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Un '''supplente''' è colui che sostituisce provvisoriamente un'altra persona in tutte o parte delle sue funzioni; il termine si usa con particolar riferimento a |
Un '''supplente''' è colui che sostituisce provvisoriamente un'altra persona in tutte o parte delle sue [[funzione (diritto)|funzioni]]; il termine si usa con particolar riferimento a [[funzionari]] o [[docenti]] della scuola.<ref>[http://www.treccani.it/vocabolario/supplente/ supplènte in Vocabolario – Treccani<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref> |
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Un supplente, nell'[[ordinamento scolastico italiano]], è un membro del personale scolastico, sia [[docente]] che [[personale ATA|A.T.A.]], che presta servizio temporaneo in uno dei seguenti casi:<ref>[http://www.treccani.it/enciclopedia/incarico-d-insegnamento/ incarico d'insegnamento nell'Enciclopedia Treccani<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref> |
Un supplente, nell'[[ordinamento scolastico italiano]], è un membro del personale scolastico, sia [[docente]] che [[personale ATA|A.T.A.]], che presta servizio temporaneo in uno dei seguenti casi:<ref>[http://www.treccani.it/enciclopedia/incarico-d-insegnamento/ incarico d'insegnamento nell'Enciclopedia Treccani<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref> |
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#per tutto l'anno, su un posto disponibile e vacante perché non coperto da alcun titolare di ruolo (''supplenza annuale''); |
#per tutto l'anno, su un posto disponibile e vacante perché non coperto da alcun titolare di ruolo (''supplenza annuale''); |
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#fino al termine delle attività didattiche, su un posto disponibile perché il titolare è fino ad allora assente (''supplenza fino al termine delle attività didattiche''); oppure |
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#per brevi periodi, su un posto per il quale il titolare è assente solo momentaneamente (''supplenza temporanea'' o ''breve''). |
#per brevi periodi, su un posto per il quale il titolare è assente solo momentaneamente (''supplenza temporanea'' o ''breve''). |
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⚫ | Le normativa che regolano la costituzione di graduatorie, le modalità di assegnazione delle supplenze e le tempistiche, sono regolate annualmente da appositi [[Decreto ministeriale|decreti ministeriali]] ([[Regioni d'Italia|regionali]] oppure [[Comuni d'Italia|comunali]]). A livello nazinale, un regolamento è stato emanato col D.M. n. 131 del 13 giugno 2007. |
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⚫ | Per le scuole statali vi sono diversi tipi di graduatorie, attraverso cui si accede alle supplenze (per esempio, brevi o annuali). I docenti, la cui eventuale nomina spetta all'autorità competente, sono divisi per ordine scolastico ([[scuola dell'infanzia]], [[Scuola primaria|primaria]], [[Scuola secondaria di primo grado|media]], [[Scuola secondaria di secondo grado|superiore]]) e [[Disciplina (didattica)|disciplina]] (per esempio [[matematica]], [[geografia]], [[storia]]).<ref>Il suddetto tipo di graduatoria è detto "classe di concorso".</ref> Viene nominato dall'[[Ufficio scolastico regionale|USR]] (in precedenza noto come "ambito territoriale", "Ufficio scolastico provinciale", "Centro servizi amministrativi" e [[Provveditore#Provveditorato agli studi|provveditorato agli studi]]) oppure dal [[dirigente scolastico]]; nella [[scuola privata]], le modalità di assunzione sono invece gestite dalla direzione della stessa. |
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Per la scuola statale, il supplente viene nominato dall'[[Ufficio scolastico regionale|USR]] (in precedenza noto come "ambito territoriale", "Ufficio scolastico provinciale", "Centro servizi amministrativi" e [[Provveditore#Provveditorato agli studi|provveditorato agli studi]]) oppure dal [[dirigente scolastico]]; nella [[scuola privata]], le modalità di assunzione sono invece gestite dalla direzione della stessa. |
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L'eventuale nomina di un supplente è subordinata all'esito delle graduatorie: ai docenti inseriti in lista è assegnato un punteggio sulla base dei [[Titolo di studio|titoli]] conseguiti ([[laurea]], [[laurea magistrale]], [[dottorato di ricerca]]) e del servizio prestato (supplenze precedenti). Tale punteggio regola, inoltre, il diritto di precedenza alla chiamata. |
L'eventuale nomina di un supplente è subordinata all'esito delle graduatorie: ai docenti inseriti in lista è assegnato un punteggio sulla base dei [[Titolo di studio|titoli]] conseguiti ([[laurea]], [[laurea magistrale]], [[dottorato di ricerca]]) e del servizio prestato (supplenze precedenti). Tale punteggio regola, inoltre, il diritto di precedenza alla chiamata. |
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== Voci correlate == |
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*[[Scuola]] |
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*[[Istruzione in Italia]] |
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*[[Ufficio scolastico regionale]] |
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Versione delle 12:47, 29 ott 2019
Un supplente è colui che sostituisce provvisoriamente un'altra persona in tutte o parte delle sue funzioni; il termine si usa con particolar riferimento a funzionari o docenti della scuola.[1]
Nel mondo
Italia
Un supplente, nell'ordinamento scolastico italiano, è un membro del personale scolastico, sia docente che A.T.A., che presta servizio temporaneo in uno dei seguenti casi:[2]
- per tutto l'anno, su un posto disponibile e vacante perché non coperto da alcun titolare di ruolo (supplenza annuale);
- fino al termine delle attività didattiche, su un posto disponibile perché il titolare è fino ad allora assente (supplenza fino al termine delle attività didattiche); oppure
- per brevi periodi, su un posto per il quale il titolare è assente solo momentaneamente (supplenza temporanea o breve).
Le normativa che regolano la costituzione di graduatorie, le modalità di assegnazione delle supplenze e le tempistiche, sono regolate annualmente da appositi decreti ministeriali (regionali oppure comunali). A livello nazinale, un regolamento è stato emanato col D.M. n. 131 del 13 giugno 2007.
Per le scuole statali vi sono diversi tipi di graduatorie, attraverso cui si accede alle supplenze (per esempio, brevi o annuali). I docenti, la cui eventuale nomina spetta all'autorità competente, sono divisi per ordine scolastico (scuola dell'infanzia, primaria, media, superiore) e disciplina (per esempio matematica, geografia, storia).[3] Viene nominato dall'USR (in precedenza noto come "ambito territoriale", "Ufficio scolastico provinciale", "Centro servizi amministrativi" e provveditorato agli studi) oppure dal dirigente scolastico; nella scuola privata, le modalità di assunzione sono invece gestite dalla direzione della stessa.
L'eventuale nomina di un supplente è subordinata all'esito delle graduatorie: ai docenti inseriti in lista è assegnato un punteggio sulla base dei titoli conseguiti (laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca) e del servizio prestato (supplenze precedenti). Tale punteggio regola, inoltre, il diritto di precedenza alla chiamata.
Note
- ^ supplènte in Vocabolario – Treccani
- ^ incarico d'insegnamento nell'Enciclopedia Treccani
- ^ Il suddetto tipo di graduatoria è detto "classe di concorso".