Sovranità

La sovranità può essere generalmente definita come autorità suprema[1][2][3]. La sovranità implica una gerarchia all'interno di uno stato e l'autonomia esterna per gli stati[4]. In qualsiasi stato, la sovranità è assegnata alla persona, all'organismo o all'istituzione che ha l'autorità suprema sulle persone e la facoltà di modificare le leggi che ne regolano i rapporti[5].
Nella filosofia politica, la sovranità è un termine sostanziale che designa la legittima autorità suprema su una entità politica[6]. Nel diritto internazionale, uno stato è generalmente considerato sovrano su un territorio quando vi ha esercitato costantemente l'autorità statale senza obiezioni da parte di altri stati[7]. Se il termine "sovranità de iure" si riferisce al diritto legale di esercitarla, "sovranità de facto" si riferisce alla capacità effettiva di farlo. Questa discrepanza può diventare un problema di particolare preoccupazione in caso di fallimento della consueta aspettativa che la sovranità de jure e de facto esistano nel luogo e nel momento in questione e risiedano all'interno della stessa organizzazione.
Etimologia
[modifica | modifica wikitesto]Il termine deriva dalla lingua francese (XVI sec.)[8] souverain e suzerain, ripreso a sua volta dal latino volgare superanus (a sua volta una forma derivata del latino super = "sopra") che significa "capo", "sovrano"[9].
Concetto
[modifica | modifica wikitesto]Nel corso della storia, il concetto di sovranità ha avuto molteplici componenti contrastanti, definizioni e applicazioni diverse e spesso incoerenti tra loro[10][11][12][13].

Se la filosofia dell'antica Grecia non aveva ancora elaborato un pensiero sul concetto di sovranità in quanto tale, già Platone affronta questioni connesse alla giustizia nell'esercizio del potere ed alla sovranità nel La Repubblica, parlando delle modalità d'azione del sovrano ideale che chiama il re-filosofo[14]. Nel suo Leggi, è invece scritto che il popolo non è sovrano (kyrios) se la sua libertà viene violata[15].
La nozione di "sovranità" sembra essere apparsa per la prima volta nel Politica di Aristotele[16]. L'argomento è affrontato in particolare nei libri III e IV, dove il filosofo studia il funzionamento dello Stato in diversi regimi politici. Egli definisce chiaramente il principio dello "stato di diritto, che deve estendersi a tutti"[17], ovvero la supremazia della legge attraverso l'atto dello Stato. Per stabilire la sovranità del potere pubblico, Aristotele crea una gerarchia delle norme. Questa gerarchia stabilisce la sovranità (in greco antico: τὸ κύριον), ovvero la supremazia in diversi ambiti, a seconda della natura degli elementi riuniti: 1) Sovranità della legge, che prevale sui decreti dei magistrati[18]; 2) Sovranità della legge, che prevale sui giudici[18] 3) Sovranità del diritto costituzionale sulle leggi ordinarie[19]. 4) Infine, la sovranità dell'organismo che detiene l'autorità suprema, secondo i regimi politici[20][18].

Il concetto di "sovranità" apparve poi nell'opera di Jean Bodin. Nel suo capolavoro, I sei libri della Repubblica (1576), Bodin si ispirò all'opera di Aristotele per elaborare una nuova teoria della sovranità[21]. Pur collocandosi in un contesto di reinterpretazione del diritto latino, questa affermazione preannunciava la logica statale moderna, che affermava: "È necessario qui formulare una definizione di sovranità, perché non c'è né giurista né filosofo politico che l'abbia definita"[22]. In quanto nuovo strumento teorico, la sovranità rifletteva le condizioni intellettuali e politiche di un'epoca specifica, quella del Rinascimento, cessando gradualmente di scaturire da un rapporto di potere militare (quello dei condottieri) o simbolico (quello delle istituzioni religiose), per essere emanato da una rappresentazione razionalizzata del potere statale, che, secondo Jean Bodin, si incarnava in una volontà unitaria, quella del monarca. L'affermarsi della nozione di ragion di Stato durante il Rinascimento corrispose a questa trasformazione. In quanto prodotto di una specifica rottura sociale, la questione della sovranità permeò di fatto il pensiero rinascimentale. Machiavelli vi alluse quindi nella sua opera, senza tuttavia spiegarla apertamente.

