Riforma Gentile: differenze tra le versioni

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* R.D.L. 31 dicembre 1922, n. 1679 (delega);
* R.D.L. 31 dicembre 1922, n. 1679 (delega);
*R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 (scuola media di 1º e 2º grado);
* R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 (scuola media di 1º e 2º grado);
* R.D. 16 luglio 1923, n. 1753 (amministrazione scolastica);
* R.D. 16 luglio 1923, n. 1753 (amministrazione scolastica);
* R.D. 30 settembre 1923, n. 2102 (università);
* R.D. 30 settembre 1923, n. 2102 (università);
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== Tre gradi del ciclo unico di scuole elementare ==
== Tre gradi del ciclo unico di scuole elementare ==
Come strutturata nel R.D. n. 2185/1923, la scuola elementare si distingueva in un ciclo unico con tre gradi: grado preparatorio (3 anni), inferiore (3 anni), superiore (2 anni).
Come strutturata nel R.D. n. 2185/1923, la scuola elementare si distingueva in un ciclo unico con tre gradi: grado preparatorio (3 anni), inferiore (3 anni), superiore (2 anni).


Il ciclo unico elementare terminava all'età di 14 anni. Tuttavia, il nuovo obbligo scolastico restava non attuato in gran parte del territorio: ''nelle province nulla è innovato circa l'obbligo scolastico'' (art. 24), e in alcuni luoghi potevano non essere istituite le classi del ciclo superiore (art. 8). <br/>
Il ciclo unico elementare terminava all'età di 14 anni. Tuttavia, il nuovo obbligo scolastico restava non attuato in gran parte del territorio: ''nelle province nulla è innovato circa l'obbligo scolastico'' (art. 24), e in alcuni luoghi potevano non essere istituite le classi del ciclo superiore (art. 8). <br/>
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L'anno scolastico durava dieci mesi, con almeno 140 giorni di docenza effettiva e completa per maestro (art. 14 e 15). Dove l'istruzione era impartita a turni le ore erano dimezzate, e se le sezioni erano più di due con diverso programma erano ulteriormente ridotte a cinque ore per turno (art.24).<br/>
L'anno scolastico durava dieci mesi, con almeno 140 giorni di docenza effettiva e completa per maestro (art. 14 e 15). Dove l'istruzione era impartita a turni le ore erano dimezzate, e se le sezioni erano più di due con diverso programma erano ulteriormente ridotte a cinque ore per turno (art.24).<br/>
Calendario ed orario delle lezioni, periodi di vacanza erano decisi dai direttori dei circoli didattici, in base alle esigenze locali.
Calendario ed orario delle lezioni, periodi di vacanza erano decisi dai direttori dei circoli didattici, in base alle esigenze locali.


Le scuole erano separate in maschili e femminili: a queste ultime era aggiunto in tutte le classi ''il lavoro donnesco'', e nel ciclo superiore ''l'economia domestica accompagnata da opportune esperienze''.
Le scuole erano separate in maschili e femminili: a queste ultime era aggiunto in tutte le classi ''il lavoro donnesco'', e nel ciclo superiore ''l'economia domestica accompagnata da opportune esperienze''.


Le classi dopo il quinto anno avevano il nome di ''classi integrative di avviamento professionale'' (dalla sesta alla ottava). <br/>
Le classi dopo il quinto anno avevano il nome di ''classi integrative di avviamento professionale'' (dalla sesta alla ottava). <br/>
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Ad esse potevano aggiungersi degli ulteriori:
Ad esse potevano aggiungersi degli ulteriori:
* ''corsi di lezione'' proposti dal Consiglio Scolastico per esigenze locali ed autorizzate dal Provveditore (art. 10); (sempre dalla sesta alla ottava classe)
* ''corsi di lezione'' proposti dal Consiglio Scolastico per esigenze locali ed autorizzate dal Provveditore (art. 10); (sempre dalla sesta alla ottava classe)
* ''corsi di esercitazione'', professionali, ma programmati e finanziati (aprendo capitoli di spesa vincolati a bilancio) dai Comuni di concerto con altri enti, comprese le provincia. Se non erano istituiti all'interno di una scuola media professionale statale già esistente, ma creando ''scuole professionali popolari comunque denominate'' non c'era equiparazione automatica del titolo di studio (art. 2 con art. 10).
* ''corsi di esercitazione'', professionali, ma programmati e finanziati (aprendo capitoli di spesa vincolati a bilancio) dai Comuni di concerto con altri enti, comprese le provincia. Se non erano istituiti all'interno di una scuola media professionale statale già esistente, ma creando ''scuole professionali popolari comunque denominate'' non c'era equiparazione automatica del titolo di studio (art. 2 con art. 10).
L'equiparazione poteva essere concessa dal Regio Provveditore, caso in cui la scuola perdeva l'autonomia e passava alla dipendenza didattica dello stesso.
L'equiparazione poteva essere concessa dal Regio Provveditore, caso in cui la scuola perdeva l'autonomia e passava alla dipendenza didattica dello stesso.


