Esame di maturità

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L'esame di maturità, termine con il quale è comunemente conosciuto in base alla sua precedente denominazione (restata in vigore fino al 1977) l'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore (o più genericamente esame di Stato), è la prova finale che conclude il corso di studi della scuola superiore italiana. Esso permette il conseguimento del diploma di attestazione degli studi effettuati prima d'intraprendere l'età adulta, gli studi all'università e la vita professionale.

Questo tipo di esame può essere sostenuto da tutti gli studenti che abbiano frequentato una scuola secondaria di secondo grado (liceo classico e liceo scientifico, istituto tecnico, istituto professionale, liceo artistico, liceo linguistico etc.) della durata di cinque anni. Con la nuova normativa introdotta dal Ministro della pubblica Istruzione Giuseppe Fioroni regolata dalla legge n. 1 dell'11 gennaio 2007, cambiano le modalità di ammissione, di assegnazione del punteggio e di gestione dei debiti formativi. L'obiettivo di questa riforma dell'Esame di Stato è spiegato chiaramente nella sezione dedicata sul sito della Pubblica Istruzione:

"Nell'ottica di restituire prestigio e credibilità all'esame di maturità come strumento per la costruzione di una consapevole progettualità individuale, la legge n.1 dell'11 gennaio 2007 ha avviato il processo innovativo dell'Esame di Stato italiano. Tale processo rappresenta uno dei passi più significativi sulla strada di una serie di trasformazioni graduali, necessarie e soprattutto condivise con l'intero mondo della scuola. Sulla scia delle innovazioni messe in atto dall'Amministrazione sin dalla metà degli anni '90, l'Esame di Stato rappresenta quella che maggiormente è destinata ad influenzare le scelte future degli studenti.

I cambiamenti proposti dalla legge sono graduali e prevedono una sorta di flessibilità sul campo prima di passare a regime nel corso dell'anno scolastico 2008-2009."

Indice

[modifica] Finalità

Secondo il testo di legge (n. 425 del 10 dicembre 1997), l'esame ha come fine "l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte, al termine dei corsi integrativi."

[modifica] Il documento del 15 maggio

In vista dell'Esame di Stato, viene steso entro il 15 maggio il Documento del Consiglio: esso contiene le relazioni dei Consigli di Classe e dei singoli docenti sulle classi quinte, relazioni che mettono in luce i metodi didattici adottati, i programmi svolti ed i risultati conseguiti.

[modifica] L'anteprima

Intorno alla fine di gennaio dell'anno scolastico in corso, il Ministero della Pubblica Istruzione sceglie le materie per la seconda prova scritta, differente in base all'indirizzo della scuola; allo stesso modo vengono dichiarate le date di svolgimento delle prove scritte, date che sono comuni per tutti gli istituti italiani. Nello stesso periodo, nella maggior parte dei casi, vengono decisi anche i commissari interni (i professori del Consiglio di classe che faranno parte della commissione d'esame). Le materie oggetto della terza prova saranno decise dalla Commissione la mattina stessa della prova.

[modifica] Punteggio

Secondo la vecchia normativa (regolata dalla legge 425 del 10 dicembre 1997), i maturandi ottenevano durante il triennio (gli ultimi tre anni di scuola superiore) un punteggio - i cosiddetti "crediti scolastici" -, definito alla fine di ogni anno in base ai seguenti criteri in ordine di importanza: la media dei voti ottenuti, la condotta, le attività svolte durante il corso dell'anno scolastico ed altri fattori ritenuti più o meno rilevanti dai docenti. Durante il terzo e il quarto anno venivano assegnati 6 punti massimi per anno (12 in totale), mentre nell'ultimo anno, il quinto, si poteva arrivare ad un limite di 8 punti annuale (20 in tutto). Questi costituivano parte integrante del voto finale dell'esame, insieme ai 45 punti massimi delle prove scritte (15 per ogni prova) e ai 35 della prova orale. Inoltre, a discrezione della commissione d'esame, possono essere aggiunti altri punti (chiamati anche punti bonus) per un massimo di cinque, assegnati a conclusione dell'esame. Il punteggio minimo per la promozione è di 60/100, mentre il massimo è di 100/100. Per gli studenti che avessero raggiunto i 100/100 senza l'aggiunta dei cosiddetti "punti bonus" la commissione può assegnare la lode.

