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Versione delle 10:42, 18 mar 2015
Un supplente, nell'ordinamento scolastico italiano, è un docente che presta servizio temporaneo in luogo di un docente titolare assente. Per estensione, il termine indica anche la persona assunta a tempo determinato al fine di coprire necessità contingenti della scuola italiana.
Disciplina normativa
Le normative che regolano la costituzione di graduatorie, le modalità di assegnazione delle supplenze e le tempistiche, sono regolate (annualmente) da appositi decreti ministeriali (regionali oppure comunali).
Vi sono diversi tipi di graduatorie, attraverso cui si accede alle supplenze (per esempio, brevi o annuali). I docenti, la cui eventuale nomina spetta all'autorità competente, sono divisi per ordine scolastico (scuola dell'infanzia, primaria, media, superiore) e disciplina (per esempio matematica, geografia, storia).[1]
La nomina
Per la scuola statale, il supplente viene nominato dall'USR (in precedenza noto come "ambito territoriale", "Ufficio scolastico provinciale", "Centro servizi amministrativi" e provveditorato agli studi) oppure dal dirigente scolastico; nella scuola privata, le modalità di assunzione sono invece gestite dalla direzione della stessa.
L'eventuale nomina di un supplente è subordinata all'esito delle graduatorie: ai docenti inseriti in lista è assegnato un punteggio sulla base dei titoli conseguiti (laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca) e del servizio prestato (supplenze precedenti). Tale punteggio regola, inoltre, il diritto di precedenza alla chiamata.
Note
- ^ Il suddetto tipo di graduatoria è detto "classe di concorso".