Prelatura personale

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La prelatura personale è una istituzione di natura gerarchica della Chiesa cattolica governata da un prelato e formata da presbiteri e diaconi del clero secolare, alla quale possono cooperare organicamente anche laici, limitatamente all'espletamento dell'azione apostolica, secondo le modalità previste dallo statuto.

La caratteristica principale è di non essere legata a un territorio, come la prelatura territoriale, ma di avere un popolo, anche distribuito in diverse diocesi, composto da fedeli che hanno qualcosa in comune (ad esempio: una provenienza nazionale, una vocazione specifica, una professione, una condizione sociale). Al prelato, che non è necessariamente un vescovo, sono riconosciute alcune prerogative episcopali (come incardinare i chierici, erigere un seminario). Altra caratteristica significativa è quella di godere di un'amministrazione autonoma, che non rientra nel bilancio della Santa Sede.

[modifica] Nel diritto canonico

La struttura giurisdizionale secolare della prelatura personale venne prevista, per la prima volta, dal decreto del Concilio Vaticano II Presbyterorum Ordinis del 7 dicembre 1965. Regolata, in via sperimentale, dal motu proprio di Paolo VI Ecclesiae Sanctae del 6 agosto 1966 e dalla costituzione apostolica Regimini Ecclesiae Universae del 15 agosto 1967, fu definitivamente inclusa nel titolo IV del Codice di diritto canonico del 1983, ai canoni dal 294 al 297:

  • canone 294
    • Al fine di promuovere un'adeguata distribuzione dei presbiteri o di attuare speciali opere pastorali o missionarie per le diverse regioni o per le diverse categorie sociali, la Sede Apostolica può erigere prelature personali formate da presbiteri e da diaconi del clero secolare, udite le Conferenze Episcopali interessate.
  • canone 295
    • comma 1. La prelatura personale è retta dagli statuti fatti dalla Sede Apostolica e ad essa viene preposto un Prelato come Ordinario proprio, il quale ha il diritto di erigere un seminario nazionale o internazionale, di incardinare gli alunni e di promuoverli agli ordini con il titolo del servizio della prelatura.
    • comma 2. Il Prelato deve provvedere sia alla formazione spirituale di coloro che ha promosso con il predetto titolo, sia al loro decoroso sostentamento.
  • canone 296
    • I laici possono dedicarsi alle opere apostoliche di una prelatura personale mediante convenzioni stipulate con la prelatura stessa; il modo di tale organica cooperazione e i principali doveri e diritti con essa connessi siano determinati con precisione negli statuti.
  • canone 297
    • Parimenti gli statuti definiscono i rapporti della prelatura personale con gli Ordinari del luogo nelle cui Chiese particolari la prelatura stessa esercita o intende esercitare, previo consenso del Vescovo diocesano, le sue opere pastorali o missionarie.

Ad oggi, soltanto l'Opus Dei ha lo status di prelatura personale, richiesto nel 1969 ed ottenuto nel 1982 da Giovanni Paolo II.

La Prelatura personale appartiene alla struttura gerarchica della Chiesa cattolica e non è un'associazione, come si può anche verificare dall'elenco delle Associazioni internazionali di fedeli pubblicato dalla Santa Sede, che non contiene l'unica Prelatura personale attualmente esistente. In quell'elenco invece è inclusa l'Associazione dei Cooperatori dell'Opus Dei, che non appartengono alla Prelatura dell'Opus Dei (a differenza dei fedeli incorporati organicamente), ma aiutano in varie forme le sue attività.

[modifica] Obblighi del laico

Un fedele laico della Prelatura personale non cessa di appartenere anche alla sua diocesi, come chiarisce Giovanni Paolo II, parlando a fedeli dell'Opus Dei:

« Voi siete qui, in rappresentanza delle componenti in cui la Prelatura è organicamente strutturata, cioè dei sacerdoti e dei fedeli laici, uomini e donne, con a capo il proprio Prelato. Questa natura gerarchica dell'Opus Dei, stabilita nella Costituzione Apostolica con la quale ho eretto la Prelatura (cfr Cost. ap. Ut sit, 28-XI-82), offre lo spunto per considerazioni pastorali ricche di applicazioni pratiche. Innanzitutto desidero sottolineare che l'appartenenza dei fedeli laici sia alla propria Chiesa particolare sia alla Prelatura, alla quale sono incorporati, fa sì che la missione peculiare della Prelatura confluisca nell'impegno evangelizzatore di ogni Chiesa particolare, come previde il Concilio Vaticano II nell'auspicare la figura delle Prelature personali »
(Giovanni Paolo II, Discorso in occasione delle giornate di riflessione sulla Lettera Apostolica ‘Novo Millennio Ineunte’, 17 marzo 2001)


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