Condominio

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Il condominio[1], secondo la legge italiana, è una figura particolare di comunione (forzosa) determinata da una situazione di fatto.

Nel condominio si hanno proprietà private inscindibilmente connesse a parti di proprietà comune, con le seconde al servizio delle prime e con le prime che non potrebbero esistere senza la presenza delle seconde.

Condominio in Atene, Grecia

Il diritto romano conosceva una proprietà privata ereditata dal genitore e rimasta indivisa tra i fratelli (consortium). In età classica si sviluppò il concetto di proprietà comune di divisione pro quota con ripartizione proporzionale dei diritti e degli obblighi con forme di tutela analoghe al diritto moderno (rei vindicatio partiaria).

Disciplina e caratteristiche dell'istituto

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Il condominio è disciplinato dal codice civile italiano nello specifico dagli articoli che vanno dal 1110 al 1139 (libro III titolo VII della comunione) e dagli articoli che vanno dal 61 al 72 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Alcuni risultano essere basilari per la gestione:

codice civile:


1117

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri(5), i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune(8);

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.


1118

Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene.

Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.

Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.

Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.


1119

Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.


1123

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio [1117, 1122], per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno [1118 2; 68], salvo diversa convenzione.

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità [1124-1126; 63]

1124

Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono(2). La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.

Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.


1125

Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali(1) dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.


1126

Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini(2), quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno [68].


1129

Quando i condomini sono più di otto(2), se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario.

Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata(4).

L'assemblea può subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato(5).

L'amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l'assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all'importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'amministratore sia coperto da una polizza di responsabilità civile professionale generale per l'intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell'impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio.

Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.

In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.

L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio(6); ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.

Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso(8), anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.

La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina(10) oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria e in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo di rivalsa nei confronti del condominio che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.

Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:

  1. 1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
  2. 2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;
  3. 3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
  4. 4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;
  5. 5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
  6. 6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;
  7. 7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);
  8. 8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo.

In caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato.

L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV [1703 ss.].

Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.


1130

L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:

  1. 1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo 1130 bis e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
  2. 2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;
  3. 3) riscuotere i contributi(3) ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
  4. 4) compiere gli atti conservativi(4) relativi alle parti comuni dell'edificio;
  5. 5) eseguire gli adempimenti fiscali;
  6. 6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;
  7. 7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;
  8. 8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio;
  9. 9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
  10. 10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.


1130 bis

Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L'assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese(2). Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.

L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio(3) composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo.


1131

Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.

Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio [1117]; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.

Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.

L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato [1129] ed è tenuto al risarcimento dei danni [64].


1133

I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri [1130, 1131] sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'articolo 1137.


1135

Oltre quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede:

  1. 1) alla conferma dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione;
  2. 2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
  3. 3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione;
  4. 4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti;

L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.

L'assemblea può autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato.


1136

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio [1129].

Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117 quater, 1120, secondo comma, 1122 ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.

Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122 bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.

L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore [66, 67].


1137

Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire(3) l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria(5).

L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I del Codice di procedura civile


1138

Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni [1117] e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione [68, 72].

Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.

Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107.

Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 [72, 155].

Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.


1139

Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale [1100 ss.; 61, 62].


Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie[2]

61

Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'art. 1136 del codice, o è disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.


62

La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'art. 1117 del codice.

Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell'art. 1136 del codice stesso.


63

Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.

In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.

Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.


66

L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.

L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa(1). In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.

L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi.

Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.


67

Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.

Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice.

Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.

Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii. L'amministratore riferisce in assemblea.

All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.

L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.

Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all'articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario.

Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale.


68

Ove non precisato dal titolo ai sensi dell'articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.

Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare.


69

I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:

  1. 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
  2. 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.

Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali.


71

Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:

  1. a) che hanno il godimento dei diritti civili;
  2. b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
  3. c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  4. d) che non sono interdetti o inabilitati;
  5. e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
  6. f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  7. g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.

Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.

La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.


72

I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69.

Le figure chiave nel condominio

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A causa di una certa "superficialità legislativa" le figure chiave del condominio sono spesso appena accennate dal legislatore ma si sono gradualmente composte con il tempo tramite la giurisprudenza, andiamo a vedere le principali:

Condomine o condomino

Possiede questo titolo solo chi è proprietario o usufruttuario di una proprietà privata interna al condominio, non va confuso con l'inquilino o con il conduttore.

Il condomino può essere:

- soggetto singolo

- soggetto plurimo, ossia composto da più comproprietari di una singola proprietà privata, per cui se 5 soggetti condividono una proprietà, essi non saranno 5 condomini ma rappresenteranno ciascuno 1/5 di un condomino, il che vorrà dire che nelle votazioni assembleari essi non rappresenteranno 5 teste ma 1 testa sola

- soggetto giuridico, quindi una società o un ente, uno dei più grandi condomini in Italia è ad esempio ATER (Azienda territoriale per l’edilizia residenziale) che è un ente pubblico economico

Assemblea

L'insieme di tutti i condòmini compone l'assemblea la quale decide in apposita riunione sul da farsi in merito alla cosa comune, il metodo decisionale sarà quello del voto sull'ordine del giorno, l'assemblea è sovrana a meno che non deliberi contro legge.

Amministratore

La figura dell'amministratore viene spesso travisata, egli non è il "capo" ma fatta eccezione per le urgenze e l'assolvimento degli obblighi di legge, egli è l'esecutore delle decisioni prese dall'assemblea, a rimarcare il fatto della sovranità dell'assemblea, sta la possibilità che durante la riunione assembleare l'amministratore possa essere assente, un fatto logicamente estremo ma assolutamente legale.

A partire dalla riforma del 2012/13 questa figura ha assunto finalmente il contorno di un professionista, tanto che esso non fa più riferimento alla gestione del "buon padre di famiglia" ma al contratto di mandato inerente la professione.

A partire dal 2012/13 l'obbligo di rendicontazione annuale, le indicazioni più stringenti in merito alle caratteristiche che un rendiconto deve avere (art 1130 bis) oltre al fatto che dal 2008 il condominio è divenuto sostituto d'imposta e quindi soggetto ad una serie di adempimenti fiscali, hanno notevolmente cambiato tale soggetto. Pur rimanendo obbligatorio il solo diploma di scuola secondaria, è ormai chiaro che oggi a livello pratico, chi decide di intraprendere questo mestiere, deve necessariamente essere munito di una laurea; il problema è che al momento non esiste un corso di laurea specifico, quello che più si avvicina è la Laurea in Gestione d'Impresa L-18 con indirizzo immobiliare. In alternativa si dovrà avere una laurea in legge poi completata da corsi di ragioneria e fisco o al contrario bisognerà avere una laurea in economia poi completata da una forte infarinatura giuridica.

Visto l'andazzo sempre più complesso della materia condominiale, sta gradualmente sparendo la figura dell'amministratore "solitario" in favore di veri e propri studi professionali composti da più soggetti specializzati in vari settori.

Gli obblighi cui l'amministratore deve adempiere si ritrovano negli articoli 1129, 1130, 1130 bis.

Le caratteristiche che un amministratore deve avere per poter esercitare questa professione sono invece elencate nell'art 71 delle disp. att. c.c. due dei requisiti obbligatori, nello specifico F e G vengono a decadere se a svolgere il ruolo di amministratore è un condomino nel suo stesso stabile.

Referente condominiale

L'amministratore è obbligatorio quando una volta ufficializzato il condominio, si prende atto che la sua assemblea è composta da un numero di condòmini pari o superiore a 9.

Sotto tale cifra il condominio può fare a meno di un amministratore, ma dovrà avere per forza un soggetto di riferimento che rappresenterà il condominio quando questo dovrà interfacciarsi con soggetti terzi, ossia il referente condominiale. In linea teorica esso dovrebbe essere solamente un rappresentante che detiene la documentazione condominiale, per cui in caso di responsabilità legali egli le dovrebbe condividere equamente con gli altri condòmini, ma la cosa non è molto chiara a livello giuridico e tale interpretazione sta gradualmente prestando il fianco a fatti oggettivi che rendono il referente inevitabilmente più responsabile degli altri condòmini in merito ad eventuali mancanze verso la legge da parte del condominio, allo stesso tempo egli non ha i poteri che detiene un amministratore in determinate circostanze.

Pur essendo quindi una possibilità usata nei condominii piccoli per risparmiare (spesso a farlo è un condòmino) mettendosi nel contempo al riparo da eventuali responsabilità e problemi legali, in realtà questa figura risulta alquanto indefinita e chi assume tale incarico si mette spesso inconsapevolmente in una situazione spinosa che sarebbe preferibile evitare.

Il consiglio di condominio

Sopra le 12 unità immobiliari l'articolo 1130 bis c.c. prevede la facoltà da parte dell'assemblea di poter nominare il consiglio di condominio, esso sarà composto da almeno 3 soggetti, la funzione di tale figura sarà quella di controllo sull'operato dell'amministratore ma nulla di più

citazione

"L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo."

Il problema è che frequentemente i consiglieri vengono confusi con la figura del referente o con quella del rappresentante di condominio nel super-condominio figure che hanno funzioni e responsabilità ben differenti


Il rappresentante di condominio nel super- condominio

Con la riforma del 2012-13 si è creata la figura del super-condominio o condominio complesso, contemplata dall'articolo 1117 bis.

