Procedibilità d'ufficio

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La procedibilità d'ufficio, nel diritto penale italiano, è la conseguenza di alcuni reati a seguito dei quali l'azione penale deve essere avviata dando luogo a un procedimento penale nel momento in cui giunge la notizia del reato.

Caratteristiche

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A differenza di quanto accade per i reati perseguibili a querela della persona offesa, o altri casi in cui è necessaria un'altra condizione di procedibilità dell'azione penale, non si ritiene necessaria la denuncia/querela della parte lesa, pertanto l'autorità giudiziaria deve immediatamente perseguire il colpevole non appena acquisisca la relativa denuncia d'ufficio, indipendentemente dalla eventuale lesione di diritti di terzi e dalla loro eventuale facoltà di rivalsa[Cosa c'entrano i diritti dei terzi? (Forse che ad es. se c'è procedibilità a querela, terzi -quindi non la parte lesa- possano impedire l'azione penale?)]. Inoltre, l'azione avviata d'ufficio è irrevocabile, non è dunque possibile interromperla come avviene nel caso di remissione della querela.

La scelta di stabilire la procedibilità d'ufficio relativamente alla persecuzione di un certo tipo reato dipende dalla legge. L'art. 50 comma 2 del codice di procedura penale stabilisce di regola la procedibilità d'ufficio, salvo diversa previsione legislativa.

Alcuni reati sono ordinariamente perseguibili a querela della persona offesa, salvo ricorrano alcune circostanze aggravanti che li rendono perseguibili d'ufficio.

Voci correlate

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