Referendum: differenze tra le versioni

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Il '''referendum''' ([[gerundivo]] del verbo [[lingua latina|latino]] ''refero'' «riporto», «riferisco» dalla locuzione ''ad referendum'' «[convocazione] per riferire»<ref>{{cita libro|autore=M. Cortelazzo|autore2=P. Zolli|autore3=M. A. Cortelazzo|opera=Il nuovo etimologico - Dizionario etimologico della lingua italiana (DELI)|edizione=II|città=Bologna|editore=Zanichelli|anno=1999|titolo=Voce ''referendum''}}</ref>) è un [[istituto giuridico]] con cui si chiede all'[[elezioni|elettorato]] di esprimersi con un voto diretto su un particolari proposte, con la possibilità in genere di scegliere tra due o più opzioni predefinite (ad esempio: sì/no, repubblica/monarchia, rimanere/lasciare).
Il '''referendum''' ([[gerundivo]] del verbo [[lingua latina|latino]] ''refero'' «riporto», «riferisco» dalla locuzione ''ad referendum'' «[convocazione] per riferire»<ref>{{cita libro|autore=M. Cortelazzo|autore2=P. Zolli|autore3=M. A. Cortelazzo|collana=Il nuovo etimologico - Dizionario etimologico della lingua italiana (DELI)|edizione=II|città=Bologna|editore=Zanichelli|anno=1999|titolo=Voce ''referendum''}}</ref>) è un [[istituto giuridico]] con cui si chiede all'[[elezioni|elettorato]] di esprimersi con un voto diretto su un particolari proposte, con la possibilità in genere di scegliere tra due o più opzioni predefinite (ad esempio: sì/no, repubblica/monarchia, rimanere/lasciare).


==Differenze con il plebiscito==
==Differenze con il plebiscito==
Il termine ''[[plebiscito]]'' viene spesso utilizzato in alcuni paesi anche come sinonimo di referendum, ma viene considerato piuttosto un particolare tipo voto inerente le più importanti questioni politiche<ref>{{cita web|titolo=Plebiscito|opera=Vocabolario|editore=Treccani|url=http://www.treccani.it/vocabolario/plebiscito/|accesso=2016-12-02}}</ref>, come la scelta della struttura dello stato, l'annessione territoriale (come ad esempio i [[Plebisciti del Regno d'Italia|plebisciti risorgimentali]]) oppure la modifica della Carta costituzionale<ref>{{cita web|titolo=Definition of Plebiscite|sito=Oxforddictionaries.com|url=http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/plebiscite|lingua=en|accesso=2016-08-23}}</ref>. Al contrario, il referendum riguarderebbe la convalida di decisioni già assunte da un organo legislativo<ref name=Green/>.
Il termine ''[[plebiscito]]'' viene spesso utilizzato in alcuni paesi anche come sinonimo di referendum, ma viene considerato piuttosto un particolare tipo voto inerente le più importanti questioni politiche<ref>{{cita web|titolo=Plebiscito|sito=Vocabolario|editore=Treccani|url=http://www.treccani.it/vocabolario/plebiscito/|accesso=2 dicembre 2016}}</ref>, come la scelta della struttura dello stato, l'annessione territoriale (come ad esempio i [[Plebisciti del Regno d'Italia|plebisciti risorgimentali]]) oppure la modifica della Carta costituzionale<ref>{{cita web|titolo=Definition of Plebiscite|sito=Oxforddictionaries.com|url=http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/plebiscite|lingua=en|accesso=23 agosto 2016}}</ref>. Al contrario, il referendum riguarderebbe la convalida di decisioni già assunte da un organo legislativo<ref name=Green/>.