Si parla di super-condominio quando si hanno più condominii che condividono parti comuni, a gestire queste parti comuni sarà un ente apposito ossia il super-condominio. Si è però palesato presto un problema non indifferente, in alcuni super-condominii il numero di condòmini avrebbe dato luogo a riunioni assembleari oceaniche e di difficile gestione.

Per ovviare al problema si è deciso che nel caso l'assemblea super-condominiale fosse composta da un numero di condòmini pari o superiore a 61 si dovesse creare un apposita assemblea composta da soli rappresentanti di condominio nel super-condominio.

Ciascun rappresentante viene scelto ed eletto da e tra i condomini componenti l'assemblea condominiale di ciascun condominio coinvolto nel super-condominio, il problema è che il quorum richiesto per tale elezione risulta essere difficilmente raggiungibile, si parla dei 2/3 dei millesimi dell'edificio, il che provoca spesso problemi ulteriori oltre al rifiuto da parte dei condomini, in quanto questa carica ha un effettivo valore di rappresentanza legale. In effetti tale figura è soggetta al vincolo di mandato per cui deve rispondere del suo voto all'assemblea condominiale che essa rappresenta durante la riunione assembleare super-condominiale. Tale figura ha per altro un potere decisionale non di poco conto, visto che voterà in merito alla gestione ordinaria del super-condominio nella quale è compresa l'approvazione del rendiconto e la nomina dell'amministratore del super-condominio.

Sovente a fare il rappresentante di condominio nel super- condominio è l'amministratore del singolo condominio, ma tale pratica è stata interpretata giuridicamente scorretta, in quanto nell'articolo di riferimento ossia il 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile si afferma che

citazione

"Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii."

Pare quindi implicitamente sicuro che queste due figure debbano essere svolte da due persone distinte, ma le responsabilità sopra riportate portano con una certa frequenza all'evitamento di questa carica da parte dei condòmini.

Regolamento condominiale

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Come indicato dal primo comma dell'articolo 1138 del Codice Civile, quando i condomini siano dieci o più, è obbligatorio redigere il regolamento condominiale. Esso deve contenere le norme relative alla ripartizione delle spese, all'uso delle cose comuni, alla tutela del decoro e all'amministrazione dell'edificio. Si distinguono regolamenti di tipo contrattuale o assembleare. Nel caso di regolamento condominiale contrattuale, il documento nella quasi totalità dei casi è stato predisposto dal costruttore dell'immobile o del gruppo di immobili e depositato da un notaio per la trascrizione presso la locale conservatoria dei registri immobiliari (presso il catasto), ma esso può anche essere adottato all'unanimità.

Il regolamento contrattuale si differenzia dal regolamento non contrattuale (o assembleare cd approvato a maggioranza) in quanto può contenere limitazioni al diritto di proprietà di alcuni condomini, costituzioni di servitù, assegnazione o destinazioni d'uso di parti comuni a un numero ristretto di condomini o per finalità ben definite (ad es. destinazione dell'abitazione per il portiere). Le norme di tale documento possono essere modificate solo con il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio; quando si acquista una proprietà nel condominio retto da tale tipo di regolamento, lo stesso viene automaticamente accettato dal neo-acquirente, in quanto trascritto presso la conservatoria.

Il regolamento predisposto dall'originario proprietario e/o costruttore dell'edificio è vincolante per gli acquirenti delle singole unità abitative solo se il relativo acquisto è fatto in epoca successiva alla predisposizione del regolamento stesso: infatti se nell'atto di acquisto fosse previsto l'obbligo di rispettare il regolamento da redigersi in futuro risulta evidente che viene a mancare uno schema negoziale definitivo; in quest'ipotesi diventa suscettibile di essere compreso per comune volontà delle parti nell'oggetto del contratto, pertanto il regolamento può vincolare l'acquirente solo se, successivamente alla sua redazione, vi presti volontaria adesione.[3] Il regolamento approvato dall'assemblea di condominio con maggioranza qualificata, invece, può contenere solo norme che regolano la vita comune dei partecipanti al condominio, ossia non può limitare l'esercizio libero del diritto di proprietà da parte dei condomini (ad esempio il regolamento contrattuale originario può vietare la destinazione d'uso degli appartamenti per attività commerciali; ma non a seguito di una modifica dello stesso approvata a maggioranza).

L'articolo 1138 del Codice Civile dispone che le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.[4][5][6]

In merito alla disciplina sugli animali domestici bisogna distinguere il caso in cui tale divieto sia inserito in un regolamento assembleare[7], da quello in cui è inserito in un contratto a scopo di locazione.[8]

Gli organi del condominio sono l'amministratore di condominio e l'assemblea di condominio. Il condominio sorge automaticamente quando in un edificio i proprietari sono o diventano due o più (es. l'originario unico proprietario vende un edificio a due acquirenti).

Si parla di condominio minimo quando i condomini sono due.[9] Il primo comma dell'articolo 1129 c.c. stabilisce che se i condòmini sono più di otto, è obbligatoria la nomina di un amministratore; non sono previste sanzioni in caso di inadempienza a questa norma, se non la possibilità della nomina di un amministratore giudiziario, a opera del Tribunale, su istanza anche di un solo condomino. Se i proprietari non sono più di otto, possono provvedere direttamente alla gestione.

Si parla di supercondominio quando vi è una pluralità di strutture singolarmente identificabili come singoli condomini e con parti in comune tra di esse. Non sempre è facile distinguere la natura giuridica dell'edificio perché spesso pur essendo in una realtà di supercondominio, l'intera struttura viene amministrata come singolo condominio, creando non pochi problemi di logistica e di disciplina giuridica applicata.[10]

Amministratore

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Lo stesso argomento in dettaglio: Amministratore di condominio.

L'amministratore è l'organo che esegue le deliberazioni dell'assemblea, riscuote i contributi dai condomini ed eroga le spese occorrenti per la gestione e la manutenzione, redige il rendiconto annuale (Bilancio condominiale), rappresenta il condominio nei procedimenti giudiziari nei quali è parte, compie gli atti conservativi relativi alle parti comuni, esegue adempimenti fiscali, cura la tenuta dei diversi registri (di anagrafe condominiale, dei verbali dell'assemblea, di nomina e revoca dell'amministratore e di contabilità). Il comma 10 dell'articolo 1129 prevede che l'incarico abbia durata di un anno e si intenda rinnovato per eguale durata. La revoca può avvenire in ogni momento in ogni momento, salvi i danni. La durata annuale a seguito della riforma del 2012 ha portato ad interpretazioni distinte; l'interpretazione più conforme agli interessi della compagine assembleare vuole costante la durata annuale dell'incarico.[11] Nomina, revoca e determinazione della retribuzione dell'amministratore vengono approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio> (art. 1136 2° comma) anche per delega.

La legge 220/2012 ha introdotto la possiiblità della revoca giudiziale degli amministratori: l'amministratore può essere revocato dal tribunale ordinario, su istanza di almeno un condomino, quando:

  1. non renda il conto per due anni consecutivi. Tale periodo di tempo, pacificamente accettato prima della riforma del 2012, è oggetto di ambiguità nel nuovo testo[12], nel senso che possa essere identificato e ridotto alla durata dell'esercizio annuale[senza fonte];
  2. esistano fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione, circostanziati in modo non esaustivo e non tassativo dalla legge[12][13], dei quali si ha un esempio quando l'amministratore, ricevuto un atto di citazione, non ne informa tempestivamente l'assemblea dei condomini.
Lo stesso argomento in dettaglio: Assemblea di condominio.

L'assemblea di condominio, nell'ordinamento giuridico italiano, è l'organo deliberante del condominio, disciplinato dagli art. 1135, 1136 e 1137 del codice civile italiano. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i condomini, che devono essere avvisati in maniera certa almeno 5 giorni prima, attraverso posta raccomandata o mail certificata. La riforma del 2012 all'articolo 66 disp.att. cc. ha formalizzato le modalità di convocazione (raccomandata, PEC o fax) eliminando finalmente le incertezze in materia. L'assemblea decide sul regolamento di condominio, sulla nomina dell'amministratore, sulla gestione ordinaria e straordinaria del condominio. L'assemblea si esprime a doppia maggioranza (millesimi e teste), che può variare a seconda di quello che viene votato.

Obblighi fiscali

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Lo stesso argomento in dettaglio: Bilancio condominiale.

Il condominio in quanto sostituto d'imposta è tenuto a importanti adempimenti fiscali: effettuare e versare ritenute di acconto ogni qualvolta corrisponda compensi in denaro o in natura soggetti alle ritenute stesse con rilascio della relativa certificazione, nonché presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770). È pertanto necessario che il condominio abbia un codice fiscale. Questo deve essere richiesto dall'amministratore all'Agenzia delle entrate presentando i suoi dati personali e il verbale dell'assemblea in cui risulta la sua nomina. In caso di sostituzione dell'amministratore del condominio sarà cura del nuovo rappresentante comunicare la variazione.

