Intercettazione
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| Intercettazione | |
|---|---|
| Art.: | 266 e segg. c.p.p. |
| Ramo del diritto processuale: | Penale |
| Motivo: | Gravi indizi di reato e assoluta indispensabilità dell'intercettazione per il proseguimento delle indagini, per i delitti delineati dall'art. 266 e alle condizioni dell'art. 103 comma 5° |
| Requisiti formali: | Decreto motivato del PM dopo autorizzazione del GIP[1] |
| Organo competente: | PM e Polizia giudiziaria |
| Si invita a seguire lo schema del Progetto Diritto | |
L'intercettazione nel diritto processuale penale italiano è un mezzo di ricerca della prova tipico, in quanto previsto e disciplinato dall'art. 266 e seguenti del codice di procedura penale.
| « 1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita (226 coord.) nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4; b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4; c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; e) delitti di contrabbando; f) reati di ingiuria (594 c.p.), minaccia (612 c.p.), molestia o disturbo alle persone (660 c.p.) col mezzo del telefono. f-bis) delitti previsti dall’articolo 600-ter (pornografia minorile), terzo comma, del codice penale. 2. Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p. (violazione di domicilio), l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa. » |
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(art.266 c.p.p. )
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Essa consiste nell'attività diretta a captare comunicazioni e conversazioni, nonché flussi di comunicazioni informatiche o telematiche mediante strumenti della tecnica. L'intercettazione tende a limitare gravemente alcune importanti libertà costituzionali, fra cui la libertà di comunicazione del pensiero (art. 15 Cost) e la libertà domiciliare (art. 14 Cost), per cui sono dettate particolari norme procedurali volte a garantire la legittimità formale e sostanziale dell'attività. Nella materia delle intercettazioni vige la riserva di legge e la riserva di giurisdizione, in quanto previste espressamente dalla Costituzione. Il codice di procedura penale prevede dei limiti e dei presupposti e una disciplina procedimentale molto rigorosa.
Indice |
[modifica] Limiti e presupposti
L'intercettazione è mezzo di ricerca della prova che può essere adoperato solamente in procedimenti relativi a determinati reati previsti dall'art. 266 (fra cui quelli di ingiuria, minaccia, usura, abuso di informazioni privilegiate...). Oltre ai presupposti oggettivi del reato per cui si procede, è necessario che sussistano gli ulteriori presupposti oggettivi dei gravi indizi di reato e della assoluta indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini.
[modifica] Procedimento per l'utilizzazione
Di regola l'intercettazione è autorizzata dal giudice per le indagini preliminari con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio ai fini della prosecuzione delle indagini, è lo stesso pubblico ministero a disporre l'intercettazione con decreto motivato, salvo la necessità della convalida dell'atto entro 48 ore dal giudice per le indagini preliminari (la convalida è necessaria perché così statuisce la Costituzione prevedendo una riserva di giurisdizione). In caso di mancata convalida l'intercettazione non può essere proseguita ed i risultati acquisiti non possono essere utilizzati.
La intercettazioni possono durare per un periodo di quindici giorni, prorogabili per altri quindici dal giudice per le indagini preliminari. [2] Le intercettazioni per i reati in materia di criminalità organizzata possono durare per un periodo di 40 giorni prorogabili di venti sempre dal giudice delle indagini preliminari.
[modifica] Trascrizione dei risultati dell'intercettazione
Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. Al termine dell'attività di intercettazione verbali e registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro 5 giorni dalla conclusione dell'attività va effettuato il deposito degli stessi con in allegato gli atti di disposizione e di convalida. Gli atti sono a disposizione dei difensori e delle parti. Il giudice dispone infine l'acquisizione delle conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche e telematiche indicate dalle parti che non appaiono manifestamente irrilevanti, e procede anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione [3].
