Diritto di resistenza

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Il diritto di ribellione (o diritto alla ribellione), noto anche come diritto alla resistenza,[1] (o diritto di resistenza) è la prerogativa concessa a un popolo dalla sua costituzione di opporsi all'ingiusto esercizio del potere o al potere illegittimo.

Storia[modifica | modifica wikitesto]

Il ius resistentiae trova le sue origini in epoche precedenti all'affermazione del Cristianesimo, ad esempio formulato nell'Antigone di Sofocle, in Plutarco e nello stoicismo.

Nel Medioevo ne inizia sia la teorizzazione[2] (la si ritrova, ad esempio, in Tommaso d'Aquino, che si spinge perfino, a certe condizioni, a giustificare il tirannicidio, ed in Manegoldo di Lautenbach[3]), sia la concessione in documenti ottriati dal sovrano[4]; tuttavia, fu solo nella Germania medioevale che iniziò ad assumere valore giuridico, come strumento dei ceti contro le imposizioni del Principe: questo diritto compare nel Sachsenspiegel, in una norma riportata agli inizi del XIII secolo[5], che così recita «L'uomo può resistere al proprio re e al proprio giudice quando questo agisce contro il diritto, e financo aiutare a fargli guerra. […] Con ciò egli viola il giuramento di fedeltà»[5]. Del resto, furono proprio i privilegi medievali, primo fra tutti la Joyeuse Entrée, a fornire ai rivoltosi delle Province Unite "la principale fonte di legittimazione della resistenza contro Madrid"[6].

Nel suo L’antico regime e la rivoluzione, perciò, Tocqueville esprimeva "la convinzione intorno al ruolo nevralgico svolto dalle forze della «resistenza» alle tendenze dispotiche dei monarchi (aristocrazia in primis) quali levatrici del liberalismo: senza privilegi corporati di antico regime, niente libertà individuale moderna"[7].

Il diritto di resistere è citato estesamente nella Costituzione francese del 1793:

«Quando il Governo viola i diritti del popolo, l'insurrezione è per il popolo e per ciascuna parte del popolo il più sacro dei diritti e il più indispensabile dei doveri.»

Il diritto di resistenza viene spesso assimilato al concetto di disobbedienza civile e i metodi non violenti di opposizione sono stati legittimati dalla storia politica del XX secolo e riconosciuti come accettabili e compatibili l'impianto costituzionale liberal-democratico.[1]

Anche l’istituto giuridico dello sciopero, oggi quasi universalmente riconosciuto come mezzo perfettamente lecito per rappresentare il dissenso, nel passato è stato visto come estrema ratio del popolo, di alcune classi sociali o dei lavoratori, per opporsi a comportamenti reazionari da parte della classe dirigente o del governo.[1]

Studi specifici[8] hanno messo in relazione l’introduzione del diritto alla ribellione negli ordinamenti nazionali con recenti rivoluzioni (ad esempio la Rivoluzione Francese) o la sconfitta di regimi totalitari (ad esempio, in Germania, la sconfitta del nazismo) o eventi particolarmente drammatici: il diritto alla rivolta, ad esempio, venne inserito nella Costituzione ruandese dopo il genocidio del 1994. Anche l'esperienza maturata a seguito di colpi di stato ha favorito la diffusione di norme costituzionali a garanzia della democrazia che potessero favorire l'esercizio del diritto alla rivolta: è questo il caso, in particolare, del Sudamerica e del Centroamerica.[9]

Teorizzazione[modifica | modifica wikitesto]

Questo diritto è contemplato:

  1. Nella dottrina politica di San Tommaso, in cui si prevede il tirannicidio per il Principe che abbia violato l'ordine divino;
  2. Nella prima età moderna si consolida nella polemica che si oppone all'assolutismo in materia religiosa. Anche la disobbedienza civile del Mahatma Gandhi può essere considerata come esercizio del "diritto di resistenza";
  3. Nello Stato moderno. In alcune costituzioni odierne (in particolare quella tedesca) possiamo ancora trovare il diritto di resistenza, anche se nello Stato di diritto il diritto alla resistenza è stato formalmente escluso[10].

Il diritto di resistenza discende anche dal contrattualismo e dalla teoria politica di John Locke, fondata sui diritti irrinunciabili dell'individuo[11]: in quest'ottica, se i governanti calpestano i diritti naturali, vengono meno ai fondamenti del patto e si configura il diritto del popolo a opporre resistenza al sovrano.

