Legittima difesa (ordinamento italiano)

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Voce principale: Legittima difesa (diritto).

La legittima difesa, nell'ordinamento giuridico italiano, è una causa di giustificazione.

Storia[modifica | modifica wikitesto]

L'istituto - che era già contemplato nel codice penale sabaudo del 1859 dagli artt. 559, 560 e 563 - venne introdotto nel codice Zanardelli del 1889 agli artt. 49 e 50. Da allora in dottrina si accese un dibattito sull'opportunità ed i limiti della normativa, che vide tra i protagonisti Francesco Carrara, tuttavia durante il governo Mussolini ed i lavori per la realizzazione di un nuovo codice la commissione parlamentare incaricata, nel recepire la giurisprudenza emanata durante la vigenza del codice del 1889, elaborò la necessità del principio di proporzionalità tra difesa e offesa, anche se Alfredo Rocco nella sua relazione al re sullo stato dei lavori chiarì la propria posizione ricordando e implicitamente rispondendo alle critiche della commissione parlamentare, che con l’aggiunta di tale requisito della proporzionalità "non si è voluto introdurre alcuna proporzione tra i diritti in gioco".[1] L'istituto venne infine inserito come causa di esclusione della punibilità nell'art. 52 del codice Rocco del 1930 rimanendo tale anche dopo la nascita della Repubblica Italiana.

Successivamente, dopo la riforma operata dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59 emanata sulla scia di alcuni casi di cronaca ed un dibattito in seno all'opinione pubblica,[2][3] venne presentata una proposta di legge da parte della Lega Nord alla Camera dei deputati nel novembre 2015 che tentava di aggiungere l'elemento della difesa di attività, ma nella XVII legislatura della Repubblica Italiana venne approvato, in un solo ramo del Parlamento, un nuovo e controverso disegno di legge sulla legittima difesa, che consente, tra le altre modifiche, l’uso delle armi in reazione a rapine nelle ore notturne. Il 4 maggio 2017, con 225 voti favorevoli, 166 contrari e 11 deputati che si sono astenuti, alla Camera dei deputati, tra numerose proteste, si manifestò l'esigenza di una nuova normativa sulla difesa personale.[4] Il giorno seguente tuttavia, vennero annunciate delle modifiche, da parte del segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi[5], in merito alle modifiche degli articoli 52 e 59 approvate alla Camera[6].

Nella successiva XVIII legislatura, è partito dall'altro ramo del Parlamento l'intento di licenziare un testo in proposito: è avvenuto il 24 ottobre 2018 al Senato,[7] che ha riapprovato il testo con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati il 28 marzo 2019. La proposta della Lega Nord è diventata la legge 26 aprile 2019, n. 36, [8] tale norma ha introdotto un ulteriore presunzione di proporzionalità e ha inasprito le pene di cui all'art. 165 del codice penale, accogliendo il precedente principio della difesa delle attività come proposto dalla Lega Nord.[9] La norma è entrata in vigore dal 18 maggio 2019, con la pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Disciplina normativa[modifica | modifica wikitesto]

L'istituto è contemplato all'art. 52 del codice penale italiano, che nella formulazione attuale recita:[10]

«Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.»

Requisiti di applicabilità[modifica | modifica wikitesto]

Il pericolo e la reazione[modifica | modifica wikitesto]

La legittima difesa implica necessariamente un'aggressione e una reazione, sottoposte entrambe a determinate condizioni, ovvero:

  • oggetto dell'offesa deve essere un diritto, qualunque esso sia e di qualsiasi natura (il codice infatti parla genericamente di "offesa");
  • la minaccia al diritto attaccato deve essere contraria all'insieme ordinato e coerente delle norme giuridiche e "ingiusta" pertanto per predefinizione;
  • deve sussistere l'attualità del pericolo: ciò significa che non basta la probabilità di un eventuale accadimento, ma che la situazione di pericolo si stia concretamente verificando. Difatti nell'istante in cui non c'è più Avversità né Pericolo né Rischio di essere Offesi non è più Motivata né Legittimata la reazione QUALE (in Qualità di) Difesa dall'Avversario.

Per quanto riguarda invece la reazione, essa deve essere:

  • "necessaria" per salvare il diritto minacciato;
  • "proporzionata" all'offesa e alla probabilità e permanenza del Pericolo e Rischio di essere offesi.