Un pensiero nuovo e più articolato sulla questione della sovranità viene sviluppato da Thomas Hobbes, che gli dedica la sua opera principale, il Leviatano (1651)[23]. Hobbes fonda il suo pensiero sul potere sovrano sulla attitudine distruttiva dello stato di natura, che è quello della bellum omnium contra omnes (guerra di ciascuno contro tutti). In questo jus naturale (diritto naturale) ogni individuo è sovrano di se stesso e possiede lo Jus in omnia (diritto su tutto) come diritto assoluto di usare ogni mezzo in proprio potere, per la propria conservazione. Il calcolo razionale degli individui li porta logicamente ad adottare un contratto sociale tale per cui viene istituita un'autorità superiore a cui viene ceduta una parte di sovranità individuale. Hobbes elimina così la dualità tra sovrano e popolo, che ancora esisteva in Bodin: una volta creato il Leviatano, il popolo non ha più alcun diritto alla sovranità[24].
Di opinione opposta fu invece John Locke nel suo Due trattati sul governo (1689): per lui, nello stato di natura, l'individuo godeva già dei diritti inalienabili alla vita, alla libertà ed alla proprietà privata (che includeva la proprietà del proprio corpo e dei frutti del proprio lavoro). L'unico legittimo possessore della sovranità è quindi l'individuo che, attraverso il contratto sociale si affida ad una autorità superiore (il Governo) rinunciando al diritto di farsi giustizia da se. Il potere che viene concesso allo Stato, non è assoluto ma limitato dalle leggi e dai diritti naturali ed inalienabili degli individui. Locke traccia così una prima teoria sulla divisione dei poteri, sostenendo che, per evitare l'abuso di potere, la sovranità che il popolo cede allo Stato, deve essere divisa in poteri distinti. Quando chi detiene il potere, agendo contro i diritti naturali dell'uomo, abusa della fiducia che il popolo ha riposto in loro, il popolo ha il diritto di ribellarsi per destituire l'autorità ed istituirne una nuova.

Con Jean-Jacques Rousseau prende forma il concetto di sovranità popolare. Rousseau sostiene che la sovranità è vera solo quando risiede nel popolo, inteso come la costituzione dei cittadini che formano il corpo sociale dello Stato. Per Rousseau, la sovranità, per essere legittima, deve basarsi sulla volontà generale orientata al bene comune. Poiché ogni elezione ed ogni nomina è una cessione di sovranità, il cittadino non dovrebbe delegare il suo potere[25]. In questa visione, secondo Rousseau, il corpo sociale dovrebbe rinnovare frequentemente quel patto sociale che lo tiene assieme[26]. Nasce così l'identificazione del popolo con lo stato.
Anche Montesquieu, nel suo Lo spirito delle leggi (1748), sostiene che la sovranità appartenga al popolo, ma perora la necessità che il popolo la esprima attraverso rappresentanti che abbiano anche un ruolo pedagogico nei suoi confronti[27]. Montesquie si oppone al pensiero di Hobbes e, più in generale, a tutte le forme di assolutismo, rifiutando l'idea di stabilire un sovrano che detenga il pieno potere, sostenendo che "È una verità eterna che ogni uomo che detiene il potere è incline ad abusarne; continuerà finché non troverà delle limitazioni.[28]. Per Montesquie più la sovranità è diffusa ed articolata, più una società potrà dirsi liberale[27]. È quindi necessario organizzare le istituzioni, in particolare stabilendo una separazione dei poteri: "Affinché non si possa abusare del potere, è necessario che, per l'ordinamento delle cose, il potere freni il potere"[28].
Georg Wilhelm Friedrich Hegel si spinge fino a sostenere che la sovranità del monarca e quella del popolo non si escludano a vicenda, poiché il popolo si identifica con l'intero Stato. Secondo Hegel questo richiede la dissoluzione del concreto (il popolo) nell'astratto (lo Stato)[29]. Karl Marx si oppose al misticismo che circondava le concezioni di sovranità in Hegel e Feuerbach. Si oppose quindi all'idea che Dio potesse essere sovrano del popolo[29]. Per Marx, Hegel tradisce, nel suo pensiero sulla sovranità, la sua concezione astratta dello Stato[30].