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Il diritto di rinuncia quindi era inteso come la facoltà di scelta per una educazione famigliare all'unica religione di Stato. Non era previsto l'insegnamento di altre confessioni religiose, oppure di corsi sostitutivi dell'orario di religione.
Il diritto di rinuncia quindi era inteso come la facoltà di scelta per una educazione famigliare all'unica religione di Stato. Non era previsto l'insegnamento di altre confessioni religiose, oppure di corsi sostitutivi dell'orario di religione.


; Minoranze linguistiche
; Minoranze linguistiche
L'insegnamento di tutte le materie poteva essere svolto esclusivamente in lingua italiana.<br/>
L'insegnamento di tutte le materie poteva essere svolto esclusivamente in lingua italiana.<br/>
Per gli alunni alloglotti, era obbligatorio per il maestro l'insegnamento della ''seconda lingua'' in ore suprannumerarie, su richiesta della famiglia (artt. 4 e 17). Di norma, era lo stesso maestro unico di madrelingua italiana, mentre in casi eccezionali autorizzati poteva essere un ''maestro alloglotta abilitato a insegnare la lingua italiana''. La doppia abilitazione linguistica del maestro costituiva titolo preferenziale (art. 20).
Per gli alunni alloglotti, era obbligatorio per il maestro l'insegnamento della ''seconda lingua'' in ore suprannumerarie, su richiesta della famiglia (artt. 4 e 17). Di norma, era lo stesso maestro unico di madrelingua italiana, mentre in casi eccezionali autorizzati poteva essere un ''maestro alloglotta abilitato a insegnare la lingua italiana''. La doppia abilitazione linguistica del maestro costituiva titolo preferenziale (art. 20).
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* facili esercizi di costruzione, di plastica e di altri lavori manuali: giardinaggio e allevamento di animali domestici;
* facili esercizi di costruzione, di plastica e di altri lavori manuali: giardinaggio e allevamento di animali domestici;
* rudimenti delle nozioni di più generale possesso e correzione di pregiudizi e superstizioni popolari.
* rudimenti delle nozioni di più generale possesso e correzione di pregiudizi e superstizioni popolari.
A conclusione di ognuno dei cicli è posto un esame: detto ''di promozione''
A conclusione di ognuno dei cicli è posto un esame: detto ''di promozione''


; Programmi del grado inferiore (art. 8)
; Programmi del grado inferiore (art. 8)
L'accento era posto su canto, disegno interdisciplinare e ginnastica. Erano previsti l'aritmetica elementare e il sistema metrico, la traduzione del dialetto, il dettato, letture e scritture (anche Vangeli e storia sacra), rudimenti di geografia, inni nazionali e poesie apprese a memoria, storia del Risorgimento (se non era attivo il ciclo superiore).
L'accento era posto su canto, disegno interdisciplinare e ginnastica. Erano previsti l'aritmetica elementare e il sistema metrico, la traduzione del dialetto, il dettato, letture e scritture (anche Vangeli e storia sacra), rudimenti di geografia, inni nazionali e poesie apprese a memoria, storia del Risorgimento (se non era attivo il ciclo superiore).


Nei primi due anni era prevista una maggiore istruzione pratica: disegno applicato, educazione sanitaria ed elementi di scienze, letture per la vita domestica e sociale.<br/>
Nei primi due anni era prevista una maggiore istruzione pratica: disegno applicato, educazione sanitaria ed elementi di scienze, letture per la vita domestica e sociale.<br/>
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; Programmi delle classi dalla sesta all'ottava
; Programmi delle classi dalla sesta all'ottava
Oltre alle materie del quarto e del quinto anno, oggetto di ''ampie letture'', era prevista la frequenza di almeno tre materie biennali, formate da esercitazioni pratiche. I corsi erano scelti dagli studenti entro una rosa di materie programmate centralmente a livello nazionale, e finanziate dallo Stato per tramite dei Provveditorati (art. 2).
Oltre alle materie del quarto e del quinto anno, oggetto di ''ampie letture'', era prevista la frequenza di almeno tre materie biennali, formate da esercitazioni pratiche. I corsi erano scelti dagli studenti entro una rosa di materie programmate centralmente a livello nazionale, e finanziate dallo Stato per tramite dei Provveditorati (art. 2).