Il comma 2, invece, prevede una "presunzione di proporzione" tra aggressione e reazione purché si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • ci si deve trovare in uno dei casi previsti dall'articolo 614 del codice penale italiano, ai commi 1 e 2;
  • colui che pone in essere la legittima difesa deve avere il diritto di trovarsi in quel luogo;
  • vi deve essere un pericolo per l'incolumità della persona;
  • la difesa deve essere operata attraverso un'arma o un altro strumento di coercizione legittimamente detenuto da chi la adopera.

Parte della dottrina ritiene che per considerare ammissibile la presunzione di proporzione è necessario che siano presenti anche i requisiti indicati nel comma 1[11]. In assenza di uno di questi elementi è comunque possibile che sia accertata la proporzione fra mezzi di difesa e di offesa. L'onere della prova spetta a chi invoca l'istituto, il quale deve dimostrare che la persona offesa si trovava illegittimamente nella altrui proprietà, che metteva in atto un pericolo per l'incolumità della persona e che non esistevano mezzi alternativi di difesa.

Il principio di proporzionalità[modifica | modifica wikitesto]

Riguardo al principio di proporzionalità, la legge del 2006, modificando l'art. 52 comma 2 del codice penale italiano ha introdotto una presunzione assoluta (iuris et de iure) di proporzione fra difesa e offesa, nei casi di reazione avvenuta durante la commissione di delitti di violazione di domicilio e in presenza di un pericolo di aggressione fisica; al domicilio, inoltre, sono equiparati i luoghi di esercizio di attività economiche[12].

L'esercizio della legittima difesa richiede una valutazione per il singolo caso; ad esempio potrebbe non essere riconosciuta in determinati casi, ad esempio qualora si attacchi con un'arma da fuoco o meno un soggetto alle spalle oppure durante la fuga di una persona che abbia commesso aggressione o violazione di domicilio, poiché in tal caso mancherebbe il requisito del pericolo come rimarcato dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 23 marzo 2011 n. 11610[13].

Cronologia delle innovazioni[modifica | modifica wikitesto]

Versione originaria del 1930[modifica | modifica wikitesto]

Secondo la versione del codice penale Rocco del 1930 la norma disponeva:

«Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.»

La giurisprudenza della Corte di cassazione nel 1994 precisò in tema: «Dal confronto fra la formulazione del codice Rocco – che si riferisce ad una situazione di un pericolo attuale di una offesa – e quella adottata dal codice Zanardelli – nel quale si parlava di respingere una violenza attuale – emerge chiaramente che la nuova previsione è più ampia essendo stato anticipato il momento utile per l’esercizio della difesa legittima: non è necessario, infatti, che sia in atto l’offesa, ma solo il pericolo dell’offesa». [14]

Legge n. 59/2006[modifica | modifica wikitesto]

Con la legge 13 febbraio 2006 n. 59[15] è stato aggiunto un comma recante le disposizioni che seguono:

«Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma (reato di violazione di domicilio, ndr), sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.»

La dottrina più diffusa fra i giuristi interpreta i beni della vita e dell’integrità fisica, nonché delle libertà individuali delle persone presenti nel domicilio, quali unici beni per i quali è esercitabile il diritto di difesa (art. 52, comma 2, lettera a). In modo coerente, l'orientamento giurisprudenziale prevalente interpreta la lettera b ("i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.")[16] come legittima nel caso in cui, "a seguito di un pericolo attuale di offesa a beni patrimoniali, dopo l’invito a desistere, si verifichi un pericolo di aggressione alla persona."[17]

Legge n. 36/2019[modifica | modifica wikitesto]

In base alla legge 26 aprile 2019, n. 36[18] vi è sempre una presunzione di proporzionalità in casi di violazione di domicilio previsti dall'art. 614 del codice penale, quando un individuo usi un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo alla difesa per tutelare i beni e la incolumità personale come delineato dalla legge del 2006.

Nelle ipotesi della difesa domiciliare, viene escluso l'eccesso colposo quando il soggetto agente si trovi in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, ed abbia commesso il fatto per la salvaguardia dell'incolumità propria o altrui. La legge del 2019 estende la presunzione assoluta - e quindi la non punibilità nei casi di violazione dei luoghi in cui si esercitano attività commerciali, imprenditoriali e professionali - ed ha contestualmente aumentato le pene per furto, rapina e violazione di domicilio.[19]In base ad ulteriori modifiche, risulta altresì applicabile la fattispecie scriminante sancita dal secondo comma dell'articolo 55 del codice penale italiano, che punisce l’eccesso colposo nell’utilizzo delle cause di giustificazione,[20] ovvero quando l'aggredito abbia agito trovandosi in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto e/o quando l'aggressore abbia approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la difesa.[21]