Generalità
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In dottrina, il diritto pubblico teorizza tale istituto giuridico essenzialmente come uno degli elementi costitutivi dello Stato, insieme con il territorio e il popolo. Tale assunto, tuttavia, ha incontrato delle eccezioni che vedono riconosciuta la sovranità anche in capo a soggetti privi di un proprio territorio o di un proprio popolo, come inteso in senso tecnico-giuridico stretto.
Ad esempio dopo la riforma costituzionale dell'Ordine dei cavalieri di Malta, emanata da papa Francesco nel 2022, non si può più parlare di sovranità del Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM); il quale come si legge nella nuova costituzione è tecnicamente dipendente dalla Santa Sede, come già sancito da una sentenza cardinalizia del 1954.
Nel diritto costituzionale e internazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel diritto costituzionale e nel diritto internazionale la sovranità connota il potere supremo nell'ambito dello Stato e nei rapporti internazionali l'indipendenza di un'entità/soggetto statale. L'esercizio della sovranità esprime la possibilità di esercitare una supremazia nell'ambito di una comunità stanziata su un certo territorio. Per il diritto internazionale ha rilevanza solo il gruppo di persone di un soggetto di diritto pubblico internazionale le cui azioni, considerate dall'esterno, hanno valore vincolante per lo Stato e cioè il Capo di uno Stato o i rappresentanti di un Governo.
L'aspetto esterno della sovranità riguarda l'indipendenza. Stato sovrano è sinonimo di Stato indipendente, in posizione di uguaglianza giuridica con gli altri stati e in condizione di determinare liberamente la propria politica estera il che all'interno implica analoghe libertà di scelte[31].
In tempi recenti con l'affermazione delle super potenze e del connesso fenomeno degli stati satelliti e con il sostituirsi di nuove forme di colonialismo economico a quelle del colonialismo ottocentesco, si tende a dare un'interpretazione più formale che sostanziale[32] della nozione esterna di sovranità: si ritiene cioè che la sovranità sussista quando manchino vincoli giuridici che la limitino. Che tale nozione, pur così interpretata, resti un punto di riferimento importante nelle relazioni internazionali è testimoniato dalle reazioni di ripulsa registrate contro la teoria -proclamata dall'URSS nel 1968 in occasione dell'invasione della Cecoslovacchia- della sovranità limitata dei singoli paesi socialisti.
L'esercizio effettivo e indisturbato della sovranità nell'ambito di un territorio è il presupposto cui il diritto internazionale ricollega come conseguenze il diritto dello Stato sovrano di pretendere che altri non penetri nel suo territorio e il dovere corrispettivo di astenersi dall'invadere il territorio altrui: in questo si concreta la cosiddetta sovranità territoriale.
Altro diritto discendente dall'esercizio della sovranità è quello di proteggere i propri cittadini che si trovino nel territorio di un altro Stato[33].
Sovranità monarchica e repubblicana
[modifica | modifica wikitesto]Nell'antichità il termine sovranità deriva da quello di sovrano, che appunto assommava in sé la pienezza dei poteri di governo. Con l'avvento delle monarchie costituzionali, ai sovrani sono state lasciate normalmente funzioni solo rappresentative dello Stato. Un residuo del potere sovrano in genere riconosciuto a monarchi o ai capi di Stato in genere è il potere di concedere la grazia ai condannati e il conferimento di onorificenze cavalleresche.
Un'espressione attuale della coincidenza dei pieni poteri di governo nella persona del sovrano è offerta dall'art. 1 della Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano che recita: "Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario"[34][35][36].
All'art. 2 si rinviene un interessante esempio di sovranità propria di una monarchia assoluta in capo a un organo collegiale: "Durante il periodo di Sede vacante, gli stessi poteri appartengono al Collegio dei Cardinali, il quale tuttavia potrà emanare disposizioni legislative solo in caso di urgenza e con efficacia limitata alla durata della vacanza, salvo che esse siano confermate dal Sommo Pontefice successivamente eletto a norma della legge canonica".
Un esempio di espressione della sovranità nelle odierne repubbliche parlamentari è offerto invece dall'art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana che al II comma recita: "La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione".
Nelle monarchie costituzionali, il sovrano è sempre il monarca, anche se il suo potere è limitato dagli organi costituzionali e, spesso, solo simbolico e di rappresentanza, ad esempio nelle monarchie del Commonwealth rette dal re o dalla regina del Regno Unito; al contrario, il principe di Monaco esercita effettivamente i poteri stabiliti dalla costituzione.