Tale differenzazione, tuttavia, può variare nei singoli paesi: ad esempio, in [[Australia]] la Costituzione può essere modificata con un "referendum", mentre il "plebiscito" riguarda le leggi ordinarie<ref name=Green>{{cita web|author=Antony Green|titolo=Plebiscite or Referendum - What's the Difference|editore=ABC|data=12 agosto 2015|url=http://blogs.abc.net.au/antonygreen/2015/08/plebiscite-or-referendum-whats-the-difference.html|lingua=en}}</ref>. In [[Irlanda]], il voto espresso nel 1937 per l'adozione della Costituzione fu chiamato "plebiscito", ma da allora le successive consultazioni per gli emendamenti alla costituzione irlandese sono chiamati "referendum", così come le votazioni che riguardano le leggi ordinarie.
Tale differenzazione, tuttavia, può variare nei singoli paesi: ad esempio, in [[Australia]] la Costituzione può essere modificata con un "referendum", mentre il "plebiscito" riguarda le leggi ordinarie<ref name=Green>{{cita web|autore=Antony Green|titolo=Plebiscite or Referendum - What's the Difference|editore=ABC|data=12 agosto 2015|url=http://blogs.abc.net.au/antonygreen/2015/08/plebiscite-or-referendum-whats-the-difference.html|lingua=en}}</ref>. In [[Irlanda]], il voto espresso nel 1937 per l'adozione della Costituzione fu chiamato "plebiscito", ma da allora le successive consultazioni per gli emendamenti alla costituzione irlandese sono chiamati "referendum", così come le votazioni che riguardano le leggi ordinarie.


In [[Italia]] il [[nascita della Repubblica Italiana|referendum sulla forma istituzionle dello Stato]] svoltosi il 2 giugno 1946, nonostante l'utilizzo del termine "referendum" sulla schede elettorali, venne considerato da [[Enrico De Nicola]] come un "plebiscito popolare"<ref>{{Cita legge italiana|tipo=DLGS|anno=1947|mese=05|giorno=28|numero=387|titolo=Dichiarazione di festa nazionale e di giorno festivo a tutti gli effetti civili del giorno 2 giugno 1947, primo anniversario del plebiscito popolare che ha instaurato la Repubblica italiana|articolo=1|originale=si|data=|cid=|nolink=}}</ref>.
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In [[Svizzera]] il [[plebiscito giurassiano]] del 1974 deliberò la nascita del [[Cantone di Giura]]<ref>{{cita web|titolo=Il canton Giura, o l'insolenza vittoriosa|sito=SWI swissinfo.ch|data=21 giugno 2004|url=http://www.swissinfo.ch/democraziadiretta/il-canton-giura--o-l-insolenza-vittoriosa/3960830|accesso=2 dicembre 2016}}</ref>.


== Descrizione ==
== Descrizione ==

Versione delle 12:53, 8 dic 2016

Il referendum (gerundivo del verbo latino refero «riporto», «riferisco» dalla locuzione ad referendum «[convocazione] per riferire»[1]) è un istituto giuridico con cui si chiede all'elettorato di esprimersi con un voto diretto su un particolari proposte, con la possibilità in genere di scegliere tra due o più opzioni predefinite (ad esempio: sì/no, repubblica/monarchia, rimanere/lasciare).

Differenze con il plebiscito

Il termine plebiscito viene spesso utilizzato in alcuni paesi anche come sinonimo di referendum, ma viene considerato piuttosto un particolare tipo voto inerente le più importanti questioni politiche[2], come la scelta della struttura dello stato, l'annessione territoriale (come ad esempio i plebisciti risorgimentali) oppure la modifica della Carta costituzionale[3]. Al contrario, il referendum riguarderebbe la convalida di decisioni già assunte da un organo legislativo[4].

Tale differenzazione, tuttavia, può variare nei singoli paesi: ad esempio, in Australia la Costituzione può essere modificata con un "referendum", mentre il "plebiscito" riguarda le leggi ordinarie[4]. In Irlanda, il voto espresso nel 1937 per l'adozione della Costituzione fu chiamato "plebiscito", ma da allora le successive consultazioni per gli emendamenti alla costituzione irlandese sono chiamati "referendum", così come le votazioni che riguardano le leggi ordinarie.

In Italia il referendum sulla forma istituzionle dello Stato svoltosi il 2 giugno 1946, nonostante l'utilizzo del termine "referendum" sulla schede elettorali, venne considerato da Enrico De Nicola come un "plebiscito popolare"[5].

In Svizzera il plebiscito giurassiano del 1974 deliberò la nascita del Cantone di Giura[6].

Descrizione

In virtù di esso si può richiedere ad un corpo elettorale il consenso o dissenso rispetto a una decisione riguardante singole questioni; si tratta dunque di uno strumento di democrazia diretta, che consente agli elettori di pronunciarsi senza nessun intermediario su un tema specifico oggetto di discussione.