Con la nuova normativa regolata dalla legge n.1/2007 si attueranno le seguenti modifiche:

  • Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame rimane di 60/100.
  • Credito scolastico: la nuova legge sull'esame di Stato ne modifica il punteggio, portandone il massimo da 20 a 25 punti, per valorizzare la carriera scolastica dello studente.
  • Prove scritte: sarà sempre 45 il totale dei punti, tripartiti in ugual misura tra le prove (da 0 a 15 punti ciascuna). A ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non potrà essere attribuito un punteggio inferiore a 10.
  • Colloquio orale: il punteggio passerà da 35 a 30 e i 5 punti tolti al colloquio saranno aggiunti, distribuiti negli ultimi tre anni del percorso scolastico, al punteggio di credito scolastico, rispettando le fasce corrispondenti alla media dei voti riportati dallo studente nello scrutinio finale. Un maggiore aumento di punti è stato attribuito alla fascia corrispondente alla media dei voti da 8 a 10, con l'intento di premiare il merito e in particolare l'eccellenza dello studente nel percorso scolastico.
  • Il bonus di 5 punti, ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti (su un massimo di 25) e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti (su un massimo di 75: 45 punti per le prove scritte e 30 punti per il colloquio orale). A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla commissione.

In sintesi:

  • 25 punti per i crediti scolastici durante il triennio;
    • 16 punti al terzo e al quarto anno di studi;
    • 9 punti al quinto anno di studi;
  • 45 punti per le prove scritte (15 punti per ogni prova);
  • 30 punti per la prova orale;

[modifica] L'ammissione all'esame

All'esame di maturità sono ammessi

  1. Gli studenti delle scuole superiori paritarie o private che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso che siano stati ammessi in sede di scrutinio finale secondo le modalità previste;
  2. I candidati esterni che abbiano regolarmente presentato domanda;
  3. Gli studenti che, oltre ad aver riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, hanno seguito un corso regolare di studi di istruzione secondaria superiore, riportando una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti ed abbiano regolarmente presentato domanda (i cosiddetti "ottisti");
  4. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero classi di istruzione secondaria superiore, che si presentino in qualità di candidati esterni, previo superamento dell'esame preliminare qualora non abbiano conseguito la promozione o l'idoneità all'ultima classe.
  5. I candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe e che debbono superare un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe.

La nuova legge introduce l'ammissione all'esame: ciò vuol dire che, a partire dall'a.s. 2008/09, potranno sostenere l'esame gli studenti dell'ultimo anno che nello scrutinio finale abbiano riportato una valutazione sufficiente (almeno 6/10) della media generale e che abbiano comunque saldato, entro il 15 marzo dello stesso anno di riferimento, tutti i debiti formativi contratti negli anni scolastici precedenti.

L'esame si compone di quattro prove, delle quali tre sono scritte ed una è orale. Ad ogni prova l'esaminando deve munirsi di un documento d'identità valido (carta d'identità, patente, passaporto) e dell'occorrente necessario (penna, matita, ecc.).

Alla fine dell'anno scolastico i consigli di classe espongono i quadri in cui vengono riportati i crediti ottenuti nel triennio e la somma totale: gli studenti vengono così ammessi allo svolgimento dell'esame di Stato.

[modifica] Commissioni d'esame

Fino all'anno 2006, secondo quanto disposto dalla legge finanziaria n. 448 del 2001, le commissioni d'esame erano costituite soltanto da tutti i docenti componenti i singoli consigli di classe con funzione di commissari interni e da un presidente esterno comune a tutte le commissioni operanti nell'istituto.

Con la nuova legge, ritornano le commissioni miste costituite per metà da commissari esterni e per metà da membri interni della classe e presiedute da un presidente anch'esso esterno. Il numero massimo dei commissari è di 6, tranne che per alcuni indirizzi di studio nei quali ne vengono assegnati 4. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse. Le materie affidate ai membri esterni, come anche la materia oggetto della seconda prova scritta, sono scelte dal Ministro della Pubblica istruzione.

La nomina del presidente e dei commissari esterni è di competenza dell'Amministrazione, sulla base delle domande avanzate dagli interessati, mentre la designazione dei commissari interni è effettuata dal Consiglio di classe, tra i docenti titolari dell'insegnamento delle materie non affidate ai commissari esterni.

In sede di designazione, i Consigli di classe, devono tener conto dell'esigenza di assicurare un'equa e ponderata ripartizione delle materie oggetto di studio dell'ultimo anno, cercando di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza della lingua straniera studiata durante l'anno. Ad ogni Commissione sono assegnati non più di trentacinque candidati.

