Festa del santo patrono
La festa del Santo patrono come giornata da considerarsi festiva, trova in Italia il suo fondamento nei contratti collettivi. Peraltro gli stessi poiché contenuti nei testi recepiti nei secondo i Decreti Vigorelli fanno parte integrante della legislazione italiana.
Tuttavia tale riconoscimento non fuoriesce dall'ambito del diritto del lavoro e questo secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale[1] secondo cui è solo per via consuetudinaria che i Comuni considerano giorno festivo la giornata di celebrazione del Santo patrono. Dal punto di vista legislativo l'intesa tra Stato e Santa Sede, cui rinvia l'art. 6 della l. 121/1985, vale esclusivamente per la città di Roma. È solo pertanto nei Contratti collettivi che la festività è stata estesa anche al giorno del Santo Patrono, anche agli altri comuni al fine di riconoscere il diritto dei lavoratori subordinati di astenersi dalle prestazioni lavorative, pur conservando la retribuzione ordinaria[2] "Festività di origine meramente contrattuale" la definisce, infatti, la Cassazione[3]
Tale carattere di "festività", non vale pertanto per gli altri effetti giuridici, come ad esempio l'esclusione dei giorni festivi dal computo dei termini[4].
Note [modifica]
- ^ Vedi da ultimo Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana N. 261/07 del 12/4 2007 - 485 Reg.Ric. anno 2006
- ^ (Tribunale Milano, 28 settembre 1996).
- ^ ( Cass. civ., sez. lav., 23 settembre 1986, n. 5712 )".
- ^ legge 27 maggio 1949, n. 260, come modificata dalla legge 31 marzo 1954 n. 90, la quale non prevede la ricorrenza della festa del Santo Patrono della città (Cons. Stato, sez. V, 26 marzo 2001, n. 1725; Cass. civ., sez. I, 14 dicembre 1998, n. 12533 )