fra impresa e impresa (B2B). Gli strumenti paneuropei che inizialmente dovevano andare gradualmente a sostituire nei paesi SEPA i corrispondenti strumenti nazionali (in Italia sostituirà il cosiddetto RID), sono diventati obbligatori ed esclusivi dal 1° febbraio 2014 per effetto del Regolamento europeo n. 260/2012.
Il mandato negli Schemi di SEPA Direct Debit [modifica]
È il contratto con il quale il debitore fornisce due distinte autorizzazioni. Autorizza il creditore a disporre uno o una serie di addebiti a valere sul proprio conto. Autorizza altresì la propria banca ad addebitare il conto in base alle suddette istruzioni fatte pervenire tramite il creditore. Può assumere la forma cartacea ovvero essere sottoscritto e rilasciato elettronicamente (e-mandate). Nel mandato SEPA non figura mai l'importo dell'operazione, sia nel caso l'autorizzazione sia riferita a una singola operazione sia nel caso di una serie. Le informazioni di base in esso contenute sono il codice IBAN del conto corrente da addebitare e il codice BIC della banca presso cui il conto è detenuto, il nome del Debitore sottoscrittore, il codice identificativo del Creditore, il nome del creditore e altre informazioni di contorno. Con riferimento al BIC vale quanto detto sopra per il bonifico, cioè il Regolamento n. 260/2012 ha previsto l'obbligo per la Banca di ricavare il BIC della banca del pagatore a cui è indirizzato l'addebito, traducendolo dai codici nazionali di banca e sportello contenuti nell'IBAN del conto che il creditore sta chiedendo di addebitare. Negli Schemi di SEPA Direct Debit, il mandato, sottoscritto dal Debitore, deve essere sempre rilasciato al Creditore, che ha il compito di conservarlo quale prova del consenso fornito dal Debitore alle operazioni in caso di eventuali contestazioni. Gli Schemi prevedono inoltre che la cancellazione del mandato ovvero qualsiasi modifica ai suoi elementi (es. variazione del conto di addebito) debba essere concordata tra Creditore e Debitore, nel secondo caso con evidenze da conservare per il Creditore sempre in caso di eventuali contestazioni.
I Diritti del Debitore nello Schema core [modifica]
La maggior tutela a garanzia del Debitore nello Schema di addebito diretto SEPA core è rappresentata dal diritto di rimborso per operazioni autorizzate, esercitabile entro 8 settimane dalla data dell'addebito. Il diritto di rimborso è basato sulla logica anglossassone del "no asked question based", cioè le banche non sono tenute a chiedere il perché della richiesta di rimborso avanzata dal debitore, bensì solo ad eseguirla. In altre parole, anche se il debitore ha firmato il mandato autorizzativo, che è un po' come mettere ogni volta che non trova corretto l'importo addebitato, può esercitare il diritto di rimborso, assumendosene tuttavia le responsabilità. Questo significa che se poi l'importo era giusto o comunque per qualsiasi Le banche sono impegnate dallo Schema a riaccreditare le somme prelevate dal conto del Debitore senza indugio. A livello interbancario il diritto di rimborso del Debitore sino a 8 settimane successive alla data di addebito si traduce in una garanzia fornita dalla banca del Creditore alla banca del Debitore: quest'ultima infatti ha la possibilità di chiedere indietro alla banca del Creditore i fondi trasferiti a fronte di richiesta del suo cliente per tutta la durata del diritto.
Le infrastrutture nella SEPA [modifica]
Lo European payments council, organo delle banche europee incaricato di realizzare la SEPA, dopo alcuni iniziali tentativi di individuare un soggetto a cui affidare lo svolgimento dei servizi di infrastruttura (trasporto dati, elaborazione, regolamento in base monetaria), ha lasciato al mercato e alle sue logiche la ricerca del migliore assetto, limitandosi a definire alcuni principi di alto livello che i gestori di infrastruttura devono rispettare.
Si sono dunque fronteggiati sul mercato, e continuano, due modelli distinti: il primo è quello che vede un unico soggetto offrire a tutte le banche europee l'infrastruttura necessaria; il secondo è invece basato su "n" gestori di infrastruttura, che offrono i servizi ciascuno alle proprie banche, collegati fra loro da accordi di interoperabilità.
Note [modifica]
- ^ La possibilità di effettuare bonifici con valuta antergata è decaduta (anche per i bonifici "Italia") con il decreto legislativo 11/2010. Si veda: Bonifici e Incassi, guida alla PSD, dal sito abi.it
Voci correlate [modifica]
Collegamenti esterni [modifica]
- Sito dello European Payments Council - EPC
- Sito della Banca d'Italia, sezione dedicata alla SEPA
- Sito dell'Associazione Bancaria Italiana dedicato alla SEPA
- Sito dell'Associazione Italiana Tesorieri d'Impresa, con specifiche sezioni pubbliche dedicate alla SEPA
- Direttiva europea relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno
- Pagamenti bancari: stessi costi nell'area comune, Soldi e diritti, n. 98, gennaio 2008.
- SEPA e la Svizzera