Lavoro nero
La locuzione lavoro nero o lavoro irregolare, non presenta una definizione giuridica univoca. Una prima definizione era contenuta nella legge n. 72/2002, istituita dal Governo Berlusconi II che puniva con la maggiorazione da 200% al 400% del costo del lavoro del CCNL di riferimento, affidandone la contestazione e l'irrogazione della sanzione all'Agenzia delle entrate. Caduta sotto le censure della Corte costituzionale, poiché prevedeva un minimo inderogabile di giornate sanzionate, venne rimodulata e drasticamente trasformata dalla suindicata legge n. 248/2006, il cosiddetto "decreto Bersani", posta dal Governo Prodi II, che ne affidò la competenza alla Direzione provinciale del lavoro.
Indice |
[modifica] Una prima definizione
Un primo tentativo di definizione si deve alla Legge n. 73 del 23 aprile 2002, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2002, che così disponeva:
| « ... 3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, è altresí punito con sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione.
4. Alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro. 5. Competente alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 è l'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16". » |
La legge 28 luglio 2006, n. 248, (il c.d decreto Bersani) con l'art. 36-bis, comma 1, ha modificato l'articolo in parola, sanzionando l'illecito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal € 1.500 ad € 12.000, eliminando la presunzione iniziale per il periodo di sanzione della violazione, caduto sotto le censure della Corte costituzionale, nonché spostando la competenza dell'irrogazione della sanzione dall'Agenzia delle entrate alla Direzione provinciale del lavoro, a cura degli Ispettori del lavoro, e sottoponendolo alla legge n. 689/1981, anziché al D. Lgs. m. 472/1997, recante l'ordinamento generale delle sanzioni amministrative tributarie.
| « ... 3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
4. Alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro. 5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. » |
In sostanza, si ritiene che sia definibile come "lavoro nero" la situazione in cui un lavoratore sia sconosciuto alla Pubblica Amministrazione, perché non registrato presso i Centri per l'Impiego, presso gli Istituti previdenziali (INPS, INAIL, ENPALS, ecc.). Non dà luogo, invece a lavoro nero o irregolare il mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali.
[modifica] Definizione del Code du Travail
Tale definizione, talvolta definita anche come "Lavoro irregolare", ricorda il "Travail illégal", il lavoro illegale, del nuovo Codice del lavoro francese (art. L. L8211-1, e seguenti).
Recita l'art. L8211-1 del Code du Travail:"
« 1. Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes:
|
In italiano: Articolo L8211-1 del Codice del lavoro:
« 1. Costituiscono lavoro illegale, alle condizioni previste dal presente libro, i seguenti illeciti:
|
Nonché l'art. L 125-1:
| « 1. Toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail, ou "marchandage", est interdite. 2. Les associations d'ouvriers qui n'ont pas pour objet l'exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées comme marchandage. » |
In Italiano: Articolo L 125-1:
| « 1. Qualunque operazione con scopo di lucro di fornitura di manodopera che possa causare un pregiudizio al dipendente e che possa portare all'elusione dell'applicazione di disposizioni di legge, di regolamento o contrattuali o di un accordo collettivo di lavoro, o al "mercanteggiamento", sono vietate. 2. Le associazioni sindacali che non hanno per oggetto lo sfruttamento degli operai non sono considerati come "mercanteggiamento". » |
[modifica] Altre definizioni
Solitamente, e da un punto di vista più sociologico, viene considerata lavoro nero quell'attività a scopo di lucro di tipo sia dipendente che indipendente realizzato in violazione della legge.
Il lavoro nero può presentare orari di lavoro non conformi alla normativa, l'esercizio di attività che eludono il diritto fiscale, il diritto delle assicurazioni sociali, il diritto della concorrenza e il diritto in materia di stranieri.
[modifica] Importanza della definizione
La definizione di "lavoro nero" o "lavoro irregolare" acquista importanza al fine della delimitazione della normativa suindicata, la legge n. 248/2006, art. 36-bis, che sanziona pesantemente tale attività. Infatti, la legge dispone che sia punito con sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 a € 12.000, l'impiego di personale non risultante dalle scritture o altre documentazione obbligatoria, cui poi viene aggiunta una maggiorazione di € 150 per ogni effettiva giornata di lavoro irregolare. La sanzione tende pertanto ad essere molto alta, soprattutto se riferita ad anni di lavoro irregolare, e la locuzione "impiego di personale", tende ad ampliare l'ambito di applicazione della norma, non limitandolo esclusivamente al lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.
[modifica] Voci correlate
|
|