Rifiuti

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Rifiuti dentro a un cassonetto utilizzato sino a pochi anni fa

I rifiuti sono tutto quanto risulta di scarto o avanzo alle più svariate attività umane. La Comunità europea, con la Direttiva n.2008/98/Ce del 19 novembre 2008 (Gazzetta Ufficiale Europea L312 del 22 novembre 2008) li definisce qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.[1] Non sono considerati rifiuti i "sottoprodotti", ossia i residui ottenuti da un ciclo produttivo che soddisfano i requisiti elencati nell'art. 184-bis del D.lgs. 152/2006: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

E' previsto che, dopo una determinata lavorazione, un rifiuto possa cessare di essere tale se vengono rispettate le condizioni elencate nell'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006: A) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; B) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; C) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; D) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.--SirLeonard (msg) 13:03, 13 dic 2011 (CET)

Indice

[modifica] Normativa italiana

Ruspa in azione in una discarica di tipo tradizionale

La definizione normativa in Italia è data dall'art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (cosiddetto Testo Unico Ambientale), modificata dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive". (10G0235) (GU n. 288 del 10-12-2010 - Suppl. Ordinario n.269):

« Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi »

L'atto di "disfarsi" va inteso indipendentemente dal fatto che il bene possa potenzialmente essere oggetto di riutilizzo, diretto o previo intervento manipolativo. Secondo la Circolare del Ministero dell'Ambiente 28.06.1999 "disfarsi" equivale ad avviare un oggetto o sostanza ad operazioni di smaltimento o di recupero (rispettivamente allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006). I rifiuti vengono classificati, in base all'origine: in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, in base alle loro caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

[modifica] Rifiuti solidi urbani

Sono una classe fortemente eterogenea, vengono abbreviati internazionalmente nell'acronimo MSW dall'inglese "Municipal Solid Waste", anche se talvolta ancora sopravvive l'acronimo solo italiano RSU.

  • Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  • Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli del primo punto, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
  • Rifiuti provenienti dalla pulitura delle strade;
  • Rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  • Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  • Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

[modifica] Sali presenti

Gli MSW contengono vari sali inorganici e composti alogenati organici che contribuiscono in modo differente alla produzione di diossine durante un processo di combustione e nello stesso tempo sono responsabili di fenomeni di degrado delle strutture di contenimento delle discariche. Vari autori[senza fonte] riportano un contenuto salino inorganico molto elevato negli MSW, formato essenzialmente da:

I sali lisciviabili del rifiuto solido urbano possono superare i 5 g/litro. Tali sali, pressoché tutti di tipo inorganico, contribuiscono alla formazione di vari composti aggressivi nel percolato.

[modifica] Rifiuti speciali

[modifica] Classificazione

Agobox; contenitore per rifiuti speciali sanitari, atto a contenere aghi usati
  • Rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
  • Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis;
  • Rifiuti da lavorazioni industriali;
  • Rifiuti da lavorazioni artigianali;
  • Rifiuti da attività commerciali;
  • Rifiuti da attività di servizio;
  • Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  • Rifiuti derivanti da attività sanitarie;

I rifiuti si qualificano anche in base al loro stato fisico:

  • Solido pulverulento
  • Solido non pulverulento
  • Fangoso palabile
  • Liquido

I rifiuti pericolosi sono quei rifiuti speciali e quei rifiuti urbani NON domestici indicati espressamente come tali con apposito asterisco nel CER.

[modifica] Classe di pericolo

Le classi di pericolo dei rifiuti sono le seguenti:

  • Esplosivo
  • Comburente
  • Facilmente infiammabile (incluso estremamente infiammabile)
  • Infiammabile
  • Irritante nocivo
  • Tossico (incluso molto tossico)
  • Cancerogeno
  • Corrosivo
  • Infetto
  • Teratogeno
  • Mutageno
  • A contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici
  • Sorgente di sostanze pericolose
  • Ecotossico

Il Catalogo europeo dei rifiuti (allegato D del Testo Unico), istituito conformemente alla normativa comunitaria e suscettibile di periodiche revisioni, assegna ad ogni tipologia di rifiuto un codice a 6 cifre (così detto codice CER) che ne consente una più facile identificazione.

[modifica] Rifiuti tossici

I rifiuti tossici sono quei materiali di scarto che possono causare dei danni o la morte a creature viventi, o che possono porre a rischio l'ambiente circostante. Generalmente si tratta di prodotti di provenienza industriale e commerciale, ma anche di uso domestico (prodotti delle pulizie, batterie, cosmetici, prodotti di giardinaggio), in agricoltura (fertilizzanti chimici, pesticidi), militare (armi nucleari e chimiche), servizi medici (prodotti farmaceutici), fonti radioattive, industria leggera (impianti di lavaggio a secco). Possono presentarsi in forma liquida, solida o liquame e contenere agenti chimici, metalli pesanti, radioisotopi e altre tossine. Si diffondono facilmente e possono contaminare laghi, fiumi, falde acquifere[2]

Come per l'inquinamento, il problema dei rifiuti tossici cominciò a presentarsi significativamente durante la rivoluzione industriale.[3]

Diverse organizzazioni e gruppi ambientalisti hanno posto all'attenzione dei media la gestione spesso inadeguata dei rifiuti tossici, rilevando le frequenti collusioni della mafia, nel sud come nel nord Italia.[4]

[modifica] Gestione

Per quanto riguarda il problema attuale della gestione (trattamento o recupero) dei rifiuti si rimanda alla voce specifica:

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Gestione dei rifiuti.

Il decreto legislativo 205/2010, art. 1, modifica l'articolo 177 del decreto legislativo 152/2006 come segue:

« L'articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “Articolo 177 (Campo di applicazione e finalità)

1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.

3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.

4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente. »

[modifica] Note

  1. ^ Dalla nuova Direttiva sui rifiuti arriva la definizione di "sottoprodotto"
  2. ^ Rifiuti tossici
  3. ^ SVILUPPO SOSTENIBILE E RIFIUTI
  4. ^ Rifiuti tossici e interi palazzi costruiti su discariche abusive, è Gomorra a Milano

[modifica] Voci correlate

[modifica] Altri progetti

[modifica] Collegamenti esterni

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