Negli stati repubblicani, invece, il sovrano è il popolo stesso, quale corpo elettorale dei cittadini, il quale esprime il proprio potere nel limite delle Costituzioni, di solito eleggendo i propri rappresentanti; essi non hanno la sovranità, ma solo la funzione di rappresentanza di coloro che la detengono, cioè gli elettori.
Forme di sovranità
[modifica | modifica wikitesto]Limiti della sovranità
[modifica | modifica wikitesto]La sovranità dello Stato incontra dei limiti. Questi limiti sono:
- Limiti di fatto: derivano dall'impossibilità dello Stato di controllare in maniera capillare i vari aspetti della vita del paese.
- Limiti di diritto o limiti giuridici: derivano dall'ordinamento internazionale il cui scopo è quello di assicurare la coesistenza fra gli stati e di tutelare i popoli e i singoli individui in nome dei diritti umani.
Sovranità e extraterritorialità
[modifica | modifica wikitesto]Lo jus majestatis dello Stato si estende su tutto il suo territorio, ivi comprese le acque interne e marittime, cosiddette territoriali, nonché lo spazio aereo a essi sovrastante secondo il principio "usque ad inferos, usque ad sidera". Questa affermazione trova però delle deroghe e delle eccezioni: così come non c'è dubbio che la sovranità spiega tutta la sua efficacia nelle exclave non ne ha alcuna per le enclave; ovvero, sino alla metà dell'Ottocento il territorio di Benevento e Pontecorvo pur essendo compreso all'interno del territorio del Regno delle Due Sicilie costituiva parte integrante, come exclave, dello Stato Pontificio e come enclave del napoletano non era in alcun modo assoggettato all'autorità borbonica.
Diverso è il caso delle extraterritorialità, quali le sedi delle Ambasciate di uno Stato ovvero i numerosi palazzi, ospedali, ville pontificie o Basiliche romane di proprietà dello Stato della Città del Vaticano e della Santa Sede. Infatti nelle sedi extraterritoriali - che sono sempre territorio dello Stato ospitante - lo Stato rinuncia a esercitare in buona parte le prerogative della propria sovranità. Parimenti va evidenziato che la sovranità si estende sulle navi italiane della marina mercantile anche in alto mare ed è invece ininterrotta sulle navi da guerra della Marina Militare, ovunque esse si trovino. Lo stesso principio vale per gli aeromobili nazionali, civili e militari.[37]
Contenuti della sovranità
[modifica | modifica wikitesto]Ius imperii
[modifica | modifica wikitesto]È il diritto del sovrano di esercitare il comando su chi gli sia sottoposto.[38][39]
Ius gladii
[modifica | modifica wikitesto]È il diritto del sovrano a disporre della forza armata dello Stato: in senso esteso è il potere di infliggere le pene (prima fra tutte la capitale, ossia di amministrare l'alta giustizia) ai sottoposti, o di levarle.[40]
Ius honorum (fons honorum)
[modifica | modifica wikitesto]La fons honorum (fonte degli onori) è il legittimo diritto che ha un capo di stato, in virtù della sua posizione ufficiale, di insignire di titoli nobiliari, di ordini cavallereschi, o di merito altre persone. Il diritto si conserva in perpetuo, quando un pretendente al trono discende da un sovrano che non abbia abdicato o abbia compiuto atti contrari all'esercizio del diritto (es. acquiescenza formale al nuovo ordinamento costituzionale del già proprio regno).[41]
Debellatio
[modifica | modifica wikitesto]Al pretendente al trono che si sottometta ad altra sovranità con atto manifesto si applica l'istituto del diritto internazionale della debellatio: ne consegue che quando l'atto sia prestato liberamente, il pretendente perde l'ultima prerogativa sovrana, lo jus honorum, venendo ad assumere lo status di privato cittadino, sebbene col trattamento di Altezza Reale [42]. Il caso è tipico delle repubbliche facenti seguito a un regno: la rinuncia alla pretensione è condizione sine qua non per il rientro degli eredi al trono esiliati (es. il Conte di Parigi, Otto di Asburgo, Vittorio Emanuele di Savoia).
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Daniel Philpott, Sovereignty: An Introduction and Brief History, in Journal of International Affairs, vol. 48, n. 2, 1995, pp. 353–368, ISSN 0022-197X.
