Riserva di legge
La riserva di legge è l'istituto giuridico in base al quale una determinata materia può essere regolata soltanto dalla legge o da un atto avente forza di legge; ha una funzione di garanzia nei confronti del cittadino, escludendo l'esercizio della potestà regolamentare da parte del governo e interventi in via amministrativa.
In Italia
[modifica | modifica wikitesto]Tipologia delle riserve
[modifica | modifica wikitesto]Nell'ordinamento giuridico italiano, la Costituzione traccia vari tipi di riserva di legge:
- riserva di legge ordinaria: la materia può essere disciplinata dalla legge e da atti aventi forza di legge.
- assoluta: la materia deve essere regolata integralmente dalla legge. Ad esempio l'art. 13.2[1] Cost. ammette restrizioni della libertà personale nei soli casi e modi previsti dalla legge.[2]
- relativa: i principi sono stabiliti dalla legge, riducendo la discrezionalità dell'esecutivo, che però potrà intervenire dettando la disciplina di dettaglio con propri regolamenti. (artt. 97.2[3] e 23[4] Cost.)[2]
- rinforzata: riserve, assolute o relative, dove la Costituzione pone dei limiti alla discrezionalità del legislatore, predeterminando alcuni dei contenuti che la legge deve avere. (art. 16[5] Cost.)
- riserva di legge formale: nella materia può intervenire la legge del parlamento mentre non possono farlo atti aventi forza di legge, come decreti-legge o decreti legislativi, del governo (art. 76[6], art. 77[7] Cost.). Di fatto, poi, le materie disciplinate da riserva di legge formale sono quelle coperte da riserva di assemblea (art. 72.4[8] Cost.). La riserva di legge formale è tipica dei casi in cui si vuole riservare al solo parlamento la possibilità di adottare un determinato atto, ed è dunque soprattutto utilizzata per quanto riguarda gli atti autorizzatori dell'assemblea. Basti pensare alla legge di bilancio, la cui natura autorizzatoria è sottolineata dalla stessa Costituzione all'art. 81[9] Cost. La stessa ratio impone di considerare riserva di legge formale la conversione di decreti legge, così come la delega della funzione legislativa nel caso di adozione di decreti legislativi: infatti, non fosse imposta una simile riserva, si potrebbe in questi casi procedere con atti aventi forza di legge, falsando in modo inaccettabile la natura dei rapporti tra l'esecutivo e il legislativo.
Esistono anche riserve non a favore della legge ordinaria:
- riserva di legge costituzionale (artt. 116[10], 132.1[11], 137[12] e 138[13] Cost.), anch'essa tipica dello Stato costituzionale di diritto
- riserva a favore dei regolamenti parlamentari (art. 64.1[14] Cost.)
- riserva di giurisdizione: il già citato art. 13.2 non ammette alcuna "restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria (...)"; similmente l'art. 15 ammette limitazioni alla libertà e alla segretezza della corrispondenza "soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria".
- riserva di regolamento amministrativo: in Italia è molto rara; ad esempio è prevista dall'art. 17, c. 95, della legge 127/1997, che attribuisce al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la riserva di regolamentazione in materia di titoli di studio e ordinamenti didattici universitari, tant'è che la riforma cosiddetta del 3+2 è stata emanata con D.M. 509/1999, il quale deroga ampiamente ai due precedenti regi decreti già vigenti (1592/1933 e 1269/1938).
La riserva di legge nel diritto penale
[modifica | modifica wikitesto]Il principio di riserva di legge penale è un tipo di riserva di legge tendenzialmente assoluta ed esprime il divieto di punire una determinata condotta in assenza di una legge preesistente che la configuri come reato (art. 25 comma II Cost.)[15]
La funzione della riserva di legge è essenzialmente garantistica, in quanto si vuole garantire che in materia penale le norme vengano emanate dall'organo maggiormente rappresentativo (parlamento).[15]
La riserva di legge deve essere intesa come riserva di legge assoluta anche se in alcuni casi l'apporto da parte di una fonte normativa secondaria è ammessa; ecco perché si preferisce classificarla come riserva di legge tendenzialmente assoluta.