I requisiti, la disciplina e le caratteristiche sono variamente disciplinati nei vari ordinamenti giuridici.

Tipologie

I referendum si possono distinguere in base al tipo di scopo[7]:

  • propositivi: per proporre una nuova legge (vincola il legislatore a emanare una legge coerente con l'espressione popolare); è presente, per esempio, nell'ordinamento di San Marino e Svizzera;
  • consultivi o di indirizzo: per sentire il parere popolare circa una determinata questione politica (mera richiesta di parere legalmente non vincolante quanto alla decisione successiva). La costituzione italiana non lo prevede, quindi serve una legge costituzionale ad hoc come avvenne il 18 giugno 1989 dove venne richiesto il parere popolare sul conferimento o meno di un mandato costituente al Parlamento europeo che veniva eletto nella stessa occasione (legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2).
  • confermativi: per richiedere il consenso popolare perché una legge o una norma costituzionale possa entrare in vigore;
  • abrogativi: per abrogare una legge esistente o un atto avente forza di legge (decreto legge o decreto legislativo), che non sarà più vigente nell'ordinamento;
  • deliberativi: mediante i quali i cittadini deliberano secondo il principio della sovranità popolare (Comune e Provincia, che deliberano "regolamenti" che sono atti aventi valore di legge);
  • legislativi, mediante i quali si introducono leggi locali o statali.

In Italia non sono previste le ultime due tipologie di referendum.

Riguardo al tipo di leggi a cui riferisce il referendum, esso può essere:

  • ordinario, se attiene alla legislazione ordinaria;
  • costituzionale, se riguarda la costituzione[8].

Referendum per l'indipendenza

Il referendum per l'indipendenza è un tipo particolare di referendum in cui i cittadini di un territorio sono chiamati a decidere sulla possibilità che il proprio territorio divenga uno Stato indipendente.

Il referendum sull'indipendenza è considerato positivo, se i cittadini approvano l'indipendenza, o negativo, nel caso contrario. Il successo di tale tipo di referendum può o non può comportare l'indipendenza, a seconda della decisione dello Stato che ha acconsentito al suo svolgimento[9].

Sovranità popolare in Italia

Il referendum è uno strumento di esercizio della sovranità popolare[10], sancita all'art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana. L'esito referendario, accertato con Decreto del Presidente della Repubblica, costituisce, secondo la dottrina prevalente, una fonte del diritto primaria che vincola i legislatori al rispetto della volontà del popolo, il quale può decidere sì o no su una sola questione.

Forme e limiti di questa sovranità sono regolati dalla Costituzione dalle successive norme che stabiliscono le procedure referendarie e le materie che non sono sottoponibili a referendum. In presenza di nuova legge che non rispetti l'esito referendario, i soggetti autorizzati (magistrati, politici, associazioni di cittadini) possono ricorrere alla Corte Costituzionale per ottenere l'annullamento della legge successiva.

La ratifica di trattati internazionali e, in particolare, l'adesione a organizzazioni inter-nazionali e sovra-nazionali sono compiti del Parlamento, non sottoponibili a consultazione referendaria. Nella maggioranza dei Paesi europei invece devono essere sottoposti a consultazione popolare, poiché l'adesione comporta una cessione e limitazione della sovranità. Secondo la giurisprudenza costituzionale italiana, il referendum abrogativo non è ammissibile in caso di norme collegate a impegni comunitari, come i regolamenti dell'Unione europea d'immediata attuazione o leggi italiane che recepiscono una direttiva.

Nel mondo

Italia

Lo stesso argomento in dettaglio: Referendum in Italia e Consultazioni referendarie in Italia.

Si differenzia dal plebiscito, in quanto il suo uso è regolamentato e può anche essere frequente. In Italia il referendum abrogativo è previsto dall'art. 75 della Costituzione. Il testo costituzionale prevede fondamentalmente tre tipologie di referendum: abrogativo, territoriale e costituzionale.

Esistono opinioni diversificate relativamente al referendum: se per alcuni (come Rensi in La democrazia diretta) si tratta dello strumento di democrazia perfetto, per altri (esempio Labriola - Contro il referendum) è uno strumento pericoloso, dato l'alto rischio di manipolazioni e derive plebiscitarie.

