Prova documentale

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La prova documentale è una rappresentazione di un fatto incorporata su una base materiale in modalità digitale o analogica. La nozione di documento si basa su quattro elementi: il fatto rappresentato; la rappresentazione; l'incorporamento; la base materiale.

Scritto[modifica | modifica wikitesto]

Lo scritto è la prova documentale per eccellenza, non solo su carta ma anche su nastro. Il documento di per sé consiste nell'estrinsecazione di un pensiero tramite parole e compiuta da un soggetto, sia direttamente che indirettamente.

Compito del giudice è quello di valutare il fatto estrinseco prima, ovvero la provenienza del documento, e quello intrinseco poi, ovvero il contenuto.

La prima operazione solitamente si riconduce alla sottoscrizione tramite firma o firma digitale, oppure al fenomeno del documento scritto di proprio pugno. Inoltre fondamentale importanza è la collocazione nel tempo, quindi la datazione del documento. Per maggiore sicurezza, spesso l'ordinamento si serve di uno strumento più efficace, come l'attestazione ufficiale da parte di soggetti prestabiliti (notaio o pubblico ufficiale), gli atti dei quali assumono un connotato di pubblica fede e certificano la provenienza corretta del documento. In questo caso si parla di atti pubblici, mentre in quello della sottoscrizione di scritture private.

Atto pubblico[modifica | modifica wikitesto]

A stabilire l'efficacia dell'atto pubblico è il codice civile all'art.2699

«L'atto pubblico (2714) è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.»

Senza i requisiti evidenziati dall'articolo, l'atto altro non è che una scrittura privata. Da notare che il documento, con i requisiti dell'atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso (ex art.2700).

L'aspetto estrinseco di questo tipo di documento, pertanto, ha validita di prova legale fino a querela di falso, mentre l'aspetto intrinseco è liberamente apprezzabile dal giudice.

Scritture private[modifica | modifica wikitesto]

Come già visto, nelle scritture private, mancando alcun tipo di certificazione, fa fede la sottoscrizione o requisito, quando possibile, equipollente. Essendo però la sottoscrizione molto meno certa, il legislatore ha trovato l'espediente, per rendere il documento prova legale sotto l'aspetto estrinseco, del riconoscimento o dell'autenticazione da parte del sottoscrittore, oppure del riconoscimento tacito.

«La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso (Cod. Proc. Civ. 221 e seguenti), della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e legalmente considerata come riconosciuta (Cod. Proc. Civ. 214, 215; Cod. Nav. 178, 775).»

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

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