I corsi a scelta erano: disegno applicato ai lavori; plastica; elementi di disegno per le arti meccaniche; nozioni ed esercizi elementari di apparecchi elettrici di uso domestico; agraria ed esercitazioni agricole; esercizi fondamentali di apprendistato in un'arte manuale; nozioni ed esercizi marinareschi; taglio e cucito; cucina ed esercizi della buona massaia; ricamo; nozioni e pratica di contabilità.<br/>
I corsi a scelta erano: disegno applicato ai lavori; plastica; elementi di disegno per le arti meccaniche; nozioni ed esercizi elementari di apparecchi elettrici di uso domestico; agraria ed esercitazioni agricole; esercizi fondamentali di apprendistato in un'arte manuale; nozioni ed esercizi marinareschi; taglio e cucito; cucina ed esercizi della buona massaia; ricamo; nozioni e pratica di contabilità.<br/>
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Poteva presentarsi all'esame di ammissione chi aveva compiuto almeno dieci anni di età (art. 72), scegliendo:
Poteva presentarsi all'esame di ammissione chi aveva compiuto almeno dieci anni di età (art. 72), scegliendo:
* il ''[[ginnasio (sistema scolastico italiano)|ginnasio]]'', quinquennale (tre anni di corso inferiore, e due anni di corso superiore, con esame intermedio di ammissione), che dava l'accesso al ''liceo'' (quello che sarebbe stato in seguito denominato ''[[liceo classico]]'' di 3 anni)
* il ''[[ginnasio (sistema scolastico italiano)|ginnasio]]'', quinquennale (tre anni di corso inferiore, e due anni di corso superiore, con esame intermedio di ammissione), che dava l'accesso al ''liceo'' (quello che sarebbe stato in seguito denominato ''[[liceo classico]]'' di 3 anni)
* il ''[[liceo scientifico]]'' (4 anni)
* il ''[[liceo scientifico]]'' (4 anni)
* il ''[[liceo femminile]]'' (3 anni)
* il ''[[liceo femminile]]'' (3 anni)
* l'''[[istituto tecnico]]'', articolato in un ''corso inferiore'', quadriennale, seguito da ''corso superiore'', quadriennale;
* l'''[[istituto tecnico]]'', articolato in un ''corso inferiore'', quadriennale, seguito da ''corso superiore'', quadriennale;
* l'''[[istituto magistrale]]'', articolato in un ''corso inferiore'', quadriennale, e in un ''corso superiore'', triennale, destinato alla preparazione dei maestri di scuola elementare;
* l'''[[istituto magistrale]]'', articolato in un ''corso inferiore'', quadriennale, e in un ''corso superiore'', triennale, destinato alla preparazione dei maestri di scuola elementare;
* la ''[[scuola di avviamento professionale|scuola complementare di avviamento professionale]]'', triennale, al termine della quale non era possibile iscriversi ad alcun'altra scuola (riordinata con legge n. 889 del 15 giugno 1931).
* la ''[[scuola di avviamento professionale|scuola complementare di avviamento professionale]]'', triennale, al termine della quale non era possibile iscriversi ad alcun'altra scuola (riordinata con legge n. 889 del 15 giugno 1931).