L'obbligo di effettuare le ritenute si verifica, ad esempio, in caso di corresponsione di somme o valori che costituiscono redditi di lavoro dipendente, come quelli pagati al portiere dello stabile o all'incaricato della pulizia, se quest'ultimo ha un rapporto di lavoro dipendente, ovvero in caso di pagamenti di somme o valori che sono redditi di lavoro autonomo, come quelli pagati all'amministratore stesso (anche se a titolo di rimborso forfettario di spese), o sulle corresponsioni di compensi relativi a contratti di appalto di opere e/o servizi. Per i condomìni, con non più di otto condòmini, privi di amministratore, le ritenute dovranno essere effettuate da uno qualunque dei condòmini. Egli, utilizzando il codice fiscale del condominio, provvederà ad applicare le ritenute alla fonte, a effettuarne i relativi versamenti e a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta per le ritenute, i contributi e i premi assicurativi.

Diversamente, per i condomini con più di otto condòmini, per i quali c'è l'obbligo di nominare l'amministratore e per quelli con non più di otto condòmini che hanno provveduto a nominare l'amministratore, il soggetto normalmente incaricato dal condominio a porre in essere gli adempimenti delle funzioni di sostituto d'imposta è l'amministratore, già tenuto a comunicare gli acquisti effettuati nell'anno solare e i dati dei relativi fornitori nonché, in forza di altre disposizioni di legge a eseguire gli adempimenti previsti in materia contributiva nei confronti degli istituti previdenziali. Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate possono, inoltre, richiedere agli amministratori di condominio dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale. L'obbligo di effettuare le ritenute si applica anche al supercondominio e al condominio parziale.

In tali ipotesi, ove sia ravvisabile una gestione autonoma delle parti interessate tale da richiedere adempimenti nettamente separati da quelli assolti dal condominio generale, il supercondominio e il condominio parziale rilevano come distinti sostituti d'imposta e hanno l'obbligo di richiedere un proprio codice fiscale.

Gli obblighi di sostituzione d'imposta, invece, non si applicano:

  • alle comunioni ereditarie sugli immobili anche quando più coeredi sono comproprietari in parti uguali dell'intero stabile;
  • alle comunioni diverse da quelle che si costituiscono forzosamente sulle parti comuni degli edifici.

Infatti, in entrambi i casi, non si è di fronte a più proprietari di diverse unità, così da avere delle parti comuni a tutti, bensì a una pluralità di soggetti indistintamente proprietari di tutto lo stabile, ivi comprese le parti comuni.

Ripartizione delle spese

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Le spese condominiali sono distinte in: ordinarie (pulizia delle scale, ascensore, giardino, portineria, illuminazione delle parti comuni, vuotatura fosse biologiche e pulizie degrassatori, riscaldamento centralizzato) e straordinarie (rifacimento del tetto e dei solai, tinteggiatura della facciata del palazzo). Se il contratto di locazione non prescrive altrimenti, sono a carico degli inquilini gli oneri per la manutenzione ordinaria, sono a carico dei proprietari gli oneri per la manutenzione straordinaria.

Ogni voce di spesa può essere teoricamente ripartita fra i condomini secondo una tabella millesimale dedicata.
Un'apposita tabella millesimale per la ripartizione delle spese (ordinarie e straordinarie) di riscaldamento può eventualmente computare il fatto che il condomino sottoutilizza l'impianto condominiale, fino al caso limite di disporre di un contatore e allacciamento proprio non condominiale, tale da azzerare completamente l'obbligo di compartecipazione a tale tipo di onere.

Deve pagare le spese di manutenzione straordinaria dell’edificio chi era condomino al momento della delibera assembleare ha disposto l’esecuzione dei lavori anche se dopo ha venduto l'appartamento[14].

Spese per riscaldamento

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Il riscaldamento è spesso una delle voci di spesa più rilevanti. Se il riscaldamento condominiale è centralizzato, l'installazione di un contabilizzatore permette di ripartire parte delle spese in base ai consumi effettivamente registrati per ogni unità immobiliare, anziché in base ai millesimi di riscaldamento. Risulta perciò illegittima una suddivisione di tali oneri alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari[15].

In questo modo si incentiva un uso responsabile e l'iniziativa dei singoli, in tema di risparmio e di efficientamento energetico negli immobili.
Il D.P.R. 412/1993 introduce una suddivisione dei comuni italiani in sei fasce climatiche, con limiti di orario per il funzionamento delle caldaie condominiali a riscaldamento centralizzato.

Tali limiti orari non si applicano negli impianti condominiali con termoregolatori e contabilizzazione del calore (art. 9, comma 2 e 6).
Negli immobili dati in affitto, questo aspetto rischia di azzerare il risparmio energetico e di aumentare il contenzioso fra inquilini e proprietari, chiamati dalla legge a pagare in solido quando il condomino è moroso.

La termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore sono obbligatorie in tutta la UE in base alla direttiva 2012/27/UE art. 9 (anticipata per il settore residenziale dalla Direttiva 2010/31/UE «EPBD recast»), entro il 30/06/2017: l'Italia ha recepito la direttiva con decreto Lgs. n. 102 del 4 luglio 2014, aggiornato con il d.lgs. 141 del luglio 2017, che impone nei condomini con impianti di riscaldamento centralizzato in tutta Italia l'obbligo di installazione di termovalvole e contabilizzatori di calore entro il 30 giugno 2017. A ciò si aggiungono e sovrappongono precedenti norme regionali, come quelle di Piemonte, Lombardia e Alto Adige.

Già l'articolo 26, comma 5, della legge 10/1991 (come modificata dai d. lgs. 192/2005 e 311/2006) prevede che la spesa deve essere ripartita in base ai consumi effettivi. Ora, la nuova norma dispone che l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 del 2015, che è l'unica in vigore per la ripartizione delle spese di riscaldamento.

Con il d.lgs 73/20 il legislatore ha completamente stralciato dalla legge la norma UNI 10200 e quindi non esistono più condizioni per non applicarla. Conseguentemente l'assemblea condominiale riacquisisce la totale libertà di decisione su quale metodo vuole adottare per la ripartizione delle spese per riscaldamento secondo i consumi individuali. Non serve più sostenere alcun costo per progetti o calcoli di nuove tabelle millesimali: per la ripartizione delle spese fisse, se si vuole, si continuano semplicemente ad usare quelle attuali. Unica condizione che rimane è che la "quota fissa" non può superare il 50% dei costi totali.

Dopo l'installazione di termovalvole e ripartitori, l'amministratore è obbligato a ripartire le spese di riscaldamento in base ai consumi rilevati dai ripartitori. Deve essere fatta come minimo una lettura entro la chiusura dell'Esercizio e prima dell'approvazione del bilancio consuntivo condominiale, con relativo conguaglio di spesa fra consumi presunti e consumi rilevati.

I proprietari possono a loro volta ribaltare completamente l'onere di riscaldamento ai propri inquilini in affitto, purché il contratto di locazione registrato (o una successiva integrazione firmata dalle parti e registrata, per quelli già in corso alla data dei lavori) evidenzia le spese condominiali separatamente dal canone di locazione, e dichiara che tali spese sono presunte, e da intendersi salvo conguaglio di fine esercizio per quanto attiene alle spese di riscaldamento.

La spesa di installazione è ammessa nella dichiarazione dei redditi alla detrazione IRPEF del 50% rimborsata in dieci anni, per i lavori eseguiti dopo gennaio 2015. L'amministratore deve certificare ai condomini la quota versata, ai fini della detrazione[16].

Dal punto di vista tecnico, la contabilizzazione può essere:

  • diretta con un rilevatore a due sensori (entalpia in entrata ed entalpia in uscita del fluido termovettore) posto esternamente all'unità immobiliare se l'impianto descrive un circuito chiuso, non aperto ad altre unità immobiliari;
  • indiretta: su ogni corpo scaldante è installato un ripartitore per costi riscaldamento (heat cost allocator), con codice identificativo, password di accesso al SW (nota alla ditta installatrice/manutentrice), blocco meccanico e rilevazione elettronica delle manomissioni. Il ripartitore può essere a sensore singolo che misura la temperatura del corpo scaldante, oppure a due sensori, se misura anche la temperatura ambiente.

La misura della temperatura ambiente è molto soggetta ad errori (anche intenzionali da parte del conduttore) se sono presenti mensole, coperture o altri diatermici che la fanno risultare più alta, sottostimando il reale consumo di calore. Il problema semplicemente si sposta, se per la rilevazione della temperatura ambiente, viene applicata una sonda di rilevazione a distanza. Per evitare questi errori, oppure quando il sensore è unico, o sussistono errori di rilevazione, ripartitori omologati impostando la temperatura ambiente su un valore fisso, senza rilevazione, in genere pari al massimo di legge (20°C). I ripartitori per costi riscaldamento sono normati dalla norma Europea UNI EN 834.

Per un risparmio immediato, l'assemblea condominiale può deliberare l'adozione di valvole termostatiche con una temperatura massima inferiore a quella consentita per legge (ad esempio 15° anziché 20).

Già nel 1991 la legge (art.26 co.5 L.10/91) prevedeva la possibilità di una rilevazione a consuntivo dei consumi, con decisioni prese a maggioranza semplice dall'assemblea condominiale. Lombardia, Piemonte e l'Alto Adige, con leggi regionali, avevano già reso obbligatoria l'installazione di impianti di termoregolazione (valvola termostatica) e contabilizzazione del calore in tutti i condomini prima dell'entrata in vigore della legge nazionale.

I consumi possono essere totalizzati mediante collegamento wireless dei ripartitori a dei totalizzatori posti ai singoli piani del condominio, o tramite lettura annuale. L'amministratore di condominio provvede a fine anno a ripartire la spesa.