È ammessa quando si limita a specificare dal punto di vista tecnico elementi già contemplati dalla legge; quando viene richiamata dalla legge (il rinvio però deve essere fisso o recettizio; non è ammesso il rinvio mobile); non è ammesso, invece, che la legge consenta alla fonte secondaria di scegliere i comportamenti punibili tra quelli disciplinati dalla legge stessa.
Rientrano nel concetto di legge la legge formale ordinaria, cioè quell'atto normativo emanato dal parlamento ai sensi degli artt. 70-74 Cost. e la legge costituzionale emanata in base al procedimento previsto dall'art. 138 Cost.
La riserva di legge nel diritto tributario
[modifica | modifica wikitesto]La riserva di legge in materia tributaria, sancita all'art. 23 della Cost., è il risultato dell'evoluzione storica del principio del consenso al tributo, o principio di autoimposizione. Le sue origini risalgono all'Inghilterra medievale, dove con la Magna Charta Libertatum del 1215 fu richiesto il consenso dei feudatari per l'imposizione di imposte straordinarie. Tale principio, che non aveva ancora valore democratico, ma rifletteva il potere della nobiltà nei confronti del sovrano, prese il nome di ''no taxation without representation''.[16]
Successivamente, con lo Statutum de tallagio non concedendo (1297) di Edoardo I, il consenso all'imposizione fu esteso a tutti gli uomini liberi e ai tributi ordinari, sancendo così una limitazione del potere del sovrano ad opera del parlamento. Tale principio venne poi fissato nel Bill of Rights del 1689.[17]
Nell'Europa Continentale trovò la sua formulazione più compiuta nell'art 14 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, che riconosce il consenso al tributo come diritto inviolabile dei cittadini.[18]
In Italia, lo Statuto Albertino del 1848 stabilì all'art.30 che ''nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal re''. Questa norma attribuisce al Parlamento una funzione di controllo politico sul potere esecutivo. La riserva di legge, a seguito dell'evoluzione verso lo Stato Parlamentare, assunse progressivamente un valore garantista, di tutela della libertà patrimoniale del cittadino. [19]
L'attuale art. 23 cost. (''Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge'') è il punto di arrivo di questo percorso: da limite politico al potere regio a principio costituzionale di garanzia dei diritti individuali.[20]
L’espressione “in base alla legge” è intesa nel senso di una riserva di legge relativa, che consente alla legge di demandare a fonti secondarie l’attuazione dei principi generali stabiliti dunque, non comprende solo la legge ordinaria, ma anche gli atti aventi forza di legge, come decreti legislativi e decreti-legge, purché nel rispetto dei limiti costituzionali. Questa interpretazione garantisce che la potestà impositiva derivi dalla volontà del Parlamento, in coerenza con il principio di rappresentanza democratica. Secondo la Corte Costituzionale (Sent. n. 4 del 1957) l’art. 23 Cost. tutela la libertà personale e la proprietà privata dei cittadini contro l’arbitrio dell’amministrazione, riconoscendo che ogni limitazione dei diritti individuali richiede il consenso espresso dall’organo rappresentativo. La disposizione assume così una duplice funzione: garantista, a tutela del patrimonio e della libertà personale del singolo, ed istituzionale, quale strumento di democrazia e controllo sull’azione pubblica. [21]
La norma estende la garanzia a tutte le prestazioni imposte: patrimoniali, che comportano una diminuzione di ricchezza, e personali, che incidono direttamente sulla persona, imponendo un comportamento positivo; entrambe accomunate dal carattere della non volontarietà. [22] L’articolo vieta dunque di imporre prestazioni personali o patrimoniali senza una base legale e definisce le condizioni di legittimità dell’imposizione. La legge deve individuare gli elementi essenziali della prestazione, che costituiscono il contenuto minimo riservato alla legge stessa: il soggetto attivo (ente impositore); il soggetto passivo (contribuente); il presupposto d’imposta (fatto economico o giuridico che genera l’obbligazione tributaria); la base imponibile e i relativi criteri; l’aliquota. Tali elementi assicurano certezza del diritto, prevedibilità e imparzialità, in conformità agli articoli 23 e 53 della Costituzione. [23]