I contenuti principali del Regio Decreto n. 1054 del 6 Maggio 1923 erano in sintesi:
I contenuti principali del Regio Decreto n. 1054 del 6 maggio 1923 erano in sintesi:
* disciplina dei vari tipi di istituzioni scolastiche, statali, private e parificate;
* disciplina dei vari tipi di istituzioni scolastiche, statali, private e parificate;
* creazione dell'istituto magistrale della durata di 4 anni, per la formazione dei futuri insegnanti elementari, sostituendo le scuole normali;
* creazione dell'istituto magistrale della durata di 4 anni, per la formazione dei futuri insegnanti elementari, sostituendo le scuole normali;
* all'istituto magistrale: assenza di un periodo di tirocinio scolastico con l'assistenza di docenti già abilitati al ruolo, unione delle cattedre di pedagogia e filosofia in un'unica docenza, mentre la psicologia non era più materia di insegnamento;
* all'istituto magistrale: assenza di un periodo di tirocinio scolastico con l'assistenza di docenti già abilitati al ruolo, unione delle cattedre di pedagogia e filosofia in un'unica docenza, mentre la psicologia non era più materia di insegnamento;
* voti di profitto e di condotta deliberati dal Collegio dei Professori a Gennaio e Giugno (art. 80)
* voti di profitto e di condotta deliberati dal Collegio dei Professori a Gennaio e Giugno (art. 80)
* obbligo di una valutazione di 6/10 in ogni materia o ''in ogni gruppo di materie affini'' (e di un [[voto in condotta]] pari ad almeno 8/10) per l'ammissione e per il superamento degli esami di licenza/ idoneità/ maturità (art. 81 e 82)
* obbligo di una valutazione di 6/10 in ogni materia o ''in ogni gruppo di materie affini'' (e di un [[voto in condotta]] pari ad almeno 8/10) per l'ammissione e per il superamento degli esami di licenza/ idoneità/ maturità (art. 81 e 82)
* "debito formativo": ''chi nello scrutinio finale per la promozione o in qualsiasi esame del luglio abbia conseguito meno di sei decimi in due materie o gruppi di materie o non abbia potuto nel luglio cominciare o compiere l'esame scritto o presentarsi all'orale, è ammesso a sostenere o ripetere le relative prove nella sessione autunnale'' (art. 83).
* "debito formativo": ''chi nello scrutinio finale per la promozione o in qualsiasi esame del luglio abbia conseguito meno di sei decimi in due materie o gruppi di materie o non abbia potuto nel luglio cominciare o compiere l'esame scritto o presentarsi all'orale, è ammesso a sostenere o ripetere le relative prove nella sessione autunnale'' (art. 83).
* una classe poteva essere frequentata al massimo per due volte (art. 84), che comporta un numero massimo di due bocciature
* una classe poteva essere frequentata al massimo per due volte (art. 84), che comporta un numero massimo di due bocciature
* esonero totale o parziale dalle tasse scolastiche per più bisognosi (art. 96)
* esonero totale o parziale dalle tasse scolastiche per più bisognosi (art. 96)



Versione delle 05:03, 4 nov 2018

La riforma Gentile è una serie di atti normativi del Regno d'Italia che costituì la riforma scolastica organica varata in Italia.

Prese il nome dall'ispiratore, il filosofo neoidealista Giovanni Gentile, Ministro della Pubblica Istruzione del governo Mussolini nel 1923 che la elaborò assieme a Giuseppe Lombardo Radice. Questa riforma prevedeva la formazione classica e umanistica, cui venne dato ampio spazio nel nuovo ordinamento, come unico mezzo di istruzione per formare le future classi dirigenti fasciste; così al Liceo classico venne attribuita molta importanza, e ricopriva un ruolo fondamentale quindi, nella formazione dirigenziale e amministrativa (Ogni dirigente, amministratore o dipendente pubblico doveva essere comunque tesserato al P.N.F.).

«La più fascista» delle riforme, come la definì Mussolini[1], rimase sostanzialmente in vigore inalterata anche dopo l'avvento della Repubblica, fino a quando il parlamento italiano, con la legge 31 dicembre 1962 n. 1859, abolì la scuola di avviamento professionale creando la cosiddetta scuola media unificata.[2]

La riforma inoltre introdusse l’obbligo scolastico della qualifica di terza media e impose il liceo classico ginnasio come massimo raggiungimento della cultura italiana dell’epoca.

Le norme

Si componeva di un insieme di provvedimenti, e fu emanata con diversi regi decreti:

  • R.D.L. 31 dicembre 1922, n. 1679 (delega);
  • R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 (scuola media di 1º e 2º grado);
  • R.D. 16 luglio 1923, n. 1753 (amministrazione scolastica);
  • R.D. 30 settembre 1923, n. 2102 (università);
  • R.D. 1º ottobre 1923, n. 2185 (scuola elementare).
  • R.D. 31 dicembre 1923, n. 3120 (obbligo scolastico).

Tre gradi del ciclo unico di scuole elementare

Come strutturata nel R.D. n. 2185/1923, la scuola elementare si distingueva in un ciclo unico con tre gradi: grado preparatorio (3 anni), inferiore (3 anni), superiore (2 anni).

Il ciclo unico elementare terminava all'età di 14 anni. Tuttavia, il nuovo obbligo scolastico restava non attuato in gran parte del territorio: nelle province nulla è innovato circa l'obbligo scolastico (art. 24), e in alcuni luoghi potevano non essere istituite le classi del ciclo superiore (art. 8).
Era previsto un esame con certificazione finale (art. 13): alle classi terza e quinta, ed uno di adempimento dell'obbligo scolastico e speciale idoneità al lavoro nell'ultimo anno frequentato.

L'anno scolastico durava dieci mesi, con almeno 140 giorni di docenza effettiva e completa per maestro (art. 14 e 15). Dove l'istruzione era impartita a turni le ore erano dimezzate, e se le sezioni erano più di due con diverso programma erano ulteriormente ridotte a cinque ore per turno (art.24).
Calendario ed orario delle lezioni, periodi di vacanza erano decisi dai direttori dei circoli didattici, in base alle esigenze locali.