In opposizione a Gottfried Achenwall, uno dei più importanti studiosi di diritto naturale del tempo, Kant nega invece che attraverso i diritti innati dell'uomo si possa "legittimare un diritto di resistenza al sovrano. A fondamento di questa presa di posizione netta contro il diritto del singolo individuo di opporsi al potere statale non vi sono solo considerazioni giuridiche in senso stretto, bensì filosofiche dalle quali si evince che il popolo ha sì dei diritti nei confronti dello Stato, ma non di tipo coattivo, ovvero non vincolanti"[12].

Il diritto nel mondo[modifica | modifica wikitesto]

Il diritto alla ribellione è previsto dalle Costituzioni di 37 paesi in tutto il mondo, la maggior parte dei quali situati in America centrale, in Sudamerica e in Europa occidentale. Anche in Africa, alcune costituzioni garantiscono questo diritto ai loro cittadini: ad esempio, il Benin, il Ghana, Capo Verde e il Ruanda; in quest'ultimo Stato, la norma costituzionale è stata introdotta dopo il genocidio del 1994. In Asia, la sola nazione in cui questa prerogativa può essere legittimamente esercitata è la Thailandia e tale diritto è stato invocato dalle varie fazioni coinvolte nella querelle seguita alla crisi politica del 2008.[9]

Per quanto riguarda Cuba, il ricorso al diritto alla ribellione è peculiare: fu introdotto nella Costituzione da Fulgencio Batista nel 1940 dopo che questi aveva rovesciato il governo di Carlos Prío Socarrás, per giustificare la sua dittatura, ma fu il suo stesso rivale, Fidel Castro, ad avvantaggiarsi di tale norma costituzionale nel 1953 dopo essere stato arrestato per un fallito tentativo di rivoluzione. Anche grazie a tale preesistente norma, l'allora giovane Fidel Castro, al termine del processo, riuscì a strappare una pena relativamente lieve.[9]

Nella Costituzione francese il diritto alla ribellione è sancito come il diritto di "resistere all’oppressione", mentre la Grundgesetz tedesca riconosce ai suoi cittadini il diritto di resistere contro i tentativi di abolizione della Carta costituzionale.[9]

In Italia[modifica | modifica wikitesto]

Per quanto riguarda l'Italia, benché riconosca i diritti inviolabili e i diritti indisponibili (articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana), il diritto di resistenza non è esplicitamente previsto; una delle prime bozze della Costituzione sottoposta al vaglio dell'Assemblea Costituente, nell'articolo 50 (che poi sarebbe diventato l'attuale articolo 54) riportava, nel secondo comma:[9]

«Quando i poteri pubblici violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all’oppressione è diritto e dovere del cittadino»

Questa formulazione è somigliante a quella della Costituzione rivoluzionaria francese del 1793, sostituendo però la parola "insurrezione" con "resistenza".

L'Assemblea dibatté a lungo sulla necessità di introdurre nella Costituzione uno specifico passaggio che ribadisse tale prerogativa in caso di abuso da parte delle istituzioni finché, nella seduta del 5 dicembre 1946, il deputato e giurista Costantino Mortati, esponente della Democrazia Cristiana e principale oppositore all'introduzione del diritto di resistenza nella Costituzione repubblicana, riuscì a convincere l'Assemblea a espungere tale comma dal testo, sottolineando l'oggettiva difficoltà nel riuscire a distinguere la legittima ribellione da quella illegittima.[1]

Negli Stati Uniti[modifica | modifica wikitesto]

Diversi stati negli Stati Uniti includono il diritto alla rivoluzione all'interno della propria costituzione. Un esempio è la Costituzione del New Hampshire, che sancisce all'articolo 10 [13]:

(EN)

«Art. 10 [Right of revolution].
Government being instituted for the common benefit, protection, and security, of the whole community, and not for the private interest or emolument of any one man, family or class of people; therefore, whenever the ends of government are perverted, and public liberty manifestly endangered, and all other means of redress are ineffectual, the people may, and of right ought to reform the old, or establish a new government. The doctrine of nonresistance against arbitrary power, and oppression, is absurd, slavish and destructive of the good and happiness of mankind.»