L’art. 23 Cost. è strettamente connesso con l’art. 97 Cost., che sancisce il principio del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione, e con l’ art. 53 Cost., che introduce il principio di capacità contributiva (“tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”). L’ art. 23 si rivolge principalmente al legislatore, imponendo che ogni prestazione sia prevista per legge, mentre l’art. 53 pone un limite sostanziale all’imposizione, riferendosi anche al contribuente. Insieme all’articolo 97, formano una base fondamentale dell’imposizione fiscale nell’ordinamento italiano, improntata ai principi di democrazia rappresentativa e garanzia dei diritti individuali. [24]
Decreti legge e legislativi
[modifica | modifica wikitesto]Per ciò che riguarda i decreti legislativi e i decreti-legge, che vengono normalmente utilizzati, parte della dottrina sostiene che le caratteristiche di entrambi questi atti non sono compatibili con la ratio di garanzia della riserva di legge. La dottrina dominante invece annovera senza difficoltà sia il decreto legislativo sia il decreto legge tra le fonti del diritto penale in quanto è lo stesso ordinamento costituzionale che riconosce a questi atti normativi efficacia pari a quella della legge formale ordinaria. Nella stessa direzione è stato sottolineato che nell'ipotesi del decreto legislativo la ratio garantista del principio di riserva di legge è garantito dal fatto che il Parlamento conserva, con la legge di delegazione, l'iniziativa legislativa e l'individuazione delle scelte di politica criminale, mentre nel caso del decreto legge la stessa esigenza di tutela viene soddisfatta attraverso il meccanismo della conversione del decreto in legge.[25]
Più precisamente, decreto legislativo e decreto legge sono entrambi atti aventi forza di legge ed entrambi approvati dal Consiglio dei ministri con la differenza che nel primo caso il decreto deve essere preceduto dalla "legge di delegazione" (emanata dal parlamento). Ciò comporta che il governo prima di emanare un decreto legislativo dovrà fare richiesta al parlamento. Il parlamento in caso di approvazione potrà esporre limiti e tempi che dovranno essere rispettati dal governo, pena la caduta del decreto. In conclusione, il parlamento non si espropria del suo potere (potere legislativo), ma lo delega.[25]
Nel secondo caso, decreto legge, il governo potrà emanare il decreto senza l'approvazione del parlamento, ma ciò può essere fatto solo in casi di urgenza per cui i tempi previsti normalmente sarebbero troppo lunghi. Il governo dunque con il decreto legge interviene immediatamente e senza passare per il parlamento. Entro 60 giorni (dalla data di pubblicazione) il parlamento, dopo aver esaminato il decreto, dovrà decidere se convertirlo o no in legge. Se il parlamento deciderà di non convertire il decreto quest'ultimo cadrà (il parlamento potrà emettere una legge di sanatoria o convalida per disciplinare i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito). Se il decreto verrà convertito avrà efficacia illimitata.[25]
Legge Regionale
[modifica | modifica wikitesto]Non è fonte del diritto penale la legge regionale; se lo fosse verrebbe violato:
- l'art. 3 Cost. che prevede il principio di uguaglianza,
- l'art. 5 Cost. che prevede il principio dell'unità politica dello Stato,
- l'art. 120 Cost. che vieta alle regioni di adottare provvedimenti che possono ostacolare il libero esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini,
- l'art. 117, comma 2 lettera l Cost. che attribuisce la materia penale allo Stato.
La sentenza 487 del 1989 della Corte Costituzionale, inoltre, ha stabilito che solo un organo nazionale è in grado di avere una visione generale dei beni e delle esigenze dell'intera società.