Le scuole erano separate in maschili e femminili: a queste ultime era aggiunto in tutte le classi il lavoro donnesco, e nel ciclo superiore l'economia domestica accompagnata da opportune esperienze.

Le classi dopo il quinto anno avevano il nome di classi integrative di avviamento professionale (dalla sesta alla ottava).
Nel transitorio per quelle esistenti (ma poi anche successivamente), il Provveditore poteva sopprimere la scuola se non era frequentata ovvero se mezzi e docenti non erano idonei alla istruzione professionale (art. 2).

La classe sesta era l'ultimo anno del ciclo inferiore, ma aveva programmi e organizzazione comune (spesso in pluriclassi e maestro unico) con il ciclo superiore di due anni (classe settima e ottava).
Dal quinto anno valevano maestro unico e pluriclassi (non miste), con unico orario e programma, salvo eccezioni numeriche non regolate per legge, divise soltanto per le esercitazioni nelle materie professionalizzanti.

Ad esse potevano aggiungersi degli ulteriori:

  • corsi di lezione proposti dal Consiglio Scolastico per esigenze locali ed autorizzate dal Provveditore (art. 10); (sempre dalla sesta alla ottava classe)
  • corsi di esercitazione, professionali, ma programmati e finanziati (aprendo capitoli di spesa vincolati a bilancio) dai Comuni di concerto con altri enti, comprese le provincia. Se non erano istituiti all'interno di una scuola media professionale statale già esistente, ma creando scuole professionali popolari comunque denominate non c'era equiparazione automatica del titolo di studio (art. 2 con art. 10).

L'equiparazione poteva essere concessa dal Regio Provveditore, caso in cui la scuola perdeva l'autonomia e passava alla dipendenza didattica dello stesso.

Religione di Stato (cattolica)

A fondamento e coronamento dell'istruzione elementare in ogni suo grado era previsto l'insegnamento della religione cattolica, tramite docenti dichiarati idonei dall'autorità ecclesiastica, eccetto il caso in cui i genitori dichiarino di volervi provvedere personalmente.
Per i primi due anni del ciclo inferiore (nelle classi quarta e quinta) era programmato un più intenso studio della religione: tradizione agiografica, morale e dogmi con riferimento al Vangelo, sacramenti e rito, principi della vita religiosa.

Il diritto di rinuncia quindi era inteso come la facoltà di scelta per una educazione famigliare all'unica religione di Stato. Non era previsto l'insegnamento di altre confessioni religiose, oppure di corsi sostitutivi dell'orario di religione.

Minoranze linguistiche

L'insegnamento di tutte le materie poteva essere svolto esclusivamente in lingua italiana.
Per gli alunni alloglotti, era obbligatorio per il maestro l'insegnamento della seconda lingua in ore suprannumerarie, su richiesta della famiglia (artt. 4 e 17). Di norma, era lo stesso maestro unico di madrelingua italiana, mentre in casi eccezionali autorizzati poteva essere un maestro alloglotta abilitato a insegnare la lingua italiana. La doppia abilitazione linguistica del maestro costituiva titolo preferenziale (art. 20).

Programmi del grado preparatorio (r.d. 2185/1923 art. 7)

L'istruzione del grado preparatorio ha carattere ricreativo e tende a disciplinare le prime manifestazioni dell'intelligenza e del carattere del bambino.

  • canto e audizione musicale;
  • disegno spontaneo;
  • giuochi ginnastici;
  • facili esercizi di costruzione, di plastica e di altri lavori manuali: giardinaggio e allevamento di animali domestici;
  • rudimenti delle nozioni di più generale possesso e correzione di pregiudizi e superstizioni popolari.

A conclusione di ognuno dei cicli è posto un esame: detto di promozione

Programmi del grado inferiore (art. 8)

L'accento era posto su canto, disegno interdisciplinare e ginnastica. Erano previsti l'aritmetica elementare e il sistema metrico, la traduzione del dialetto, il dettato, letture e scritture (anche Vangeli e storia sacra), rudimenti di geografia, inni nazionali e poesie apprese a memoria, storia del Risorgimento (se non era attivo il ciclo superiore).

Nei primi due anni era prevista una maggiore istruzione pratica: disegno applicato, educazione sanitaria ed elementi di scienze, letture per la vita domestica e sociale.
La geografia comprendeva nozioni sull'ordinamento centrale e locale dello Stato, geografia agricola ed economica, mercato del lavoro nei luoghi oggetto di flussi migratori interni.