L'approccio adottato nella Costituzione italiana è in qualche modo intermedio tra le due opinioni[11], perché il referendum è normalmente riservato all'abrogazione di leggi ordinarie. Solo in caso di modifiche alla Costituzione può essere indetto un referendum costituzionale (art. 138 cost.), di natura invece confermativa. In ambedue i casi il referendum appare orientato a proteggere l'ordinamento dello stato più che a stimolare l'innovazione legislativa.

Le richieste di referendum sono soggette a un duplice controllo, il primo, di tipo meramente tecnico, da parte dell'Ufficio centrale per il referendum, organo istituito dalla legge n. 352/1970. Al controllo svolto dall'Ufficio centrale fa quindi seguito il giudizio circa l'ammissibilità delle richieste, spettante alla Corte costituzionale così come disposto dalla legge cost. n. 1/1953, ruolo questo che va quindi ad aggiungersi a quelli già previsti dall'art. 134 cost.

La Costituzione italiana prevede numerosi tipi di referendum: quello abrogativo di leggi e atti aventi forza di legge (art. 75), quello sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale (art. 138), quello riguardante la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni (art. 132, c. 1), quello riguardante il passaggio da una Regione a un'altra di Province o Comuni (art. 132, c.2). Inoltre prevede, all'art. 123 c. 1, che gli statuti regionali regolino l'esercizio del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione.

Nel 1989 una legge costituzionale ha consentito che, in occasione delle elezioni del Parlamento europeo, si votasse anche per un referendum consultivo sul rafforzamento politico delle istituzioni comunitarie. Altri referendum a livello comunale e provinciale sono poi previsti da fonti sub-costituzionali.

Il referendum italiano più importante è stato quello del 1946, quando l'Italia scelse la repubblica alla monarchia.

Svizzera

A livello federale, il referendum è previsto dalla Costituzione del 1848, rivista poi interamente nel 1999. Il referendum è facoltativo per ogni progetto di legge o decreto adottato dall'Assemblea federale (parlamento); in tal caso, se vengono raccolte le firme di 50'000 cittadini, la questione è sottoposta a voto popolare. Il referendum è invece obbligatorio in caso di modifica costituzionale o di adesione a un organismo internazionale.

Mentre nel caso di referendum facoltativo è sufficiente la maggioranza del popolo (metà più uno dei votanti), per le modifiche costituzionali (referendum obbligatorio, senza raccolta delle firme) in Svizzera è richiesta una doppia maggioranza, la maggioranza di popolo e cantoni. Non è quindi sufficiente la maggioranza dei voti espressi, ma si valuta anche il risultato della votazione a livello cantonale; per l'accettazione del referendum è necessario che il referendum ottenga sia la metà più uno dei voti a livello federale, sia riscontro positivo di almeno 12 cantoni.

Dal 1891, inoltre, la Costituzione prevede, come strumento di democrazia diretta, il diritto di iniziativa popolare. Questo diritto permette di sottoporre a voto popolare una modifica della Costituzione, se almeno 100'000 cittadini la richiedono. Anche in questo caso è prevista la doppia maggioranza, di popolo e di cantoni.

In media, ogni anno vengono sottoposti al popolo una decina di oggetti. Dal 1875 a oggi, il popolo svizzero ha votato 537 volte, accettando 257 leggi e rifiutandone 280.

La democrazia semidiretta esiste anche all'interno di ogni cantone, con procedure simili ma con un diverso numero di firme necessarie. Alcuni cantoni e comuni prevedono un referendum obbligatorio per l'introduzione di spese non previste nel bilancio preventivo e superiori a un dato ammontare. In questo caso non è nemmeno necessaria la raccolta di firme. Nel canton Ginevra, per esempio, anche alcuni articoli del preventivo annuale sono soggetti a referendum facoltativo; a livello federale, invece, il preventivo non può essere modificato tramite referendum.

San Marino

Lo stesso argomento in dettaglio: Referendum a San Marino.

La norma giuridica che regola il Referendum a San Marino è la legge qualificata n.1 del 29 maggio 2013. "Del referendum e dell'iniziativa legislativa popolare". Il Referendum è previsto nella forma di abrogativo, propositivo o d'indirizzo e confermativo.[12] Il Referendum abrogativo può abrogare in toto o in parte leggi, norme anche consuetudinarie, atti aventi forza di legge.