Le Regioni possono intervenire solo quando lo possono fare le fonti subordinate e quando si tratta di cause di giustificazione che, non essendo istituti di diritto penale ma principi desunti dal sistema, non sottostanno ai principi del diritto penale.
Le Consuetudini
[modifica | modifica wikitesto]Per ciò che riguarda le consuetudini, non possono operare né quelle incriminatrici perché violerebbero il principio di legalità, né quelle abrogatrici perché violerebbero la gerarchia delle fonti. Quanto alla consuetudine integratrice, non è ammessa a meno che vi sia una legge a richiamarla.[26]
È, invece, ammesso il ricorso alla consuetudine scriminante. Infatti, le norme che configurano le scriminanti non hanno carattere penale quindi non sono necessariamente subordinate al principio della riserva di legge.[26]
Il principio di legalità
[modifica | modifica wikitesto]La riserva di legge investe, oltre che il fatto, anche la sanzione. Si violerebbe il principio di legalità penale se la legge si limitasse a prevedere il fatto lasciando al giudice la possibilità di scegliere il tipo e/o la durata della sanzione.[27]
Il principio nulla pœna sine lege trova il suo fondamento nell'art. 1 c.p. che stabilisce che nessuno può essere punito con pene che non siano stabilite dalla legge.[27]
A livello costituzionale non vi è nessuna norma che prevede espressamente il principio nulla pœna sine lege; tuttavia l'art. 25 della costituzione stabilisce Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso; è indubbiamente lecito far rientrare in questa previsione anche la pena in senso stretto.
Predeterminazione legale della sanzione non significa, tuttavia, esclusione di ogni potere discrezionale del giudice. La legge, infatti, fissando un minimo e un massimo, dà al giudice la possibilità di esercitare un potere discrezionale nella scelta della quantità di pena da infliggere al reo.
Perché il principio di legalità sia rispettato occorre però che lo spazio edittale oscilli tra un minimo e un massimo ragionevoli.
Anche rispetto alla sanzione, la riserva di legge opera in modo assoluto e coinvolge non solo le pene principali e accessorie ma anche gli effetti penali della condanna.
Rapporto fra la Legge e le fonti di rango inferiore
[modifica | modifica wikitesto]Il problema principale del principio di legalità, nell'aspetto della riserva di legge, è - dunque - il rapporto che la legge ha con una fonte ad essa inferiore (legge o atto integrativo diverso). Tuttavia, se nel caso di un rinvio ad altra fonte legislativa, ai fini della più compiuta descrizione della fattispecie, non crea grandi problemi, il caso è ben diverso se la fonte integrativa è un atto amministrativo (magari già preesistente).
Con riferimento al diritto penale, il problema è così da dividersi:
- Norma penale in bianco (in senso stretto);
- Norma penale integrata
Nel primo caso la legge integra la legge. Nel secondo la norma penale è integrata da un atto non legislativo (regolamento o atto amministrativo). La dottrina e la giurisprudenza in merito hanno percorso un iter molto variegato e mutevole, che è passato - nel caso dell'atto amministrativo - anche per la possibilità di disapplicare l'atto amministrativo da parte del giudice penale, ai sensi della legge di abolizione del contenzioso amministrativo (cioè l'Allegato E, art. 5, della Legge 20 marzo 1865, n. 2248).
Andando al sodo: la legge che rinvia ad un atto della P.A. deve già indicare un insieme di dati sufficienti affinché il rinvio non sia "in bianco", ma delineato il più possibile per creare un aggancio alla realtà, mutevole e diversificata, che è ben più facilmente percepibile dalla P.A. che dal Parlamento, nella sua qualità di organo costituzionale. Esempi sono l'art. 650 c.p. e il richiamo che la legge sugli stupefacenti ad un D.M. per l'identificazione delle sostanze psicotrope. Il margine che bisogna dare alla P.A. è quello specifico della discrezionalità tecnica, ossia la discrezionalità amministrativa che avviene su parametri tecnici legati ad una scienza o ad una disciplina. Deve escludersi, dunque, ogni discrezionalità politica.