Ciascuna Commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata ad una commissione di istituto statale o paritario.

La presenza nella Commissione di sei componenti, tra i quali alcuni titolari di insegnamenti di più discipline, e quella del Presidente, munito anch'egli di competenze disciplinari specifiche, assicurano allo svolgimento dell'esame, in particolare alla conduzione del colloquio, quel carattere di multidisciplinarità previsto dalla legge.

[modifica] Prima prova

Si tratta dello svolgimento di un tema di lingua italiana, comune per tutti gli indirizzi di studi. Allo studente viene fornito un fascicolo con le tracce disponibili e i materiali utili per lo svolgimento.

La prova può consistere su uno dei quattro temi principali (a scelta dello studente):

  • il primo riguarda l'analisi e il commento di un testo di un autore della letteratura italiana
  • il secondo un argomento scelto fra quattro ambiti tematici (storico-politico, socio-economico, artistico-letterario, tecnico-scientifico) svolto nella forma di un saggio breve o articolo di giornale, relazione, intervista, o lettera aperta;
  • il terzo una traccia di tipo storico;
  • il quarto un tema di attualità inerente ad un dibattito culturale in corso.

Durante lo svolgimento della prova, della durata di sei ore dalla consegna della traccia, è possibile consultare un dizionario della lingua italiana o dei sinonimi e contrari.

[modifica] Seconda prova

Questa prova è differenziata per ogni tipo di istituto, e si basa su una materia che caratterizza il corso di studi: a metà dell'anno scolastico il ministero rende note le materie previste per l'esame dell'anno in corso. Naturalmente, la scelta verte su diverse materie in base all'indirizzo degli studi.

  • Liceo linguistico: comprensione di un brano in lingua straniera (sono forniti dal Ministero due brani per ogni lingua) con relative domande oppure un tema in lingua, le cui tracce (scritte in italiano) sono comuni per tutte le lingue
  • Liceo classico: traduzione di un brano dal latino o dal greco antico;
  • Liceo scientifico: è quasi sempre una prova di matematica, ma siccome la decisione verte su una materia caratteristica dei 5 anni il ministero può anche optare (rarissimamente) per latino. La prova di matematica è costituita da due problemi e dieci quesiti. Lo studente deve scegliere e svolgere uno dei due problemi e cinque dei dieci quesiti. Lo studente può anche svolgere, in realtà, entrambi i problemi e/o più di cinque quesiti. "Normalmente" in questo caso lo studente deve comunque indicare quali sono il problema e i cinque quesiti che intende far correggere e, quindi, far valere per il proprio voto. Se la commissione e, in particolare, il professore di matematica della commissione, lo permettono, lo studente non è tenuto a indicare quali sono il problema e i cinque quesiti che intende far correggere, perchè sarà il professore di matematica a correggere entrambi i problemi e/o più di cinque questiti, e a far valere per il voto il miglior problema e i migliori cinque questiti. La differenza tra problema e questito risiede principalmente nei tempi di svolgimento. Come livello di competenze (difficoltà), essi sono simili, ma il problema è più "lungo", in quanto è in genere suddiviso in più punti (solitamente 3, 4 o 5 punti), ognuno di lunghezza paragonabile a un singolo questito. Per quanto riguarda i criteri di valutazione, essi sono stabiliti dalla commissione d'esame, ma "normalmente" vengono assegnati 7,5 punti al problema e 7,5 punti ai quesiti (1,5 punti per ogni singolo quesito), cosicché ai fini della valutazione il problema ha lo stesso peso di tutti e cinque i quesiti messi insieme;
  • Liceo sociopsicopedagogico: una o più relazioni su temi di pedagogia;
  • Istituto Tecnico: prova riguardante una delle materie d'indirizzo (informatica, sistemi e telecomunicazioni, elettronica, elettrotecnica, chimica, topografia, estimo, lingua straniera, economia aziendale, ecc.).

La seconda sessione d'esame può durare da cinque ad otto ore (a seconda della materia d'esame), ed è permesso l'uso della strumentazione necessaria per svolgere la prova (un vocabolario di lingua latina o greca antica nel caso dei licei classici, una calcolatrice nel caso dei licei e degli istituti scientifici, un manuale negli istituti tecnici e professionali). Nel caso dei licei artistici e degli istituti statali d'arte, la durata della prova varia dai tre ai cinque giorni.