[modifica] Oneri dell'intercettazione
Le spese sostenute per l'acquisto della tecnologia d'intercettazione (hardware e software), la predisposizione emanutenzione della rete alle intercettazioni sono parzialmente caricate nel bilancio degli Stati UE, e gli operatori di telefonia chiedono una maggiore copertura dei costi, pena l'attribuzione dell'onere ai clienti con degli aumenti tariffari.
La consulenza per la loro installazione e supporto operativo, l'impegno di risorse sostenuto dall'operatore telefonico per la redazione dei tabulati e delle intercettazioni, vengono sommati alle spese processuali e ribaltati a carico dell'imputato, nel caso in cui perda la causa e sia dichiarato colpevole.
[modifica] Tecniche per l'intercettazione
Le forze di polizia, che eseguono su incarico del pubblico ministero le attività di intercettazione, hanno a disposizione diverse tecniche. La più utilizzata in termini numerici è l’intercettazione telefonica, che quasi sempre viene eseguita con il supporto delle strutture tecnologiche ed organizzative predisposte dagli operatori telefonici. Le linee telefoniche obiettivo dell’indagine vengono deviate ad un server della procura della repubblica da cui è partita la richiesta, normalmente protette con sistemi di cifratura, ed in maniera completamente trasparente all’utilizzatore.
L’ETSI, organismo che si fa carico di gestire lo standard GSM, raccomanda anche uno standard per i sistemi telefonici destinati alle intercettazioni legali, per i quali si è sviluppata negli anni un’industria relativa.
In funzione di alcuni vincoli, fra cui la segretezza delle indagini, l’utilizzo o meno del telefono come mezzo di comunicazione da parte dell’indagato, l’impiego di contromisure contro le intercettazioni, gli investigatori impiegano anche altre tecniche. Fra queste, le intercettazioni ambientali e le intercettazioni informatiche.
Le intercettazioni ambientali sono realizzate principalmente con l’impiego di microspie e telecamere nascoste, mentre le intercettazioni informatiche sono ad oggi utilizzate in relativamente pochi casi specifici.
[modifica] Note
- ^ In casi di urgenza il PM può disporre immediatamente con decreto motivato l'inizio dell'intercettazione e chiedere successivamente, ma entro 24 ore, l'autorizzazione del GIP: in caso contrario l'intercettazione deve essere interrotta e gli elementi acquisiti sono inutilizzabili (art.267).
- ^ Art.267 cpp
- ^ Art.268 cpp
[modifica] Bibliografia
- Ercole Aprile, Filippo Spiezia, Le intercettazioni telefoniche ed ambientali: innovazioni tecnologiche e nuove questioni giuridiche, Giuffrè, Milano, 2004
- Paola Balducci, Le garanzie delle intercettazioni tra costituzione e legge ordinaria, Giuffrè, Milano, 2002
- Alberto Camon, Le intercettazioni nel processo penale, Giuffrè, Milano, 1996
- Francesco Caprioli, Colloqui riservati e prova penale, Giappichelli, Torino, 2000
- Paolo Carnuccio, Strategie e tecniche difensive in tema di intercettazioni, Giappichelli, Torino, 2007
- Corrada Di Martino, Teresa Procaccianti, Le intercettazioni telefoniche, CEDAM, Padova, 2001
- Saverio Emolo, Intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2001
- Giulio Illuminati, La disciplina processuale delle intercettazioni, Giuffrè, Milano, 1983
- Cesare Maioli, Roberto Cugnasco, Profili normativi e tecnici delle intercettazioni: dai sistemi analogici al Voice Over IP, Gedit, Bologna, 2008
- Claudio Marinelli, Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca della prova, Giappichelli, Torino, 2007
- Cesare Parodi, Le intercettazioni: profili operativi e giurisprudenziali, Giappichelli, Torino, 2002
- Francesca Ruggieri, Divieti probatori e inutilizzabilita nella disciplina delle intercettazioni telefoniche, Giuffrè, Milano, 2001