Rapporto tra legge e fonti di rango inferiore in ambito tributario
[modifica | modifica wikitesto]Nel diritto tributario, la riserva di legge relativa prevista dall’articolo 23 della Costituzione stabilisce che solo la legge può istituire tributi, mentre le fonti secondarie possono disciplinare esclusivamente aspetti procedurali, come l’accertamento e la riscossione. Le principali fonti di rango inferiore sono i regolamenti, emanati dal Governo o dagli enti locali, che restano comunque subordinati alla legge.
Si distinguono regolamenti autorizzati o delegati, che attuano la legge, e regolamenti subordinati, che operano entro i limiti fissati dalla norma primaria. A essi si affiancano gli atti di soft law (circolari, note, risoluzioni, interpelli), che orientano l’attività dell’Amministrazione finanziaria e il comportamento dei contribuenti, pur non avendo valore vincolante per il giudice.
Lo Statuto dei diritti del contribuente (art. 10, co. 2, l. 212/2000) tutela l’affidamento del contribuente che si conformi a tali indicazioni, escludendo sanzioni e interessi in caso di successiva modifica delle stesse. [28] L’attività regolamentare deve comunque rispettare i principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e capacità contributiva (art. 53 Cost.), nonché i limiti previsti dall’articolo 17 della legge n. 400 del 1988 sulla delegificazione. [29]
Rapporto tra la riserva di legge ex art. 23 Cost. e la potestà normativa degli enti locali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione
[modifica | modifica wikitesto]La riforma del Titolo V della Costituzione non ha modificato la portata dell’articolo 23, che continua a sancire la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte. La Corte costituzionale ha più volte ribadito che, anche nel nuovo quadro autonomistico, il principio di legalità tributaria e il primato della legge statale restano immutati: [30] in assenza di una legge statale di coordinamento della finanza pubblica, le Regioni non possono introdurre nuovi tributi né modificare quelli statali già esistenti, spettando allo Stato la definizione dei principi generali del sistema tributario e dei limiti entro cui può esplicarsi l’autonomia impositiva regionale.
In base all’articolo 119 della Costituzione, le Regioni e gli enti locali possono stabilire e applicare tributi propri “in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”. La legge delega n. 42 del 2009 ha precisato i criteri di esercizio di tale potestà, distinguendo tra tributi propri in senso stretto, istituiti con legge regionale su presupposti non già assoggettati a imposizione erariale, e tributi propri derivati, cioè tributi statali il cui gettito è attribuito alle Regioni, come l’IRAP, sui quali è possibile intervenire limitatamente alle aliquote e alle agevolazioni, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge statale e dal diritto dell’Unione europea.
La fondamentale linea di ripartizione della competenza tra Stato e Regioni in materia di tributi propri è costituita dal principio della “riserva di presupposto” , per il quale le Regioni possono istituire tributi propri, per sé e per gli enti locali, solo se gravanti su presupposti che non sono già assoggettati ad imposizione (erariale, ma anche regionale o locale) sulla base di una legge statale. [31]
La giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto una maggiore autonomia alle Regioni a statuto speciale, che possono introdurre tributi propri anche in assenza della legge di coordinamento, purché rispettino i principi generali del sistema tributario e non determinino duplicazioni d’imposta. Per le Regioni a statuto ordinario, invece, l’autonomia impositiva rimane subordinata al rispetto degli articoli 117 e 119 della Costituzione e dei limiti della legislazione statale di coordinamento.[32]
Nonostante l’intento di rafforzare la responsabilità finanziaria degli enti territoriali, il sistema delineato dalla legge n. 42 del 2009 lascia un’autonomia fiscale limitata. Lo Stato conserva il potere di incidere su basi imponibili e aliquote dei tributi regionali e locali, mentre solo per i tributi propri in senso stretto è escluso ogni intervento statale.[33] In tal modo, il finanziamento di Regioni, Province e Comuni continua a basarsi prevalentemente su compartecipazioni e tributi derivati, e la piena autonomia impositiva degli enti territoriali risulta, di fatto, ancora incompiuta. Come osserva Stevanato, ciò genera un vulnus al principio di responsabilità politica e finanziaria: se le decisioni in materia di prelievo e di spesa sono assunte da livelli di governo diversi, gli enti destinatari del gettito non hanno reali incentivi a contenere la spesa pubblica.[34]