[modifica] Terza prova

L'ultima prova scritta verte su quattro o cinque materie scelte tra quelle previste nel programma didattico dell'ultimo anno. La prova può consistere in diverse tipologie di esaminazione:

  • trattazione sintetica di argomenti;
  • quesiti a risposta singola;
  • quesiti a opzione di risposta;
  • problemi a soluzione rapida;
  • casi pratici e professionali;
  • sviluppo di progetti.

In ogni caso è prevista la conoscenza della lingua straniera, inserita obbligatoriamente fra le materie della prova. Le materie e le modalità vengono scelte di comune accordo dai docenti del consiglio di classe.

Il tempo massimo previsto per questa prova è di sei ore scolastiche, salvo le dovute eccezioni diversificate in base alle prove previste.

[modifica] Quarta prova

Nel caso di istituti ad opzione linguistico-internazionale (francese, spagnolo e tedesco) e dei licei classici europei presso i Convitti Nazionali, esiste una quarta prova vertente sulle discipline specifiche del tipo di scuola frequentato.

[modifica] Esito scritti

Dopo alcuni giorni dallo svolgimento delle prove, si espongono pubblicamente i risultati delle prime tre prove scritte. Il punteggio viene riportato in quarantacinquesimi, poiché 45 è il punteggio massimo ottenibile da tutti e tre gli scritti. La sufficienza (anche se non discriminante per essere ammessi alla prova orale) è prevista a quota 30 punti.

[modifica] Prova orale

La sessione orale è un colloquio con tutti i professori quanto concerne l'ultimo anno del corso di studi. Nel caso in cui la commissione d'esame abbia stabilito un percorso interdisciplinare scelto dallo studente stesso (realizzato in forma cartacea o multimediale, chiamato comunemente tesina), l'esame si apre con una breve discussione sull'argomento trattato oppure su un argomento iniziale a scelta del candidato.

L'ordine di interrogazione (che nella maggior parte dei casi si articola in diversi giorni, o al massimo in un paio di settimane) parte dalla lettera estratta durante il primo giorno d'esame; solamente in casi eccezionali e motivati è possibile modificare l'ordine dei candidati.

I docenti della commissione interrogano il candidato su ogni materia prevista dal programma. Al termine, lo studente a volte può essere tenuto a controfirmare un modulo in cui vengono riportati gli argomenti trattati durante il suo esame.

[modifica] Conclusione

Ad alcuni giorni dallo svolgimento dell'ultima prova, gli istituti pubblicano i risultati ufficiali e definitivi delle prove. Nella Maturità 2008 i voti in centesimi non sono stati pubblicati per la normativa sulla privacy[1]. Dalla Maturità 2009 i voti finali torneranno ad essere pubblicati.

[modifica] Diploma

Il diploma, che costituisce legalmente la prova dello svolgimento dei cinque anni di studi di scuola secondaria e dell'esame di Stato, viene consegnato in apposite cerimonie o presso le segreterie amministrative delle scuole. Il documento è necessario per l'iscrizione all'università e agli studi post-diploma. Viene realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e riporta (in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco) i dati principali dello studente.

[modifica] Normativa

  • legge n. 425 del 10 dicembre 1997 ("Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore", G.U. n. 289 del 12 dicembre 1997)
  • legge n. 1 dell'11 gennaio 2007 - "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università", G.U n. 10 del 13 gennaio 2007

[modifica] Storia degli esami di maturità

Numerose sono state le modifiche apportate nel corso degli anni agli esami, per adeguarli di volta in volta alle istanze socio-culturali di ciascuna diversa epoca e al mutare delle esigenze e degli obiettivi della scuola secondaria; modifiche che hanno riguardato sia la struttura delle prove scritte e orali, sia la composizione delle commissioni giudicatrici, sia le formule per l'assegnazione dei voti finali.