Con le innovazioni del D.Lgs.311/2006, entrato in vigore il 2 febbraio 2007, la facoltà distacco individuale dall'impianto centralizzato non esiste più. Fino al 2006, in base alla legge n.10/199 art. 26 comma 2, il singolo condomino ha diritto a distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento o condizionamento, senza che questo sia previsto espressamente dal regolamento condominiale ovvero previa delibera dell'assemblea, restando tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma. Tale diritto non sussiste se dal suo distacco derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
Nello stesso senso, muove il DPR 59/2009 del 2-4-2009 (attuazione delle norme europee sul rendimento energetico in edilizia in riferimento al D.Lgs.192/2005) all'art.4 commi 9 e 10, stabilisce poi che la realizzazione di impianti autonomi (anche in esito a distacco individuale) possa essere consentita solo in casi eccezionali, documentati nella relazione energetica, nei quali non sia possibile il riscaldamento centralizzato.

Le norme europee, e quelle in loro recepimento, tengono conto del fattore ambientale, e che a parità di stato dell'arte della tecnologia, una caldaia e un impianto di riscaldamento centralizzato consentono una maggiore efficienza energetica, sia in termini di minore consumo che di emissioni inquinanti (v. anche Cassazione[17]), rispetto ad impianti termo-autonomi unifamiliari, oltre al vantaggio di poter controllare più facilmente il suo adeguamento anche alle norme di sicurezza, con controlli periodici.

Responsabilità

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Condomini morosi

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Esempio di condominio per studenti a Firenze

Nei confronti dei condòmini in ritardo col pagamento delle spese condominiali, dopo 6 mesi dal rendiconto in cui risulta la morosità (entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso.), l'amministratore ha l'obbligo di agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati, cioè richiedere il decreto ingiuntivo, salvo dispensa assembleare (art. 1129 cod. civile), preceduto da eventuale sollecito di pagamento.

In caso di opposizione del condomino moroso al decreto ingiuntivo, grava su questi (Cass. 3 dicembre 2015 n. 24629) l'onere di attivare la procedure di mediazione, obbligatoria come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se l'amministratore e il condomino moroso si accordano con la mediazione per estinguere il credito con il pagamento di una quota parte bassa della somma inizialmente dovuta, e senza una delibera dell'assemblea dei condomini in merito, gli altri condomini su cui verrà ripartita pro quota la differenza, possono citare l'amministratore per danno al condominio.

Sempre il nuovo art. 63 disp. attuative c.c. prevede che “i creditori [del condominio] non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”. Dietro richiesta dei creditori, l'amministratore deve comunicare loro i dati e i nominativi dei condomini morosi: l'amministratore è comunque il primo soggetto tenuto ad agire per il recupero.

Diversamente dal passato il creditore del condominio non può agire verso un condomino qualunque, anche in regola coi pagamenti, che anticipava la somma dovuta dai condomini morosi e poi doveva rivalersi su questi. Con la riforma, anche il creditore del condominio che decide di agire per il recupero del credito, senza attendere gli atti dell'amministratore, deve iniziare l'azione a partire dai condomini morosi.

In ogni caso, i condomini inoltre rispondono in solido per i debiti di quelli morosi per un importo massimo determinato. La Corte di Cassazione a Sezione Unite ha stabilito in via definitiva il principio della parziarietà o pro quota delle obbligazioni condominiali, in sostituzione del principio di responsabilità solidale passiva (Cass. civ., Sez. un., Sentenza 8 aprile 2008, n. 9148)[18].

Responsabilità pro quota non significa che i condomini rispondono esclusivamente per la propria quota di spese condominiali, ossia non per i condomini morosi: significa invece che le somme mancanti per morosità devono essere ripartite, in base ai millesimi di proprietà, fra tutti i condomini, morosi e no.

Pertanto, è illegittimo far anticipare ai soli condomini non morosi l'importo del debito, in quanto questo comporterebbe di addebitare ad altri condomini una quota superiore ai loro millesimi di proprietà, essendo questa maggiorata della quota relativa ai millesimi di proprietà di quelli morosi. Il creditore può esercitare avverso i condomini debitori nei suoi confronti l'azione esecutiva per l'intero importo, d'altronde non può esercitare nei confronti degli altri azioni esecutive per importi superiori al debito dovuto ripartito rispetto ai millesimi di proprietà. L'ingiunzione include interessi legali, spese di sollecito e spese legali. Riguardo spese legali questione da approfondire: È affetta da nullità - e quindi sottratta al termine di impugnazione previsto dall'art. 1137 c.c., la deliberazione dell'assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, e detta nullità, a norma dell'art. 1421 c.c., può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all'assemblea ancorché abbia espresso voto favorevole alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima l'assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione, come secondo la sentenza dalla Corte suprema di cassazione Civile, Sezione II, 6 ottobre 2008 n 24696.[19]

Il creditore continuerà ad avviare un'unica citazione in giudizio e ingiunzione di pagamento avverso il condominio e l'amministratore, suo legale rappresentante, dovendo procedere nei confronti dei singoli condomini nella sola fase del pignoramento. L'amministratore può chiedere al giudice un decreto ingiuntivo di pagamento avverso i condomini morosi. Se il valore della controversia non eccede 1.100 euro la domanda può essere proposta personalmente dall'amministratore (art. 82 c.p.c.), negli altri casi sarà sempre necessaria l'assistenza di un avvocato. Il decreto ingiuntivo per il pagamento di contributi condominiali risultanti dallo stato di ripartizione approvato dall'assemblea il decreto può essere richiesto con efficacia provvisoriamente esecutiva, perciò idoneo a fondare una esecuzione forzata anche in pendenza di eventuale opposizione presentata da controparte. In questo modo, il creditore può recuperare in tempi rapidi quanto dovuto e l'amministratore avere copertura per le altre spese determinate dalla morosità (spese di sollecito, legali, eccetera), permettendo ai condomini di anticipare al peggio somme limitate. In alternativa, l'amministratore può come in passato procedere d'ufficio a ripartire i deficit di cassa, penali e interessi di mora notificati dai creditori, fra tutti i condomini, in base ai millesimi.

L'assemblea può denunciare l'amministratore per danno al condominio, ovvero il condomino può chiedere il risarcimento del danno, derivante dalla sua condotta negligente e omissiva che ha comportato il mancato o ritardato recupero del credito, in base agli artt. 1130 e 1131 c.c., che lo obbliga ad assicurare i servizi di condominio e alla riscossione dei contributi. Di nuovo, la norma è interpretabile in merito alla gestione delle morosità oppure alla sola riscossione non coattiva delle quote condominiali. La condotta sussiste ad esempio se non si è intentata alcuna azione avverso i morosi, oppure se l'amministratore non si è avvalso delle speciali tutele che la legge riserva ai crediti condominiali, a maggior ragione del fatto che questi non sono creditori privilegiati.

Se ripartisce i debiti pro quota, oppure se il credito è inesigibile e il recupero non va a buon fine, il condominio, se raggiunge l'unanimità dei presenti in assemblea, o i condòmini devono citare in giudizio i morosi, anticipare le spese legali e i terzi creditori in base ai millesimi, e recuperare il tutto solamente al termine del procedimento giudiziario.

Per adottare criteri di ripartizione diversi dalla proporzionalità (millesimi di proprietà), ad esempio per far anticipare il debito ai solo condomini non morosi, occorre all'amministratore una delibera assembleare (art. 1123 c.c.). La delibera deve essere approvata di norma all'unanimità, a maggioranza in situazione di urgenza, ad esempio se il creditore ha avviato azioni esecutive che, per un mancato pagamento del debito, comporterebbero l'interruzione di servizi di condominio, ovvero, anche in assenza di ingiunzioni di pagamento, se l'amministratore può provare che il mancato pagamento dei creditori comporta maggiori oneri per l'intero condominio, quali per l'aumento degli interessi di mora, o delle spese legali per il proseguimento della causa.

La responsabilità personale dei condomini per le obbligazioni deliberate dall'assemblea condominiale e dall'amministratore è una tematica oggetto di un dibattito che dura da 50 anni. In passato, la maggioranza dei provvedimenti della magistratura stabiliva che i condomini sono responsabili in via solidale nei confronti di qualunque creditore. L'amministratore oppure la società creditrice del condominio potevano ottenere dal giudice un decreto ingiuntivo e procedere alla riscossione forzata verso uno qualsiasi dei condòmini. Questi aveva poi facoltà ad esercitare il proprio diritto di rivalsa nei confronti del condomino moroso. quest'obbligo di anticipare debiti altrui riguarda anche le unità immobiliari in regola con tutti i pagamenti delle rate.
Inoltre, legge non fissava né un importo minimo per la procedibilità del credito condominiale, né un massimale che potesse essere richiesto cumulativamente per tutte le situazioni di morosità al singolo condomino. Analogamente, non prevedeva tutele o deroghe alla discrezionalità dei creditori esterni o dell'amministratore rispetto ai condomini non morosità e in situazioni di difficoltà economica.

