Vescovo emerito
Vescovo emerito è il titolo assegnato ad un vescovo cattolico nel momento in cui lascia la guida di una diocesi, per raggiunti limiti di età, per motivi di salute o perché trasferito ad altri incarichi non inerenti alla cura pastorale di una diocesi.
Il titolo di "vescovo emerito" è sempre seguito dal nome della diocesi a cui il prelato ha rinunciato[1], e con la quale continua a mantenere «un vincolo di spirituale affetto».[2]
Fino al concilio Vaticano II ai vescovi che rinunciavano alla guida della loro diocesi veniva assegnato il titolo di una sede estinta; oggi invece mantengono il titolo della diocesi a cui hanno rinunciato con l'aggiunta della qualifica di "emerito".[2]
Indice
Normativa della Chiesa cattolica[modifica | modifica wikitesto]
Recependo le indicazioni contenute nel decreto conciliare Christus Dominus[3], papa Paolo VI pubblicò il 6 agosto 1966 il motu proprio Ecclesiae Sanctae con il quale stabiliva la norma secondo cui «tutti i Vescovi diocesani e gli altri ad essi equiparati per diritto sono vivamente pregati di presentare spontaneamente, non più tardi dei 75 anni compiuti, la rinuncia all'ufficio all'Autorità competente».[4]
La normativa confluì nel nuovo Codice di diritto canonico, promulgato da papa Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983:[5]
« Il Vescovo diocesano che abbia compiuto i settantacinque anni di età è invitato a presentare la rinuncia all'ufficio al Sommo Pontefice, il quale provvederà, dopo aver valutato tutte le circostanze. » |
(Art. 401, §1) |
« Il Vescovo diocesano che per infermità o altra grave causa risultasse meno idoneo all'adempimento del suo ufficio, è vivamente invitato a presentare la rinuncia all'ufficio. » |
(Art. 401, §2) |
Queste disposizioni, che non sono obbligatorie (il vescovo... è invitato), estese anche ai vescovi coadiutori e agli ausiliari[6], e ai vescovi delle Chiese sui iuris[7], sono state ribadite da papa Francesco nel Rescritto sulla rinuncia dei Vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia del 5 novembre 2014.[8]
Il Codice di diritto canonico ha introdotto nella normativa della Chiesa cattolica il titolo di "vescovo emerito", assegnato a quei vescovi diocesani la cui rinuncia viene accettata dal Sommo Pontefice:
« Il Vescovo, la cui rinuncia all'ufficio sia stata accettata, mantiene il titolo di emerito della sua diocesi... » |
(Art. 402, §1) |
Il titolo è ribadito anche dal "Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi", del 22 febbraio 2004, dove è specificato che «dal momento in cui viene pubblicata l'accettazione della rinuncia da parte del Romano Pontefice, il Vescovo diocesano assume, ipso iure, il titolo di Vescovo emerito della diocesi».[9] Lo stesso Direttorio specifica che il titolo di "vescovo emerito" non si applica ai vescovi ausiliari, i quali hanno già un loro titolo proprio.
Diritti e doveri dei vescovi emeriti[modifica | modifica wikitesto]
Il "Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi"[10] specifica ulteriormente i diritti e i doveri dei vescovi emeriti in rapporto:
- al vescovo diocesano;
- ai "munera" episcopali;
- alla diocesi dove risiede;
- alla Chiesa universale;
- e agli organismi sovradiocesani.
Documenti della Santa Sede sui vescovi emeriti[modifica | modifica wikitesto]
- Decreto del Concilio Vaticano II Christus Dominus, 28 ottobre 1965, art. 21
- Papa Paolo VI, Motu proprio Ecclesiae Sanctae, 6 agosto 1966, art. 11 (online)
- Congregazione per i vescovi, De titulo tribuendo episcopis officio renuntiantibus, 7 novembre 1970 (online)
- Congregazione per i vescovi, Normae de Episcopis ab officio cessantibus, 31 ottobre 1988 (online)
- Codice di diritto canonico, 25 gennaio 1983, art. 401, 402, 411, 707, 1242
- Codice dei canoni delle Chiese orientali, 18 ottobre 1990, art. 210, 211, 218
- Pontificio consiglio per i testi legislativi, Responsio ad propositum dubium del 2 luglio 1991 sui canoni 346, § 1 e 402, § 1 (online)
- Papa Giovanni Paolo II, Motu proprio Apostolos suos, 21 maggio 1998, art. 17 (online)
- Congregazione per i vescovi, Lettera circolare ai Presidenti delle Conferenze episcopali, 7 giugno 2003
- Papa Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale Pastores gregis, 16 ottobre 2003, n. 59 (online)
- Congregazione per i vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi Apostolorum successores, 22 febbraio 2004, cap. IX, nnº 225-230 (online)
Note[modifica | modifica wikitesto]
- ^ Art. 402, §1 del Codice di diritto canonico; e Art. 225 del "Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi".
- ^ a b Congregazione per i vescovi, De titulo tribuendo episcopis officio renuntiantibus, 7 novembre 1970.
- ^ Articolo 21.
- ^ Ecclesiae Sanctae, art. 11.
- ^ Codice di diritto canonico, art. 401 e 402.
- ^ Codice di diritto canonico, art. 411.
- ^ Codice dei canoni delle Chiese orientali, art. 210-211.
- ^ Rescriptum ex audientia Ss.mi, art. 1.
- ^ Direttorio..., nº 225.
- ^ Direttorio, nnº 226-230.
Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]
- Francesco D'Ostilio, I vescovi emeriti e l'istituto giuridico dell'emeritato, Città del Vaticano, 2000.
- Bruno Fabio Pighin, Profilo giuridico del vescovo emerito, in Ius Ecclesiae 13, 2001, pp. 779-794.
- Congregazione per i Vescovi, Il vescovo emerito, Libreria Editrice Vaticana, 2008