Colf

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Diritto del lavoro in Italia









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Categoria:Diritto del lavoro
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Il termine colf, nato dall'unione delle parole collaboratore (o collaboratrice) familiare, si indica comunemente tutte le tipologie del così detto lavoratore domestico.

Esempi di tale categoria di lavoratori sono camerieri, baby sitter, cuochi, badanti, governanti, giardineri, precettori, istitutori, bambinaie diplomate, maggiordomi, dame di compagnia, ecc., che svolgano la loro attività alle dipendenze di un datore di lavoro domestico.

Indice

Inquadramento normativo [modifica]

Il lavoratore domestico, proprio per la peculiarità di prestare la sua attività all'interno di una famiglia, è stato sempre oggetto di una normativa differenziata rispetto agli altri lavoratori.

La legge 2 aprile 1958 n. 339 (Per la tutela del rapporto di lavoro domestico) indica all'art. 1 tali prestatori di lavoro quali:

« addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura. S'intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni

generiche. »

Vi è da dire che la sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 1987 n. 585, ha esteso anche alle lavoratrici con meno di 4 ore di attività lavorativa le tutele della suindicata legge.

Al lavoratore domestico non si applica la normativa sui licenziamenti (art. 4 legge 11 maggio 1990, n. 108), non ha diritto a taluni trattamenti assistenziali, non vige l'obbligo di prospetto paga (art. 4, n. 4, legge 5 gennaio 1953 n.4), ecc.
Pur tuttavia, egli è un vero e proprio lavoratore subordinato, con diritti e doveri stabiliti dalla legge e dai CCNL di riferimento.

Il colf ha diritto alle ferie, al TFR, la tutela del posto in caso di malattia, infortunio e maternità. In taluni casi ha diritto a trattamenti assistenziali a carico dello Stato come nel caso dell'assegno per il nucleo familiare, la maternità e la disoccupazione, a patto però che sia stata fatta la comunicazione di assunzione (di cui si dirà a breve) e sia in regola.

Assunzione [modifica]

Attesa la particolarità del rapporto il datore di lavoro domestico è esonerato dalla tenuta del libro matricola e paga di cui agli artt. 20 e 21 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dalla tenuta del Libro Unico del Lavoro di cui all'art. 39 della legge 6 agosto 2008 n. 133.

Il rapporto di lavoro per le colf è regolamentato dal CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico del 16 febbraio 2007, a valere per il periodo 1º marzo 2007 - 28 febbraio 2011.

È fatta previsione (art. 6 CCNL) che debba contenere alcuni punti (oltre ai dati personali delle parti, si intende):

  • data dell'inizio del rapporto di lavoro;
  • livello di appartenenza / anzianità di servizio;
  • durata del periodo di prova;
  • esistenza o meno della convivenza;
  • la residenza - domicilio del lavoratore;
  • durata dell'orario di lavoro e sua distribuzione;
  • eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
  • collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica, ovvero ad altra giornata;
  • retribuzione pattuita;
  • luogo di effettuazione della prestazione lavorativa (nonché la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari (trasferte);
  • periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
  • indicazione dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali;
  • applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto;
  • altri punti: la durata – se a tempo determinato (art. 7 CCNL).

Gli obblighi di legge, a seguito della riforma del 2007-2008, per l'assunzione di una colf sono:

  1. la comunicazione di assunzione da inoltrare entro le ore 24 del giorno precedente (anche se festivo) a quello di inizio dell'attività lavorativa, al Centro per l'impiego competente per territorio, compilando l'apposito modulo cartaceo oppure telematicamente mediante il sistema delle Comunicazioni obbligatorie, con l'ausilio di un Consulente del lavoro. Tale comunicazione vale quale denuncia di assunzione all'INPS e all'INAIL.
  2. il versamento dei contributi previdenziali attraverso apposito bollettino postale, inviato a domicilio direttamente dall'INPS da effettuarsi entro il 10 aprile per le assunzioni dal 1º gennaio al 31 marzo, entro il 10 luglio per le assunzione dal 1º aprile al 30 giugno, entro il 10 ottobre per le assunzioni dal 1º luglio al 30 settembre ed entro il 10 gennaio per le assunzioni dal 1º ottobre al 31 dicembre. I contributi sono calcolati secondo le tabelle riportate anche nel CCNL.
  3. la comunicazione di proroga, trasformazione dell’orario di lavoro e cessazione (per licenziamento) del rapporto di lavoro, da inviare entro cinque giorni dall'evento, compilando come predetto, l'apposito modulo cartaceo da inviare al Centro per l'impiego oppure con la procedura on-line del Ministero del Lavoro delle Comunicazioni obbligatorie.