Il provvedimento esecutivo poteva essere chiesto addirittura verso condomini non nominati nella sentenza. Tale condomino poteva esercitare il diritto di regresso nei confronti di quello insolvente, per la somma che aveva dovuto anticipare. I riferimenti normativi sono gli artt. 1123, 1294, 1295 e 1314 c.c. Non esiste, infatti, una normativa specifica in merito alla responsabilità dei condomini nei confronti di creditori terzi. L'art. 1123 c.c. indica che le spese per la conservazione e il godimento di parti comuni si ripartiscono in proporzione ai millesimi di proprietà e non specifica come fare se un proprietario ritarda o non paga le proprie quote. L'approvazione di criteri diversi da quello di proporzionalità deve avvenire all'unanimità, per cui l'assemblea dei condomini non può deliberare a maggioranza la costituzione di un fondo cassa/fondo morosità da utilizzare a compensazione delle rate mancanti, non può ripartire sui condomini non morosi le somme e relativi penali o interessi di mora dovuti alla condotta di singoli.

La Cassazione ha ammesso come unica eccezione una delibera a maggioranza in merito alla creazione di un fondo cassa, la situazione di urgenza che si crea quando il creditore notifica al condominio il precetto delle sue spettanze, e il mancato blocco dell'azione esecutiva comporta l'interruzione di servizi di condominio di particolare importanza, quali riscaldamento, ascensori, luci (Corte suprema di cassazione, sent. n. 13631 del 5 novembre 2001, pag. 2025).
Ciò vale a titolo provvisorio e temporaneo, salvo conguaglio a favore dei condomini non morosi e avvio da parte dell'amministratore delle iniziative necessarie per ottenere il pagamento degli oneri insoluti dal debitore.

Per il caso generale, gli artt. 1294 e 1295 c.c. indicano due modi alternativi per ripartire le obbligazioni: i condebitori sono tenuti in solido (art. 1294), i coeredi dividono l'obbligazione in proporzione alle quote (art. 1295). Secondo l'art. 1313, quando ci sono più debitori e l'obbligazione è la stessa, ciascuno è tenuto a pagare la sua quota di debito. La legge non menziona il criterio della divisibilità dell'obbligazione, per stabilire se la responsabilità sia solidale o meno, ma è quanto la giurisprudenza interpreta dagli artt. 1294 e 1313 c.c.

La Cassazione ha motivato la decisione constatando che il conferimento di un appalto da parte di una pluralità di committenti non è sufficiente perché si applichi l'art. 1294 del codice civile, relativo alla solidarietà fra condebitori. Oltre all'identica causa del debito, occorre anche la sua non-divisibilità, requisito che manca per le spese condominiali, che sono ripartite per millesimi. Alle obbligazioni condominiali deve applicarsi l'art. 1295 del c.c., simile alla ripartizione dei debiti fra coeredi[20].

Caso particolare a latere è la responsabilità solidale fra acquirente e vecchio proprietario. La giurisprudenza ha interpretato tale responsabilità in modo restrittivo rispetto al passato, confermando l'orientamento verso una responsabilità personale e non più solidale delle obbligazioni dei condomini. Il nuovo proprietario risponde in modo solidale col vecchio solamente per le spese deliberate e/o sostenute dal condominio nell'anno in corso e quello precedente l'acquisto, da solo per le spese più vecchie.

Interruzione dei servizi a godimento separato

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Fra gli strumenti non giudiziali di autotutela del creditore, troviamo la possibilità per l'amministratore -ovvero per l'assemblea di condominio- di decidere per i condomini morosi l'interruzione dei servizi suscettibili godimento separato, anche essenziali quali per prima casa adibita ad abitazione principale, e attuata con ingresso nei locali di proprietà del condomino[21], nel caso di morosità che si sia protratta per oltre un semestre (art. 15, l. 220/2012): parcheggio condominiale con sbarra elettrica, ascensore condominiale munito di chiavi, pulizia delle scale e servizi di portineria, acqua centralizzata, luce, riscaldamento, antenna TV, a patto che per la configurazione degli impianti, l'interruzione non comporta l'interruzione del servizio anche a condomini in regola coi pagamenti.

Così come è enunciata dalla legge, si tratta di una facoltà (e non di un obbligo) dell'amministratore, che quindi potrebbe anche non avvalersene prima di procedere a ripartire le somme mancanti pro quota fra tutti i condomini. Il regolamento condominiale che vieti tale potere all'amministratore, sarebbe invalido. Tuttavia, è fatto obbligo all'amministratore di “agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso” (art. 1129 c.c., comma 9)[22].

La situazione è analoga anche per il caso frequente di un proprietario responsabile in solido per l'inquilino moroso. La giurisprudenza ha più volte stabilito che la responsabilità è personale, ovviamente e in primo luogo dell'autore di una condotta che viola il regolamento del condominio, e non "automaticamente" del proprietario. Ciò può per analogia essere fatto valere anche per i consumi di servizi "comuni" quali acqua e riscaldamento condominiali, e per il mancato pagamento delle relative spese.

Il proprietario può chiedere all'amministratore una contabilizzazione separata per le spese straordinarie e per le spese ordinarie, e di inviare queste ultime all'inquilino che le pagherà direttamente al conto corrente del condominio. Tutto ciò configura in diritto e di fatto la posizione dell'inquilino come parte avente soggettività giuridica da parte di e nei confronti del condominio, con la conseguente legittimità attiva e passiva ad agire in giudizio: in un qualunque rapporto di debito-credito, così come l'inquilino può contestare all'amministratore importo e natura delle spese ordinarie addebitate, così parimenti l'amministratore può in linea teorica (e nessuna norma lo vieta esplicitamente) agire in giudizio avverso l'inquilino moroso per il recupero del credito dovuto. Responsabilità solidale non significa certamente che sia il proprietario a rispondere automaticamente di qualsiasi negligenza o morosità del locatario.

Il distacco dei servizi suscettibili di godimento separato rappresenta un utile e valido strumento per evitare una crescente morosità, così come per indurre il conduttore a saldare il debito residuo, ovvero liberare l'immobile in caso di sfratto. La condotta negligente dell'amministratore crea e configura un potenziale danno al singolo locatore così come a tutto il condominio, giustificato motivo oggettivo per chiedere una revoca anticipata del mandato dell'amministratore in sede di assemblea condominiale, ovvero di una valutazione del potenziale danno arrecato.

Prima di "ribaltare il credito" nei confronti dei proprietario, in quanto responsabile in solido col locatario dei debiti condominiali, l'amministratore è chiamato ad usare la medesima sollecitudine nei confronti del locatore, specialmente nel caso in cui il contratto di locazione preveda che sia il locatario a provvedere direttamente al pagamento delle spese condominiali nel conto corrente gestito dall'amministratore.

La giurisprudenza ha interpretato in modo controverso l'identificazione dei servizi suscettibili di godimento separato cui è applicabile la legge, talora tendendo a escludere servizi essenziali come acqua, luce e riscaldamento centralizzati. Tale insieme di servizi in via minimale ricomprende, fra gli altri, l'uso dell'ascensore condominiale (limitabile tramite chiavi all'uso dei condomini non morosi[23].

Locatori e inquilini

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La responsabilità è in primo luogo dell'inquilino che viola il regolamento. Questi per primo deve essere informato dall'amministratore di eventuali segnalazioni o lamentele dei condomini.

A seguito di ripetute (e provate) segnalazioni degli altri proprietari, inquilini e/o dell'amministratore, per violazioni al regolamento, il locatore è tenuto a esercitare gli strumenti che la legge e il contratto di affitto mettono a sua disposizione per garantire il quieto vivere e il rispetto del regolamento, quali interventi di insonorizzazione ed isolamento acustico, che hanno un minimo costo aggiuntivo rispetto al solo isolamento termico; fino alla disdetta del contratto e sfratto per giusta causa dell'inquilino inadempiente.
Il non avere attivato lo strumento giuridico per riottenere la disponibilità dell'immobile rende a sua volta il locatore inadempiente all'obbligo del rispetto del regolamento di condominio, da ciò derivando la sua responsabilità nei confronti del condominio e degli altri condomini. In un eventuale causa civile, il locatore può essere chiamato in solido con l'inquilino al risarcimento danni verso gli altri condomini[24].

La norma italiana non stabilisce:

  • le modalità di accertamento della violazione, in materia di multe condominiali, lasciando intendere che questa attività non è svolta dal giudice.
  • se la sanzione rientri nei crediti condominiali, e pertanto sia esigibile entro sei mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio. Né indica un diverso termine temporale, per evitare che l'interessato debba tutelarsi in merito a fatti commessi anni prima.
  • come gestire le violazioni al Regolamento da parte delle famiglie in affitto: solo i proprietari partecipano e ricevono le comunicazioni dell'assemblea, e tuttavia in sede civile e penale ognuno risponde della propria condotta individuale, e il proprietario solo in quanto non ha messo in atto iniziative di richiamo verbale e scritto, o di sfratto (dove possibile) verso l'inquilino negligente.

La legge n. 220/2012 art. 24[25] eleva le sanzioni massime (art. 70 disp. att. cc) applicabili stabilendo che: Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie.
L'assemblea di condominio può deliberare (all'unanimità) modifiche al Regolamento di condominio per introdurre sanzioni minori di quelle ammesse dalla legge per i trasgressori, restando invece inderogabili gli importi massimi.