La legislazione europea
[modifica | modifica wikitesto]La legislazione europea in materia penale
[modifica | modifica wikitesto]Per ciò che riguarda le legislazione comunitaria, questa non potrebbe essere considerata legittima fonte di produzione del diritto penale a causa dello sbarramento opposto dal principio della riserva di legge "statale" previsto dall'art. 25, comma 2 della Costituzione. Tuttavia il principio del primato del diritto comunitario fa sì che la norma comunitaria prevalga su quella interna. Peraltro, l'UE può esercitare solo quelle prerogative espressamente o implicitamente attribuitele dai trattati, laddove nessun trattato attribuisce la potestà sanzionatoria in materia penale ad organi comunitari: nessuno Stato ha deciso di limitare la propria sovranità (vd. art. 11 Cost.), intesa qui come monopolio dell'individuazione dei fatti di reato e delle pene ad essi connesse, conferendo tale competenza all'"organizzazione sovranazionale". Infine, anche nell'ipotetico caso che in futuro tale trattato venga stipulato, la ratio storico-istituzionale del Principio di Legalità/Riserva di Legge in materia penale, imponendo che le scelte sanzionatorie più inflittive e lesive della libertà personale dei cittadini (cosa, quando, come punire) vengano assunte dall'organo massimamente rappresentativo della cittadinanza (il Parlamento), entrerebbe in conflitto con l'attuale assetto di poteri degli organi comunitari. Infatti, l'organo comunitario competente alla produzione normativa (mediante regolamenti e direttive) non è il Parlamento Europeo, ma, tendenzialmente, il Consiglio dei ministri, composto, in modo variabile a seconda della materia trattata, dai ministri dei Paesi membri, e quindi da componenti dei loro Esecutivi.
Un'importante decisione della Corte di Giustizia della CEE ha sancito l'obbligo per il giudice di applicare la normativa comunitaria nel caso in cui contrasti con la normativa interna.
Occorre però fare una precisazione: non rispetto a tutte le fonti del diritto comunitario vige il principio del primato del diritto comunitario.
La legislazione europea in materia tributaria
[modifica | modifica wikitesto]Il rapporto fra l’articolo 23 della Costituzione italiana e il diritto dell’Unione Europea è complesso. Questo dipende dal principio del primato del diritto europeo sull’ordinamento interno: i regolamenti e le direttive non sono soggetti al controllo previsto dall’articolo 23 Cost., perché appartengono a un ordinamento autonomo e sovraordinato rispetto a quello nazionale[35].
La Corte costituzionale ha affermato più volte la compatibilità tra la Costituzione e il diritto dell’Unione Europea, in previsione degli articoli 10 e 11 Cost., che prevedono l’adeguamento dell’ordinamento italiano al diritto internazionale generalmente riconosciuto e la possibilità per le nazioni di limitare la loro sovranità in favore della pace e della giustizia fra le Nazioni.[36]
L’art. 117 Cost. stabilisce che il potere legislativo dello Stato e delle Regioni deve essere esercitato nel rispetto del diritto europeo e degli obblighi internazionali. Ciò comporta che anche le Regioni possono dare attuazione ad accordi e direttive europee, entro i limiti delle proprie competenze. Questo conferma la subordinazione del diritto interno a quello sovranazionale.[37]
La giurisprudenza costituzionale nel tempo ha affermato principi giurisprudenziali diversi riguardo al rapporto tra l’articolo 23 Cost. e il diritto comunitario[38]. Con la sentenza n. 183 del 1973[39], la Corte costituzionale ha escluso che l’art. 23 Cost. possa limitare l’applicabilità diretta dei regolamenti comunitari, perché questi appartengono a un ordinamento distinto da quello nazionale. Successivamente, con la sentenza n. 383 del 1998[40], la Corte ha precisato che le direttive europee possono ridurre la discrezionalità dell’amministrazione nazionale, incidendo indirettamente sulla riserva di legge. In ultimo, la giurisprudenza ha poi affermato che le norme comunitarie sono dotate di efficacia diretta e, quindi, possono soddisfare la riserva di legge anche in materia tributaria, perché ritenute conformi alla Costituzione[41]. Ne deriva un progressivo superamento della visione del Parlamento come unico organo legislativo, poiché molte materie - tra cui quella fiscale - sono in parte regolate dal diritto europeo.
