Esercizio di un diritto

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L'esercizio di un diritto, Nel diritto penale italiano, è una causa di giustificazione prevista dal codice penale italiano.

Normativa[modifica | modifica wikitesto]

Ai sensi dell'art. 51 del codice penale: " L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità". Non può quindi essere punito chi nell'esercizio di un diritto, compia atti o fatti che integrino una fattispecie preveduta dalla legge come reato.

Un'applicazione che ha tratto ispirazione dalla massima facente parte del diritto romano, dal latino qui iure suo utitur, neminem laedit (lett. Colui che esercita un proprio diritto, non lede nessuno). Infatti la ratio della non punibilità va ricercata nel principio di non contraddizione dell'ordinamento giuridico che non può concedere la facoltà di agire e al tempo stesso vietare l'esercizio di quella stessa facoltà.

La minaccia dell'esercizio di un diritto può essere considerata violenza, in caso questo diritto venga prospettato con il fine di ottenere vantaggi ingiusti. Questo è stabilito dall'art. 1438 del Codice civile italiano.

Analisi[modifica | modifica wikitesto]

Questa esimente è una delle più controverse sotto il profilo dell'applicazione, poiché l'art. 51 non indica quando la norma su cui si fonda il diritto debba ritenersi prevalente rispetto alla norma penale incriminatrice. Il problema sorge perché in taluni casi è la norma penale ad avere prevalenza sulla norma che fonda il diritto esercitato. Infatti, perché tale norma possa operare, non è sufficiente che si attribuisca un diritto ma è necessario, allo stesso tempo, che possa essere esercitato mediante l'azione arrecante reato. Si può prendere in esame il caso di un giornalista che, nell'esercizio del diritto di cronaca, abbia anche leso l'onore di una persona. Entrambi sono diritti garantiti dall'ordinamento, ma confliggono nel momento in cui si debba valutare a quale di essi vada la prevalenza e a quale di essi avrebbe dovuto darla l'agente nel momento dell'azione.

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

  • Semeraro Pietro, L'esercizio di un diritto, ed. Giuffrè, Milano, 2009.
  • Francesco Antolisei, Manuale di Diritto Penale - Parte Generale, sedicesima edizione, Giuffrè Editore, 2003, ISBN 9788814007262.
  • Giorgio Marinucci e Emilio Dolcini, Manuale di Diritto Penale - Parte Generale, Giuffrè Editore, 2004, ISBN 88-14-10668-1.
  • Ferrando Mantovani, Principi di diritto penale, 2ª ed., CEDAM, 2007, ISBN 9788813273347.
  • Giovanni Fiandaca e Enzo Musco, Diritto penale. Parte Generale, settima edizione, Bologna, Zanichelli, 2014, ISBN 9788808421258.

Testi normativi di riferimento[modifica | modifica wikitesto]

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

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