Camera dei Fasci e delle Corporazioni
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La Camera dei Fasci e delle Corporazioni fu un organo legislativo del Regno d'Italia che sostituì la Camera dei Deputati dal 1939 al 1943 durante il regime fascista.
Fu istituita con legge 19 gennaio 1939 n. 129 (essendo lo Statuto albertino una costituzione flessibile, era sufficiente la legge ordinaria per modificarlo) e tenne la sua seduta inaugurale il 23 marzo dello stesso anno.
Il suo ruolo effettivo nel sistema costituzionale fu sempre del tutto marginale. Fu sciolta ma non soppressa con il regio decreto legge 2 agosto 1943 n. 705, entrato in vigore il giorno 5 dello stesso mese, subito dopo la caduta del regime fascista, ma ratificato solo con la legge 5 maggio 1949, n. 178 [1]. La Repubblica Sociale Italiana stabilì a Venezia la sede della propria Camera dei Fasci e delle Corporazioni che, tuttavia, non entrò mai in funzione. Curiosamente la legge istitutiva del 1939 sarà espressamente abrogata solo il 16 dicembre 2009, data di entrata in vigore di alcune disposizioni contenute nel decreto legge 22 dicembre 2008 n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009 n. 9.[2]
Indice |
[modifica] Struttura
I membri della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, non più denominati deputati ma consiglieri nazionali, erano più di seicento. Non erano eletti dal popolo, ma ne facevano parte di diritto in quanto componenti:
- del Gran Consiglio del Fascismo;
- del Consiglio Nazionale del Partito Nazionale Fascista, organo composto dai massimi gerarchi del partito e dirigenti delle associazioni collegate (Segretario, componenti del Direttorio Nazionale, ispettori e segretari federali del Partito Nazionale Fascista; Segretario, Vice Segretario e due ispettori dei Fasci italiani all'estero; presidente dell'Associazione fascista famiglie caduti, mutilati e feriti per la Rivoluzione; fiduciari nazionali delle Associazioni fasciste della scuola, del pubblico impiego, dei ferrovieri dello Stato, dei postelegrafonici e degli addetti alle aziende industriali dello Stato; presidenti dell'Istituto Nazionale di Cultura Fascista, dell'Opera Nazionale Dopolavoro, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale combattenti, delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori e della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti; Segretario del Partito Fascista Albanese);
- del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, organo presieduto dal Capo del Governo e composto da oltre cinquecento membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, dei ministeri economici e sociali, del Partito Nazionale Fascista e delle opere nazionali.
Il mandato dei consiglieri nazionali terminava quando cessavano di appartenere ai suddetti organi. Non era, quindi, previsto un rinnovo periodico della Camera dei Fasci e delle Corporazioni; tuttavia i suoi lavori, così come quelli del Senato, continuavano ad essere divisi in legislature (ve ne fu, però, una sola): la fine di ciascuna legislatura era stabilita con decreto reale, su proposta del Capo del Governo (il decreto fissava anche la data di convocazione delle due camere riunite, per ascoltare il discorso della Corona col quale si apriva la legislatura successiva).
Il presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e i vicepresidenti erano nominati con decreto reale. Il primo presidente fu Costanzo Ciano (dal 23 marzo al 26 giugno 1939) al quale successe Dino Grandi (dal 30 novembre 1939 al 4 agosto 1943). Sciolta la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il governo affidò temporaneamente a Vittorio Emanuele Orlando le funzioni amministrative spettanti al suo presidente.
[modifica] Funzioni
La Camera dei Fasci e delle Corporazioni condivideva il potere legislativo con il Governo e il Senato del Regno (non toccato dalla riforma del 1939 ma fascistizzato con la nomina di ben 211 nuovi senatori). Tuttavia il suo ruolo, così come quello del Senato, era puramente consultivo, infatti l'art. 2 della legge istitutiva recitava: "Il Senato del Regno e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni collaborano col governo alla formazione delle leggi".
La Camera dei Fasci e delle Corporazioni (così come il Senato) discuteva e approvava in assemblea plenaria, su relazione delle commissioni competenti, i soli disegni di legge indicati nella legge istitutiva (quelli di carattere costituzionale, le deleghe legislative di carattere generale, i progetti di bilancio ed i rendiconti consuntivi dello Stato ecc.). Tutti gli altri disegni di legge erano esaminati e definitivamente approvati dalle commissioni, salvo che il Governo o la stessa camera, autorizzata dal Capo del Governo, avessero chiesto la discussione e il voto in assemblea plenaria. Il Capo del Governo poteva inoltre stabilire che, per ragioni di urgenza, venissero approvati in commissione anche i disegni di legge per i quali era ordinariamente prevista la competenza dell'assemblea plenaria. La procedura di approvazione delle leggi in commissione è stata ripresa dalla Costituzione repubblicana e, in seguito, dalla Costituzione spagnola del 1978, nonché da alcuni statuti regionali (come quello del Piemonte).
[modifica] Note
- ^ Legge 5 maggio 1949, n. 178, recante "Conversione in legge, con approvazione complessiva, dei decreti-legge cha a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943, non siano stati convertiti in legge o presentati per la conversione"
- ^ Tale decreto mira ad attuare una semplificazione nel panorama normativo italiano, abrogando tra l'altro, tutte le norme implicitamente soppresse, inapplicabili o che abbiano esaurito i loro effetti