In conclusione, in materia tributaria, la riserva di legge continua ad avere finalità di garanzia per i contribuenti, ma può essere soddisfatta anche attraverso fonti dell’ordinamento europeo o internazionale.
Quindi, le norme tributarie comunitarie, pur emanate da organi diversi, sono considerate compatibili con i principi costituzionali italiani, nei limiti stabiliti dai controlimiti.
I regolamenti comunitari
[modifica | modifica wikitesto]I regolamenti comunitari, in quanto obbligatori e direttamente applicabili, impongono al giudice di applicarli e non-applicare la normativa interna.
Le direttive comunitarie
[modifica | modifica wikitesto]Non sono invece direttamente applicabili le direttive, ad eccezione di quelle self-executing che, se non vengono recepite, producono gli stessi effetti dei regolamenti. Per ciò che riguarda i Trattati, sono direttamente applicabili ed efficaci quelle norme che hanno pieno contenuto dispositivo.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Art. 13, c. 2: Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
- ^ a b Mantovani, 2007, p. 14.
- ^ Art. 97, c. 2: I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
- ^ Art. 23: Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
- ^ Art. 16: Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
- ^ Art. 76: L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- ^ Art. 77: Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
- ^ Art. 72, c. 4: La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
- ^ Art. 81: Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
- ^ Art. 116, cc. 3-4: Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
- ^ Art. 132, c. 1: Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
- ^ Art. 137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
- ^ Art. 138: Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
- ^ Art. 64, c. 1: Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- ^ a b Mantovani, 2007, pp. 11-12.
- ^ F. Elefante, Note preliminari in tema di consensualità del tributo e riserva delle prestazioni imposte alla legge, in rivista dell'associazione italiana dei costituzionalisti, n. 4.
- ^ constitutional history of England.
- ^ Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789, art 14
- ^ S. Bartholini, Il principio di legalità dei tributi in materia di imposte, Padova, CEDAM, 1957.
- ^ Costituzione Della Repubblica Italiana, art. 23
- ^ G. GAFFURI, Diritto tributario parte generale e parte speciale, Vicenza 2016.
- ^ M.V. SERRANO’, La riserva di legge tributaria ed il consenso al tributo,Torino 2008.
- ^ A. GUIDERÀ, Riserva di legge e indisponibilità del tributo.
- ^ P. BORIA, La dialettica costituzionale del fenomeno tributario, in Diritto e pratica tributaria, n. 5/2004, 01 ottobre 2004.
- ^ a b c Mantovani, 2007, pp. 17-18.
- ^ a b Mantovani, 2007, pp. 12-14.
- ^ a b mantovani, 2007, pp. 3-7.
- ^ Capitolo I, *Le fonti e l’efficacia delle norme tributarie*, Giappichelli. Testo disponibile al sito: PDF.
- ^ A. Di Pietro, «Regolamenti, le circolari e le altre norme amministrative per l'applicazione della legge tributaria», in *Trattato di diritto tributario*, a cura di A. Amatucci, Padova, 1994, p. 626.
- ^ Vito Scalinci, «Riserva di legge e primato della fonte statale nel "sistema" delle autonomie fiscali», in Rivista di diritto tributario, 2004, vol. 11, pp. 233 ss.
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Voci correlate
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