Azienda autonoma

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Un'azienda autonoma (nel linguaggio comune amministrazione autonoma), nell'ordinamento giuridico italiano, è un'organizzazione che, pur essendo parte dello Stato o di altro ente pubblico e pur essendo normalmente priva di personalità giuridica, possiede caratteri che le conferiscono un certo grado di compiutezza e separatezza.

Storia[modifica | modifica wikitesto]

La prima disciplina di tali aziende risale alla legge 29 marzo 1903, n. 103; il R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, estese alle province la possibilità di costituirle e, similmente alla legge 103/1903, ne affidò la direzione ad un direttore che rispondeva ad una commissione amministratrice, la quale era eletta dal consiglio comunale o provinciale ed eleggeva, nel proprio seno, un presidente.

A partire dagli anni 1990 i comuni più grandi e, in misura minore, le province hanno gestito attraverso particolari organismi detti aziende speciali (alcuni servizi pubblici, quali la fornitura di acqua potabile, la nettezza urbana e la raccolta rifiuti, l'esercizio delle farmacie comunali, i trasporti urbani e – in alcune grandi città – la fornitura di energia elettrica. Contestualmente con le privatizzazioni in Italia molte di esse sono state trasformate in società per azioni, talvolta con il passaggio intermedio in ente pubblico economico; altre sono state trasformate in agenzie. La disciplina di particolari organismi – detti aziende speciali – che possono essere eventualmente creati e gestiti da parte dagli enti locali è stata invece disciplinata dal Testo Unico degli Enti Locali emanato nel 2000.

Caratteristiche[modifica | modifica wikitesto]

Le aziende autonome – che di norma sono costituite per legge statale – hanno generalmente lo scopo di garantire e/o gestire servizi pubblici, oppure di interesse pubblico. Pur essendo normalmente priva di personalità giuridica, gli organi e uffici che le compongono spesso godono di norme di organizzazione e funzionamento differenziate, spesso allo scopo di esercitare in modo più agile un'impresa pubblica. Ai sensi del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sono indicate come amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo ed incardinate presso un ministero della Repubblica Italiana; esse gestiscono particolari attività in dati settori, come ad esempio per la gestione di monopoli fiscali, come quelli dei sali e dei tabacchi, e di importanti servizi pubblici, come le ferrovie, le strade statali, i telefoni, le poste e telegrafi. Sono formalmente differenti però dalle aziende speciali, che possono essere create dagli enti locali, per varie finalità.

La compiutezza e separatezza consentono di considerare, sul piano economico-aziendale, l'amministrazione autonoma come un'azienda pubblica distinta dall'ente di cui è parte. Sul piano giuridico, le stesse caratteristiche, secondo una diffusa teoria, conferirebbero alle amministrazioni autonome una forma di soggettività giuridica, seppur di grado minore rispetto alla personalità giuridica di cui sono normalmente prive. Talvolta, però, l'ordinamento finisce per attribuire a queste organizzazioni la vera e propria personalità, ed allora diventano enti pubblici a tutti gli effetti.

In generale la loro autonomia è piuttosto limitata, essendo sempre sottoposte al controllo gerarchico del ministro preposto al ministero di appartenenza. Normalmente sono rette dallo stesso ministro, che ne ha anche la rappresentanza, affiancato da un consiglio di amministrazione, solitamente da lui presieduto, con compiti consultivi e talora deliberativi, e dal direttore generale, con compiti esecutivi.

Le aziende autonome statali hanno un'autonomia che si esplica nella possibilità di avere:

  • propria organizzazione, separata da quella del ministero di appartenenza;
  • titolarità di rapporti giuridici;
  • capacità contrattuale;
  • libertà più o meno ampia nella gestione dei beni loro affidati;
  • bilancio distinto da quello dello Stato. Il loro bilancio è, infatti, un documento separato dal bilancio dello Stato, ma ne è comunque un allegato; inoltre, gli utili e le perdite confluiscono nelle finanze statali.

Non hanno, invece, un proprio patrimonio; i beni che utilizzano, infatti, rimangono di proprietà dello Stato, che li affida all'azienda per lo svolgimento delle sue attività.

Aziende autonome in Italia[modifica | modifica wikitesto]

Aziende esistenti[modifica | modifica wikitesto]

Tra le aziende ancora esistenti vi sono:

Aziende soppresse[modifica | modifica wikitesto]

Tra le aziende autonome statali che sono state soppresse si possono ricordare:

Aziende trasformate[modifica | modifica wikitesto]

Tra le aziende autonome statali che sono state trasformate in enti pubblici economici, in società per azioni o in agenzie si possono ricordare:

  • Amministrazione Autonoma delle Poste e Telecomunicazioni (PT), trasformata nell'Ente poste italiane (EPI), ente pubblico economico, con D.L. 1º dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e poi dal 28 febbraio 1998 in società per azioni, l'attuale Poste italiane S.p.A.;
  • Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato (FS), dal 1º gennaio 1986 trasformata nell'Ente Ferrovie dello Stato, ente pubblico economico, a seguito della legge 17 maggio 1985, n. 210, e poi dal 12 agosto 1992 in società per azioni, l'attuale Ferrovie dello Stato S.p.A.;
  • Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (ANAS), trasformata nell'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico, con D.L. 26 febbraio 1994, n. 143, e con D.P.C.M. del 26 luglio 1995; in seguito, con D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è stata trasformata in società per azioni, l'attuale ANAS S.p.A.;
  • Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG), trasformata nel 1996 in ente pubblico, denominato Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), a sua volta trasformato in società per azioni, l'ENAV S.p.A., a partire dal 1º gennaio 2001;
  • Azienda per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA), soppressa e sostituita da un ente pubblico non economico, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a seguito del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165;
  • Cassa depositi e prestiti (CDDPP), organo finanziario esistente già prima dell'Unità d'Italia, ha subito nel corso della sua storia diverse modificazioni, fino a divenire nel 1983 amministrazione autonoma presso il Ministero del Tesoro con legge 13 maggio 1983, n. 197. L'art. 22 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, gli attribuì la personalità giuridica. Dopo un'ulteriore ristrutturazione dovuta al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284, emanato in attuazione delle Leggi Bassanini, fu trasformata definitivamente in società per azioni con il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. A differenza delle altre amministrazioni autonome, il bilancio della CDDPP non è mai stato allegato a quello dello Stato.

Aziende autonome a San Marino[modifica | modifica wikitesto]

Altre aziende autonome[modifica | modifica wikitesto]

Note[modifica | modifica wikitesto]


Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

  • Elio Casetta, Compendio di diritto amministrativo, 10ª ed., Giuffrè, 2010, pp. 147-148, ISBN 88-14-15975-0.
  • Michael Sciascia, Diritto delle gestioni pubbliche. Istituzioni di contabilità pubblica, Giuffrè, 2007, ISBN 88-14-12768-9.
  • Amministrazione autonoma [collegamento interrotto], su Bankpedia. Enciclopedia online di Banca, Borsa e Finanza, AssoNEBB. URL consultato il 26 luglio 2011.
  • Azienda autonoma, su Dizionario Economico online, Edizioni giuridiche SIMONE. URL consultato il 26 luglio 2011 (archiviato dall'url originale il 22 maggio 2012).

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]