Queste le riforme succedutesi in Italia a partire da quella del 1923[2]:

  • 1923 - Ministro Giovanni Gentile: Introduzione dell'esame di maturità, svolto al termine degli studi liceali, unici a permettere l’accesso a tutti i corsi di laurea. Quattro prove scritte e orale su tutte le materie del corso e sui programmi nazionali degli ultimi tre anni. La Commissione era costituita esclusivamente da docenti esterni, in gran parte professori universitari. La votazione non prevedeva un punteggio unico, ma tanti voti quante erano le materie. Era prevista la sessione di esami di riparazione.
  • 1940 - Ministro Giuseppe Bottai: A causa della guerra, vennero apportate molte semplificazioni nelle procedure dell’esame di maturità di Gentile fino alla sostituzione, negli anni del conflitto, con lo scrutinio finale.
  • 1951 - Ministro Guido Gonella: Viene ripristinato l’esame di maturità di Gentile sia per il numero delle prove scritte e per l’orale che per la formazione della Commissione. Uniche novità: introduzione dei membri interni (prima due e poi soltanto uno) e limitazione dei programmi ai due anni precedenti l’ultimo, per i quali venivano richiesti soltanto “cenni”.
  • 1969 - Ministro Fiorentino Sullo: Solo due prove scritte e due materie per il colloquio (di cui una a scelta del candidato). Punteggio finale espresso in sessantesimi. Soppressione degli esami di riparazione e liberalizzazione degli accessi agli studi universitari. Il decreto, convertito nella legge n.146 del 1971 avrebbe dovuto avere una validità sperimentale di soli 2 anni (ne durò invece quasi 30).
  • 1995 - Ministro Francesco D'Onofrio: Non cambia la formula dell'esame, vengono unicamente introdotti nuovi criteri per la nomina di presidenti e membri esterni della commissione che, al fine di limitare le spese di trasferta, devono essere preferibilmente selezionati fra quelli disponibili nello stesso comune della commissione o, in subordine, dalla stessa provincia o regione, e solo come ultima possibilità dalle altre regioni.
  • 1997 - Ministro Luigi Berlinguer (Legge 425 del 10 dicembre 1997): Cambia la denominazione: da maturità a esame di Stato, basato sulla verifica e certificazione delle conoscenze, competenze e capacità. Tre le prove scritte, di cui la terza predisposta dalla Commissione e colloquio su tutte le discipline dell’ultimo anno. Introduzione del credito scolastico e del credito formativo. La Commissione è composta da 6 o 8 commissari, di cui metà interni e metà esterni, più il Presidente esterno all’Istituto. Votazione espressa in centesimi: 45 punti alle prove scritte, 35 al colloquio e 20 punti al credito scolastico. Viene valorizzata la presenza nell’esame della lingua straniera.
  • 2001 - Ministro Letizia Moratti (Legge 28 dicembre 2001, n. 448 - finanziaria del 2002): Le Commissioni sono costituite da soli membri interni e da un Presidente esterno nominato per tutte le Commissioni operanti in ciascun istituto.
  • 2006 - Ministro Giuseppe Fioroni (Legge 11 gennaio 2007, n. 1): Ritorno alle Commissioni miste, reintroduzione dell'ammissione all'esame, credito scolastico da 20 a 25 punti, da 35 a 30 punti per il colloquio.

[modifica] L'esame di Stato nella cultura di massa

Data la sua forte carica emotiva presso gli studenti e la sua marcata connotazione come rito di passaggio, l'esame di Stato è stato più volte il soggetto di media italiani dedicati all'adolescenza. Il caso forse più eclatante è quello della canzone di Antonello Venditti, Notte prima degli esami, a cui si è poi ispirato un film omonimo e il suo seguito.

Memorabile anche la scena dell'esame di maturità nel film Ecce Bombo, di Nanni Moretti.

Riferimenti più o meno marcati all'esame di Stato sono presenti anche nei film Che ne sarà di noi di Giovanni Veronesi, e Ovosodo di Paolo Virzì.

[modifica] Bibliografia

  • Antonio Carrannante, Appunti sull'esame di maturità in Italia dal 1923 ad oggi, ne I Problemi della pedagogia, gennaio-aprile 1994, pp.33-47

[modifica] Note

  1. ^ Voti nascosti
  2. ^ Fonte: www.rivistadiagraria.org - Rivista N. 32 - 1 febbraio 2007: "Al via il nuovo esame di stato"

[modifica] Altri progetti

[modifica] Voci correlate

[modifica] Collegamenti esterni

Ordinamento scolastico in Italia:
Scuola dell'infanziaScuola primaria (ex elementare) • Scuola secondaria di primo grado (ex media) • Scuola secondaria di secondo grado (ex superiore) •
Formazione professionaleEsame di maturitàUniversità

Ruoli scolastici:
Dirigente scolastico (ex preside) • MaestriPersonale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) • ProfessoriSupplenti

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