(IT)

«Art. 10 [Diritto alla rivoluzione].
Essendo il governo istituito per il benessere comune, la protezione e la sicurezza dell'intera comunità, e non per l'interesse privato di un singolo individuo, famiglia o classe, allora, qualora i fini del governo siano pervertiti, e la libertà generale sia manifestamente danneggiata, il popolo può, e in verità deve riformare il vecchio governo, o istituirne uno nuovo. La dottrina di non-resistenza di fronte a un potere oppressivo e arbitrario è assurda, schiavile e dannosa per il benessere e la felicità del genere umano»

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ a b c d Antonello Ciervo, Diritto di resistenza, in Diritto on line, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2012-2015.
  2. ^ Claudio Belloni, Obbedienza religiosa e resistenza politica, Rivista di storia della filosofia. Fascicolo 2, 2007 (Firenze: [poi] Milano: La Nuova Italia; Franco Angeli).
  3. ^ «Poiché nessuno è in grado di farsi da sé solo imperatore, è chiaro che è il popolo a innalzare uno sopra tutti così che egli possa governare e reggere l’impero con la giustizia ( [...] ) Agli imperatori e ai re che proteggono il regno si devono lealtà e rispetto, ma se essi si volgono all’esercizio della tirannide allora ogni obbedienza e rispetto vengono a mancare. Quando colui che è stato scelto per punire i malvagi diviene egli stesso malvagio e esercita con crudeltà contro i suoi sudditi la tirannide che aveva il compito di allontanare dal regno, è evidente che deve decadere dalla carica concessagli e che il popolo ha il diritto di liberarsi dal suo dominio: è il re divenuto tiranno il primo a rompere il patto. Nessuno può accusare il popolo visto che il re è stato il primo a tradire la fiducia pattuita.»
  4. ^ "Il riconoscimento formale del diritto di resistenza ricorre alcune volte – forse già negli anni di Ferdinando I – nei privilegi con i quali i re si impegnavano solennemente a mantenere una terra aggregata al demanio": E. Igor Mineo, Communautés et pouvoirs en Italie et dans le Maghreb aux époques médiévales et modernes - Come leggere le comunità locali nella Sicilia del tardo medioevo: alcune note sulla prima metà del Quattrocento, MEFRM: Mélanges de l'École française de Rome: Moyen Âge: 115, 1, 2003 p. 607 (Roma: École française de Rome, 2003).
  5. ^ a b Giuseppe Albertoni, Vassalli, feudi, feudalesimo, p. 54, ISBN 978-88-430-7670-3.
  6. ^ C. Secretan, Les privilèges berceau de la liberté. La Révolte des Pays-Bas: aux sources de la pensée politique moderne (1566-1619), Paris, Vrin, 1990.
  7. ^ Meriggi Marco [rec.], Assolutismo ieri e oggi - Meriggi legge Cosandey-Descimon, Storica: rivista quadrimestrale: IX, 25-26, 2003, p. 325 (Roma: Viella).
  8. ^ Studio di ricercatori delle Università di Chicago e della Virginia del 2012: (EN) Tom Ginsburg, Daniel Lansberg-Rodriguez e Mila Versteeg, When to Overthrow Your Government: The Right to Resist in the World's Constitutions.
  9. ^ a b c d e Il diritto a ribellarsi, su ilpost.it, 7 giugno 2014. URL consultato il 26 agosto 2019.
  10. ^ Durante i lavori dell’Assemblea costituente, fu respinto l'emendamento di Giuseppe Dossetti, volto ad introdurre nella Costituzione un articolo secondo cui «la resistenza individuale e collettiva» nei confronti dei pubblici poteri che vìolino le libertà fondamentali, rappresenta «un diritto e dovere di ogni cittadino».
  11. ^ "Il diritto di resistenza ha sempre rivendicato il suo essere diritto, giuridicamente fondato, sostenuto dalla giuridicità naturale, implicito nei vincoli contrattuali o nella struttura convenzionale della giuridicità positiva": Teresa Serra, La disobbedienza civile: un fenomeno in evoluzione, Partecipazione e conflitto: 2, 2013 p. 34 (Milano: Franco Angeli, 2013).
  12. ^ Alessio Calabrese, A proposito del saggio di Giuliano Marini. La filosofia cosmopolitica di Kant, Archivio di storia della cultura: XXIII, 2010, p. 255 (Napoli: Liguori, 2010).
  13. ^ State Constitution - Bill of Rights, New Hampshire government website, https://www.nh.gov/glance/bill-of-rights.htm.

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

  • Giovanni Tonella, Il problema del diritto di resistenza. Saggio sullo Staatsrecht tedesco della fine Settecento, Editoriale Scientifica, Napoli 2007
  • Ermanno Vitale, Difendersi dal potere. Per una resistenza costituzionale, Laterza, Roma-Bari, 2010

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

Controllo di autoritàThesaurus BNCF 15188 · LCCN (ENsh85056036 · GND (DE4189815-1 · BNF (FRcb13318969p (data) · J9U (ENHE987007536020405171 · NDL (ENJA00572761