Sequestro di persona

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Reato di
Sequestro di persona
nel Codice Penale italiano
Art.: 605 c.p.
Competenza: tribunale monocratico
Procedibilità: di ufficio
Arresto: facoltativo
Fermo: no
Pena prevista: reclusione da 6 mesi a 8 anni
Si invita a seguire lo schema del Progetto Diritto


Il sequestro di persona, in diritto penale, è il delitto previsto dall'art. 605 del Codice Penale che recita:

« Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.
La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:
  1. in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge
  2. da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni »

È previsto anche il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione.

[modifica] Testi Normativi

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