Il d.l. n. 145/2013 (così detto decreto Destinazione Italia), il quale ha specificato che la sanzione può essere irrogata dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti alla riunione ed almeno la metà del valore millesimale dell'edificio.
L'amministratore ha il compito di riscuotere la sanzione irrorata dall'assemblea, mentre non può irrorare multe di propria iniziativa, per le quali è invece necessaria una delibera condominiale. Prima della riforma del 2012, non era necessaria la delibera dell'assemblea per irrorare sanzioni (art. 1131), dal 2012 non è più nemmeno obbligatorio che il Regolamento di Condominio preveda espressamente le sanzioni ovvero richiami il codice civile, anche se questa prassi rimane consigliabile.

Le sanzioni pecuniarie includono gli interessi di mora per il mancato e/o ritardato pagamento di rate condominiali.

Secondo un orientamento giurisprudenziale, l'amministratore è obbligato a irrogare tali sanzioni, se si considera che è tenuto (art. 1130) a "curare l'osservanza del regolamento del condominio al fine di tutelare l'interesse generale al decoro, alla tranquillità ed all'abitabilità dell'edificio" (Cassazione, sentenza n. 14735 del 26 giugno 2006), e soprattutto a "riscuotere i contributi […] per la manutenzione ordinaria delle parti comuni e per l'esercizio dei servizi comuni" (art. 1131, comma 3), potendosi verificare un probabile aggravio di queste spese a causa della condotta del condomino che non osserva il Regolamento, e che l'importo della sanzione è proprio per legge destinato al fondo per le spese ordinarie.

La riscossione è quindi responsabilità dell'amministratore, il sollecito scritto o telefonico non è obbligatorio prima dell'ingiunzione di pagamento, essendo sufficiente il rendiconto di bilancio dell'esercizio notificato ai condomini. Compete all'amministratore la scelta di affidare a un avvocato il compito dell'ingiunzione dei pagamenti.

In base all'art. 63, Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. Non è quindi obbligatorio il procedimento di mediazione, né attendere 40 giorni dopo la notifica del decreto ingiuntivo: già il giorno dopo la notifica, il creditore può procedere con espropriazione forzata. Non sono opponibili ai crediti condominiali i beni iscritti in apposito fondo patrimoniale. Nessuna tutela particolare, invece, è prevista per i proprietari nei confronti di un amministratore reo di appropriazione indebita dei denaro versato dai condomini.

È sufficiente un piano di ripartizione delle spese approvato dall'Assemblea, sia preventivo sia consuntivo: la presenza di un consuntivo di spese non è più condizione per l'ingiunzione di pagamento, né è richiesto il consenso dei condomini (Art. 63 disp. Att. codice civile, R.D. n. 318/1942, sentenze Cassazione n. 24299/08 e n. 6323/03). Vale però in generale che il credito deve essere certo, liquido ed esigibile: la certezza del credito si ha solo nel bilancio consuntivo di fine esercizio.

L'entità della sanzione può essere impugnata presso il giudice ordinario o di pace, che può ridurla anche d'ufficio (art. 1384, Cassazione Sentenza n. 18128/05 del 13/09/2005) se è manifestamente eccessiva o se il condomino ha parzialmente adempiuto alle sue obbligazioni e non è stata ridotta la sanzione a suo carico.

Normativa di interesse

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Testo unico dell'edilizia e regolamenti comunali

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Nel testo unico dell'edilizia vengono riportate le definizioni di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione, di intervento di restauro ecc.; con clausola di cedevolezza alcune regioni hanno autonomamente legiferato. Nel testo unico sono inoltre elencati i casi in cui è necessario richiedere la "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) oppure il "permesso di costruire".

A livello comunale, ogni ente poi può avere propri regolamenti da rispettare. Possono essere, ad esempio:

  • Regolamento Urbanistico Edilizio;
  • Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani;
  • Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche;
  • Regolamento per la disciplina delle occupazioni di aree private di uso pubblico per l'installazione di mezzi pubblicitari, fioriere, tende parasole e dehors;
  • Regolamento sulla Toponomastica Comunale - numerazione civica;
  • Regolamento comunale del verde (abbattimento alberi in proprietà privata);
  • Regolamento di igiene, sanità pubblica e veterinaria (malattie, cani, gatti, aria, amianto, canne fumarie, rumore, acqua potabile);

Manutenzione ordinaria e straordinaria - Sicurezza nei Cantieri

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Nel caso di manutenzione ordinaria e straordinaria il condominio si trasforma in cantiere temporaneo e pertanto, nel caso siano presenti due o più imprese esecutrici, è necessaria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento. Rientra tra i doveri dell'amministratore la conoscenza del Titolo IV del Testo Unico della sicurezza, nel quale vengono riportati gli obblighi del committente e del responsabile dei lavori; ogni qual volta l'amministratore di condominio stipula un contratto di appalto deve assicurare l'idoneità tecnica professionale delle imprese nei modi prescritti dall'articolo 90 e dall'allegato XVII. L'articolo 99 prescrive i casi in cui bisogna inviare la notifica preliminare all'Unità Sanitaria Locale.

Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 - installazione degli impianti all'interno degli edifici

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Il decreto[26] si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Gli impianti sono: impianti elettrici, di riscaldamento, per la distribuzione e l'utilizzazione di gas, di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, di protezione antincendio. Il decreto provvede a regolamentare le imprese abilitate, la progettazione degli impianti, la realizzazione ed installazione degli impianti, la dichiarazione di conformità, gli obblighi del committente o del proprietario, il certificato di agibilità, la manutenzione degli impianti.

Gestione della sicurezza antincendio - Autorimesse

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Il decreto ministeriale del 10 marzo 1998 stabilisce i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio o di limitarne le conseguenze qualora si verifichi; gli articoli 4, 5 e 6 chiariscono rispettivamente: quale debba essere il controllo e la manutenzione sulle attrezzature antincendio, la gestione dell'emergenza e il metodo di designazione degli addetti al servizio antincendio. Il decreto legislativo dell'8 marzo 2006 n. 139[27] definisce il metodo con il quale richiedere ai Vigili del Fuoco il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), necessario nel caso, per esempio, delle autorimesse con più di 300 m². (D.P.R. n. 151 del 1º agosto 2011). Le autorimesse devono rispettare i requisiti minimi di sicurezza indicati dal Decreto Ministeriale 1º febbraio 1986. Il D.P.R. n. 151 del 1º agosto 2011[28] e il D.M. n. 201 del 7 agosto 2012[29] sono i regolamenti recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. Il decreto ministeriale del 20/12/2012 stabilisce le nuove regole tecniche per la progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti attivi armonizzate con quelle europee.

Attestati di Qualificazione/Certificazione Energetica - Acustica

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L'amministratore di condominio, in caso di lavori di manutenzione condominiale, deve verificare la rispondenza dell'edificio alla Legge n. 192/2005[30] e s.m.i. o alle rispettive leggi regionali e deve eventualmente aggiornare gli Attestati di Qualificazione/Certificazione Energetica. Il certificato energetico ha validità decennale.

Legittimazione ad agire in giudizio

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L'amministratore di condominio, a volte anche senza espresso mandato dell'assemblea, ha la rappresentanza in giudizio del condominio ed il più delle volte la stessa coincide con la legittimazione ad agire nell'interesse dello stesso anche contro i singoli condomini (ad esempio nel caso delle morosità).

Non mancano tuttavia casi in giurisprudenza nei quali il singolo condomino è legittimato esso stesso ad agire.

In Italia sono diffusi tre tipi particolari di condomini, il Supercondominio, il Condominio Parziale e la Palazzina

Supercondominio

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Il supercondominio[31], anche conosciuto come condominio complesso[32] o condominio orizzontale[33], generalmente, riguarda un complesso immobiliare composto da più edifici (ciascuno dei quali di norma costituito in condominio), caratterizzato dalla presenza di cose, servizi e aree comuni cui siano applicabili le norme sul condominio. Ad esempio una serie di condomini che condividono gli stessi viali di accesso, aree parcheggi, impianti idrici ed elettrici comuni. Anche se continuano a nascere nuovi supercondomini, la riforma del Condominio li ha esclusi[senza fonte], anche se in giurisprudenza e nella pratica si trovano ormai frequentemente. Visto che al supercondominio si applicano le stesse norme relative al condominio, si deve procedere a convocare un'assemblea, redigere un regolamento condominiale e nominare un amministratore.

Condominio parziale

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Il condominio parziale[34] nel caso di gestione separata di un bene che, per obiettive caratteristiche funzionali, è destinato al servizio e/o al godimento di una parte soltanto dell'edificio in condominio. La cassazione, con sentenza nº10483 del 21-5-2015[35] ha stabilito che è configurabile il condominio parziale, ogni volta che un bene è destinato al servizio e al godimento in modo esclusivo di una parte dell'edificio del condominio.

La palazzina[36] viene utilizzata solitamente sia nel campo dell'edilizia che in occasione di grandi eventi sportivi e non (es. Elezioni politiche americane).

In Australia, i condomini sono conosciuti come "titoli a strati"[37] (strata title schemes)[38] o "titoli di comunità" (community title schemes)[39].