Programmi delle classi dalla sesta all'ottava

Oltre alle materie del quarto e del quinto anno, oggetto di ampie letture, era prevista la frequenza di almeno tre materie biennali, formate da esercitazioni pratiche. I corsi erano scelti dagli studenti entro una rosa di materie programmate centralmente a livello nazionale, e finanziate dallo Stato per tramite dei Provveditorati (art. 2).

I corsi a scelta erano: disegno applicato ai lavori; plastica; elementi di disegno per le arti meccaniche; nozioni ed esercizi elementari di apparecchi elettrici di uso domestico; agraria ed esercitazioni agricole; esercizi fondamentali di apprendistato in un'arte manuale; nozioni ed esercizi marinareschi; taglio e cucito; cucina ed esercizi della buona massaia; ricamo; nozioni e pratica di contabilità.
A questi potevano aggiungersi i corsi istituiti da comuni, provincie e privati, di cui si è parlato inizialmente.

Scuola media e secondaria

Poteva presentarsi all'esame di ammissione chi aveva compiuto almeno dieci anni di età (art. 72), scegliendo:

  • il ginnasio, quinquennale (tre anni di corso inferiore, e due anni di corso superiore, con esame intermedio di ammissione), che dava l'accesso al liceo (quello che sarebbe stato in seguito denominato liceo classico di 3 anni)
  • il liceo scientifico (4 anni)
  • il liceo femminile (3 anni)
  • l'istituto tecnico, articolato in un corso inferiore, quadriennale, seguito da corso superiore, quadriennale;
  • l'istituto magistrale, articolato in un corso inferiore, quadriennale, e in un corso superiore, triennale, destinato alla preparazione dei maestri di scuola elementare;
  • la scuola complementare di avviamento professionale, triennale, al termine della quale non era possibile iscriversi ad alcun'altra scuola (riordinata con legge n. 889 del 15 giugno 1931).

I contenuti principali del Regio Decreto n. 1054 del 6 maggio 1923 erano in sintesi:

  • disciplina dei vari tipi di istituzioni scolastiche, statali, private e parificate;
  • creazione dell'istituto magistrale della durata di 4 anni, per la formazione dei futuri insegnanti elementari, sostituendo le scuole normali;
  • all'istituto magistrale: assenza di un periodo di tirocinio scolastico con l'assistenza di docenti già abilitati al ruolo, unione delle cattedre di pedagogia e filosofia in un'unica docenza, mentre la psicologia non era più materia di insegnamento;
  • voti di profitto e di condotta deliberati dal Collegio dei Professori a Gennaio e Giugno (art. 80)
  • obbligo di una valutazione di 6/10 in ogni materia o in ogni gruppo di materie affini (e di un voto in condotta pari ad almeno 8/10) per l'ammissione e per il superamento degli esami di licenza/ idoneità/ maturità (art. 81 e 82)
  • "debito formativo": chi nello scrutinio finale per la promozione o in qualsiasi esame del luglio abbia conseguito meno di sei decimi in due materie o gruppi di materie o non abbia potuto nel luglio cominciare o compiere l'esame scritto o presentarsi all'orale, è ammesso a sostenere o ripetere le relative prove nella sessione autunnale (art. 83).
  • una classe poteva essere frequentata al massimo per due volte (art. 84), che comporta un numero massimo di due bocciature
  • esonero totale o parziale dalle tasse scolastiche per più bisognosi (art. 96)

La riforma aveva un ampio e forte sostegno del Governo. Nel nuovo sistema scolastico così disegnato, l'accesso all'università era consentito dal liceo classico o dal liceo scientifico: dallo scientifico non si poteva accedere a Lettere e Filosofia ed alla Facoltà di Giurisprudenza, mentre dal classico era possibile accedere a qualsiasi facoltà ed ateneo italiano.

Analisi

La riforma promossa da Gentile intendeva ridare una fondazione in senso idealistico della pedagogia, negandone i nessi con la psicologia e con l'etica: nel suo pensiero l'educazione doveva essere intesa come un divenire dello spirito stesso, il quale realizzava così la propria autonomia.

Si trattava di un sistema che riprendeva molti aspetti della vecchia legge Casati, anche per quanto riguarda l'accesso all'università: solo i diplomati del liceo classico avrebbero potuto frequentare tutte le facoltà universitarie, mentre ai diplomati del liceo scientifico sarebbe stato possibile accedere alle sole facoltà tecnico-scientifiche (erano quindi precluse le facoltà di giurisprudenza, di medicina e di lettere e filosofia). Per quanto riguarda gli altri diplomati, quelli dell'istituto tecnico potevano accedere alle facoltà di Economia, Agraria e Scienze statistiche, i diplomati magistrali accedevano alla Facoltà del Magistero[3]. Alla base di questa impostazione c'era una concezione aristocratica della cultura e dell'educazione: una scuola superiore riservata a pochi, considerati i migliori, vista come strumento di selezione della futura classe dirigente.