- ↑ Jonathan Law (a cura di), Sovereignty, in A Dictionary of Law, Oxford University Press, 21 giugno 2018, ISBN 978-0-19-880252-5. URL consultato il 20 maggio 2024.«sovereignty [...] Supreme authority in a state.»
- ↑ Jens Bartelson, Sovereignty as Symbolic Form, collana Critical Issues in Global Politics, New York, Routledge, 9 maggio 2014, p. 16, ISBN 9781317685838. URL consultato il 20 maggio 2024.«Claims to supreme authority have long been encoded in Sovereignty as symbolic form.»
- ↑ Hendrik Spruyt, The Sovereign State and Its Competitors: An Analysis of Systems Change, vol. 176, Princeton University Press, 1994, pp. 3–7, DOI:10.2307/j.ctvzxx91t, ISBN 978-0-691-03356-3.
- ↑ Sovereignty, in A Dictionary of Law, Oxford University Press, 21 giugno 2018, ISBN 978-0-19-880252-5. URL consultato il 20 maggio 2024.«In any state sovereignty is vested in the institution, person, or body having the ultimate authority to impose law on everyone else in the state and the power to alter any pre-existing law.»
- ↑ sovereignty (politics), collana Encyclopædia Britannica. URL consultato il 5 agosto 2010.
- ↑ On the Expression of “Effective Control” | Comprehensive issues | Takeshima Research and Commentary Site, su cas.go.jp. URL consultato il 6 ottobre 2025.
- ↑ Francesco M. De Sanctis, Sovranità, su bibliotecaliberale.it. URL consultato il 25 ottobre 2025.
- ↑ Sovrano, su etimo.it. URL consultato il 25 ottobre 2025.
- ↑ Professor Stephen D. Krasner, Problematic Sovereignty: Contested Rules and Political Possibilities, Columbia University Press, 2001, pp. 6-12, ISBN 9780231121798.
- ↑ (EN) Baron S. A. Korff, The Problem of Sovereignty, in American Political Science Review, vol. 17, n. 3, 1923, pp. 404–414, DOI:10.2307/1944043, ISSN 0003-0554.
- ↑ Thomas Biersteker e Cynthia Weber, State Sovereignty as Social Construct, Cambridge University Press, 1996, ISBN 9780521565998.
- ↑ Thomas J. Biersteker (a cura di), State, sovereignty, and territory, in Handbook of international relations, Sage, 2013, pp. 245–272.
- ↑ (FR) Alain Renaut, La philosophie, O. Jacob, 2006, ISBN 2-7381-1806-2.
- ↑ (FR) Stella Achilleos e Antonis Balasopoulos, Reading texts on sovereignty : textual moments in the history of political thought, 2021, ISBN 1-350-09972-4, OCLC 1238133921.
- ↑ (FR) Jean Aubonnet, Notes complémentaires à la Politique d’Aristote, édition Les Belles Lettres, 1971, p. 230, tomo II, Libro III e IV.
- ↑ Aristotele, Politica. Libro IV
- 1 2 3 (FR) Jean-Charles Jobart, La notion de Constitution chez Aristote, in Revue de droit constitutionnel, 2006.
- ↑ Aristotele, Politica.«Le leggi devono essere governate - e in effetti lo sono sempre - dalle costituzioni, e non le costituzioni dalle leggi. Una Costituzione è, infatti, negli Stati, un'organizzazione di poteri, che ne fissa il modo di distribuzione e determina qual è il potere sovrano dello Stato (in greco antico: τὸ κύριον τῆς πολιτείας) e qual è il fine di ciascuna comunità»Libro IV
- ↑ Aristotele, Politica.«Una costituzione è l'organizzazione delle varie magistrature di uno Stato, e in particolare di quella che possiede l'autorità sovrana su tutte le questioni; ovunque, infatti, il governo detiene l'autorità suprema nella Città, e in effetti, la Costituzione è il governo. Voglio dire, ad esempio, che negli Stati democratici è il popolo ad essere sovrano, mentre nelle oligarchie sono i pochi»Libro III
- ↑ (FR) Jean Aubonnet, Introduction à la Politique d’Aristote, édition Les Belles Lettres, 1968. tomo I
- ↑ Jean Bodin, I sei libri della Repubblica, 1608.
- ↑ (FR) Christian Godin, Encyclopédie conceptuelle et thématique de la philosophie, 2018, ISBN 979-10-267-0806-3.
