Presunzione
La presunzione è un istituto giuridico del diritto italiano. È definita come la conseguenza che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto.[1]
Presunzioni legali e presunzioni semplici
[modifica | modifica wikitesto]Su tale argomento, in diritto processuale sia civile sia penale, si è formata una fitta rete di regole legali di valutazione che limitano in un qualche modo il potere del giudice di valutare liberamente le presunzioni. Da queste regole nasce la distinzione tra presunzioni semplici e presunzioni legali.
- Le presunzioni semplici (o praesumptiones hominis) sono quelle che la legge lascia al libero apprezzamento del giudice.[2]
- Le presunzioni legali (o praesumptiones iuris) sono invece quelle il cui valore probatorio è riconosciuto automaticamente dalla legge, senza che il giudice le possa valutare liberamente.[3] A loro volta le presunzioni legali si suddividono a seconda del grado di vincolo in:
- Presunzioni legali assolute (o praesumptiones iuris et de iure), contro cui non è ammessa la prova contraria;
- Presunzioni legali relative (o praesumptiones iuris tantum) contro cui è possibile fornire una prova contraria.
Presunzioni semplici
[modifica | modifica wikitesto]Le presunzioni semplici sono quelle che la legge non stabilisce espressamente, rimettendole al libero apprezzamento del giudice. In tal senso si esprimeva il codice civile del 1865 all'art.1354 "Le presunzioni che non sono stabilite dalla legge, sono lasciate alla prudenza del giudice" e ancora adesso si esprime il codice civile del 1942 all'art. 2729 "Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice". Sono quelle che il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto.
Gli stessi articoli aggiungono: ...il giudice non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Dunque non si tratta di una libertà di apprezzamento senza limiti. La legge esige infatti una particolare cautela nel lasciare entrare nel processo le regole di esperienza con le quali dedurre da fatti noti i fatti ignoti.
Gravi e precise significa infatti che tali regole devono essere serie. Concordanti significa invece che si auspica un concorso di più indizi, non escludendo però che anche una sola presunzione possa bastare al convincimento del giudice.
Presunzioni legali
[modifica | modifica wikitesto]Presunzioni legali sono quelle presunzioni la cui efficacia, o il cui valore, non sono rimesse al libero apprezzamento del giudice, ma sono stabilite direttamente dalla legge. Sono quelle conseguenze che la legge trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto.
Presunzioni nel diritto tributario
[modifica | modifica wikitesto]Nel diritto tributario italiano le presunzioni costituiscono uno degli strumenti principali attraverso cui l’Amministrazione finanziaria può ricostruire la base imponibile in mancanza di prove dirette. Il loro impiego risponde all’esigenza di adattare l’attività accertativa alla concreta realtà economica, spesso caratterizzata da dati contabili incompleti o non attendibili. La disciplina di settore richiama i criteri civilistici della gravità, precisione e concordanza, che delimitano l’ambito di utilizzo delle presunzioni e ne garantiscono la compatibilità con il principio di capacità contributiva.
Evoluzione normativa
[modifica | modifica wikitesto]Prima della riforma dell’imposizione diretta degli anni Settanta, l’ordinamento era improntato a un modello formalistico, nel quale l’accertamento era subordinato alla presenza di violazioni documentali o di elementi probatori diretti, con scarso rilievo per le valutazioni indiziarie. La legge delega 9 ottobre 1971, n.825[4] ha avviato una revisione complessiva del sistema, sfociata nel D.P.R 29 settembre 1973, n 600.[5]
Quest’ultimo decreto ha introdotto un approccio più aderente alla realtà economica, riconoscendo espressamente, all’art. 39, comma 1, lettera d), la possibilità di fondare l’accertamento sull’uso di presunzioni semplici, a condizione che siano gravi, precise e concordanti. L’innovazione ha ampliato i poteri istruttori dell’Amministrazione e ha segnato il superamento del precedente assetto rigidamente documentale.
Orientamenti giurisprudenziali
[modifica | modifica wikitesto]La giurisprudenza di legittimità ha fornito un’interpretazione costante dei criteri che caratterizzano le presunzioni utilizzabili ai fini dell’accertamento tributario. Sono ritenuti:
- gravi, gli indizi dotati di consistenza oggettiva e idonei a resistere a obiezioni alternative;
- precisi, gli elementi specifici e non interpretabili secondo ricostruzioni ugualmente plausibili;
- concordanti, gli indizi non tra loro contraddittori né smentiti da dati certi.
La Corte di cassazione sottolinea la necessità di un esame unitario e non atomistico degli elementi presuntivi, poiché ciascun indizio può trarre forza dagli altri in un quadro valutativo complessivo. È inoltre costante l’affermazione secondo cui la pluralità degli indizi non costituisce un requisito imprescindibile: l’accertamento può poggiare anche su un unico elemento, purché dotato dei caratteri della gravità e della precisione sufficienti a fondare il convincimento del giudice.
Presunzioni giurisprudenziali
[modifica | modifica wikitesto]L'introduzione del comma 5 bis dell'art. 7 D.Lgs.n. 546/1992 ha lasciato invariato il sistema delle presunzioni legali e mutato di poco quello relativo alle presunzioni semplici. Il mutamento di approccio riguarda invece le presunzioni c.d. giurisprudenziali, che sono "quegli orientamenti attraverso i quali i giudici, al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge, si (auto)legittimano ad invertire la regola generale di distribuzione dell’onere della prova, traendo da una ricorrenza nella prassi la regola”. [6] Esse consistono quindi in una manipolazione della distribuzione degli oneri probatori, dato che in questo caso il giudice inverte la regola generale e fa ricadere sul contribuente l'onere. Pur non essendo infatti in presenza di una presunzione legale relativa, egli deve fornire prova idonea a vincere la presunzione. Anche se non trovano riscontro nella legge, esse risultano avere larga applicazione all'interno della prassi giurisprudenziale, che tende ad adottarle in modo relativamente uniforme. La principale criticità però risiede nel rischio di gravare così il contribuente di una probatio diabolica.[7]
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Citato art. 2727 del Codice Civile
- ↑ Art. 2729 del Codice Civile
- ↑ Citato art. 2728 del Codice Civile
- ↑ LEGGE 9 ottobre 1971, n. 825 - Normattiva, su www.normattiva.it. URL consultato il 16 novembre 2025.
- ↑ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600 - Normattiva, su www.normattiva.it. URL consultato il 16 novembre 2025.
- ↑ P. PIANTAVIGNA, Onere della prova nel processo tributario. Cosa ci dice la giurisprudenza, in Fisco 29/03/2024
- ↑ M. VILLANI, F.ATTANASI, Onere della prova nel processo tributario, in Sole 24 ore, 18/05/2023
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
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Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Presunzione / Presunzione (altra versione), in Catholic Encyclopedia, Robert Appleton Company.
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