Direttore responsabile

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In Italia il direttore responsabile è il giornalista che guida la redazione di un giornale e risponde di fronte alla legge di ciò che viene pubblicato (art. 57 del codice penale). Il direttore rappresenta e impersonifica il giornale.

Indice

[modifica] Tradizione professionale

Organizzazione redazionale

Direttore
Condirettore
Vicedirettori
Caporedattori
Capiservizio
Redattori ordinari

Il direttore è il trait d'union fra la redazione e l'editore. Secondo una tradizione consolidata nel mondo del giornalismo, il proprietario del giornale non intrattiene rapporti diretti con la redazione. Ciò a garanzia dell'indipendenza dei giornalisti.
Il direttore responsabile svolge il ruolo di snodo: è scelto dal proprietario, che spesso gli impone la linea editoriale da seguire, ma ha il diritto di guidare in tutta autonomia la redazione, senza interferenze da parte del proprietario. L'unico momento in cui il proprietario di un giornale si confronta direttamente con la redazione è in occasione della nomina del direttore: l'atto è sottoposto al gradimento dell'assemblea di redazione, che si esprime con un voto libero e segreto [1].

Sempre più spesso al direttore s'affianca un condirettore, oppure un vicedirettore (nei grandi giornali più di uno). Questa strutturazione libera il direttore dal lavoro, quotidiano, di costruzione del giornale e gli consente di interagire con il direttore editoriale, con il quale elabora strategie di lungo periodo.

L'articolo che il direttore responsabile pubblica in posizione nobile della prima pagina (in alto a sinistra) è chiamato articolo di fondo.

[modifica] Fonti normative

All'inizio di marzo 1848 fu emanato lo Statuto del Regno di Sardegna (Statuto Albertino). Nello stesso mese, lo Statuto fu seguito dall'Editto (Regio decreto 26 marzo 1848, n. 695). Il provvedimento, oltre a superare la vecchia concezione di una legge sulla stampa fondata sul principio della censura preventiva, introdusse la figura del "gerente responsabile" (Capo VIII, «Delle pubblicazioni periodiche», artt. 35-50), inteso quale organo interposto fra la stampa e il potere pubblico agli effetti della responsabilità.

La successiva legislazione del Regno d'Italia confermò mansioni e responsabilità del gerente responsabile, fino al 1930, quando il nuovo codice penale introdusse la figura del direttore responsabile (norma recepita dalla legge sull'editoria 8 febbraio 1948, n° 47).

La legge n. 127/1958, che modifica l’articolo 57 del Codice penale, ha stabilito il principio secondo cui il direttore responsabile ha l'obbligo di controllare tutto quanto viene pubblicato sul giornale, al fine di evitare che siano commessi reati "con il mezzo della pubblicazione".

La nuova legge sull'editoria, emanata nel 1981, ha introdotto alcune modifiche nel rapporto tra redazione, direttore ed editore:

  1. I membri della redazione non hanno più diritto di veto sulla nomina del direttore responsabile, proposta dall'editore.
  2. Il direttore, il caporedattore e l'editore hanno la facoltà di operare tagli, modifiche e integrazioni sul testo scritto da un redattore. Il giornalista può non firmare l'articolo che sarà pubblicato, se non condivide le modifiche apportate.
  3. Per i giornali organo di un partito, movimento politico od organizzazione sindacale è stata creata un'apposita norma. La direzione può essere affidata a una persona non già iscritta all'albo dei giornalisti. Il direttore nominato viene iscritto provvisoriamente all'albo stesso, in un apposito elenco; contestualmente è prevista la nomina di un giornalista iscritto all'albo a «vice direttore responsabile».

[modifica] Contratto nazionale

In esso sono descritte nel dettaglio la nomina e le facoltà del direttore: «La nomina del direttore è comunicata dall'editore al comitato (o fiduciario) di redazione con priorità rispetto a qualunque comunicazione a terzi, almeno 48 ore prima che il nuovo direttore assuma la carica».

Le mansioni e le responsabilità del direttore sono determinate da accordi che vanno stipulati tra editore e direttore, «tali, in ogni caso, da non risultare in contrasto con le norme sull'ordinamento della professione giornalistica e con quanto stabilito dal presente contratto. Questi accordi, con particolare riguardo alla linea politica, all'organizzazione e allo sviluppo del giornale, del periodico o dell'agenzia di informazioni per la stampa sono integralmente comunicati dall'editore al corpo redazionale, tramite il comitato (o fiduciario) di redazione, contemporaneamente alla comunicazione della nomina del direttore. Quale primo atto del suo insediamento, il direttore illustra all'assemblea dei redattori gli accordi di cui al comma precedente ed il programma politico editoriale concordato con l'editore».

L'azienda giornalistica è, dunque, l'unica in cui il proprietario è tenuto a comunicare ai dipendenti la nomina del vertice e a spiegare loro quali accordi ha stretto con il vertice. Successivamente a tali comunicazioni, il nuovo direttore convoca l'assemblea di redazione, al termine della quale i redattori esprimono il loro voto (in gergo, il «gradimento»), come prescrive la norma vigente. La legge non impone al direttore di dimettersi se il voto è negativo.

Riassumendo, l'editore sceglie il direttore e la linea politico-editoriale. Il direttore deve guidare il giornale con l'appoggio della redazione.

[modifica] Note

  1. ^ Il meccanismo di voto serve a garantire la libertà di opinione e di stampa del singolo giornalista nei confronti di una linea editoriale non condivisa.

[modifica] Voci correlate

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