Il maggiore spazio dato nella scuola gentiliana alle materie umanistico-filosofiche a scapito di quelle scientifiche, non fu tuttavia esente da critiche anche al tempo della sua approvazione, sia da parte di oppositori del regime sia da parte di studiosi: contrari furono per esempio diversi membri dell'Accademia dei Lincei, che ritenevano un errore allontanare gli allievi, soprattutto i più giovani, dal rigore e dalla precisione insita nelle materie scientifiche, per far seguire loro invece una visione più astratta e non ben definita legata alle varie correnti del pensiero filosofico.[4]

La religione cattolica è insegnata obbligatoriamente a livello primario; Gentile riteneva infatti che tutti i cittadini dovessero possedere una conoscenza religiosa, soprattutto egli sosteneva che la dottrina religiosa fosse il maggior traguardo intellettuale per le classi popolari per le quali era sostanzialmente concepito il ciclo della scuola elementare. Gentile tuttavia, riteneva che per la formazione dell'élite della nazione, compito affidato ai licei, non servisse più lo studio della religione (relegata al rango di cultura popolare) ma fosse necessario lo studio della filosofia che rappresentava il più alto traguardo intellettuale nell'educazione di un cittadino della futura classe dirigente, per questo nei licei venne reso obbligatorio lo studio della filosofia e non quello della religione. Tuttavia nel 1929 dopo la firma dei Patti Lateranensi, la Chiesa ottenne che lo studio della religione cattolica (divenuta con tale concordato religione di Stato) fosse esteso anche ai licei, contrariando lo stesso Gentile.

Dal punto di vista strutturale Gentile individua l'organizzazione della scuola secondo un ordinamento gerarchico e centralistico. Una scuola di tipo aristocratico, cioè pensata e dedicata "ai migliori" e non a tutti e rigidamente suddivisa a livello secondario in un ramo classico-umanistico per i dirigenti e in un ramo professionale per il popolo e la classe lavoratrice. Le scienze naturali e la matematica furono messe in secondo piano, mentre le discipline tecniche ad esse correlate avevano la loro importanza solo a livello professionale. La scuola concepita da Gentile è severa ed elitaria. Gli studi superiori, nella concezione del filosofo, sono "aristocratici, nell'ottimo senso della parola: studi di pochi, dei migliori".[senza fonte]

Modifiche successive

Lo stesso argomento in dettaglio: Riforma Bottai.

La riforma Gentile come approvata nel 1923 non sopravvisse che pochi anni[5][6]: dopo i Patti Lateranensi le idee del filosofo vennero considerate troppo laiche[7], mentre Mussolini la considerò successivamente: "un errore dovuto ai tempi e alla forma mentis dell'allora ministro"[8], in quanto una scuola che trasmetteva ideali borghesi e sfornava troppi laureati. L'opera di smantellamento dei vari decreti era già ben avviata nell'autunno del 1928 tanto che lo stesso ex ministro pubblicò una propria presa di posizione sul Corriere, ma questo non servì a molto: i "ritocchi" come definiti dall'Osservatore Romano si protrassero sino al luglio del 1933[9].

Anche questa sistemazione, giudicata "definitiva" dallo stesso Mussolini, non sopravvisse al cambiamento di mentalità del dittatore seguito alla conclusione della campagna d'Etiopia[10]. I cambiamenti che si volevano apportare furono delineati ne "La carta della scuola" (1939), una proposta di riforma complessiva del sistema scolastico dovuta all'allora ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Bottai che, però, a causa dello scoppio della seconda guerra mondiale, rimase in gran parte sulla carta. Si arriverà poi, dopo lunghe trattative tra DC e PSI, alla legge n.1859 del 31 dicembre 1962, che riprendeva alcune idee della Carta nei confronti della scuola media e dell'istruzione professionale.

