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Legittima difesa

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La legittima difesa, in diritto, è un istituto giuridico previsto da vari ordinamenti giuridici, che riconosce il principio della difesa personale, generalmente con finalità di tutela.

La ragione dell'istituto è probabilmente ispirata al brocardo latino vim vi repellere licet e la ratio va individuata nella prevalenza attribuita, in un atto di autodifesa, all'interesse dell'ingiustamente aggredito piuttosto che all'interesse dell'aggressore.

Sulla scorta di una radicata elaborazione etico-filosofica[1], ciò che la legge invece non ammette "è la negazione del valore della persona che delinque in quanto uomo, e perciò l’inflizione di lesioni fisiche significative in un contesto di mera offesa al patrimonio. Questo è coerente – tra l’altro – con la disciplina civilistica del possesso: la quale, incentrandosi sulla rilevanza in sé dello spoglio violento o clandestino, è ordinata ad evitare il più possibile, come si suol dire, che cives ad arma ruant".[2].

Diritto internazionale

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Lo stesso argomento in dettaglio: Legittima difesa (diritto internazionale).

Esso è stato codificato nell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, che rappresenta l’eccezione fondamentale al divieto dell’uso della forza contenuto nell’art. 2, par. 4 della medesima Carta: "una delle manifestazioni più significative dell’attuale fase evolutiva del diritto internazionale è rappresentata dall’espansione del diritto di legittima difesa, individuale e collettiva, rispetto alle interpretazioni dell’art. 51 della Carta prevalenti sino agli inizi degli anni ’90"[3].

Legislazioni statali

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L'istituto della legittima difesa è previsto dall'art. 20 del codice penale cinese (in vigore dal 2020). La legge prevede alcuni requisiti di applicabilità, come sd esempio il principio di proporzionalità nell'utilizzo della forza per respingere aggressioni all'incolumità personale.

Città Del Vaticano

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Secondo il diritto canonico, la legittima difesa viene definita un "grave dovere" da parte del credente nell'enciclica "Evangelium vitae" (cfr. punto 55[4]), che però non costituisce un'eccezione alla proibizione di non uccidere un innocente (Catechismo 2263).[5]

In Germania secondo le previsioni dello Strafgesetzbuch (il codice penale tedesco) si cui agli artt. 32 e 33 è ritenuta legittima qualora sia necessaria per respingere da sé o da altri un attacco presente, ma non si prevedono requisiti ulteriori, ed è escluso dalla punibilità chi agisca per turbamento, paura o panico.

Lo stesso argomento in dettaglio: Legittima difesa (ordinamento italiano).

È un istituto previsto dall'articolo 52 codice penale italiano annoverato tra le cause di giustificazione; non si prevede però, tra le cause di non punibilità, un eventuale uso eccessivo della forza, ovvero se ciò sia dovuto a colpa del soggetto agente.[6]

La materia è disciplinata, oltre che da vari principi giuridici e precedenti del common law, come ad esempio nel caso dell'omicidio del fantasma di Hammersmith, anche da alcune norme quali il Criminal Law Act del 1967, dal Criminal Damage Act del 1971 e dal Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012, che ha introdotto alcune limitazioni.

L'istituto è regolato dall'art. 37 del codice penale della federazione russa, che tratta di presupposti e limiti per l'applicazione, tra cui il fatto che la legittima difesa sia applicabile solo se l'individuo che la invochi non abbia provocato l'aggressione stessa dalla quale ci si difende.

Stati Uniti d'America

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Poiché non esiste una legge federale in tema, la disciplina normativa varia in ogni Stato federato degli Stati Uniti, tuttavia secondo la dottrina giuridica sono considerati universali alcuni principi giuridici come quello della stand-your-ground law che consente l'uso della forza per difesa personale senza prima tentare la fuga in situazione di aggressione (duty to retreat) e, nel caso della difesa domiciliare, la "dottrina del castello" (castle doctrine) che ritiene legittimo l'uso della forza per respingere le aggressioni nelle abitazioni private, assieme alla ricorrenza di alcune situazioni come illiceità dell'aggressione e pericolo per la propria incolumità.

  1. S. Morandini, Legittima difesa: un punto di vista morale, Questione Giustizia, 28 gennaio 2019.
  2. Donato Carusi, A proposito di legittima difesa, in "il Mulino, Rivista bimestrale di cultura e di politica", 3/2004, pp. 592-593, doi: 10.1402/13438, che prosegue ricordando come "le reazioni difensive «sproporzionate» non vanno esenti da responsabilità civile e penale; e tuttavia – val la pena ricordare – è egualmente prevista entro certi limiti, per queste ipotesi, un’attenuazione delle misure sanzionatorie (c.d. eccesso colposo)".
  3. Daniele Cabras, Il "ripudio della guerra" e l'evoluzione del diritto internazionale, in "Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale" 2/2006, pp. 297-322, doi: 10.1439/22230.
  4. Lettera Enciclica "Evangelium Vitae", su vatican.va.
  5. Catechismo della Chiesa Cattolica, su vatican.va.
  6. Davide Piancone, Legittima.difesa ed eccesso colposo: cosa dice la legge?, su stradeonline.it, 27 ottobre 2015.

Voci correlate

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Controllo di autoritàThesaurus BNCF 20796 · LCCN (EN) sh85119729 · BNF (FR) cb11950787q (data) · J9U (EN, HE) 987007529406705171 · NDL (EN, JA) 00576214
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