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- ↑ (FR) Raymond Trousson, Jean-Jacques Rousseau, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 2000.
- 1 2 Corrado Ocone, Il liberalismo senza teoria, Rubbettino, 2013.
- 1 2 Montesquieu, Lo spirito della legge, I, 2
- 1 2 (FR) Christian Laval, Dominer: enquête sur la souveraineté de l'État en Occident, 2000.
- ↑ (FR) Mario Turchetti, Tyrannie et tyrannicide de l'Antiquité à nos jours, Presses universitaires de France, 2001.
- ↑ Interessante rilevare al riguardo le grandi difficoltà che incontrano i paesi dell'Unione europea a trovare un accordo sulla necessità di adottare una politica estera comune che implicherebbe una forte riduzione della sovranità statale dei singoli stati membri
- ↑ M. Clementi, Primi fra pari. Egemonia, guerra e ordine internazionale, Bologna, Il Mulino, 2011.
- ↑ Ampl. cfr. pure Cassese, A., Diritto internazionale, Il Mulino, Bologna, 2003, pagg. 101 ss. e Iadecola, G., Diritto costituzionale italiano-europeo, Laurus-Robuffo, Ostia Antica, 2002, IV, pagg. 155 ss.
- ↑ La Legge fondamentale della Città del Vaticano entrata in vigore il 22 febbraio 2001, Festa della Cattedra di San Pietro Apostolo, sostituì integralmente la Legge fondamentale della Città del Vaticano del 7 giugno 1929, n. 1
- ↑ Questa formulazione è un classico esempio di definizione della sovranità nella monarchia assoluta
- ↑ Di fatto, già dal pontificato di Paolo VI, con la Legge fondamentale del 1929 e poi con quella del 2001, il Sommo Pontefice non si avvale dei poteri assoluti attribuitigli nella sua qualità di sovrano dello Stato Città del Vaticano ma li delega a una Commissione cardinalizia e lo Stato è organizzato e funziona nella realtà come uno Stato di diritto
- ↑ Cfr. ancora Cassese, A., op. cit., pagg. 61 ss.
- ↑ Prerogative dinastiche, su studiolegaledidirittonobiliare.com. URL consultato il 24 giugno 2014.
- ↑ Pretensioni sovrane, su ordinearagonese.es. URL consultato il 24 giugno 2014.
- ↑ Aniello Nappi, Guida al Codice Penale, Giuffré.
- ↑ L'avvocato dei principi, su filomatinews.wordpress.com. URL consultato il 24 giugno 2014.
- ↑ Roberto Merlo, La debellatio di Casa Savoia[collegamento interrotto], su giustamm.it.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Guido Astuti, La formazione dello Stato moderno in Italia, Torino, Giappichelli, 1967.
- Augusto Antonio Barbera e Carlo Fusaro, Corso di diritto pubblico, Bologna, Il Mulino, 2001.
- Georges Bataille, La Souveraineté, tr. Lino Gabellone, La sovranità, Bologna, Il Mulino, 1990.
- Antonio Cassese, Diritto internazionale, Bologna, Il Mulino, 2003.
- Domenico Fisichella, Alla ricerca della sovranità: sicurezza e libertà in Thomas Hobbes, Roma, Carocci, 2008.
- Domenico Fisichella, Giusnaturalismo e teoria della sovranità in Joseph de Maistre, Messina, Firenze, D'Anna, 1963.
- Evan Fox-Decent, Sovereignty's promise: the state as fiduciary, 1ª ed., Oxford, OUP, 2011, ISBN 978-0-19-969831-8.
- Diego Quaglioni, La sovranità, Bari, Laterza, 2004.
- Nadia Urbinati, Lo scettro senza il re. Partecipazione e rappresentanza nelle democrazie moderne, collana Saggine, Donzelli, 2009, ISBN 978-88-6036-356-5.
Voci correlate
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Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- sovranità, in Dizionario di storia, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2010.
- sovranità, in Dizionario di filosofia, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2009.
- (IT, DE, FR) Sovranità, su hls-dhs-dss.ch, Dizionario storico della Svizzera.
- (EN) sovereignty, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
- (EN, FR) Sovranità, su Enciclopedia canadese.
- (EN) Daniel Philpott, Sovereignty, in Edward N. Zalta (a cura di), Stanford Encyclopedia of Philosophy, Center for the Study of Language and Information (CSLI), Università di Stanford.
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