Il Referendum propositivo o d'indirizzo intende determinare principi e criteri per disciplinare con una nuova legge la materia oggetto di referendum. Il Referendum confermativo subordina al consenso popolare l'entrata in vigore di una legge. I Referendum possono essere proposti da almeno l'1,5% del corpo elettorale, da almeno cinque Giunte di Castello. Il referendum confermativo può essere anche di iniziativa consiliare e in tal caso deve essere previsto da un articolo della legge di cui si chiede conferma, approvato da almeno 31 consiglieri. Ogni proposta referendaria, ad eccezione di quelle confermative di iniziativa consiliare, è sottoposta al parere del Collegio garante della costituzionalità delle norme la cui legge istitutiva al Titolo IV art. 15 cita:

  • 1. Le funzioni esercitate dal Collegio Giudicante sull'ammissibilità dei referendum, di cui alla Legge 28 novembre 1994 n.101, sono attribuite al Collegio Garante;
  • 2. La Reggenza, ricevuta la comunicazione dell'avvenuto deposito di cui all'articolo 9 della Legge 28 novembre 1994 n.101, la trasmette al Collegio Garante. Il Presidente del Collegio, con apposito provvedimento, fissa, con preavviso di almeno 10 giorni, l'udienza che dovrà avere luogo nel termine di venti giorni dal deposito stesso. Si applicano, al procedimento di ammissibilità, le disposizioni della Legge 28 novembre 1994 n.101.

Unione europea

Nell'Unione europea non esiste l'istituto del referendum abrogativo né può chiedersi alla Corte di Giustizia la disapplicazione di una direttiva in uno Stato membro qualora essa confligga con la sua Costituzione, non è ammissibile inoltre il referendum per la proposta o abrogazione di una legge comunitaria.

Per leggi di rango costituzionale o la ratifica dei trattati, il diritto dell'Unione lascia agli Stati membri la scelta della via referendaria, per approvazione e/o abrogazione. I singoli stati europei dell'Unione in gran parte hanno propri sistemi referendari, molto diversi tra di loro[13].

Note

  1. ^ M. Cortelazzo, P. Zolli e M. A. Cortelazzo, Voce referendum, collana Il nuovo etimologico - Dizionario etimologico della lingua italiana (DELI), II, Bologna, Zanichelli, 1999.
  2. ^ Plebiscito, su Vocabolario, Treccani. URL consultato il 2 dicembre 2016.
  3. ^ (EN) Definition of Plebiscite, su Oxforddictionaries.com. URL consultato il 23 agosto 2016.
  4. ^ a b (EN) Antony Green, Plebiscite or Referendum - What's the Difference, su blogs.abc.net.au, ABC, 12 agosto 2015.
  5. ^ Decreto legislativo 28 maggio 1947, n. 387, articolo 1, in materia di "Dichiarazione di festa nazionale e di giorno festivo a tutti gli effetti civili del giorno 2 giugno 1947, primo anniversario del plebiscito popolare che ha instaurato la Repubblica italiana"
  6. ^ Il canton Giura, o l'insolenza vittoriosa, su SWI swissinfo.ch, 21 giugno 2004. URL consultato il 2 dicembre 2016.
  7. ^ Qvortrup, Mads. Referendums Around The World : The Continued Growth Of Direct Democracy. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2014.
  8. ^ Tierney, Stephen. 2012. Constitutional Referendums : The Theory and Practice of Republican Deliberation. Oxford, United Kingdom: OUP Oxford, 2012.
  9. ^ Şen, İlker Gökhan. 2015. Sovereignty Referendums in International and Constitutional Law. Cham: Springer, 2015.
  10. ^ LeDuc, Lawrence. 2015. "Referendums and deliberative democracy." Electoral Studies 139.
  11. ^ Giampiero Buonomo, Il referendum tra società civile e istituzioni, in Il Parlamento, 1990.
  12. ^ Referendum a San Marino http://www.elezioni.sm/on-line/home/referendum.html
  13. ^ Mendez, Fernando, Vasiliki Triga, and Mario Mendez. Referendums and the European Union : A Comparative Inquiry. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

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