Il National Household Survey (NHS) del 2011 ha mostrato che una famiglia canadese su otto viveva in condomini, conosciuti colloquialmente come "condos", per lo più situati in alcune aree metropolitane censite secondo Statistics Canada[40]. I condomini esistono nella maggior parte del Canada, sebbene siano più comuni nelle zone più grandi città. Sono regolati dalla legislazione provinciale o territoriale e i dettagli legali specifici variano da giurisdizione a giurisdizione. Nella maggior parte del Canada, sono indicati come condomini, tranne nella Columbia Britannica, dove sono indicati come freehold, e in Quebec, dove sono indicati come consorzi di comproprietà[41] (syndicates of co-ownership). Il complesso di case a schiera di Brentwood Village a Edmonton, Alberta, è stato il primo complesso condominiale in Canada (registrato nel 1967). Nei condomini ordinari il proprietario dell'unità abitativa è solitamente proprietario dell'unità interna e di una quota della società; l'ente è proprietario dell'esterno del terreno edificabile e delle aree comuni; nel caso di un condominio di proprietà il proprietario possiede il terreno e l'edificio e la società possiede strade e servizi comuni condivisi[42]. Il Canadian Condominium Institute è un'associazione senza scopo di lucro di proprietari di condomini e società con sedi in ogni provincia e territorio[43]. La Condo Owners Association COA Ontario è un'associazione senza scopo di lucro che rappresenta i proprietari di condomini con divisioni in tutta la provincia e distretti all'interno dei vari comuni[44].

Gli appartamenti (danese ejerlejlighed, letteralmente "appartamento del proprietario") costituiscono circa il 5% delle case danesi[45]. Sono scambiati e ipotecati sugli stessi mercati delle case indipendenti e sono trattati legalmente in modo molto simile ad altre forme di proprietà immobiliare. Ogni proprietario-affittuario è proprietario diretto del proprio appartamento; il resto dell'edificio e il terreno su cui insiste sono di proprietà congiunta dei proprietari dell'appartamento, i quali esercitano la loro comproprietà attraverso una associazione di proprietari. Le spese di mantenimento della proprietà comune sono ripartite pro rata tra i proprietari.

Un altro 5% delle case danesi appartiene a cooperative di edilizia abitativa (danese andelsbolig), che occupano una posizione giuridica intermedia tra i condomini e le consorzi edilizi. L'intera proprietà è legalmente posseduta da una società senza scopo di lucro, di cui gli inquilini possiedono quote; ogni azione comporta il diritto e il dovere di affittare un appartamento dalla cooperativa. Le azioni possono essere acquistate e vendute, ma spesso le regole della cooperativa limitano rigorosamente il prezzo al quale possono passare di mano. (Gli appartamenti di proprietà, invece, vengono negoziati sul mercato libero). Poiché i prezzi ufficiali delle azioni sono spesso inferiori al valore di mercato e i venditori spesso mantengono la libertà di scegliere a chi vendere, i pagamenti sottobanco sono comuni[46].

Dal 2005, ad esempio, le quote cooperative possono essere utilizzate per garantire prestiti bancari. (Tuttavia, le banche ipotecarie danesi non possono ancora ipotecare appartamenti di cooperative edilizie individuali.)

Nelle Filippine, i condomini sono classificati in tre tipi: bassi, medi e alti. I condomini hanno un tipo speciale di titolo di proprietà chiamato CCT (certificato di proprietà condominiale - Condominium Certificate of Title). I condomini di solito dispongono di servizi, come piscine, parcheggio di proprietà, una club house e un edificio amministrativo[47].

The Luminary, un condominio a Tammela, Tampere, Finlandia.
The Luminary, un condominio a Tammela, Tampere, Finlandia.

In Finlandia, un accordo di tipo condominiale in cui la proprietà dell'immobile è assegnata a specifici appartamenti (finlandese: hallinnanjakosopimus[48], svedese: avtal om delning av besittningen[49]) viene solitamente utilizzato solo case unifamiliari o bifamiliari.

Le cooperative edilizie finlandesi (un tipo di possesso abitativo, ossia persone giuridiche, solitamente cooperative o società, che possiedono beni immobili, costituiti da uno o più edifici residenziali[50]) sono costituite come società a responsabilità limitata (senza scopo di lucro) (finlandese: asunto-osakeyhtiö[51], svedese: bostadsaktiebolag[52]), dove una quota rappresenta solitamente un metro quadrato (a volte dieci) dell'appartamento.

In Germania, i condomini sono conosciuti come "Eigentumswohnungen" e la legge più importante in materia di condomini è la legge tedesca sui condomini (WEG - German Condominium Act)[53]. Su di esso si basano tutte le norme giuridiche riguardanti la proprietà individuale, i diritti e i doveri delle associazioni di proprietari di case e l'amministrazione dei condomini. La legge risale al 1951, ma è stata promulgata nuovamente nel 2007. I proprietari di case sono investiti di capacità giuridica parziale, il che significa che l'associazione dei proprietari di case rappresenta un'entità con diritti e doveri che possono includere contratti. Il diritto di proprietà è suddiviso nel primo articolo della legge tedesca sulle proprietà condominiali in proprietà abitativa, proprietà individuale, proprietà parziale e proprietà collettiva[54].

In Grecia, i condomini sono diventati molto popolari negli anni '60. È un edificio che si vede ovunque in Grecia, poiché la maggior parte della sua popolazione vive nelle grandi città[55]. Sono conosciuti come "πολυκατοικίες" (polykatoikíes, pronunciato "poh-lee-kah-tee-kee-es"), letteralmente "multi-residenze".

A Hong Kong l'equivalente di un condominio è un "edificio multiproprietario" oppure 'edificio in multiproprietà'. Talvolta fanno parte di un complesso residenziale privato comprendente più edifici, ma spesso sono costituiti da un unico edificio di proprietà comune. I rapporti tra le parti, ivi compresi i diritti di occupazione esclusiva degli appartamenti e dei posti auto, sono definiti dall'atto di mutuo patto (“DMC”, analogo all'atto quadro sopra descritto) e dall'Ordinanza di Gestione Edilizia Cap. 344[56].

In India, i condomini sono conosciuti come "Appartamenti" o "Complessi" o "Società" o "Appartamenti". Ogni edificio è composto da più piani e da appartamenti/unità abitative con diverse configurazioni. Le configurazioni più comuni sono "1-BHK", "2-BHK" e "3-BHK" (BHK sta per camera da letto-sala-cucina)[57].

L'associazione dei proprietari di case è solitamente chiamata Co-operative Housing Society (CHS) o Co-operative Group Housing Society (CGHS), che deve essere registrata presso le autorità municipali[58].

Inghilterra e Galles

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In Inghilterra e Galles, una delle strutture giuridiche equivalenti di un condominio è commonhold[59], una forma di proprietà introdotta nel settembre 2004. Al 3 giugno 2009, c'erano 12 complessi residenziali di proprietà comune comprendenti 97 unità in Inghilterra e un complesso residenziale di proprietà comune, comprendente 30 unità, in Galles[60]. "Condominio" non è un termine ampiamente utilizzato in Inghilterra e Galles. Il bene comune è una creatura di statuto e relativamente raro, ed è più probabile che i condomini si trovino sotto forma di beni di terzi a causa delle differenze legali di lunga data tra il possesso di beni di locazione e di proprietà.

In virtù del caso epocale Tulk v Moxhay, nella legge inglese solo patti restrittivi possono essere applicati contro la proprietà fondiaria. Ciò significa che non è possibile imporre un patto positivo ai successivi proprietari di terreni di proprietà, se non quello di mantenere una recinzione di confine, senza creare un elaborato trust. Un patto positivo è, in generale, quello che comporta la spesa di denaro per essere rispettato[61].

Ciò non creò un problema significativo fino agli anni '50, quando gli "appartamenti" (dove la proprietà è divisa orizzontalmente) hanno iniziato ad apparire sul mercato come più convenienti, in particolare per gli acquirenti alle prime armi. Fino ad allora gli appartamenti erano stati confinati in locazioni invendibili a breve termine, con vari gradi di protezione legale dell’affitto e di sicurezza del possesso.

Si capì presto che gli appartamenti di proprietà erano una forma di proprietà insoddisfacente perché non era possibile imporre requisiti essenziali di manutenzione. In quanto tali, gli appartamenti divennero praticamente invendibili perché costituivano una forma di sicurezza inaccettabile per i finanziatori. Così gli avvocati, i principali avvocati immobiliari in Inghilterra e Galles a quei tempi, iniziarono a utilizzare invece i contratti di locazione, dove tali limitazioni non si applicavano.

Il progresso è stato casuale e frammentario, ma col tempo le cose sono diventate più standard. I miglioramenti divennero universali poiché i finanziatori istituzionali si rifiutarono di anticipare denaro sulla sicurezza degli appartamenti a meno che non fossero incluse alcune disposizioni di base. Ciò avvantaggiava i proprietari indipendentemente dal fatto che prendessero in prestito denaro o meno poiché l'acquisto veniva invariabilmente condotto tramite un avvocato o un trasportatore autorizzato addestrato a rifiutare i contratti di locazione che non soddisfacevano gli standard necessari.

Nonostante questi standard, la forma attuale dei sistemi di locazione è variabile. Molto favoriti sono gli accordi in cui i contratti di locazione vengono concessi da una proprietà di proprietà di una società, a sua volta di proprietà di singoli locatari. Ciò offre loro l'opportunità di partecipare alla corretta gestione del blocco. Ancora una volta, la qualità della gestione è molto variabile.