Nuove modalità di comunicazione [modifica]

La legge 28 gennaio 2009 n. 2 art. all' 16–bis comma 11, ha semplificato la normativa di assunzione per i datori di lavoro domestici: l'INPS diventa il destinatario delle comunicazioni di assunzione, della cessazione (dimissioni o licenziamento), della trasformazione e della proroga del rapporto di lavoro del personale domestico, e pertanto non è più necessario effettuarle ai Centri per l'impiego (così come previsto per tutti gli altri lavoratori ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 608/1996 come mod. dall'art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006).

L'INPS, d'ufficio, comunicherà tutti i dati ai Centri per l'impiego, al Ministero del Lavoro, all'INAIL ed alla Prefettura – UTG, quest'ultima per i lavoratori extra comunitari, assolvendo a tutti gli obblighi legali nei confronti degli Enti ed Istituti sopra richiamati (art. 4-bis, comma 6, D.Lgs. n. 181/2000).

Quindi, per la comunicazione di assunzione dei lavoratori domestici, le eventuali variazioni o anche per l'iscrizione del datore di lavoro domestico, sono state previste 3 modalità semplificate:

  • tramite il centralino INPS, al numero 803-164, fornendo telefonicamente i dati necessari;
  • tramite l'apposita procedura internet di compilazione e invio on-line disponibile sul sito internet www.inps.it;
  • tramite il modulo cartaceo per la presentazione a mano o l'invio alle sedi per posta con avviso di ricevimento, sia per l'assunzione (con relative istruzioni), che per le variazioni (e le relative istruzioni).

Valgono pur sempre i termini suindicati, ossia: almeno un giorno prima per l'assunzione, ed entro 5 giorni per le variazioni, proroghe e cessazione del rapporto di lavoro, al fine di non incorrere nelle sanzioni.

Certificazione sanitaria [modifica]

La colf svolgendo la sua attività in un ambiente domestico ed entrando in contatto anche con bambini, alimenti, ecc. prima di iniziare a lavorare deve presentare al datore di lavoro un certificato medico, effettuato presso la ASL di appartenenza, di assenza di malattie contagiose (art. 2 n. 4, legge 2 aprile 1958, n. 339). Se minore di anni 18 deve indicare anche l'idoneità al lavoro per la qualifica di assunzione. Le visite devono essere ripetute ogni anno (art. 8 legge 17 ottobre 1967 n. 977 smi).

Tali obblighi sono sanzionati: infatti, qualora la colf presti la sua opera senza visita medica e sia maggiorenne, tanto il lavoratore che il datore di lavoro sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria di 200 € circa. Qualora invece, la colf sia minorenne la sanzione è penale, ed è nell'arresto sino a 6 mesi o nell'ammenda fino a 5.000 € circa, per il solo datore di lavoro.

Infine, bisogna ricordare che se la lavoratrice domestica è minore, chi esercita la potestà genitoriale deve rilasciare apposita autorizzazione per iscritto, vidimata dal sindaco, per permettere al minore l'effettuazione dell'attività lavorativa (art. 4 legge 2 aprile 1958, n. 339).

Sanzioni [modifica]

L'impiego del lavoratore domestico che non risulti da registri o altre documentazioni obbligatorie, in pratica senza la comunicazione all'INPS, comporta l'irrogazione di una sanzione da € 1.500 ad € 12.000, con una maggiorazione di € 150 per ogni giorno di cosiddetto lavoro nero. A queste vanno aggiunte le altre sanzioni per le inosservanze relative all'assunzione e alla cessazione del rapporto, se quest'ultima è già intervenuta al momento dell'accertamento.

Sanzioni civili dovute all'INPS [modifica]

Nel solo caso in cui sia scaduto almeno un termine per il versamento periodico dei contributi, sono dovute all'INPS le sanzioni civili sul debito contributivo già maturato, calcolate ai sensi dell'art. 116, l. 388/2000. Nel caso in esame (lavoratori non risultanti da registri o altre documentazioni obbligatorie), tali sanzioni non possono essere inferiori ad un minimo di 3.000 € (art. 36-bis legge n. 248/2006 s.m.i.). In tal caso le sanzioni civili se inferiori a 3.000 €, saranno ragguagliate a tale importo. Tale ulteriore aggravio sanzionatorio non ricorre laddove non sia ancora scaduto almeno un termine per i versamenti obbligatori.

Collegamenti esterni [modifica]

Voci correlate [modifica]