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ D. Siciliano, «Al privato onesto un’arma legittima». Una genealogia della legittima difesa a tutela del patrimonio nel sistema giuridico italiano, Questione Giustizia, 14 gennaio 2019.
  2. ^ Pietro Semeraro, Riflessioni sulla riforma della legittima difesa, Cassazione Penale, fasc.3, 2006.
  3. ^ Legittima difesa, la riforma del 2006 ha ampliato il diritto: “Ma andare oltre la legge attuale porta a situazioni rischiose”, su ilfattoquotidiano.it.
  4. ^ Monica Rubino, Ladri in casa la notte, ok della Camera alla nuova legge che amplia la legittima difesa, su La Repubblica, 4 maggio 2017.: i voti favorevoli sono stati quelli del Partito Democratico, di Area Popolare e di Civici e Innovatori, mentre Forza Italia, Lega Nord, M5s, Mdp, Sinistra Italiana e Fratelli d’Italia hanno votato No. Si sono astenuti Psi e Centro Democratico
  5. ^ Legittima difesa, lo stop di Renzi: Correggere la legge, ho dei dubbi, su Rai News, 5 maggio 2017. URL consultato il 12 maggio 2017 (archiviato dall'url originale il 5 maggio 2017).
  6. ^ Armi, utilizzo per legittima difesa. Favorevole o contrario?, su ProVersi, 8 maggio 2017.
  7. ^ Legittima difesa, via libera del Senato. Ecco le principali novità, su lastampa.it.
  8. ^ Enrico Sirotti Gaudenzi, Cristina Paolini, La legittima difesa dopo la riforma, Bologna, Revelino Editore, aprile 2019, ISBN 978-88-32149-13-5.
  9. ^ Legittima difesa extralarge. Ecco le 5 proposte di legge., in Italia Oggi, 17 luglio 2018. URL consultato il 29 ottobre 2018 (archiviato dall'url originale il 15 gennaio 2019).
  10. ^ Articolo 52 codice penale, su brocardi.it.
  11. ^ Pietro Semeraro, Riflessioni sulla riforma della legittima difesa, in Cassazione Penale, vol. 46, n. 3.
  12. ^ Pietro Semeraro, Riflessioni sulla riforma della legittima difesa, in Cassazione Penale, 2006, vol. 46, n. 3.
  13. ^ Legittima difesa e requisito di proporzionalità in caso di violazione di domicilio di Simone Marani, da altalex.com
  14. ^ Cassazione Penale, Sezione I, 21-04-1994, 1995, 1834.
  15. ^ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 51 del 02 marzo 2006
  16. ^ Art. 52 del codice penale italiano, su brocardi.it. URL consultato il 29 ottobre 2018.
  17. ^ F. Chica, Riflessioni sulla proposta di riforma in tema di legittima difesa domiciliare, su filodiritto.com, 26 ottobre 2018. URL consultato il 29 ottobre 2019.
  18. ^ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 102 del 03 maggio 2019
  19. ^ Redazione Altalex, Legittima difesa: la riforma in Gazzetta, su altalex.com, 6 maggio 2019.
  20. ^ Art.55 del codice penale italiano "eccesso colposo", su brocardi.it.
  21. ^ Come introdotto dall'art. 2 comma 1 della legge 26 aprile 2019 n. 36

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

  • Gabriele Marra, Legittima difesa: troppa discrezionalità, in Diritto e Giustizia, 2006;
  • avv. Pietro Semeraro. Riflessioni sulla riforma della legittima difesa, in Cassazione penale, 2006, volume: 46 - fascicolo: 3.
  • Francesco Antolisei, Manuale di Diritto Penale - Parte Generale, sedicesima edizione, Giuffrè Editore, 2003, ISBN 9788814007262.
  • Giorgio Marinucci e Emilio Dolcini, Manuale di Diritto Penale - Parte Generale, Giuffrè Editore, 2004, ISBN 88-14-10668-1.
  • Ferrando Mantovani, Principi di diritto penale, 2ª ed., CEDAM, 2007, ISBN 9788813273347.
  • Giovanni Fiandaca e Enzo Musco, Diritto penale. Parte Generale, settima edizione, Bologna, Zanichelli, 2014, ISBN 9788808421258.
  • Enrico Sirotti Gaudenzi, Cristina Paolini, La legittima difesa dopo la riforma, Revelino Editore, Bologna, aprile 2019, ISBN 978-88-32149-13-5

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]