Note

  1. ^ Circolare ai prefetti delle città sedi universitarie del 6 dicembre 1923, ora in Edoardo e Duilio Susmel (a cura di), Opera omnia di Benito Mussolini, XX, Dal viaggio negli Abruzzi al delitto Matteotti. 23 agosto 1923-13 giugno 1924, Firenze, La fenice, 1956, p. 366.
  2. ^ 31 dicembre 1962: nasce la nuova scuola media di Alessandro Albanese, da treccani.it, 20 dicembre 2012. Archiviato il 15 novembre 2016 in Internet Archive.
  3. ^ XXV. Dichiarazione: [...] I licenziati dalle scuole quinquennali dell'ordine superiore possono accedere: i licenziati dal Liceo classico: alle Facoltà di lettere e filosofia, di giurisprudenza, di scienze politiche, senza esame; e a tutte le altre Facoltà tranne quella di magistero da cui sono esclusi, con esame integrativo; i licenziati dal Liceo scientifico: alle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche, di economia e commercio con esame integrativo; a tutte le altre Facoltà - tranne quelle di lettere e filosofia e di magistero, da cui sono esclusi - senza esami; i licenziati dall'Istituto magistrale: alla Facoltà di magistero, previo esame di concorso, ed inoltre alla Facoltà di economia e commercio per la laurea in lingue e letterature straniere, senza esami; i licenziati dall'Istituto tecnico commerciale: alle Facoltà di economia e commercio e di scienze statistiche demografiche e attuariali, senza esami; alla Facoltà di scienze politiche, con esame integrativo. I licenziati dagli Istituti professionali quadriennali, dopo un quinquennio dal conseguimento della licenza, dalla Scuola media e con esame d'integrazione, possono accedere: i periti agrari: alla Facoltà di agraria e inoltre alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali per le lauree in scienze naturali e scienze biologiche; [...] http://www.lager.it/scuola_fascista.html
  4. ^ L'unità della cultura. In memoria di Lucio Lombardo Radice, Dedalo, 1985, ISBN 88-220-6054-7 ISBN 978-88-220-6054-9, pag 115 e 116
  5. ^ L'elenco delle disposizioni legislative e regolamentari e delle principali circolari dai 1922 al 1940 può essere reperito in appendice a: Dalla riforma Gentile alla Carta della scuola, Direzione generale dell'ordine superiore classico, Vallecchi, Firenze, 1941
  6. ^ Renzo De Felice, Mussolini il Duce, vol. 2, Einaudi
  7. ^ Pazzaglia: Consensi e riserve gei giudizi cattolici sulla riforma Gentile in Gabriele Turi, Giovanni Gentile: una biografia, pag.330. Aldo Berselli e Vittorio Telmon, Scuola e educazione in Emilia-Romagna fra le due guerre, Istituto regionale per la storia della resistenza e della guerra di liberazione in Emilia-Romagna, pag. 39 e pag.88
  8. ^ atti della seduta del Consiglio di Ministri del 18 marzo 1931 in Renzo de Felice, Mussolini il Duce, Tomo I pag. 189, in nota 1
  9. ^ Renzo De Felice, Mussolini il Duce, Tomo I Pag. 188, rispettivamente in nota 3 ed 1
  10. ^ Sulla periodizzazione della politica educativa fascista secondo le due diverse personalità e momenti (Gentile e Bottai) vedere R. Gentili e M. Ostenc, La scuola italiana durante il fascismo, Bari, 1981 e T. Codignola, Organizzazione degli intellettuali e scuola durante il regime fascista, in "Il Ponte", maggio 1978

Bibliografia

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  • L. Ambrosoli, Libertà e religione nella riforma Gentile, Firenze, Vallecchi,1980.
  • J. Charnitzky, Fascismo e scuola. La politica scolastica del regime 1922-1943, Firenze, La Nuova Italia, 1996, Presentazione di Nicola Tranfaglia, XX, 603 pp. (=Biblioteca di Storia, vol. 69).
  • M. Moretti, Scuola e università nei documenti parlamentari gentiliani, in Giovanni Gentile, filosofo italiano: 17 giugno 2004, Roma, Sala Zuccai, Soveria Mannelli, Rubettino, 2004, 77-107.
  • M. Galfrè, Una riforma alla prova, Milano, Angeli, 2000.
  • V. Pirro "Dopo Gentile dove va la scuola italiana", Firenze, Le Lettere, 2014...
  • O. Brino, Pragmatismo globalizzato e storicismo idealistico italiano. Dewey, Croce Gentile e la scuola di oggi, "Il Margine", 36 (2016), n. 9, pp. 9–18 https://www.academia.edu/30214823/Pragmatismo_globalizzato_e_storicismo_idealistico_italiano._Dewey_Croce_Gentile_e_la_scuola_di_oggi
  • Gaetano Bonetta, "L'Istituto Magistrale" in "La formazione del maestro in Italia" di G. Genovesi e P. Russo, pp. 59 e 61.

Voci correlate

Collegamenti esterni

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