Agenzia (diritto pubblico)
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Nel diritto pubblico il termine agenzia viene usato per designare un ente pubblico o, quantomeno, un'organizzazione dotata di una certa autonomia nell'ambito della pubblica amministrazione, cui sono attribuite specifiche funzioni. Sebbene il termine venga nella pratica usato con una certa variabilità di significato, di solito le agenzie si differenziano da altre amministrazioni e, in particolare, dai dicasteri, perché svolgono funzioni eminentemente operative. Il termine trova la sua origine nei paesi anglosassoni (agency) dove, peraltro, viene utilizzato anche con un significato più ampio, per designare una qualsiasi amministrazione pubblica, compresi, quindi, i dicasteri.
Le agenzie possono essere istituite con legge o, in certi ordinamenti (ma non in Italia), con atto del potere esecutivo.
Di solito l'agenzia nello svolgimento delle sue funzioni è soggetta agli indirizzi e al controllo di un dicastero: questa formula organizzativa è finalizzata a separare le funzioni di indirizzo e controllo, che rimangono al dicastero, da quelle operative, per le quali si ritiene più adeguato un organismo, l'agenzia, con caratteristiche organizzative e operative meno rigide di quelle ministeriali e più vicine a quelle delle aziende private (ad esempio per quel che riguarda il reclutamento e la gestione del personale, i processi di spesa ecc.). In certi casi i rapporti tra dicastero e agenzia sono regolati da una convenzione dove sono specificati gli obiettivi quantitativi e qualitativi che l'agenzia deve conseguire nello svolgimento delle sue funzioni e le risorse finanziarie che gli verranno attribuite; si parla, in questo caso, di contracting in (per distinguerlo dal contracting out nel quale le funzioni sono invece affidate a soggetti esterni alla pubblica amministrazione: imprese o organizzazioni non profit). Si tratta di formule organizzative che hanno conosciuto una certa fortuna a partire dagli anni '80 del secolo scorso, sulla scorta delle concezioni che vanno sotto il nome di new public management.
Talvolta il termine agenzia viene utilizzato, con un significato del tutto diverso, per designare autorità amministrative indipendenti (che negli Stati Uniti sono dette independent agencies).
[modifica] Le agenzie nell'ordinamento italiano
Secondo l'art. 8 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nell'amministrazione centrale italiana le agenzie sono strutture che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, precedentemente esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.
Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti. Hanno in particolare autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nello stato di previsione del ministero competente.
Ogni agenzia ha uno statuto, adottato con regolamento governativo emanato su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro delle finanze e dell'economia.
Le agenzie sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro. Tali poteri comprendono:
- l'approvazione dei programmi di attività, dei bilanci e dei rendiconti;
- l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;
- l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;
- l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere.
Organi dell'agenzia sono:
- il direttore generale, che ha attribuzioni analoghe a quelle dei capi dipartimento dei ministeri e viene nominato con le stesse modalità; il direttore generale adotta i regolamenti interni di organizzazione e contabilità dell'agenzia, che devono essere approvati dal ministro competente (di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, quello di contabilità);
- il comitato direttivo, composto dal direttore generale, che lo presiede, e dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro (sei nelle agenzie fiscali), con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle sue funzioni;
- il collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri (più un supplente), due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità.
Tramite apposita convenzione stipulata tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia sono individuati gli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; i risultati attesi in un arco temporale determinato; l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia; le strategie per il miglioramento dei servizi; le modalità di verifica dei risultati di gestione; le modalità necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 aveva previsto le costituzione delle seguenti agenzie, non tutte effettivamente istituite:
- l'Agenzia Industrie Difesa, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, sotto la vigilanza del Ministero della Difesa;
- l'Agenzia per le normative ed i controlli tecnici e l'Agenzia per la proprietà industriale, sotto la vigilanza del Ministero delle Attività Produttive, ora Ministro dello Sviluppo Economico;
- l'Agenzia per le comunicazioni, sotto la vigilanza del Ministero delle Comunicazioni, ora Ministero dello Sviluppo Economico;
- l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, sotto la vigilanza del Ministero dell'Ambiente;
- l'Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture, sotto la vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Lo stesso decreto legislativo ha inoltre previsto per seguenti agenzie, dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e con una disciplina parzialmente differenziata:
- le agenzie fiscali - ossia Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Agenzia del territorio e Agenzia del demanio - sotto la vigilanza del ministro dell'economia e delle finanze;
- l'Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale, sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Istruzione.
A queste si aggiungeva l'Agenzia di protezione civile, sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno, soppressa con il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 (convertito con legge 9 novembre 2001, n. 401) che ha attribuito le funzioni di sua competenza al Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Oltre alle agenzie previste e disciplinate dal D.Lgs. 300/1999 ve ne sono altre, sia a livello nazionale, che a livello regionale. In particolare, a livello nazionale si possono ricordare l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali e l'Agenzia per la rappresentanza negoziale (ARAN) mentre in ogni regione sono presenti un'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e un'Agenzia regionale per l'impiego. Esistono anche agenzie istituite da più regioni, come l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO).
[modifica] Bibliografia
- Cavaleri Paolo [e altri], a cura di, Autorità indipendenti e agenzie una ricerca giuridica interdisciplinare, Padova, CEDAM, 2003, pp. X-600.
- Corsi Cecilia, Agenzia e agenzie una nuova categoria amministrativa?, Torino, Giappichelli, 2005.
- Monteduro Massimo, Introduzione allo studio delle agenzie amministrative origini e trasformazioni dell'idea di agenzia, Lecce, Argo, 2004.
- Soricelli Gerardo, Le agenzie amministrative nel quadro dell'organizzazione dei pubblici poteri, Napoli, Jovene, 2002, pp. XII-311