Lo statuto che istituisce i beni comuni è stato motivato dal desiderio di eliminare alcuni dei problemi e delle ingiustizie percepite, come lo sfruttamento commerciale dei "locatari"; dai proprietari liberi poiché i loro contratti di locazione cominciavano ad avere troppo poco tempo per soddisfare i finanziatori. Poiché la maggior parte degli sviluppi su beni di terzi sono intrapresi da entità commerciali, le proprietà comuni non si sono diffuse. Esistono, tuttavia, altre norme in vigore che garantiscono un certo grado di protezione ai locatari. È tuttavia essenziale prendere in considerazione una consulenza legale adeguata ogni volta che si è impegnati nell'acquisto di un appartamento, poiché i requisiti per un appartamento completamente commerciabile rimangono complessi.

Law of Property Act 1925, s.153[62], contiene disposizioni per l'"ampliamento" di contratti di locazione in proprietà, uno dei cui effetti è quello di preservare l'applicabilità dei covenants positivi contenuti nel contratto di locazione nei confronti della proprietà risultante. Ci sono requisiti chiari, ma rigorosi. Metodi che utilizzassero le disposizioni per creare patti positivi applicabili nei condomini di proprietà furono occasionalmente discussi ma non guadagnarono mai valuta.

Il 21 luglio 2020 la Commissione legislativa del Regno Unito ha riferito sulle difficoltà esistenti[63] e ha presentato proposte per migliorare la legge e incoraggiarne l'accettazione di proprietà comune come forma preferita di possesso.

Il governo iraniano ha iniziato a sostenere le ville e ad opporsi ai condomini poiché preoccupato per i comportamenti delle persone[64].

In Israele, i condomini (noti "בתים משותפים", "case condivise" o "case cooperative") sono una pratica comune forma di proprietà della casa. L'edilizia pubblica è stata storicamente organizzata come acquisti agevolati e mutui in condomini costruiti dal governo[65].

Inizialmente, il concetto di condominio è stato introdotto dalla legge federale "sui fondamenti della politica abitativa federale"; N. 4218-1 del 24 dicembre 1992[66][67]: "Condominio è un'associazione di proprietari di locali residenziali in appartamenti con la creazione di condizioni per la proprietà congiunta e l'uso di scale, ascensori, corridoi, tetti, scantinati tecnici, attrezzature tecniche non appartenenti agli appartamenti, territorio adiacente e altre aree comuni[68]".

Un complesso condominiale a Singapore vicino al fiume Kallang.
Un complesso condominiale a Singapore vicino al fiume Kallang.

A Singapore, la maggior parte delle case prive di tali caratteristiche sono costruite dall'Housing Development Board (HDB) governativo e tali unità HDB possono essere possedute in affitto o acquistate individualmente dal governo. Condomini e appartamenti HDB costituiscono la stragrande maggioranza degli alloggi residenziali disponibili nel paese[69].

In Spagna, i condomini sono conosciuti come "comunidad de propietarios" (termine legale) e "comunidad de vecinos" (termine popolare), e sono regolati dalla Ley de Propiedad Orizzontale (L.P.H.) che estende in modo significativo il Codice Civile Spagnolo[70]. L.P.H. è diventata legge nel 1960 e più della metà della popolazione spagnola viveva in condomini alla fine degli anni 90[71]. Secondo INE, in Spagna nel 2013 c'erano quasi 840.000 condomini che comprendevano circa 9 milioni di edifici abitativi[72].

La prima legge condominiale approvata negli Stati Uniti fu nel Commonwealth di Porto Rico nel 1958[73][74]. Nel 1960, a Salt Lake City, nello Utah, fu costruito il primo condominio negli Stati Uniti continentali. Il concetto giuridico si era diffuso negli Stati Uniti dall'Europa attraverso i Caraibi (Porto Rico e Cuba), ma nel corso degli anni '60 era stato ampiamente ed erroneamente riportato che il concetto era nato negli Stati Uniti direttamente sulla base di un modello romano. Infatti, il concetto di tenuta aerea era antitetico al diritto romano, e non esiste alcuna prova di un antico condominio romano[75].

La sezione 234 dell'Housing Act del 1961 consentì alla Federal Housing Administration di assicurare ipoteche sui condomini, portando ad un vasto aumento dei fondi disponibili per i condomini e all'introduzione di leggi condominiali in ogni stato entro il 1969[76]. Da allora, il termine “condominium”, o in breve “condo”, è diventato una parola familiare negli Stati Uniti[77]. La prima consapevolezza diffusa da parte di molti americani della vita condominiale non venne dalle sue città più grandi ma dal sud della Florida, dove gli sviluppatori avevano importato il concetto di condominio da Porto Rico e lo usarono per vendere migliaia di case poco costose ai pensionati che arrivavano pieni di contanti dalle città settentrionali degli Stati Uniti[78].

L’attrattiva principale di questo tipo di proprietà è la possibilità di ottenere alloggi a prezzi accessibili in un’area altamente desiderabile che in genere è fuori dalla portata economica. Inoltre, tali proprietà traggono vantaggio dall’avere restrizioni che ne mantengono e aumentano il valore, fornendo controllo sul degrado che affligge alcuni quartieri[79].

Negli ultimi decenni, l’industria dei condomini residenziali è stata in forte espansione in alcune aree metropolitane, come Miami, San Francisco, Seattle, Boston, Chicago, Austin, Los Angeles e New York City. Tuttavia, nei primi anni del 2010, l'offerta nel settore condominiale ha raggiunto la domanda e le vendite sono rallentate[80].

Una forma alternativa di proprietà, popolare in alcune parti degli Stati Uniti ma presente anche in altre giurisdizioni di common law, è la cooperativa edilizia, nota anche come "partecipazione societaria" o "co-op". Una cooperativa edilizia è quella in cui l'edificio ha una società legale associata e la proprietà delle azioni dà diritto ad un contratto di locazione per la residenza di un'unità[81]. Un'altra forma è la rendita fondiaria (solarium), in cui un unico proprietario mantiene la proprietà della terra (solum) ma ne affitta i diritti di superficie (superficies) che si rinnovano per sempre o per un periodo molto lungo[82]. Ciò è paragonabile a un'enfiteusi di diritto civile, tranne per il fatto che l'enfiteusi sposta i doveri di manutenzione e di apporto di miglioramenti sull'affittuario[83].

Negli Stati Uniti esistono diversi stili di complessi condominiali. Ad esempio, un complesso condominiale con giardino è costituito da edifici bassi costruiti con giardini paesaggistici che li circondano. Un complesso condominiale a schiera è costituito da villette bifamiliari su più piani. Nelle case condominiali l'acquirente possiede solo gli interni, mentre l'edificio stesso è di proprietà di una società condominiale[84]. La società è di proprietà congiunta di tutti i proprietari e addebita loro le spese per la manutenzione generale e le riparazioni importanti. Le case a schiera sono di proprietà esclusiva, senza aspetti condominiali. Negli Stati Uniti, questo tipo di proprietà è chiamato fee simple[85].

In Sud Africa, i condomini sono conosciuti come "Titolo sezionale" proprietà e sono regolati dalla legge sui titoli sezionali n. 95 del 1986[86].

Il 1º maggio 2009, i condomini (ägarlägenheter) sono diventati disponibili per la prima volta secondo la legge svedese[87]. Dei 14.447 appartamenti di nuova costruzione ultimati nel 2009, solo sei erano condomini. La maggior parte della produzione, 7.723 unità, erano appartamenti in cooperative di edilizia (bostadsrättslägenheter), la forma tradizionale di appartamento occupato dal proprietario[88]. Alla fine del 2014, c'erano 955 condomini in totale in tutta la Svezia[89].

A livello nazionale, a febbraio 2018, Bangkok rappresentava il 58% del mercato condominiale di nuova costruzione della Thailandia, mentre le altre province rappresentavano il restante 42%[90]. Questa tipologia di unità ha visto una crescita costante nel mercato tailandese negli ultimi decenni, in contrasto con la percentuale in calo della tradizionale casa unifamiliare[91]. Il trend di sviluppo condominiale continua a livello nazionale con dozzine di progetti in corso a Bangkok[92], molti altri sono in corso nelle province del Corridoio Economico Orientale di Chon Buri e Rayong, e ad ovest a Phetchaburi e Prachuap Khiri Khan.

I condomini in Ungheria sono negoziati e ipotecati sullo stesso mercato di qualsiasi casa unifamiliare indipendente (ungherese: kertesház; "casa da giardino") e sono trattati in modo molto simile ad altre forme di proprietà immobiliare. Il condominio agisce come persona giuridica senza scopo di lucro mantenendo le aree comuni della proprietà ed è gestito da un rappresentante (ungherese: közös képviselő) eletto dall'assemblea dei proprietari. Storicamente questo rappresentante era uno dei proprietari stessi; nel 21º secolo, tuttavia, la convenzione dei proprietari assume in genere un amministratore di condominio professionista che non vive personalmente nell'edificio. Le decisioni che comportano modifiche ai termini e alle condizioni, o maggiori spese comuni, devono comunque essere approvate dalla convenzione. Il potere di voto si basa sulla percentuale di proprietà posseduta[93].

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  • Corona, R., Regolamento contrattuale di condominio, Torino, UTET, 2009.
  • Napoli, E., Napoli, G. E., Il regolamento di condominio, Milano, Giuffrè, 2011.

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